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Opposizione a decreto ingiuntivo: l’orientamento del Tribunale di Catanzaro

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TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONI CIVILI
RIUNIONE 28 DICEMBRE 2010
Giorno 28 dicembre 2010, alle ore 11.00, previa convocazione informale, si sono riuniti presso i locali del Tribunale di Catanzaro i magistrati delle sezioni civili del Tribunale.
Erano presenti:
1.Dott. Alberto Filardo;
2.Dott. Francesco Agnino;
3.Dott.ssa Anna Maria Raschellà;
4.Dott.ssa Song Damiani;
5.Dott. Francesco Tallaro;

IMPROCEDIBILITÀ OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Si è discusso circa la posizione da assumere sul recente arresto delle Sezioni Unite in tema di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardività della costituzione in giudizio dell’opponente.
In particolare, si è ricordato che, con la sentenza a Sezioni Unite del 9 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha – apparentemente – scardinato un’interpretazione giurisprudenziale consolidata da circa mezzo secolo (vedasi Cass. Civ. n. 3053/1955) secondo cui: “…nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione delle parti, previsti negli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., sono necessariamente ridotti a metà, se l’opponente si sia avvalso, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell’art. 163 bis cod. proc. civ.. La dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine inferiore a 60 giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell’opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo” ( v. ex multis Cass. Civ. Sez. I n. 3752/01; n. 18942/06; n. 18203/08 ) e, pur riaffermando ancora una volta il suesposto orientamento, ha inoltre “puntualizzato” che “… i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà…” ( Cass. Civ. SS.UU. n. 19246/2010).
Si è rilevato che, all’indomani del revirement effettuato dalla Corte di Cassazione, si sono delineati diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, sostanzialmente riconducibili alle seguenti soluzioni interpretativo- applicative:
a) irretroattività del mutamento giurisprudenziale innovativo sia in considerazione dell’errore incolpevole in cui è incorsa la parte sia in ossequio al principio costituzionalizzato nel giusto processo (v. Trib. Varese 8 ottobre 2010; Trib. Milano 13 ottobre 2010);
b) rimessione in termini per affidamento incolpevole della parte senza invalidazione ex post dell’attività processuale già svolta nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio (v. Trib. Torino 14 ottobre 2010 e Trib. Velletri 15 ottobre 2010);
c) mancato adeguamento al dictum delle Sezioni Unite in esame in assenza di efficacia vincolante delle decisioni di legittimità (v. Trib. Padova 21 ottobre 2010).
Si è quindi stabilito, all’esito di approfondita discussione, di non adeguarsi al dictum delle Sezioni Unite, sulla scorta delle motivazioni contenute nell’ordinanza del 10/11/2010, resa dalla Dott.ssa Damiani, nell’ordinanza del 28.12.2010, resa dal dott. Francesco Tallaro, e nell’ordinanza del 22.12.2010, resa dal dott. Agnino, che vengono di seguito riportate:
Ord. Dott.ssa Damiani
“1) l’ordinamento giuridico italiano non riconosce efficacia vincolante al precedente giudiziario per quanto autorevole possa essere e seppure proveniente dall’organo custode della funzione nomofilattica: l’art. 384 c.p.c. comma 2° attribuisce efficacia vincolante al principio di diritto enunciato dalla Corte solo nel caso in cui alla cassazione della sentenza segua il rinvio ad altro giudice il quale è tenuto ad uniformarsi al suddetto principio. Del resto anche le pronunce delle Sezioni Unite possono essere disattese da una Sezione semplice che non condivide il principio di diritto enunciato con l’unico onere di rimettere con ordinanza motivata alle Sezioni Unite, secondo quanto previsto dall’art. 374 comma 3°c.p.c;
2) nella motivazione della pronuncia in esame trova piena conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in precedenza con argomentazioni a sostegno che spaziano dalla ratio della riduzione dei termini di costituzione, menzionando anche i lavori preparatori della modifica normativa apportata con il d.p.r. n.857 del 1950, fino al raffronto con la disciplina di cui all’art.163 bis comma 2°c.p.c. in cui l’abbreviazione dei termini viene disposta dal giudice su istanza di parte previa valutazione discrezionale dei presupposti di pronta trattazione della causa. La Corte non manca poi di soffermarsi anche sul bilanciamento delle posizioni delle parti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risultano invertite: opponente – debitore (convenuto sostanziale) e opposto – creditore (attore sostanziale) e conclude ritenendo che la dimidiazione dei termini di comparizione e di costituzione costituisce uno strumento di accelerazione del procedimento, anche se non del tutto soddisfacente. Ciò posto, avallando quindi l’interpretazione precedente, le Sezioni unite ritengono di dover “puntualizzare” un profilo relativo all’argomento trattato: le riduzione a metà dei termini di costituzione costituirebbe “un effetto automatico … conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia proposta”. Tale affermazione che rompe con la tradizione giurisprudenziale di oltre mezzo secolo non può non ritenersi alla stregua di un obiter dictum, alla luce dell’ampia motivazione anzi detta e, soprattutto, in considerazione che le “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche” che inducono a tale puntualizzazione paiono essere soltanto enunciate e non esplicitate;
