Pubblico gli ultimi quesiti postati, ai quali per l’esemplare semplicità, è stata data risposta a titolo gratuito. Chi fosse interessato ad un consulto professionale può usare l’apposita rubrica avendo cura di indicare gli estremi anagrafici onde essere ricontattato. Per il pagamento clicca qui
________________________________________________________________________________________
1) Ma le spese per opposizioni a sanzioni amministrative(contributo unificato)non sono da considerare incostituzionali,dato che per le multe e previsto in a maniera alternativa il ricorso al prefetto gratuito?non c e violazione dell art 3 e 24 costituzione?
Potrebbe esserci una violazione del canone della ragionevolezza considerata la gratuità del ricorso al prefetto, ancorchè quest’ultimo non costituisca un mezzo di impugnazione giurisdizionale
2) L’Inps mi chiede (agosto 2010) – in qualità di erede di Alò Cataldo decededuto il 22 settembre 2009 – la restituzione di una somma per “conguaglio negativo per ritenute erariali su pensione” (non meglio precisate) riferite al periodo “dal 01/01/1999 al 31/12/1999″. Precisa, altresì, che con questa comunicazione si intende interrotto qualsiaqsi termine prescrizionale (ex art. 2943 CC).
Ma in qualità di sostituto di imposta, non avrebbe dovuto provvedere con trattenute dirette sulla pensione?
Grazie.
Non reagisca in alcun modo, il debito si è indubbiamente prescritto per l’inutile decorso dei dieci anni. Saluti
3) piccolo quesito mi viene notificato, nel 2005, un avviso di pagamento da parte dell’agenzia delle dogane per imposte non pagate relative al 1993. Rimango inerte e nel 2010 ho ricevuto cartella esattoriale che non ho impugnato. Adesso mi è stato pignorato lo stipendio. Con quale strumento processuale, posto che i termini per il ricorso alla commissione tributaria è scaduto, per far valere la prescrizione del credito erariale?
Grazie anticipatamente.
Direi che Lei è rimasto troppo inerte. La riscossione dei tributi avviene mediante ruolo. La notifica della cartella assolve alla funzione di mettere a conoscenza il debitore, fra l’altro, della formazione ruolo, della data in cui questo è divenuto esecutivo e della data della sua trasmissione all’esattore. Quest’ultimo, unitamente a queste informazioni, invia un’intimazione di pagamento impugnabile, nel caso di riscossione di entrate tributarie, entro 60 giorni davanti la competente Commissione Tributaria Provinciale. Si instaura così un giudizio nel quale è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività del ruolo e, nel merito, l’annullamento del ruolo già esecutivo e della successiva cartella esattoriale. In caso decorrano inutilmente i 60 giorni previsti per l’impugnativa giurisdizionale, il titolo esecutivo costituito dal ruolo si consolida e le alternative possibili sono: 1) l’opposizione all’esecuzione, che riguarda comunque vizi successivi alla formazione del titolo (il ruolo), attinenti ad esempio alla cartella esattoriale e alla violazione dei termini per la sua notifica; 2) l’opposizione agli atti esecutivi, relativa ai vizi dei singoli atti esecutivi, da proporre nel termine perentorio di 20 giorni dal giorno in cui il singolo atto è stato compiuto. Spero di eserLe stato utile. A risentirLa.
4) buona sera avvocato,
mi è stato notificato un decreto ingiuntivo in data 29.07.2010 per il mancato pagamento di un assegno bancario emesso il 25.01.2005. vorrei saper se il credito si è prescritto.. può un assegno del 2005 costituire valido titolo per emettere decreto ingiuntivo? nn c’è alcuna altra prova dell’esistenza di un credito certo liquido ed esigibile
si deve applicare l’azione cambiaria che si prescrive in 3 anni o il credito è gia prescritto in 6 mesi?
mi può dare una risposta urgente..
grazie
Gentile signora,
purtroppo l’azione monitoria è fondata. I termini ai quali Lei si riferisce (6 mesi) sono quelli per l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del traente (di chi ha emesso l’assegno) e dei giranti per l’assegno, e (3 anni) per l’esercizio dell’azione cambiaria nei confronti dell’emittente o dell’accettante e dei loro avallanti.
Scaduti i termini poc’anzi indicati, l’assegno costituisce comunque una promessa di pagamento sulla quale può fondarsi l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Le segnalo che, in proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che se il titolo contiene delle incertezze sui tempi e modalità di consegna, il beneficiario che lo presenta in giudizio come prova di un prestito non è esonerato dall’obbligo di dimostrare la sussistenza del rapporto fondamentale. In particolare, la Cassazione ha condiviso il ragionamento del Giudice di secondo grado che ha (sia pure in modo parzialmente implicito) ritenuto che all’assegno non potesse attribuirsi il valore di promessa di pagamento valida, e quindi avente gli effetti di cui all’articolo 1988 c.c., a causa delle incertezze (specie in ordine ai tempi ed alle modalita’ di consegna) che lo hanno caratterizzano. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 settembre 2008, n. 24325).
Purtroppo la prescizione è decennale, salvo l’ipotesi di cui all’art. 2955, n.5 del codice civile, ossia la prescrizione del diritto di credito è di un anno nel caso del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Quindi se Lei ha acquistato la merce da un commerciante per esigenze personali può ritenersi libera per l’intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere. E’ da premettere che dal 25/01/2005 ad oggi non devono essere stati compiuti atti interruttivi della prescrizione (messe in mora, richieste a mezzo telegramma o per raccomandata). In quest’ultimo caso incomincerebbe a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Spero di esserLe stato utile. A risentirLa.
5) buongiorno, ho chiesto l e/c a equitalia e mi trovo delle cartelle pendenti ventennali (1988) e alcune decennali di aziende cessate da tempo memorabile, la data di notifica riportata e’ del 1991 (inps) e 2004 (tributi comunali) 2005 (inail).
Volevo inoltrare domanda di autotule per lo sgravio per scadenza dei termini di prescrizione, e’ giusta la procedura ? grazie
dimenticavo di aggiungere che per fermare eventuali azioni , ho deposistato instanza di rateazione, e intendo far partire una raccomandata allo stesso ente disconoscendo l’addebito qualora sia prescritto e non dovuto . grazie
Si è corretta. fermo che, se non le riconosceranno la prescrizione del credito fatto valere, dovrà impugnare le cartelle davanti al Giudice competente
L’istanza in autotutela per lo “sgravio”, va presentata sia all’ente creditore che all’agente della riscossione secondo le istruzioni che può trovare in questa pagina
http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/cittadino/ricorsi/
6) puo indicare la data di prescrizione dei tributi INAIL o non sono soggetti alla prescrizione . grazie
se un tributo es multa che ha un termine di prescrizione di 5 anni viene notificato nei termini, da quel giorno si considera la prescrizione della cartella in 10 anni e non piu’ i tempi del tributo stesso.
es. multa del 2000 notificata il 2005 con cartella esattoriale, quali termini si considerano ? i 5 anni della multa o i 10 della cartella a prescindere dal tipo tributo ?
L’art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995, n.335 dispone che: “. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta’ previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anchealle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure incorso.”
Non è esatto, l’art. 28 della Legge 689/81 pone il limite di 5 anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa, salvo ovviamente gli atti interruttivi. La cartella esattoriale costituisce per l’appunto atto interruttivo, a seguito del quale il periodo di prescrizione decorre ex novo. Saluti




