Secondo la Corte di Cassazione: ” l’art. 1137 del codice civile non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.”. Di seguito la sentenza per esteso:
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: apr 20th, 2011
- Category: condominio, giurisprudenza
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Per l’impugnazione delle delibere condominiali la forma è la citazione
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: mar 9th, 2011
- Category: condominio
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Approvata dal Senato la riforma del condominio
Tra i punti modificati:
l’amministratore dura in carica due anni, sarà chiamato a rispondere del ritardo nell’azione contro i morosi, sarà tenuto ad aprire un conto corrente condominiale.
Aumentano i casi in cui l’autorità giudiziaria può disporre la revoca dell’amministratore, fra i quali:
l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale o il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente per la gestione economica del condominio;
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
l’aver omesso di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine previsto.
La contabilità del condominio può essere verificata da un revisore, nominato dall’assemblea condominiale (in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate).
I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni momento (oltre ad estrarne copia a proprie spese).
Scritture e documenti giustificativi devono essere conservati per il termine di 10 anni dalla data della relativa registrazione.
Precisato normativamente in 180 giorni il termine entro il quale redigere il rendiconto e convocare l’assemblea per la relativa approvazione.
E’ stato poi previsto ha previsto il registro pubblico degli amministratori di condominio tenuto presso la Camera di Commercio a cui l’amministratore deve obbligatoriamente iscriversi.
Previste modifiche anche alle maggioranze in assemblea: le “innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, ad esempio, andranno approvate con una maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 501 millesimi.
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: gen 1st, 2011
- Category: condominio, giurisprudenza, opposizione decreto ingiuntivo
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I ribaltoni della Cassazione
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da rilevanti novità nella giurisprudenza di legittimità con importanti effetti pratici, in particolare, in tema di danni morali (cfr., Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26974; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26975; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407; Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2009, n. 794; Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479; Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191) e in materia di condominio (cf., Cass., sent. n. 9148/08) laddove nel primo caso, nell’intento di ricondurre alla dicotomia danno patrimoniale/danno non patrimoniale il danno risarcibile e in un’ottica di superamento di criteri meramente nominalistici, la Suprema Corte ha in sostanza negato il carattere autonomo sia del danno esistenziale che dello stesso danno morale, entrambi da considerarsi delle mere categorie descrittive.
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: nov 29th, 2010
- Category: condominio, giurisprudenza
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Condominio e legittimazione passiva
Nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione passiva dell’amministratore di condominio per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio e tale legittimazione sussiste anche in ordine all’interposizione di ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario in relazione ad ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condomino.





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