3) è opportuno osservare che la Corte Costituzionale, da ultimo con l’ordinanza n. 18 del 2008 di cui si riporta la massima, ha ripetutamente dichiarato la legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. “nella parte in cui fanno gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; ne’ l’abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore” (v. in senso analogo ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005);
4) infine, perché seguendo il presunto revirement delle Sezioni Unite, considerando automatico il termine dimidiato di cinque giorni per la costituzione dell’opponente, si finirebbe con il legittimare la prassi, non conforme alle previsioni del codice di rito di cui all’art. 165 c.p.c., di iscrivere a ruolo le cause depositando non l’originale dell’atto notificato ma una semplice copia (la c.d. “velina”) con effetti tutt’altro che deflattivi del contenzioso civile”.
Ord. Dott. Tallaro
“premesso
che con la sentenza a Sezioni Unite del 9 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha – apparentemente – scardinato un’interpretazione giurisprudenziale consolidata da circa mezzo secolo (vedasi Cass. Civ. n. 3053/1955) secondo cui: «…nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione delle parti, previsti negli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., sono necessariamente ridotti a metà, se l’opponente si sia avvalso, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell’art. 163 bis cod. proc. civ.. La dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine inferiore a 60 giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell’opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo» (v. ex multis Cass. Civ. Sez. I n. 3752/01; n. 18942/06; n. 18203/08);
che la citata pronuncia del 9 settembre 2010, pur riaffermando ancora una volta il suesposto orientamento, ha inoltre «puntualizzato» che «… i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà…» ( Cass. Civ. SS.UU. n. 19246/2010);
rilevato
che, all’indomani del revirement effettuato dalla Corte di Cassazione, si sono delineati diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, sostanzialmente riconducibili alle seguenti soluzioni interpretativo- applicative:
1.irretroattività del mutamento giurisprudenziale innovativo sia in considerazione dell’errore incolpevole in cui è incorsa la parte sia in ossequio al principio costituzionalizzato nel giusto processo (v. Trib. Varese 8 ottobre 2010; Trib. Milano 13 ottobre 2010);
2.rimessione in termini per affidamento incolpevole della parte senza invalidazione ex post dell’attività processuale già svolta nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio (v. Trib. Torino 14 ottobre 2010 e Trib. Velletri 15 ottobre 2010);
3.mancato adeguamento al dictum delle Sezioni Unite in esame in assenza di efficacia vincolante delle decisioni di legittimità (v. Trib. Padova 21 ottobre 2010):
considerato che questo giudicante ritiene maggiormente condivisibile l’orientamento da ultimo riportato per le seguenti ragioni
1.l’ordinamento giuridico italiano non riconosce efficacia vincolante al precedente giudiziario per quanto autorevole possa essere e seppure proveniente dall’organo custode della funzione nomofilattica: l’art. 384 c.p.c. comma 2° attribuisce efficacia vincolante al principio di diritto enunciato dalla Corte solo nel caso in cui alla cassazione della sentenza segua il rinvio ad altro giudice il quale è tenuto ad uniformarsi al suddetto principio. Del resto anche le pronunce delle Sezioni Unite possono essere disattese da una Sezione semplice che non condivide il principio di diritto enunciato con l’unico onere di rimettere con ordinanza motivata alle Sezioni Unite, secondo quanto previsto dall’art. 374 comma 3°c.p.c;
