Un’inedita sentenza del Tribunale di Brescia che, oltre a dichiarare la separazione dei coniugi con addebito, condanna la parte al riscarcimento del danno esistenziale.
Di seguito la sentenza per esteso:
Trib. Brescia, 14 ottobre 2006 – Pres. e Rel. Ondei
Famiglia – Separazione giudiziale – Lesione di diritti fondamentali – Danni non patrimoniali -
Danno esistenziale – Responsabilita` civile – Risarcibilita` – Equita`.
(c.c. artt. 143, 1226, 2043, 2059)
Il comportamento del coniuge, cui e`addebitata la separazione, lesivo dei diritti fondamentali
dell’altro coniuge, e`fonte di un’obbligazione risarcitoria, anche con riguardo ai danni non patrimoniali
e in particolare esistenziali.
[In materia si vedano Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9801; Cass. civ., 1 marzo 2005, n. 4290;
Trib. Milano, 4 giugno 2002; Trib. Milano, 10 febbraio 1999; Trib. Firenze, 13 giugno 2000; Trib.
Roma, 17 settembre 1989]
FATTO. – 1. Con ricorso depositato il giorno 10 aprile 2002 il sig. B. nato a P. (Bs) il … 1959,
premesso che aveva contratto matrimonio, in L. (Bg) il … 1988, con la sig.ra C. nata a L. (Bg) il …
1966, che dall’unione non erano nati figli e che da tempo la convivenza tra i coniugi era diventata
intollerabile chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale.
2. All’udienza avanti il Presidente del Tribunale del 28 maggio 2002 il Presidente, esperito
invano il tentativo di conciliazione, in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separati assegnando
la casa coniugale al sig. B.
3. La sig.ra C. si costituiva chiedendo la dichiarazione della separazione giudiziale con addebito
al marito assumendo che costui aveva violato l’obbligo di fedelta` . Chiedeva, inoltre, che le
fosse riconosciuto un assegno di mantenimento a carico del marito e che le fosse riconosciuto
un danno esistenziale di cui chiedeva il risarcimento.
Il ricorrente replicava contestando il fondamento delle richieste della resistente.
4. Indi la causa veniva istruita con l’acquisizione di documentazione e l’escussione di testimoni.
Esaurita l’istruttoria, all’udienza del giorno 1o giugno 2006 le parti precisavano le conclusioni
come in epigrafe riportato e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei
termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Il Pubblico Ministero, intervenuto, concludeva come in epigrafe indicato.
DIRITTO. – 5. La sussistenza dei requisiti per la separazione.
Ritiene il Collegio che, ex art. 151 c.c., deve pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi
— tenuto conto dell’evidente disarmonia creatasi tra gli stessi cosı` come emerge dal ricorso e
dalla comparsa di costituzione e risposta nonche´ dalla pacifica cessazione della convivenza tra i
due — con conseguente facolta` dei coniugi di vita separata ed obbligo di mutuo rispetto.
5.1. L’addebito.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione al sig. B avanzata dalla sig.ra C. va
rilevato quanto segue.
Parte ricorrente fonda la sua istanza essenzialmente sulla circostanza che il marito avrebbe
tradito la moglie allacciando relazioni amorose con altri uomini violando cosı` l’obbligo coniugale
di fedelta` (art. 143 c.c.).
Orbene, come e` noto, per verificare se la separazione sia addebitabile o no ad uno dei coniugi
occorre svolgere un’indagine sulla causa della intollerabilita` della convivenza, indagine che non
puo` basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare dalla valutazione globale
dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo (Cass. 6 febbraio 2003, n. 1744) al fine
di verificare se e quale incidenza abbiano rivestito i comportamenti dei due coniugi, nel loro reciproco
interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass. 23 marzo 2005, n. 6276) salvo il caso
in cui un coniuge abbia tenuto una condotta che si sia tradotta in un’aggressione a beni e diritti
fondamentali della persona quali l’incolumita` e l’integrita` fisica morale e sociale dell’altro coniuge
perche´ tale condotta sfugge ad ogni giudizio di comparizione non potendo in alcun modo
essere giustificata neppure come atto di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell’altro
(Cass. 19 maggio 2006, n. 11844, Cass. 2005 n. 6276 cit., Cass. 2004 n. 15101, Cass. 2002 n.
8787; Cass. 1989 n. 5397; Cass. 1988 n. 6976; Cass. 1987 n. 6256; Cass. 1982 n. 176; Cass. 1981 n.
5949; Cass. 1980 n. 5372 e Cass. 1978 n. 2809).
A cio` si aggiunga, poi, che la pronuncia di addebito non puo` fondarsi sulla sola violazione dei
doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale
violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se
essa sia intervenuta quando era gia` maturata una situazione di intollerabilita` della convivenza
sicche´ in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento
della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (in punto cfr. 28
settembre 2001, n. 12130 ma anche Cass. 19 settembre 2006, n. 20256).
