Clamorosa ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, decidendo su di una opposizione agli atti esecutivi proposta avverso un pignoramento presso il terzo di Equitalia Etr spa ai sensi dell’art. 72 bis, DPR 602/73, rigetta la richiesta di sospensione facendo leva sull’art. 54 del DPR 602/73, norma abrogata ben 12 anni or sono ad opera del D. Lgs. 46/99. Evidente la svista del Giudice, non al corrente che la norma di riferimento attualmente in vigore è quella di cui all’art. 57 del DPR 602/73 che ammette le opposizioni agli atti esecutivi salvo alcune eccezioni: ” 1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.”
Singolare inoltre il richiamo al pagamento del terzo che sarebbe già avvenuto, il che, nella fattispecie, si verifica nella totalità dei casi. Conseguentemente, secondo il Giudicante, sarebbe sempre inutile presentare opposizione.
Di seguito si riporta il testo dell’ordinanza:
Tribunale di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Ufficio Esecuzioni Mobliari
Il Giudice dell’Esecuzione
a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 15/02/2011;
decidendo sull’istanza di sospensione richiesta con il ricorso in opposizione;
ritenuto che in tema di esecuzione esattoriale a seguito di cartella per tributi non pagati, l’art. 54 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (nel testo anteriore alla sostituzione operata con l’art. 16 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46) nell’escludere l’ammissibilità delle opposizioni regolare dagli articoli da 615 a 618 cpc, configura un’ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza, nell’ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica di chi intenda opporsi all’esecuzione o algi atti esecutivi, tale tutela essendo assicurata in via aquiliana solo dopo il compimento dell’esecuzione esattoriale (Css. Civ. Sez 5, Sentenza n. 11038 del 10/06/2004);
considerato che nell’ambito dell’esecuzione esattoriale, il divieto della opposizione di cui agli artt. 615 – 617 cod. proc. civ. ed il conseguenziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario previsti dagli artt. 53 e 54 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 riguardano tutti gli atti della procedura senza possibilità di distinguere fra quelli dell’esattore e quelli del giudice dell’esecuzione ( Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 3191 del 25/03/1991; Cass. Civ. Sez 3, Sentenza n. 565 del 13/01/2005;
preso atto che le somme pignorate sono state già versate dal terzo pignorato all’Equitalia spa odierna resistente;
ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per la richiste di sospensione della procedura sia sotto il profilo del fumus che sotto il profilo del periculum
PQM
rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione;
assegna termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’instaurazione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cpc ridotti alla metà.
Dichiara estinta la procedura
Si comunichi
Catanzaro, 15/02/2011
Il G.E.




