Ci è stato chiesto (ancora una volta) un breve parere circa l’omesso versamento di contributi INPS, segnatamente, quali possano essere le conseguenze del mancato pagamento e quali siano le modalità di riscossione da parte dell’Agente della riscossione.
E’ bene focalizzare alcuni punti partendo proprio del dato normativo che spesso è poco conosciuto o male interpretato:
- L’art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995, n.335 dispone che: “. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta’ previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure incorso.”
E’ di tutta evidenza quindi che in assenza di atti interruttivi l’estinzione della pretesa si verifica con l’inutile decorso di cinque anni.
- Il Decreto Legge 463/83 convertito con modificazione dalla Legge 638/83 recita all’art. 2:
“1. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli
articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate
nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento, prima del promovimento dell’azione penale, estingue il reato.
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, e vi provveda in misura inferiore, e’ tenuto al
versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l’importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272…omissis”
Sul punto bisogna fare una necessaria distinzione: il mancato versamento da parte del datore di lavoro di contributi previdenziali propri non costituisce reato; si integrano gli estremi del reato sopra indicato, al contrario, laddove il datore di lavoro non versi le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
- L’art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recita:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attivita’ di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e’ effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo…(omissis)”
In altre parole, l’Agente della riscossione non invierà la cartella esattoriale. Bisognerà attendere che l’INPS notifichi l’avviso di addebito che sostituirà la consueta cartella esattoriale e che verrà successivamente trasmesso all’Agente della riscossione per il prosieguo dell’esecuzione esattoriale, mediante avviso di mora, eventuale adozione della misure cautelari previste dalla legge (fermo amministrativo preceduto dal cd. preavviso di fermo, ipoteca esattoriale sugli immobili) e successivamente pignoramento presso terzi con ordine di pagamento diretto, esecuzione forzata mobiliare e immobiliare.




