Con la sentenza che di seguito si riporta, il Tribunale di Catanzaro ha risolto un caso in cui era stata proposta istanza di inennizzo ai sensi della legge 210/92 e, successivamente, era stata avanzata domanda per il risarcimento del danno contro il Ministero della Salute in materia di danno da emotrasfusioni. Il giudice ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno aderendo alla tesi fatta propria dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2645 del 21/03/2003 che ha affermato ” In conclusione, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell’art. 2947 primo comma cc, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usano l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. ( cfr. pure, in tema di danni lungolatenti, Cass. n. 12287 del 2004 e n. 2305 del 2007; Sez Un n. 576 del 11/01/2008).”
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Catanzaro, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. ******* del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2004 avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, pendente tra******** elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell’avv. ************ che la rappresenta e difende per procura versata in atti, attore
e
Ministero della Salute, nella persona del MInistro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici è domiciliato per Legge, convenuto
Causa trattenuta a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies, cpc
Motivi in fatto e diritto
La domanda non può trovare accoglimento in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero convenuto
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2645 del 21/03/2003, ha così illustrato il regime della decorrenza della prescrizione in merito al danno da malattia lungolatente o di cui sia sconosciuta la causa del contagio: ” La decorrenza della prescrizione è regolata in via generale dall’art. 2935 cc e, per ciò che concenre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall’art. 2947, primo comma. Secondo l’art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Dalla disposizione si desume la chiara direttiva che il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui il diritto risulta violato, ma dal momento in cui se ne può sperimentare la tutela.
Come osservato in dottrina, l’art. 2935 fa decorrere il termine di prescirzione dal momento in cui, pur essendo attuale l’interesse del titolare del diritto, questi non si sia attivato per ottenerne la realizzazione.
L’art. 2947, comma primo cc, dipsone specificamente che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal gorno in cui il fatto si è verificato. La norma che nella sua portata letterale appare dare rilievo al datto oggettivo della verificazione del fatto, viene normalmente interpretata nel senso che prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile ( Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000 n. 9927). Il dato rilevante di questa giurisprudenza è quello di intepretare il fatto di cui all’art. 2947 primo comma, comprensivo non oslo del comportamento doloso o colposo, ma anche dell’evento dannoso. In tal modo la prescrizione decorre non dalla cessazione della condotta generatrice del danno, ma dall’ esteriorizzazione del danno stesso.
Alla direttiva enunciata in generale dall’art. 2935 cc è ispirata la disciplina di legge in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’impiego di energia nucleare e da prodotti difettosi.
L’art. 23, primo comma della legge 21 dicembre 1962, n. 1860 (impiego pacifico dell’energia nucleare) nel testo novellato dal DPR 10 maggio 1975, n. 519 dispone che “le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell’identità dell’esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza”. L’art. 13 primo e secondo comma del DPR 24 maggio 1988, n. 244 (recante “attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183″) prescrive che “1. il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto modo o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria”.
Le disposizioni riportate fanno riferimento dunque in tema di risarcimento del danno e con riferimento ai due settori indicati, al criterio della ragionevole conoscibilità del danno e dell’autore dello stesso, dando piena e specifica attuazione al criterio dell’attualità dell’interesse previsto in via generale dall’art. 2935 cc. Benchè trattasi di norme speciali in tema di risarcimento del danno, il principio da esse desumibile, conferendo rilevanza alla direttiva generale contenuta nell’art. 2935, non può non considerarsi nell’interpretazione del primo comma dell’art. 2947 cc e della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Un riferimento alla conoscenza del danno e della sua addebitabilità ad un terzo è contenuto nella sentenza di questa Corte del 6 febbraio 1982 n. 685. In un caso in cui il danno consisteva nella lesione ad un immobile, la Corte ha affermato che ” se gli artt. 2043 e ss. non parlano espressamente di scoperta del danno, non par dubbio che in tutti quei casi in cui la manifestazione del danno stesso non sia immediata ed evidente agli occhi di un profano possa apparire quanto meno dubbia la sua ricollegaiblità con nesso causale all’azione di un terzo, il momento iniziale della prescrizione dell’azione risarcitoria non può essere ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale conoscenza e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno stesso, e della sua addebitabilità ad un determinato terzo ovvero al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto pervenire alla percezione stessa usando della normale diligenza”.
