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Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificato

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L’ultima parte della manovra finanziaria di luglio (manovra 2011) riserva parecchie sorprese.

1) Una ulteriore modifica del contributo unificato con una forte riduzione delle relative esenzioni.

2) L’introduzione del contributo unificato anche per il contenzioso tributario.

3) All’articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo diposta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e’ aumentato della meta’.”;

4) Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222 è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo l’articolo 445 è inserito il seguente: “Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

5) Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, è inserito il seguente articolo: «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative adatti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e’ tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo ledisposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale dicui all’articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilita’del ricorso.

6) all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione delcodice di procedura civile e disposizioni transitorie, e’ aggiunto,in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, apena di inammissibilita’ di ricorso, formula apposita dichiarazionedel valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandonel’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo. »;

7) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica afavore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dalgiudice, anche d’ufficio. Per le spese del processo si applica l’articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.”
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Processo civile

Fino a euro 1.100 (e per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a € 31.884,48)
37
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da euro 1.101 a 5.200, per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in materia di famiglia e stato
85
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da euro 5.201 a 26.000
206
_________________________________________________________________________________________________________
da euro 26.001 a 52.000
450
_________________________________________________________________________________________________________

da euro 52.001 a 260.000
660
________________________________________________________________________________________________________

da euro 260.001 a 520.000
1.056
_________________________________________________________________________________________________________
oltre 520.000
1.466
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Esecuzioni immobiliari
242
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Esecuzioni mobiliari
fino a 2.500 €
37
_________________________________________________________________________________________________________

Esecuzioni mobiliari
oltre 2.500 €
121
_________________________________________________________________________________________________________
Opposizioni agli atti esecutivi
146
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Controversie di lavoro (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a € 31.884,48)
½ del C.U. civile
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Procedura fallimentare
740
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Processo amministrativo . Il contributo deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti.

Ricorsi in materia di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato
300
_________________________________________________________________________________________________________
Ricorsi in materia di pubblico impiego
½ del C.U. civile
_________________________________________________________________________________________________________
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
1.500
_________________________________________________________________________________________________________
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità
4.000
_________________________________________________________________________________________________________
Tutti gli altri casi
600
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Processo Tributario

Fino a euro 2.582,28
30
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da euro 2.582,28 a 5.000
60
_________________________________________________________________________________________________________
da euro 5.000 a 25.000
120
_________________________________________________________________________________________________________
da euro 25.000 a 75.000
250
_________________________________________________________________________________________________________
da euro 75.000 a 200.000
500
_________________________________________________________________________________________________________
oltre 200.000
1.500
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Di seguito uno stralcio del DL 98/2011: gli articoli 37, 38 e 39

Decreto Legge 06.07.2011 n° 98 , G.U. 06.07.2011

Art. 37.
Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dallaseguente: “Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”;
b) all’articolo 9: 1) Al comma 1, dopo le parole: “volontaria giurisdizione,”sopprimere la parol: “e”, dopo le parole: “processo amministrativo”sono aggiunte le seguenti: “e nel processo tributario”; 2) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Nei processiper controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche’per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblicoimpiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai finidell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo (mod. in sede di conversione) previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributounificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13,comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi allaCorte di cassazione in cui il contributo e’ dovuto nella misura dicui all’articolo 13, comma 1.”;
c) all’articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivoper consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all’articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui allibro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice diprocedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cuial libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice diprocedura civile»;
e) all’articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processidinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all’articolo 13, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dallaseguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenzaobbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, peri procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di proceduracivile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, dellalegge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all’articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dallaseguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontariagiurisdizione, nonche’ per i processi speciali di cui al libro IV,titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per iprocessi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre1970, n. 898,»;
h) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; n) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’ridotto della meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’pari a euro 146.»;
p) all’articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso ilgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione allasentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «eper le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti dipubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1- bis»;
q) all’articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo diposta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensidegli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovveroqualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’attointroduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorsoil contributo unificato e’ aumentato della meta’.”;
r) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sonosostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all’articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente: “6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davantiai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto ildiritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nelterritorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza odi ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e’ di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accessoalle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso delpubblico all’informazione ambientale; b) per le controversieconcernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinatematerie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104, nonche’ da altre disposizioni che richiamino ilcitato rito, il contributo dovuto e’ di euro 1.500; d) per i ricorsidi cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e’ di euro4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettereprecedenti e per il ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributodovuto e’ di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta’ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di postaelettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensidell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presentecomma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentalee i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”;
t) all’articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente: “6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro200.000.
u) all’articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelleconclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.”;
v) all’articolo 18, comma 1, secondo periodo: 1) dopo le parole: “volontaria giurisdizione,” è soppressa laseguente “e”; 2) dopo le parole: “processo amministrativo” sono inserite leseguenti. “e nel processo tributario”; z) all’articolo 131, comma 2: 1) alla lettera a): a) dopo le parole: “processo civile,”è soppressa laseguente: “e”; b) dopo le parole: “processo amministrativo” sono aggiunte leseguenti: “e nel processo tributario”; 2) alla lettera b), le parole: “e tributario” sono soppresse; aa) all’articolo 158, comma 1: 1) alle lettera a): a) dopo le parole: “processo civile” e’ soppressa laseguente: “e”; b) dopo le parole: “processo amministrativo” sono aggiunte leseguenti: “e nel processo tributario”; 2) alla lettera b), le parole: “e tributario” sono soppresse; bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e’sostituita dalla seguente:”Capo I – Pagamento del contributounificato nel processo civile, amministrativo e tributario”; cc) l’articolo 260 è abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversieinstaurate, nonche’ ai ricorsi notificati ai sensi del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