2.nella motivazione della pronuncia in esame trova piena conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in precedenza con argomentazioni a sostegno che spaziano dalla ratio della riduzione dei termini di costituzione, menzionando anche i lavori preparatori della modifica normativa apportata con il d.p.r. n.857 del 1950, fino al raffronto con la disciplina di cui all’art.163 bis comma 2° c.p.c. in cui l’abbreviazione dei termini viene disposta dal giudice su istanza di parte previa valutazione discrezionale dei presupposti di pronta trattazione della causa. La Corte non manca poi di soffermarsi anche sul bilanciamento delle posizioni delle parti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risultano invertite: opponente – debitore (convenuto sostanziale) e opposto – creditore (attore sostanziale) e conclude ritenendo che la dimidiazione dei termini di comparizione e di costituzione costituisce uno strumento di accelerazione del procedimento, anche se non del tutto soddisfacente. Ciò posto, avallando quindi l’interpretazione precedente, le Sezioni unite ritengono di dover «puntualizzare» un profilo relativo all’argomento trattato: le riduzione a metà dei termini di costituzione costituirebbe «un effetto automatico … conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia proposta». Tale affermazione che rompe con la tradizione giurisprudenziale di oltre mezzo secolo non può non ritenersi alla stregua di un obiter dictum, alla luce dell’ampia motivazione anzi detta e, soprattutto, in considerazione che le “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche” che inducono a tale puntualizzazione paiono essere soltanto enunciate e non esplicitate;
3.è opportuno osservare che la Corte Costituzionale, da ultimo con l’ordinanza n. 18 del 2008 di cui si riporta la massima, ha ripetutamente dichiarato la legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. «nella parte in cui fanno gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l’abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore» (v. in senso analogo ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005);
4.infine, perché seguendo il presunto revirement delle Sezioni Unite, considerando automatico il termine dimidiato di cinque giorni per la costituzione dell’opponente, si finirebbe con il legittimare la prassi, non conforme alle previsioni del codice di rito di cui all’art. 165 c.p.c., di iscrivere a ruolo le cause depositando non l’originale dell’atto notificato ma una semplice copia (la c.d. “velina”) con effetti tutt’altro che deflattivi del contenzioso civile”;
preso atto, altresì, che anche altri giudici di merito hanno ritenuto di dover disattendere l’obiter dictum delle Sezioni Unite (Trib. Belluno, 30 ottobre 2010; Trib. Verona, 9 novembre 2010; App. Roma, 17 novembre 2010; Trib. Venezia, 15 dicembre 2010; Trib. Monza, 27 novembre 2010, che ritiene che il termine di iscrizione a ruolo dell’opposizione sia di dieci giorni anche in ipotesi di concessione all’opponente di termine inferiore a novanta giorni; Trib. Verona, 14 novembre 2010, che adotta il medesimo orientamento; tutti i provvedimenti citati sono consultabili si www.ilcaso.it);
sottolineato che, anche a voler disattendere tale valido orientamento, la tardiva iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe non imputabile all’opponente, che si è limitato ad osservare un orientamento pacifico e consolidato;
considerato che un simile rilievo comporterebbe non tanto una rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 u.c. c.p.c., con un’inammissibile (e violativa del principio della ragionevole durata del processo) regressione del giudizio ad una fase già superata, quanto piuttosto il ritenere l’iscrizione a ruolo correttamente operata (cfr. Tribunale di Brindisi, sez. dist. Francavilla Fontana, 22 novembre 2010; Trib. San’Angelo dei Lombardi, 3 novembre 2010; Trib. Arezzo, sez. dist. Sansepolcro, 29 ottobre 2010);
preso atto, infatti, che anche la giurisprudenza amministrativa – la quale ha più di quella ordinaria indagato l’istituto della rimessione in termini per errore scusabile (34 e 36 del T.U. sul Consiglio di Stato, nonché dell’art. 34 della successiva l. n. 1034 del 1971; oggi art. 37 c.p.a.) – ritiene che qualora l’atto di impulso sia stato posto in essere dalla parte, sia pure in ritardo per un errore scusabile, non sia necessario rinnovare l’atto, ma solo considerarlo validamene compiuto (Cons. St., Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3829, in accordo con la connotazione originaria dell’istituto: cfr. Cons. St., Sez. IV, Cons. St., Sez. IV, parere 17 agosto 1888; Cons. St., Sez. IV, parere 8 gennaio 1889; Cons. St., Sez. IV, parere 5 luglio 1889; Cons. St., Sez. IV, parere 30 gennaio 1891; Cons. St., Sez. IV, parere 20 marzo 1891; Cons. St., Sez. IV, parere 27 maggio 1892; Cons. St., Sez. IV, parere 22 febbraio 1895);
ritenuto, conclusivamente, che non vi sia ragione per accordare all’opponente un nuovo termine per l’iscrizione a ruolo del presente giudizio;
Ord. Dott. Agnino
“letti gli atti ed esaminati documenti della presente causa;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16 dicembre 2010:
Parte opposta ha eccepito: –a) l’improcedibilità dell’opposizione per violazione dell’art. 645 c.p.c. – secondo la lettura fornita dalle sezioni unite con sentenza del 9 settembre 2010 n. 19246; –b) l’improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 641 c.p.c..
