Non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. Sia l’art. 23, sia l’art. 167, comma 2 Cod. Privacy, infatti, dispongono che i reati ivi previsti sono punibili soltanto “se dal fatto deriva nocumento”.
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: ott 4th, 2011
- Category: giurisprudenza, penale e procedura penale, privacy
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E’ lecito registrare le conversazioni per tutelare un diritto proprio o altrui
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: gen 31st, 2011
- Category: leggi e decreti
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Il registro pubblico delle opposizioni
Al via il registro degli abbonati che si oppongono alle promozioni telefoniche
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: gen 10th, 2011
- Category: privacy
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Dati personali e informazione giuridica
Garante per la protezione dei dati personali
Deliberazioni 02.12.10
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica
(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 04/01/11, n.2 – Serie generale)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI





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