Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione aderisce a quell’indirizzo interpretativo che, in tema di notifiche ex art. 139 del codice di rito, laddove la notifica sia effettuata a mani del portiere, considera la successiva raccomandata informativa prevista dalla legge, quale elemento costitutivo e perfezionativo del procedimento notificatorio e non una semplice irregolarità della notifica ( per la nullità della notifica, cfr., Cass., Sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332; Cass. civ., 30 giugno 2008, n. 17915; v. anche Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24536 sulla necessità dell’attestazione del mancato rinvenimento delle persone secondo l’ordine preferenziale tassativamente prestabilito dall’art. 139 cpc; contra, Cass. civ., 5 luglio 2006, n. 15315;).
E’ pertanto da considerarsi nulla la notifica in assenza dell’attestazione dell’avvenuta ricerca della altre persone abilitate a riceverla secondo l’ordine preferenziale stabilito dalla norma e in assenza altresì della prescritta spedizione della raccomandata informativa.
Cassazione: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa
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