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Risposte ai quesiti

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Pubblico gli ultimi quesiti postati, ai quali per l’esemplare semplicità, è stata data risposta a titolo gratuito. Chi fosse interessato ad un consulto professionale può usare l’apposita rubrica avendo cura di indicare gli estremi anagrafici onde essere ricontattato.
http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/
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1) Ma le spese per opposizioni a sanzioni amministrative(contributo unificato)non sono da considerare incostituzionali,dato che per le multe e previsto in a maniera alternativa il ricorso al prefetto gratuito?non c e violazione dell art 3 e 24 costituzione?

Potrebbe esserci una violazione del canone della ragionevolezza considerata la gratuità del ricorso al prefetto, ancorchè quest’ultimo non costituisca un mezzo di impugnazione giurisdizionale

2) L’Inps mi chiede (agosto 2010) – in qualità di erede di Alò Cataldo decededuto il 22 settembre 2009 – la restituzione di una somma per “conguaglio negativo per ritenute erariali su pensione” (non meglio precisate) riferite al periodo “dal 01/01/1999 al 31/12/1999″. Precisa, altresì, che con questa comunicazione si intende interrotto qualsiaqsi termine prescrizionale (ex art. 2943 CC).
Ma in qualità di sostituto di imposta, non avrebbe dovuto provvedere con trattenute dirette sulla pensione?
Grazie.

Non reagisca in alcun modo, il debito si è indubbiamente prescritto per l’inutile decorso dei dieci anni. Saluti

3) piccolo quesito mi viene notificato, nel 2005, un avviso di pagamento da parte dell’agenzia delle dogane per imposte non pagate relative al 1993. Rimango inerte e nel 2010 ho ricevuto cartella esattoriale che non ho impugnato. Adesso mi è stato pignorato lo stipendio. Con quale strumento processuale, posto che i termini per il ricorso alla commissione tributaria è scaduto, per far valere la prescrizione del credito erariale?
Grazie anticipatamente.

Direi che Lei è rimasto troppo inerte. La riscossione dei tributi avviene mediante ruolo. La notifica della cartella assolve alla funzione di mettere a conoscenza il debitore, fra l’altro, della formazione ruolo, della data in cui questo è divenuto esecutivo e della data della sua trasmissione all’esattore. Quest’ultimo, unitamente a queste informazioni, invia un’intimazione di pagamento impugnabile, nel caso di riscossione di entrate tributarie, entro 60 giorni davanti la competente Commissione Tributaria Provinciale. Si instaura così un giudizio nel quale è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività del ruolo e, nel merito, l’annullamento del ruolo già esecutivo e della successiva cartella esattoriale. In caso decorrano inutilmente i 60 giorni previsti per l’impugnativa giurisdizionale, il titolo esecutivo costituito dal ruolo si consolida e le alternative possibili sono: 1) l’opposizione all’esecuzione, che riguarda comunque vizi successivi alla formazione del titolo (il ruolo), attinenti ad esempio alla cartella esattoriale e alla violazione dei termini per la sua notifica; 2) l’opposizione agli atti esecutivi, relativa ai vizi dei singoli atti esecutivi, da proporre nel termine perentorio di 20 giorni dal giorno in cui il singolo atto è stato compiuto. Spero di eserLe stato utile. A risentirLa.

4) buona sera avvocato,
mi è stato notificato un decreto ingiuntivo in data 29.07.2010 per il mancato pagamento di un assegno bancario emesso il 25.01.2005. vorrei saper se il credito si è prescritto.. può un assegno del 2005 costituire valido titolo per emettere decreto ingiuntivo? nn c’è alcuna altra prova dell’esistenza di un credito certo liquido ed esigibile
si deve applicare l’azione cambiaria che si prescrive in 3 anni o il credito è gia prescritto in 6 mesi?
mi può dare una risposta urgente..
grazie

Gentile signora,
purtroppo l’azione monitoria è fondata. I termini ai quali Lei si riferisce (6 mesi) sono quelli per l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del traente (di chi ha emesso l’assegno) e dei giranti per l’assegno, e (3 anni) per l’esercizio dell’azione cambiaria nei confronti dell’emittente o dell’accettante e dei loro avallanti.
Scaduti i termini poc’anzi indicati, l’assegno costituisce comunque una promessa di pagamento sulla quale può fondarsi l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Le segnalo che, in proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che se il titolo contiene delle incertezze sui tempi e modalità di consegna, il beneficiario che lo presenta in giudizio come prova di un prestito non è esonerato dall’obbligo di dimostrare la sussistenza del rapporto fondamentale. In particolare, la Cassazione ha condiviso il ragionamento del Giudice di secondo grado che ha (sia pure in modo parzialmente implicito) ritenuto che all’assegno non potesse attribuirsi il valore di promessa di pagamento valida, e quindi avente gli effetti di cui all’articolo 1988 c.c., a causa delle incertezze (specie in ordine ai tempi ed alle modalita’ di consegna) che lo hanno caratterizzano. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 settembre 2008, n. 24325).
Purtroppo la prescizione è decennale, salvo l’ipotesi di cui all’art. 2955, n.5 del codice civile, ossia la prescrizione del diritto di credito è di un anno nel caso del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Quindi se Lei ha acquistato la merce da un commerciante per esigenze personali può ritenersi libera per l’intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere. E’ da premettere che dal 25/01/2005 ad oggi non devono essere stati compiuti atti interruttivi della prescrizione (messe in mora, richieste a mezzo telegramma o per raccomandata). In quest’ultimo caso incomincerebbe a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Spero di esserLe stato utile. A risentirLa.