Nel caso in scrutinio e` pacifico che il sig. B. ad un certo punto ha confessato alla moglie convivente
di aver avuto una relazione omosessuale ed ha cessato di avere rapporti sessuali con la
stessa (v. dich. rese in sede di interrogatorio formale dal sig. B.): dopo tale episodio i coniugi
hanno compreso che era impossibile continuare a convivere sicche´ la sig.ra C. si e` allontanata
dalla casa familiare mentre il sig. B. e` andato a vivere con un uomo (v. dich. B., e testi S. e …).
Da cio` deriva chiaramente la violazione dell’obbligo di fedelta` di cui all’art. 143 c.c. da parte del
sig. B. e in assenza di altri elementi, la sicura rilevanza causale e giuridica di tale circostanza
sulla crisi del vincolo coniugale.
Conseguentemente la separazione va addebitata al sig. B.
6. L’obbligo di concorso nel mantenimento.
La sig.ra C. ha chiesto al Tribunale di disporre l’obbligo per il coniuge di contribuire al mantenimento
della stessa con versamento di assegno mensile.
Ora ai sensi dell’art. 156 c.c. il coniuge che pretende il concorso nel mantenimento da parte
dell’altro coniuge deve dimostrare soltanto di non aver adeguati redditi propri idonei a permettergli
di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio a differenza di quanto, invece,
previsto in materia di divorzio dall’art. 5 l. 898/70 e succ. mod. ove si condiziona il diritto al fatto
che il richiedente non possa procurarsi propri redditi per ragioni oggettive.
E del resto come ben spiegato da Cass. n. 5555/2004 a differenza del divorzio la separazione
instaura un regime che tende a conservare in maggior misura possibile gli effetti propri del matrimonio
compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore ed il tipo di vita
di ciascuno dei coniugi.
Principiando lo scrutinio delle condizioni economiche delle parti con riferimento ai proventi
derivanti dalle rispettive attivita` lavorative va evidenziato che la sig.ra C. durante la vita matrimoniale
svolgeva e tuttora svolge attivita` lavorativa cosı` come il sig. B. e che i redditi netti goduti
dai coniugi dal 2000 al 2005 ad eccezione del 2002 sono sostanzialmente equiparabili. Infatti nell’anno
2000 il reddito netto del sig. B. e` stato di lire 22.680.000 circa mentre quello della sig.ra C.
e` stato di lire 23.379.000 circa; nel 2002 il reddito netto del B. e` stato di E 16.387,00 mentre quello
rdella C. e` stato di E 13.184,00; nel 2003 il reddito netto di B. e` stato di E 16.149,00 mentre quello
della C. di E 14.784,00 e, infine, nel 2005 il reddito del marito e` stato di E 18.217,00 mentre quello
della moglie di E 16.288,00.
Ne deriva che le minime differenze tra i redditi percepiti dai due coniugi non giustificano in
alcun modo il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
7. L’assegnazione della casa coniugale.
In sede di udienza presidenziale, proprio perche´ la sig.ra C. si era allontanata dall’abitazione
familiare, era stata disposta l’assegnazione dell’abitazione al marito sennonche´ tale provvedimento
va revocato non sussistendo gli estremi di legge che lo possono giustificare ossia la presenza
di figli minori e/o non economicamente non autosufficienti conviventi con il padre (in tal
senso cfr., tra le tante, Cass. 6 luglio 2004, n. 12.309).
8. Il risarcimento del danno non patrimoniale da violazione dei doveri matrimoniali.
Infine va esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla
sig.ra C. nei confronti del marito.
La resistente, in particolare, chiede il risarcimento del cd. danno esistenziale consistente nella
compromissione della propria complessiva sfera di esplicazione personale invitando il Tribunale
ad una liquidazione equitativa del medesimo.
8.1. Principi generali.
Il Tribunale non ignora che la giurisprudenza di legittimita` meno recente ha sempre escluso
ogni forma di risarcimento del danno in caso di addebito di separazione adducendo che la condotta
dei coniugi sarebbe regolata in via esclusiva dal diritto di famiglia in applicazione del principio
lex specialis derogat legis generalis sicche´ alle condotte in violazione dei doveri matrimoniali
non conseguirebbe alcun obbligo risarcitorio bensı` l’addebito (Cass. 6 aprile 1993, n. 4.108, Cass.
26 maggio 1995, n. 5886): e cio` anche al fine di evitare che nell’isola del diritto di famiglia trovi
spazio un istituto tipicamente conflittuale quale quello della responsabilita` extracontrattuale.
Tuttavia tenendo conto delle radicali modifiche intervenute recentemente nel settore dell’illecito
aquiliano (Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, Cass. 31 maggio, n. 8828, Cass. 31 maggio n.
8827, Corte costituzionale 233/2003 e Cass., Sez. un., 24 marzo 2006, n. 5672) la questione dell’inadempimento
degli obblighi matrimoniali va affrontata secondo un diverso angolo prospettico.
