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La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale

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Equitalia: multe illegali, riemerge la sentenza smarrita

Scritto da Luigi dell’Olio | Dietro la Notizia – mar 20 mar 2012 09:52 CET.. .

Accesso ai documenti relativi a sinistri stradali e illeciti amministrativi mediante PEC

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Anche per i documenti relativi a sinistri stradali ed illeciti amministrativi, la richiesta potrà essere inoltrata mediante posta elettronica certificata.
Il Ministero chiarisce inoltre che non sarà dovuta l’imposta di bollo.
Di seguito la circolare 2 settembre 2011, n. 7138.

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Cassazione: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa

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Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione aderisce a quell’indirizzo interpretativo che, in tema di notifiche ex art. 139 del codice di rito, laddove la notifica sia effettuata a mani del portiere, considera la successiva raccomandata informativa prevista dalla legge, quale elemento costitutivo e perfezionativo del procedimento notificatorio e non una semplice irregolarità della notifica ( per la nullità della notifica, cfr., Cass., Sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332; Cass. civ., 30 giugno 2008, n. 17915; v. anche Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24536 sulla necessità dell’attestazione del mancato rinvenimento delle persone secondo l’ordine preferenziale tassativamente prestabilito dall’art. 139 cpc; contra, Cass. civ., 5 luglio 2006, n. 15315;).
E’ pertanto da considerarsi nulla la notifica in assenza dell’attestazione dell’avvenuta ricerca della altre persone abilitate a riceverla secondo l’ordine preferenziale stabilito dalla norma e in assenza altresì della prescritta spedizione della raccomandata informativa.

INPS, avviso di addebito e titolo esecutivo

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Circolare n.168

GdP di Catanzaro: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa al destinatario

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Eccellente sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro in un giudizio avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa. Il Giudice affronta numerose questioni: in primis, ritiene non applicabile al procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative l’art. 25 del DPR 602/73, applicabile solo alle imposte dirette; ritiene poi che la maggiorazione sia dovuta per l’attitudine del verbale a divenire titolo esecutivo se non viene opposto entro 60 gg. dalla notifica pur riconoscendone la natura di sanzione accessoria (che andrebbe notificata). Ed infine, è dell’avviso che il semplice cognome non sia sufficiente ad identificare una persona (nella specie, il portiere) e che, in ogni caso, quando si notifichi a persona diversa dal destinatario sia necessario l’adempimento di cui all’art. 139, comma 4 cpc, e cioè la spedizione di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Di seguito la sentenza:

Corte Costituzionale: dimezzato il potere dei sindaci in materia di sicurezza urbana

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SENTENZA N. 115

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Appello in materia di osa: non si applica il foro erariale

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Con le tre ordinanze nn. 23285, 23286 del 18 novembre e n. 23594 del 22 novembre 2010 le S. U. della Suprema Corte, archiviato definitivamente il principio dell’ultrattività del rito di primo grado al giudizio di appello, tuttavia chiariscono che al giudizio di appello non si applicano le regole del foro erariale. Il principio enunciato è il seguente: ” la regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative”.
Di seguito l’ordinanza n. 23286 del 18 novembre 2010:
23286_11_10

Forma dell’appello nei giudizi in tema di sanzioni amministrative: che fine ha fatto l’overruling?

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In caso di overruling, cioè quando la Cassazione opera un mutamento di un’interpretazione consolidata delle regole processuali, pare doversi escludere la retroattività del nuovo principio di diritto (Tribunale Varese, sentenza 08.10.2010). Così la giurisprudenza di merito si è assestata per evitare l’applicazione del noto principio introdotto dalla Suprema Corte in tema di termini di costituzione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.09.2010 n° 19246).

Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente

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Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente (art. 126bis comma 2 C.d.S.) non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto e decorre, pertanto, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; nè è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito.

Incapacità di intendere e di volere e sanzioni amministrative

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Giudice di Pace Taranto, 21 ottobre 2010, n. 4661, gu. Giacovelli

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