5) buongiorno, ho chiesto l e/c a equitalia e mi trovo delle cartelle pendenti ventennali (1988) e alcune decennali di aziende cessate da tempo memorabile, la data di notifica riportata e’ del 1991 (inps) e 2004 (tributi comunali) 2005 (inail).
Volevo inoltrare domanda di autotule per lo sgravio per scadenza dei termini di prescrizione, e’ giusta la procedura ? grazie
dimenticavo di aggiungere che per fermare eventuali azioni , ho deposistato instanza di rateazione, e intendo far partire una raccomandata allo stesso ente disconoscendo l’addebito qualora sia prescritto e non dovuto . grazie

Si è corretta. fermo che, se non le riconosceranno la prescrizione del credito fatto valere, dovrà impugnare le cartelle davanti al Giudice competente
L’istanza in autotutela per lo “sgravio”, va presentata sia all’ente creditore che all’agente della riscossione secondo le istruzioni che può trovare in questa pagina
http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/cittadino/ricorsi/

6) puo indicare la data di prescrizione dei tributi INAIL o non sono soggetti alla prescrizione . grazie
se un tributo es multa che ha un termine di prescrizione di 5 anni viene notificato nei termini, da quel giorno si considera la prescrizione della cartella in 10 anni e non piu’ i tempi del tributo stesso.
es. multa del 2000 notificata il 2005 con cartella esattoriale, quali termini si considerano ? i 5 anni della multa o i 10 della cartella a prescindere dal tipo tributo ?

L’art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995, n.335 dispone che: “. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta’ previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure incorso.”
Non è esatto, l’art. 28 della Legge 689/81 pone il limite di 5 anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa, salvo ovviamente gli atti interruttivi. La cartella esattoriale costituisce per l’appunto atto interruttivo, a seguito del quale il periodo di prescrizione decorre ex novo. Saluti

7) In caso di vincite, ma con agenzie autorizzate AAMS (SISAL, LOTTOMATICA, ecc.ecc..), dato che vincite d’importo superiore a 500,00€, sono al lordo della ritenuta di legge del 6%, che viene detratta automaticamente all’atto del pagamento dalle societa’ di cui sopra, LE VINCITE l’anno successivo fanno reddito imponibile, nel senso andranno riportate in sede di dichiarazione dei redditi?
Infine, mi sembrava che non è “”REATO”” (quindi non punibile penalmente), ma solo di natura FISCALE – lo scommettitore italiano che scommette su siti ESTERI NON AAMS, ma gli Istituti di credito (POSTE Italiane, BANCHE VARI) devono comunicare al fisco , gli eventuali movimenti di denaro da/per le agenzie estere non AAMS. Mi conferma questo?
Grazie
( D.D. 12 ottobre 2011 “Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici. )

Egregio Signore,
alla prima domanda le devo rispondere affermativamente, con una precisazione. Sia che le vincite siano prodotte in Italia, sia che siano prodotte all’estero, tutte le vincite costituiscono “redditi diversi” e vanno dichiarate nel quadro “RL” della dichiarazione senza tenere conto delle spese sostenute per produrle. L’unica eccezione è quella in cui la casa da gioco sia un sostituto d’imposta ed applichi quindi la ritenuta alla fonte, come nel caso delle vincite erogate da case da gioco munite di regolare concessione AAMS. In quest’ultimo caso le vincite non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e non vanno dichiarate.

Per la seconda domanda, le riporto l’art. 4, comma 3, della Legge 401/89 aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 88/09:

“Art. 4: Esercizio abusivo di attivita’ di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita’ sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita’ e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita’ di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da’ pubblicita’ al loro esercizio e’ punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita’ di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.”

