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La rateizzazione dei debiti con l’agente della riscossione

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La concessione della rateizzazione e la sua revoca.

L’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e per le quali è stata già notificata la relativa cartella esattoriale fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).
La rateazione deve essere concessa a semplice richiesta per importi fino a 5 mila euro e qualunque sia la natura giuridica del debitore; per importi oltre i 15.000,00 euro per persone fisiche e ditte individuali in contabilità ordinaria è necessaria: 1) l’allegazione del prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa in forma aggregata relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale; 2) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 3) la comunicazione del valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale sottoscritta da un soggetto rientrante nella categoria dei a) revisori dei conti; b) consulenti del lavoro; c) studi professionali associati o società di professionisti a condizione che i soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri o ragionieri commercialisti e siano iscritti all’albo dei revisori dei conti.
Per quanto riguarda la revoca della rateazione, gli articoli 36 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 (mille proroghe del 2008) e 83 del decreto legge 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno riformulato il testo dell’art. 19 del DPR 602/73 che, attualmente, così recita: “ 1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo’ concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta’ dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
2. (Comma abrogato)
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo’ piu’ essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e’ stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
4-bis. (Comma abrogato) (1)”
In ultimo, si ricorda che il cd. decreto milleproroghe (Decreto Legge 225/2010 convertito con Legge 10 del 2011) al comma 20 dell’articolo 2 dispone che: ” le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 febbraio 2011), ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta’ posta a base della concessione della prima dilazione.”
Avverso i provvedimenti di diniego e revoca della rateizzazione di Equitalia è proponibile impugnazione nei modi e nei termini dipendenti dalla natura del carico debitorio. Per carichi previdenziali la giurisdizione sarà del giudice del lavoro; per i carichi fiscali la giurisdizione sarà della Commissione Tributaria Provinciale.
In proposito, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta di seguito:

Cass. Civ. Sez. Unite 7.10.2010 n. 20778 – impugnazione diniego rateizzazione debito per imposte o tasse giurisdizione
Domenica 10 Ottobre 2010 18:25
Cassazione civile sez. un. 07 ottobre 2010 n. 20778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
spa Equitalia E. Tr, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 2,
presso lo studio dell’avv. Paolo Canonaco, rappresentata e difesa per
procura in atti dagli avv. COSENTINO ALFONSO MARIA e Marco Fiertler;
– ricorrente –
contro
E.F.;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/9/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l’avv. Fiertler;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, il quale ha
concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice
amministrativo;
La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, E.F. ha impugnato il provvedimento con il quale la spa Equitalia E. Tr. aveva rigettato la sua istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di pagamento:

che la spa Equitalia si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito;

che successivamente, la spa Equitalia ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., con la quale ha sostenuto che quello attivato dall’istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell’ambito del quale la concessione della dilazione di pagamento dipendeva dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo e non dinanzi alle Commissioni Tributarie, che in base alla legge potevano intervenire soltanto in caso di controversie in materia d’imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione, in cui il contribuente non aveva minimamente contestato il proprio debito ed, anzi, l’aveva addirittura riconosciuto, limitandosi a richiederne una rateizzazione non qualificabile come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del giudice tributario;

che l’ E. non ha svolto attività difensiva, mentre il PG, che nella sua requisitoria aveva concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, ha nella camera di consiglio modificato le sue richieste, concludendo per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie; che così riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che ponendosi sulla stessa linea di C. Cass. SU 2010/7612, queste Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito, con sentenza n 2010/15647, che in base all’art. 19 del DPR n. 602/1973 e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all’Amministrazione e oggi) all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili;

che trattasi, all’evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un’ “agevolazione”, che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;

che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d’imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/14331 e 2008/19505); che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell’esecuzione vera e propria, anche l’impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali;

che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ E..

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010

Di seguito, un breve vademecum per le rateizzazioni predisposto da Equitalia. Si sottolinea che i requisiti richiesti per la rateizzazione da Equitalia sono stati predisposti per il rilevamento della condizione di temporanea difficoltà economica ma hanno un’efficacia relativa, ossia pur allegando la documentazione riportata di seguito può non rilevare una situazione di difficoltà economica del soggetto richiedente che tuttavia esiste. In quest’ultima ipotesi, il contribuente, in caso di diniego opposto dall’esattore sull’istanza di rateazione, dovrà rivolgersi al giudice:

http://www.scribd.com/doc/52311466/prospetto-rateazioni

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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