8. All’articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.319, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: “, fatto salvo quantoprevisto dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115″.

9. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e’ versato all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondoistituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materiadi giustizia civile, amministrative e tributaria.

Art. 38.
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azioneamministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materiaprevidenziale, di contenere la durata dei processi in materiaprevidenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi,previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensidella legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia partel’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenutasentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, siestinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica afavore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dalgiudice, anche d’ufficio. Per le spese del processo si applical’articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.”
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguentimodificazioni: 1) dopo l’articolo 445 è inserito il seguente: “Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile,sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione diinabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudicecompetente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile.,presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiedel’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventivadelle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Ilgiudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di proceduracivile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerentiall’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo195. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivocostituisce condizione di procedibilità della domanda di cui alprimo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto apena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre laprima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnicopreventivo non e’ stato espletato ovvero che e’ iniziato ma non si e’concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per lapresentazione dell’ istanza di accertamento tecnico ovvero dicompletamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnicointerrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, condecreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio nonsuperiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devonodichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendonocontestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede aisensi dell’articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entrotrenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal commaprecedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo lerisultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnicodell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne’modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono,subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisitiprevisti dalla normativa vigente, al pagamento delle relativeprestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato dicontestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio devedepositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termineperentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione didissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a penadi inammissibilita’, i motivi della contestazione. Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al commaprecedente sono inappellabili.”; 2) all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione delcodice di procedura civile e disposizioni transitorie, e’ aggiunto,in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, apena di inammissibilita’ di ricorso, formula apposita dichiarazionedel valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandonel’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo. »;
c) all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: “35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute atitolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraversol’accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A talfine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta dipagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell’Ente competente alla liquidazione, a mezzoraccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprioconto corrente bancario e non può procedere alla notificazione deltitolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per ilrecupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dalricevimento di tale comunicazione.”;
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.639, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: 1) all’articolo 47 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alleazioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimentoparziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”; 2) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente: “47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudizialedichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici,nonche’ delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute aseguito di riliquidazioni.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1),si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alcomma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa alvalore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), siapplicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data dientrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’soppressa la voce n. 2529.

5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l’articolo 12e’ inserito il seguente: “12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Conriferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 6,commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, pergli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipantifamiliari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali dicui all’articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessatimediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondospecifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso. “.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretosono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso diriconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenconominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematichepreviste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All’articolo 10, comma 6 – bis del decreto-legge 30 settembre2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: “formulata” a: “competente “sonosostituite dalle seguenti: “del consulente nominato dal giudice, ilquale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l’inizio delleoperazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazioneal direttore della sede provinciale dell’INPS competente o a suodelegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L’eccezione dinullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Il medico legale dell’ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali inderoga al comma primo dell’articolo 201 del codice di proceduracivile”.

