La fattispecie in esame ha per oggetto il trasferimento di un dirigente sindacale ad una unità produttiva diversa da quella -della stessa azienda- nella quale il dirigente prestava la sua opera
1) Sulla violazione degli artt. 15 e 22, L. 300/70 e succ. mod.
Orbene, il subito trasferimento geografico fra le due unità produttive è palesemente illegittimo, per violazione dell’art. 22, della Legge 300/70 e succ. mod., secondo cui “il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.
E ciò, sia se lo si consideri appunto un puro e semplice trasferimento geografico, sia se, in ragione delle prerogative del ricorrente di dirigente sindacale della RSA dell’unità produttiva originaria, lo si voglia considerare un allontanamento, o meglio, un’avulsione dell’istante dall’unità produttiva in cui è allocata la RSA di appartenenza dove, fra l’altro, ha sede il 90% degli iscritti del sindacato in cui il trasferito figura quale dirigente sindacale. Allontanamento con destinazione ad altra unità produttiva non provvista di preesistente distinta RSA alla quale comunque, anche laddove fosse esistente, il trasferito risulterebbe estraneo, sì da ledere proprio l’interesse tutelato dalla norma anzidetta, e cioè la continuità dell’attività sindacale legata inscindibilmente all’attività dell’unità produttiva in cui insiste la RSA, ossia il rapporto di rappresentanza sindacale
Si vuole in sostanza significare che, il legislatore statutario, con la tutela del dirigente di RSA approntata con l’art. 22 della Legge cit., ha avuto il principale scopo di proteggere la continuità del ruolo nell’organismo rappresentativo pregiudicata dal trasferimento ad altra e diversa unità produttiva, sia sotto il profilo organizzativo–produttivo, sia sotto il profilo sindacale, in ragione della inesistenza di altra e distinta rappresentanza.
Nella fattispecie, il perseguimento di tale scopo è stato vulnerato, in quanto il trasferimento è stato disposto senza la richiesta o la concessione del nulla osta da parte del sindacato di appartenenza del ricorrente e ciò, di per sé, implica, in mancanza dell’avveramento della condizione che lo rende operativo, la nullità dell’atto di trasferimento di che trattasi, fra l’altro, integrante anche una lesione reprimibile ex articolo 28, Legge cit., afferente al pregiudizio a diritti strumentali all’esercizio dell’attività sindacale, come più volte affermato dalla Suprema Corte che, com’è noto, ha aderito alla tesi dell’antisindacalità oggettiva (cfr. ex plurimis, Cass., n. 5295 del 12 giugno 1997, in Not. giurisp. lav. 1997, p. 335; Cass., 01/12/99, n. 13383; Cass., 22/02/2003, n. 2770; Cass., 22/04/2004, n. 7706).
Sotto altro e diverso profilo, v’è da osservare che il trasferimento de quo potrebbe rilevare anche quale trasferimento discriminatorio, ritorsivo o di rappresaglia, espressamente vietato e sanzionato con la nullità dall’art. 15, lett. b), Legge cit., da considerarsi tale in dipendenza della imponente e infaticabile attività sindacale svolta dal ricorrente per la tutela dei lavoratori nei confronti dell’azienda, attività sindacale che ha avuto di rimando, la reazione discriminante dell’azienda medesima concretizzatasi nel disposto trasferimento illegittimo.
2) Sulla illegittimità del trasferimento per dequalificazione professionale.
Peraltro, occorre sottolineare che, a seguito del trasferimento, si verifica un vero e proprio demansionamento da dequalificazione professionale.
D’altra parte, non si comprende appieno per quale motivo l’azienda abbia ritenuto di demansionare il lavoratore senza tuttavia avere la possibilità di intaccarne il livello retributivo, giacché tale modifica in peius del trattamento economico, avrebbe costituito formale e palese ammissione della operata dequalificazione.
E così il demansionamento attuato in maniera capziosa e strisciante ai danni del lavoratore, oltre a non apportare alcun beneficio sostanziale o utilità pratica per l’azienda, finisce col rappresentare solo uno strumento vendicatorio, una reazione ingiusta per l’attività sindacale espletata dal ricorrente, posto in essere con l’intento di creare un disagio e indurre il lavoratore più o meno subdolamente a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, in linea con la nota strategia aziendale volta alla riduzione del personale in funzione della crisi congiunturale e perseguita anche con siffatti mezzi, eufemisticamente da definirsi poco ortodossi.
Passando al merito, premessa la definizione di dequalificazione professionale nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la dequalificazione professionale implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità” (cfr., Cass., 20 marzo 2004, n. 5651), sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il trasferimento che comporti una dequalificazione professionale per assegnazione, nel luogo di destinazione, di mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte, deve ritenersi illegittimo per violazione dell’art. 2103 cod. civ. In presenza di una dequalificazione è irrilevante l’esistenza di eventuali ragioni produttive giustificative del trasferimento, in quanto le stesse non possono ledere il diritto alla conservazione della professionalità, la cui tutela è prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro” (cfr., Cass., 12 marzo 2004, n. 5161).




