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Processo tributario: introdotto l’utilizzo della PEC

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 26 aprile 2012

Regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.
(GU n. 102 del 3-5-2012)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Cassazione: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa

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Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione aderisce a quell’indirizzo interpretativo che, in tema di notifiche ex art. 139 del codice di rito, laddove la notifica sia effettuata a mani del portiere, considera la successiva raccomandata informativa prevista dalla legge, quale elemento costitutivo e perfezionativo del procedimento notificatorio e non una semplice irregolarità della notifica ( per la nullità della notifica, cfr., Cass., Sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332; Cass. civ., 30 giugno 2008, n. 17915; v. anche Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24536 sulla necessità dell’attestazione del mancato rinvenimento delle persone secondo l’ordine preferenziale tassativamente prestabilito dall’art. 139 cpc; contra, Cass. civ., 5 luglio 2006, n. 15315;).
E’ pertanto da considerarsi nulla la notifica in assenza dell’attestazione dell’avvenuta ricerca della altre persone abilitate a riceverla secondo l’ordine preferenziale stabilito dalla norma e in assenza altresì della prescritta spedizione della raccomandata informativa.

GdP di Catanzaro: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa al destinatario

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Eccellente sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro in un giudizio avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa. Il Giudice affronta numerose questioni: in primis, ritiene non applicabile al procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative l’art. 25 del DPR 602/73, applicabile solo alle imposte dirette; ritiene poi che la maggiorazione sia dovuta per l’attitudine del verbale a divenire titolo esecutivo se non viene opposto entro 60 gg. dalla notifica pur riconoscendone la natura di sanzione accessoria (che andrebbe notificata). Ed infine, è dell’avviso che il semplice cognome non sia sufficiente ad identificare una persona (nella specie, il portiere) e che, in ogni caso, quando si notifichi a persona diversa dal destinatario sia necessario l’adempimento di cui all’art. 139, comma 4 cpc, e cioè la spedizione di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Di seguito la sentenza:

In caso di irreperibilità, anche per le cartelle esattoriali è necessaria la raccomandata informativa

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Art.26-25022011152420

E’ l’agente per la riscossione a dover provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale: Cass. civ. ord. 28 ottobre 2010 n. 22041.

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E’ l’agente per la riscossione a dover provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale. Cass. civ. ord. 28 ottobre 2010 n. 22041.

La Suprema Corte nell’ordinanza di seguito riportata affronta uno dei temi più controversI degli ultimi anni, ovvero quello relativo alle notifiche di cartelle esattoriali da parte dell’agente per la riscossione.

Nullità delle cartelle esattoriali inviate a mezzo posta

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Il Tribunale Civile di Abbiategrasso ha stabilito il 12 Novembre scorso che tutte le cartelle esattoriali inviate in Lombardia sono irregolari, e quindi non devono essere pagate.
Secondo Il Tribunale civile di Abbiategrasso le notifiche per risultare in regola devono essere consegnate al contribuente dall’Ufficiale Giudiziario o direttamente dall’esattore, e non, com’è abitudine di Equitalia, tramite posta raccomandata.
Una sentenza simile era stata formulata il 15 aprile 2010 dalla Commissione Tributaria della Lombardia. Ora il Tribunale civile di Abbiategrasso ha anche precisato, ed è forse la cosa più importante, che la nullità delle cartelle esattoriali non vale soltanto per i contenziosi con il Fisco, ma anche per le multe legate a contravvenzioni stradali.
Nella sentenza del 12/11/10, leggiamo che “la notifica delle cartelle esattoriali non deve avvenire, come fino a oggi accaduto, per il tramite delle Poste Italiane, ma attraverso l’Ufficiale Giudiziario o direttamente da parte dell’esattore”.

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