Art. 39.
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema dellagiustizia tributaria, garantendo altresi’ imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a: a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari; b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarieregionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari,amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati delloStato, in servizio o a riposo; c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza dellagiustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gliorgani di autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: “amministrativio militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militarie contabili”;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: “amministrativio militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militarie contabili”;
c) all’articolo 8, comma 1: 1) la lettera f) è soppressa; 2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) coloro chein qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altraprestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono lescritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita’di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo eanche nelle controversie di carattere tributario, di contribuentisingoli o associazioni di contribuenti, di societa’ di riscossionedei tributi o di altri enti impositori;”; 3) la lettera m) è soppressa; 4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) coloroche sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e ilpersonale dipendente individuati nell’articolo 12 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.”; 5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis Non possonoessere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, iconviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primogrado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovveroesercitano le attivita’ individuate nella lettera i) nella regione enelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede lacommissione tributaria provinciale. Non possono, altresi’, esserecomponenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, iconviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primogrado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovveroesercitano le attivita’ individuate nella lettera i) nella regionedove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regionicon essa confinanti.”; 6) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: “i coniugi,” sonoaggiunte le seguenti: ” i conviventi,”;
d) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:”2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferiresono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza intali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra imagistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, inservizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.”;
e) all’articolo 15, comma 1: 1) le parole: “e sull’andamento dei servizi di segreteria” sonosoppresse; 2) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: “Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzionedella giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per i provvedimenti dicompetenza, la qualità e l’efficienza dei servizi di segreteriadella propria commissione.”; 3) nel terzo periodo, dopo le parole: “sull’attivita’” è aggiunta la seguente: “giurisdizionale”;
f) all’articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente:”2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidentetra i componenti eletti dal Parlamento.”;
g) all’articolo 24: 1) la lettera m) e’ sostituita dalla seguente: “m) esprimeparere sul decreto di cui all’articolo 13, comma 1;”; 2) al comma 2, dopo la parola: “funzionamento” sono inserite leseguenti: “dell’attivita’ giurisdizionale” e dopo la parola:”ispezioni” sono inserite le seguenti: “nei confronti del personalegiudicante”.

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore delpresente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cuial comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano lacessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanzedel Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancatarimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita’, igiudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all’esamedi tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicatinell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine diaccertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia diincompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ilConsiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dallapredetta data, apposite procedure ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previoespletamento della procedura di cui all’articolo 11, comma 4, delmedesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacantipresso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati aisoggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4, comma 1,lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, inservizio, che non prestino gia’ servizio presso le predettecommissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarieentro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento siintendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensidell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quellidi cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono lefunzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile dicui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forzearmate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprioconsenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distaccodeve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente delMinistero dell’economia e delle finanze territorialmente competente,delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantatidall’interessato diretta ad accertare l’idoneità dello stesso asvolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali cherisultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.Il personale distaccato conserva il trattamento economico ingodimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventicarattere fisso e continuativo, che continuano a gravaresull’amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti inbase ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministrodella difesa e dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’invarianza della spesa, con l’accordo di cui al primo periodo, vengonoindividuate le voci del trattamento economico accessorio spettantiper l’amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabilicon quelle in godimento

8. Ai fini dell’attuazione dei principi previsti dal codicedell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l’efficienza e la celerità del relativoprocesso sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni: 1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: “comma seguente” sonosostituite dalle seguenti: “comma 2″; 2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della postaelettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essereeffettuate ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decretolegislativo. L’indirizzo di posta elettronica certificata deldifensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo attodifensivo.”;
b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), condecreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite leregole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni, nonche’ individuate le Commissioni tributarie nellequali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allalettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuatenei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione dellemaggiorazioni del contributo unificato previste dall’articolo 13,comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115;
d) con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministrodell’economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale perl’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per laprotezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per ilpiu’ generale adeguamento del processo tributario alle tecnologiedell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principiprevisti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni.

9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, è inserito il seguente articolo: «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per lecontroversie di valore non superiore a ventimila euro, relative adatti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorsoe’ tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo ledisposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale dicui all’articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilita’del ricorso. L’inammissibilita’ è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 e’ determinato secondo ledisposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cuiall’articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o allaDirezione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle checurano l’istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agliarticoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo puo’ contenere una motivata proposta di mediazione,completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamovolto all’annullamento totale o parziale dell’atto, ne’ l’eventualeproposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazioneavuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita’ della pretesa e al principio dieconomicita’ dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizionidell’articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa lamediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini dicui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predettitermini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso diaccoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dallanotificazione dell’atto di accoglimento parziale. 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e’condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo dirimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presentearticolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenzareciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente oper intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi,esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la partesoccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.

10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’articolo29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimentoagli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1°aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie equindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sullaproficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 leliti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e’ parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ognigrado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensidell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con leseguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entroil 30 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione e’ presentata entro il 31 marzo2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi delpresente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stessesono altresi’ sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per laproposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi percassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,ai tribunali e alle corti di appello nonche’ alla Corte dicassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendentiper le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali litisono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli ufficiattestante la regolarita’ della domanda di definizione ed ilpagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato enotificato l’eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative alrecupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’agenzia delleentrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazionedella domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativadel presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delleentrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza edeconomicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per iltrasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento,liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenzialie assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti eorganismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Conil medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essereautorizzati a svolgere l’attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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