Le norme che interessano, in particolare, sono gli artt. 645 e 647 c.p.c.
L’art. 645 c.p.c. stabilisce al secondo comma che a seguito dell’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti alla metà.
L’art. 647 c.p.c. afferma poi che se non è fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo (primo comma) ed in tale caso l’opposizione non può essere più proposta né proseguita.
L’art. 645, secondo comma, c.p.c. è stato in maniera univoca e costante interpretato dalla Suprema Corte nel senso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà dei termini di comparizione è rimesso alla facoltà dell’opponente e solo nel caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la cui inosservanza comporta, ai sensi del disposto dell’art. 647 c.p.c. la esecutività del decreto ingiuntivo (così la Sez. I, 1 settembre 2006, n.18942, che ha confermato precedenti pronunce e segnatamente la n.16332/2002, n.3752/2001, n.12044/1998, n.3316/1998, n.2460/1995 ed altre ancor più risalenti).
In relazione alla ipotesi della mancata costituzione dell’opponente disciplinata dall’art. 647 c.p.c. è opinione pacifica in giurisprudenza che la costituzione fuori termine dell’opponente è equiparata ad ogni effetto alla mancata costituzione, con la conseguente improcedibilità dell’opposizione indipendentemente dalla richiesta e dalla declaratoria di esecutività del decreto (così, ex multis, Cass. n. 5039/05, n. 6304/99, n. 849/99, n.2707/90), da rilevarsi anche d’ufficio in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione.
Forte di tali interpretazioni da parte del Supremo Collegio, la giurisprudenza di merito ha del pari costantemente ritenuto che qualora l’opponente abbia concesso al creditore opposto un termine di comparizione uguale o superiore a quello ordinario di cui all’art. 164 bis, la costituzione dell’opponente avvenuta nei dieci giorni dalla notifica era tempestiva e l’opposizione precedibile. Di qui la ulteriore conseguenza che nella pratica – sempre con riferimento al termine di comparizione ordinario e non dimidiato – vi sono state opposizioni iscritte a ruolo comunque nei cinque giorni dalla notifica della citazione ma, nella maggior parte dei casi, iscritte a ruolo nei dieci giorni e mai per questo ritenute tardive e sanzionate da improcedibilità.
In questo contesto che sembrava ormai pacifico sono intervenute le Sezioni Unite Civili con sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, e ciò a seguito della ordinanza della prima sezione 12 novembre 2008 che ha ritenuto non corrispondente alla sistematica del codice di rito che la disciplina dei termini di un procedimento possa discendere dalla scelta di una delle parti del giudizio, al di fuori di ogni controllo del giudice.
Aderendo quindi alla opinione di una parte della dottrina, le Sezioni Unite hanno osservato che la lettera dell’art. 645 c.p.c. induce a ritenere che il dimezzamento dei termini di comparizione sia un effetto legale della proposizione dell’opposizione e non dipenda invece dalla volontà dell’opponente che intenda assegnare un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c.. Di conseguenza esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti alla metà. In base poi a consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta la improcedibilità della opposizione, essendo innegabile infatti, da una parte, che la specialità della norma di cui all’art. 647 c.p.c. impedisce l’applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione, e dall’altra, che la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge.