Infatti se all’ingiustizia del danno e` affidato il ruolo della selezione degli interessi meritevoli di
tutela ed il danno ingiusto coincide con la violazione di qualunque bene meritevole di tutela alla
luce dell’ordinamento giuridico, allora non si comprende per quale ragione tale meritevolezza
deve essere esclusa nelle relazioni tra sposi.
Se poi a cio` si aggiunge che la nozione di danno e` stata sganciata dalla dimensione meramente
patrimoniale e dal necessario collegamento con l’art. 185 c.p. e si e` sancita l’inviolabilita`
della libera e piena esplicazione delle attivita` realizzatrici della persona umana (cfr. Cass. 8828/
2003 cit.) con correlata disciplina del danno non patrimoniale attraverso il disposto dell’art. 2059
c.c. (Corte cost. 233/2003) ne consegue la possibilita` in astratto di ottenere il riconoscimento dei
danni non patrimoniali da violazione dei doveri matrimoniali.
Infatti il rispetto della dignita` e della personalita` , nella sua interezza, di ogni componente del
nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente
della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilita` civile, non potendo
da un lato ritenersi che i diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari
si pongano o meno all’interno di un contesto familiare (e cio` considerato che la famiglia e` luogo
di incontro e di vita comune nel quale la personalita` di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si
realizza attraverso l’instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarieta`, non gia` sede
di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili) e dovendo, dall’altro lato, escludersi
che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio riceva la propria sanzione, in nome di una
presunta specificita` , completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle
misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l’addebito
della separazione, la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento
senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi, invece, predicare una strutturale
compatibilita` degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente
garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini
della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura
patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilita` aquiliana (in tal senso v. anche, da ultimo,
Cass. 10 maggio 2005, n. 9801).
Certo non ogni violazione di obbligo coniugale comporta il diritto al risarcimento del danno
ma solo quella posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravita` , si pongano
come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona e che, pertanto, comporta una
grave lesione dell’esplicazione delle attivita` realizzatrici della persona umana ossia quella lesione
che in un certo senso va a toccare proprio l’in se´ della persona e non aspetti marginali della
stessa: il tutto ovviamente all’interno di un bilanciamento delle posizioni dei coniugi volto ad accordare
tutela all’interesse costituzionalmente prevalente.
8.2. Il caso di specie.
Ora se prendendo le mosse dai principi sopra enunziati si va a scrutinare il caso oggetto di
controversia appare agevole osservare come la condotta infedele del sig. B. laddove ha cagionato
la definitiva rottura di una comunione di vita che durava da circa 14 anni ha vulnerato gravemente
la personalita` della sig.ra C. non solo nell’aspetto della sua dignita` (art. 2 Cost.) ma anche
nella dimensione familiare-sponsale della sua personalita` frustrando ogni possibile e legittima
aspettativa in ordine alla piena esplicazione della stessa.
Sicche´ , anche alla luce dell’id quod plerumque accidit e di presunzioni derivanti dalla comune
esperienza quotidiana, puo` concludersi per la sussistenza del danno non patrimoniale denunziato
dalla sig.ra C.
8.3. La qualificazione del danno non patrimoniale.
La quantificazione di tale danno appare difficile ditalche´ il giudice puo` legittimamente richiamare
la disposizione dell’art. 1226 e darne una quantificazione equitativa.
Orbene, il Tribunale rilevato
da un lato: I) che la vita matrimoniale della C. e` iniziata quando la stessa aveva una giovane
eta` (22 anni) e la convivenza si e` conclusa dopo ben 14 anni (quando la C. era ormai donna matura
con un programma di vita impostato); II) che la scoperta dell’infedelta` omosessuale del marito
oltre al grave vulnus alla dignita` della persona sopra descritto ha pure creato una situazione
di grave turbamento — dovuto al legittimo sospetto di aver contratto qualche grave malattia a seguito
di rapporti sessuali con il marito (v. dich. teste V.) — che ha sicuramente alterato negativamente
la qualita` della vita della sig.ra C. per un consistente periodo di tempo;
e dall’altro lato che, in ogni caso, il vulnus subito dalla sig.ra C. seppur grave non puo` ritenersi
tale da permanere nella sua gravita` per tutta la vita essendo destinato ad attenuarsi sempre piu`
nel tempo sino quasi a scomparire,
tutto cio` rilevato reputa equo quantificare il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra C. in
complessivi ed attualizzati E 40.000,00 oltre interessi legali dalla pronunzia della presente sentenza
al saldo.
9. Le spese di lite.
Stante l’addebito della separazione, ex art. 91 c.p.c. il ricorrente va condannato a rifondare alla
resistente le spese di lite quantificate — tenuto conto della natura e dell’oggetto della causa, della
durata del processo, della attivita` istruttoria svolta, delle tariffe professionali e della nota spese
depositata — in complessivi E 4.700,00 di cui E 200,00 per spese, E 100,00 per diritti, E 3.000,00
per onorari ed E 500,00 per spese forfettarie oltre accessori di legge. (Omisiss).