Le riporto, infine, l’art. 24, comma 29 della Legge finanziaria 2011:

“29. In coerenza con i principi recati dall’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.”
Saluti

8) Buonasera avvocato,come sta?Spero tutto ok
Volevo porle un quesito sul diritto d’autore ed in particolare sulla liceità della riproduzione.
Qualora si visualizzasse sul web tramite un sito di condivisione video (vedi Youtube (R) o similari) un film o qualsiasi altra opera protetta dal diritto d’autore,in quale illeciti si incorrerebbe?
Prendendo visione della L. 633 pare che ciò configuri un illecito amministrativo (perdoni la sicura inappropriatezza della definizione).Le chiedo se può farmi chiarezza su questo dubbio in quanto credo che in alcuni pc,a seconda delle impostazioni del browser è possibile che vengano memorizzati in file parti dell’opera (cache) attuando una vera e propria riproduzione.
Cordialmente
Davide

Si, la mera visione o la riproduzione finalizzata alla visione senza fini di lucro costituiscono illecito amministrativo. E’ indifferente se si usi il cd. “streaming” o se lo si memorizzi su disco fisso anche in via temporanea, è sempre una violazione del diritto d’autore, in quanto lo “streaming video” integra utilizzazione abusiva che, senza fini di lucro, è punibile con una sanzione amministrativa di Euro 154,00. Se viene meno l’assenza del fine di lucro e l’uso personale, ai fini penali potrebbe rilevare la duplicazione, in coerenza con la ratio della norma, solo se finalizzata alla divulgazione abusiva. Se la riproduzione temporanea nella cache del browser costituisce un mero passaggio tecnico per consentire la visualizzazione sul computer, siamo sempre nell’ambito dell’utilizzazione dell’opera per scopi personali, quindi resta un illecito amministrativo. La saluto cordialmente. G.O.

9) Gentile Avvocato,
Il mio c/c è stato pignorato (per una causa condominale ancora in corso) in data 29/09/2011. In tale data ricevo la comunicazione telefonica della mia Banca, ma non ricevo la corrispondente notifica.
Gennaio 2012: Pare che la notifica al mio indirizzo di costante residenza non sia andata a buon fine e che che sia stata avviata una seconda notifica.
Alla data di oggi, 07 maggio 2012 non ho mai ricevuto alcuna notifica, quindi non si procede all’incontro delle parti davanti al Giudice.
Nota Bene: Sul mio c/c ricevevo esclusivamente la mia pensione INPS.
Domanda: una notifica mai ricevuta non rende la procedura inefficace secondo il c.p.c., visto che lede il mio diritto di comparire davanti al Giudice? Grazie e cordiali saluti.

La notifica andrà rinnovata. Il pignoramento è valido e acquista efficacia dalla notifica al terzo (la banca). Saluti.

10) Gentile avvocato,vorrei porre una domanda:
utilizzare in una webchat un nickname riportante un nome maschile o femminile non realmente corrispondente al vero genere dell’interlocutore ma comunque non riferibile univocamente ad una reale identità esistente,configura il reato di “sostituzione di persona”?
Se no,configura altri reati previsti dal CC o CP?
Grazie e complimenti!

Il caso da Lei prospettato non configura alcun tipo di illecito. La scelta del cd. “nickname” in italiano ” nome di battaglia” è assolutamente libera fino al punto di alterare alcuni segni distintivi più o meno significativi della propria persona, il che è funzionale a preservare l’anonimato circa la reale identità della persona stessa, che è appunto il senso dell’utilizzo del nickname. Nel gergo di internet si indica comunemente con il termine “fake” dall’inglese “falso”.
Cordiali saluti.

11) salve ho visto che si possono fare domande…allora volevo chiederle una cosa spiegando prima cosa è successo…qualche giorno fa purtroppo ero in machina con il mio ragazzo e altri 2 ragazzi il mio ragazzo doveva acquistare del fumo ad uno di quei 2 cos hanno fatto lo scambio in macchina lui ha preso i soldi e lui in teoria doveva prendere il fumo però abbiamo incontrato i carabinieri e me l’hanno fatto nascondere a me,22 ovuli 135 grammi cioè. ho dimostrato e così hanno scritto k la mia era una cosa marginale che lo tenevo e nient’altro perchè loro dicevano k se lo tenevo io nn m perquisivano e che cmq prendevano loro le colpe visto k nn era mio,per cui mi hanno dato solo l’obbligo di dimora,vorrei sapere se può quanto durare più o meno quest’obbligo in base ai fatti raccontati??grazie!!volevo aggiungere se la sua risposta è gratuita oppure no?cioè se è gratuita se poteva rispondere se necessità di opagamento allora non importa che mi risponda e aspetto di vedere come vanno le cose

Immagino che sia stata tratta in arresto e che, a seguito di udienza di convalida sia stata applicata la misura dell’obbligo di dimora. I termini di durata della misura variano in base alla gravità del reato per il quale è indagata. Le consiglio di nominare un difensore di fiducia, qualora non lo avesse già fatto, che potrà presentare istanza di revoca. Saluti.

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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