3. Questo essendo, per quanto qui interessa, il quadro giuridico di riferimento ed avuto riguardo al particolare caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte, possono farsi ulteriori precisazioni sul concetto di verificazione del fatto illecito, che l’art. 2947, primo comma pone quale exordium praescriptionis.
Già si è detto che è ormai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il principio per cui per “fatto” a norma dell’art. 2947 primo comma deve intendersi sia la condotta dell’agente che l’evento dannoso, il cui manifestarsi all’esterno segna l’inizio della decorrenza della prescrizione. Va ulteriormente precisato che perchè il fatto al quale fa riferimento la norma inidcata possa fungere da esordio della prescrizione occorre che sia percepito – o possa esserlo usando l’ordinaria diligenza- nella sua realtà fenomenica che può essere giuridicamente insignificante, – ma secondo la previsione dell’art. 2043 cc- in tute le sue circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento, doloso o colposo di un terzo ( o comunque imputabile ad un terzo).
Nel caso di specie è stato prospettato un danno per malattia da contagio da persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (vaccinazione antipolio). In questo caso, la decorrenza della prescrizione non può essere fissata dalla percezione della malattia in sè, ma dalla conoscenza o dalla conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, e secondo la diffusione delle conoscenze scientifiche dell’epoca, che la malattia potesse essere stata indotta da contagio da persona sottoposta alla vaccinazione. Qualora invece non sia conoscibile, la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poichè la malattia sofferta come tragica fatalità non imputabil ad un terzo, non è idonea in sè a concretizzare il fatto che l’art. 2947 primo comma individua quale esordio della prescrizione.
In conclusione, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell’art. 2947 primo comma cc, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usano l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“. ( cfr. pure, in tema di danni lungolatenti, Cass. n. 12287 del 2004 e n. 2305 del 2007; Sez Un n. 576 del 11/01/2008).
L’applicazione al caso concreto dell’insegnamento della Corte di legittimità, pienamente condiviso dal giudicante, conduce a ritenere che l’azione di risarcimento del danno in esame sia prescritta.
Dall’esame degli atti emerge, infatti, che l’attore avanzava domanda di riconoscimento del diritto all’indenizzo ai sensi della legge 210/92 già in data 30/12/1998. A questo giudicante, a questo punto, non rimane che osservare come l’attore, (almeno) dal momento in cui avanzava la domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 25 febbraio 1992 era a conoscenza dell’esistenza del nesso di causalità tra l’infermità e le trasfusioni e, quindi, si trovava nelle condizioni di percepire (o di poter percepire) che la propria malattia era la conseguenza del fatto colposo di un terzo, con la conseguenza che, da tale momento, cominciava a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (cfr. in termini, Cass. Sez. Un. n. 576 del 11/01/2008).
L’azione pertanto, si è andata a prescrivere cinque anni dopo la data della presentazione della domanda di riconosciemto dell’indennizzo, ossia il 30/12/2003.
L’odierna azione, quindi, essendo stata intrapresa con atto di citazione notiificato il 22/11/2004 è successiva alla sua prescrizione e, pertanto, non può trovare accoglimento per la fondatezza della correlata eccezione opposta dalla convenuta.
Segue il rigetto della domanda.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controverisa e la ragione della decisione, per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitvamente pronunciando sulla domanda avanzata da ********* nei confronti del MInistero della Salute, nella cuasa iscritta al numero ********* del Ruolo Generale Affari Contenziois dell’anno 2004, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d’udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 281 sexies, 2 comma cpc
Così deciso in Catanzaro
Il Giudice Unico