Ritiene questo giudicante che tale pronuncia – nonostante la sua particolare autorevolezza siccome assunta dalle Sezioni Unite Civili – non possa comportare la improcedibilità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti in base all’orientamento giurisprudenziale precedente e consolidato che consentiva all’opponente di costituirsi nel termine ordinario di dieci giorni dalla notifica della citazione in caso di assegnazione alla controparte dell’ordinario termine di comparizione.
Uno spunto argomentativo per pervenire ad una soluzione sembra offerto dalla Sezione II della Suprema Corte che, con ordinanza interlocutoria 10 giugno – 2 luglio 2010 n. 15811, ha affrontato la questione che si presenta quando viene introdotta una domanda giudiziale (nella specie un ricorso per cassazione) e successivamente si verifichi un mutamento di indirizzo giurisprudenziale incidente sulla modalità di presentazione della domanda medesima, per effetto del quale se ne avrebbe il rigetto. Invero, a differenza di quanto accade in materia normativa dove, spesso, è proprio il legislatore a dettare delle norme transitorie o a differire l’entrata in vigore della novella, il mutamento di orientamento giurisprudenziale può comportare per la parte che agisce in giudizio delle conseguenze così gravi da limitare il principio costituzionale del giusto processo e quello della certezza del diritto, contenuti nell’art. 111 Cost.
Si legge testualmente nella ordinanza in parola che allorché si assista ad un mutamento ad opera della Corte di Cassazione di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overrulling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa; che in questa direzione si orienta il principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nel secondo comma dell’art. 111 Cost. (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa)….; che il Collegio ritiene contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di vedere…celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito…la parte che quella tutela abbia perseguito con una iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale.
Il richiamo alla attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità consente di affermare, con il supporto di un’autorevole dottrina, che il precedente giudiziario è fonte di norme giuridiche che integrano l’ordinamento giuridico di riferimento, carattere questo derivato dal fatto che i precedenti sono principi di diritto individuati in occasione di pronunce di concrete decisioni, istituzionalmente destinate a dare applicazione alle norme derivanti dalla legge o da altre fonti del diritto: in quanto fonti di norme interpretative, le pronunce giudiziarie produrrebbero così effetti in senso lato “retroattivi”, in contrasto con il valore della predeterminazione delle regole processuali espresso dall’art. 111 Cost. e dunque con il principio della certezza del diritto.
Per il diritto processuale infatti, secondo la richiamata dottrina, la “certezza” deve essere perseguita con intensità maggiore che nel diritto sostanziale – in cui la predeterminazione e la prevedibilità del contenuto delle regole di condotta e delle conseguenze della sua violazione costituisce un tema che muta in conseguenza degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali nonché della evoluzione dei diritti fondamentali tutelati – proprio in considerazione del carattere strumentale del processo civile nei confronti di quest’ultimo. In altri termini, il rischio che l’errore processuale cagioni al titolare la perdita del diritto sostanziale dedotto in giudizio deve essere confinato entro il minimo indispensabile e la fisiologica incertezza del diritto sostanziale deve essere compensata dalla certezza del diritto processuale, in funzione di garanzia dei doveri delle parti.
Ed allora, così come il legislatore delle riforme processuali si preoccupa di dettare norme di diritto transitorio da cui generalmente deriva che lo ius superveniens si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, altrettanto deve ritenersi con riferimento ai mutamenti di giurisprudenza costante sull’interpretazione di norme relative alle regole del processo. Il principio della economia dei giudizi – spesso richiamato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle scelte decisionali di volta in volta adottate in concreto – comporta che l’applicazione di una modalità procedurale non deve essere improvvisamente disattesa e sanzionata definitivamente ed irreparabilmente con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda in forza di uno ius superveniens dato dalla pronuncia giurisprudenziale, mettendosi altrimenti in discussione l’unità e la coerenza dell’intera attività processuale, cioè l’unità e la coerenza dell’attività processuale svolta con quella futura.
In forza del dettato costituzionale ritiene pertanto questo giudicante – per scendere al caso in oggetto – che la costituzione in giudizio dell’opponente, tempestiva all’epoca della iscrizione della causa a ruolo, non può diventare tardiva a seguito di una successiva interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione che, qualificata come ius superveniens in materia processuale, non può avere efficacia in senso lato retroattiva.
