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L’invenzione industriale

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L’invenzione industriale
La creazione intellettuale integrata dall’invenzione industriale è per l’art. 2585 c.c., oltre che per l’art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, il ritrovato della tecnica che presenti i caratteri di originalità e della novità, e che sia suscettibile di avere un’applicazione industriale come: un nuovo metodo di lavorazione, una nuova macchina o, comunque un nuovo strumento per la produzione.
Dunque, per l’invenzione industriale, i requisiti della brevettabilità sono i caratteri della originalità e industrialità; per originalità, (cd. novità intrinseca), si intende l’apporto creativo, a cui fa riferimento l’art. 16, r.d.1127/39, stabilendo che l’invenzione è tale “se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.

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