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Cartella esattoriale

Piccolo quesito mi viene notificato, nel 2005, un avviso di pagamento da parte dell’agenzia delle dogane per imposte non pagate relative al 1993. Rimango inerte e nel 2010 ho ricevuto cartella esattoriale che non ho impugnato. Adesso mi è stato pignorato lo stipendio. Con quale strumento processuale, posto che i termini per il ricorso alla commissione tributaria è scaduto, per far valere la prescrizione del credito erariale?
Grazie anticipatamente.

Direi che Lei è rimasto troppo inerte. La riscossione dei tributi avviene mediante ruolo. La notifica della cartella assolve alla funzione di mettere a conoscenza il debitore, fra l’altro, della formazione ruolo, della data in cui questo è divenuto esecutivo e della data della sua trasmissione all’esattore. Quest’ultimo, unitamente a queste informazioni, invia un’intimazione di pagamento impugnabile, nel caso di riscossione di entrate tributarie, entro 60 giorni davanti la competente Commissione Tributaria Provinciale. Si instaura così un giudizio nel quale è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività del ruolo e, nel merito, l’annullamento del ruolo già esecutivo e della successiva cartella esattoriale. In caso decorrano inutilmente i 60 giorni previsti per l’impugnativa giurisdizionale, il titolo esecutivo costituito dal ruolo si consolida e le alternative possibili sono: 1) l’opposizione all’esecuzione, che riguarda comunque vizi successivi alla formazione del titolo (il ruolo), attinenti ad esempio alla cartella esattoriale e alla violazione dei termini per la sua notifica; 2) l’opposizione agli atti esecutivi, relativa ai vizi dei singoli atti esecutivi, da proporre nel termine perentorio di 20 giorni dal giorno in cui il singolo atto è stato compiuto. Spero di eserLe stato utile. A risentirLa.
Avv. Giovanni Orlando

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