Questa modalità di approccio e di soluzione della questione supera la conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte nella ordinanza n. 15811 del 2010, laddove ha affermato l’applicabilità del rimedio restitutorio della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.p.c., vigente ratione temporis ed abrogato dall’art. 46, comma terzo, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (con l’aggiunta al suo posto dall’art. 45 stessa legge di un ulteriore comma all’art. 153 c.p.c.) con effetto per i soli giudizi introdotti successivamente all’entrata in vigore della novella (art. 58, comma 1, L.cit.).
Il ricorso a tale istituto processuale – secondo cui la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini – che opera con riguardo a tutti i poteri processuali sottoposti a decadenza nel corso del giudizio di primo grado, non appare attuabile nel caso della iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi la parte opponente già costituita osservando il termine all’epoca consentito ed avendo quindi compiuto tempestivamente quella condotta processuale dalla quale invece sarebbe decaduta in forza della successiva riduzione del limite temporale. Difetterebbe poi l’ulteriore presupposto della rimessione, costituito da un errore ovvero da un impedimento incolpevole (non è infatti errore né impedimento l’essersi la parte uniformata ad un costante orientamento giurisprudenziale), né vi sarebbe la necessità per il giudice di accertare in concreto l’evento determinativo della incorsa decadenza.
Ciò posto in punto di diritto, ritiene il giudicante che la costituzione della odierna opponente, avvenuta il settimo giorno dalla notificazione della citazione alla Farciva Medicianali S.p.A., sia tempestiva e dunque l’opposizione procedibile.
Sotto altro aspetto, non è improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione consegnato all’ufficiale giudiziario nel termine legale, se la notifica non si perfezioni per fatto non imputabile ad errore o negligenza dell’opponente.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato il 1° giugno 2010; l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata consegnata all’ufficiale giudiziario il 10 luglio 2010, ovvero entro il termine di 40 giorni dalla notifica del d.i.
Infine, l’ingiunto che ha opposto il decreto esecutivo, può domandarne la sospensione dimostrando gravi motivi in contrario che attengono non soltanto ai potenziali danni da esecuzione forzata ma anche alla legittimità della concessione del decreto e, soprattutto, alla fondatezza dei motivi di opposizione (Trib. Alessandria 13 maggio 1997 e Pret. Termini Imerese 3 dicembre 1996, in Giur. it., 1998, 54; Trib. Piacenza 3 ottobre 1994, in Foro it., 1995, I, 675; Trib. Napoli, 2 settembre 1997, in Gius, 1998, 1489; Trib. Latina 20 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I).
Invero, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo potrebbe essere concessa alla luce dell’evidente fondatezza dei motivi di opposizione (cfr. Pret. Termini Imerese-Polizzi, 3 dicembre 1996, in Giur. it., 1998, 54), ma che nel caso di specie una simile evidenza non vi è.
Ed invero, alla cognizione sommaria che caratterizza la presente fase processuale, si rileva che parte opposta ha sufficientemente argomentato e dimostrato la titolarità del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Peraltro, l’opposta ha prodotto copia del partitario oltre copie di bonifici per cui è decreto ingiuntivo, l’eventuale fondatezza di tali eccezioni comporterebbe esclusivamente la rideterminazione del credito vantato dal creditore opposto, e non determinerebbe la totale infondatezza della pretesa.”

Successivamente i presenti hanno discusso sulla situazione delle sezioni civili, già oggetto di segnalazione all’ufficio di Presidenza (cfr. verbali delle riunioni del 16.6.2010 e del 10.11.2010), e sulla questione delle ripetute supplenze dei magistrati del settore civile al settore penale, questione già sollevata dal presidente della prima sezione civile con note del 20.10.2010 e del 21.10.2010 e, oggi, nuovamente portata all’attenzione dei colleghi a seguito della nota trasmessa dal dott. Tallaro, e sono pervenuti alla decisione di predisporre un documento che si allega al presente verbale e che, dopo essere stato sottoposto all’esame dei colleghi di sezione oggi assenti, sarà oggetto di trasmissione al Presidente del Tribunale.
Catanzaro 28 dicembre 2010
Il Presidente della Prima Sezione Civile
(Dott. Alberto Nicola Filardo)

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Di seguito la recente ordinanza del Giudice Dott. Tallaro del Tribunale Civile di Catanzaro

2010-2706 Ordinanza No Rimessione Termini

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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