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L’invenzione industriale

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L’invenzione industriale
La creazione intellettuale integrata dall’invenzione industriale è per l’art. 2585 c.c., oltre che per l’art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, il ritrovato della tecnica che presenti i caratteri di originalità e della novità, e che sia suscettibile di avere un’applicazione industriale come: un nuovo metodo di lavorazione, una nuova macchina o, comunque un nuovo strumento per la produzione.
Dunque, per l’invenzione industriale, i requisiti della brevettabilità sono i caratteri della originalità e industrialità; per originalità, (cd. novità intrinseca), si intende l’apporto creativo, a cui fa riferimento l’art. 16, r.d.1127/39, stabilendo che l’invenzione è tale “se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.

“La novità intrinseca dell’invenzione industriale si identifica con la originalità del trovato, nel senso che questo deve contenere un apporto creativo alla soluzione dei problemi tecnici, inteso come nuovo contributo alla risoluzione di problemi attinenti al rapporto di causalità; la creatività dell’apporto deve essere valutata in rapporto alle normali capacità di un tecnico medio” (Cass. 918/1985).
“Il giudizio sulla novità intrinseca va effettuato ex ante e non ex post, per cui possiede la caratteristica della brevettabilità una soluzione nuova, che considerata a posteriori può risultare semplice o addirittura banale (App. Milano, 24 settembre 1985, n.1951).Alla stregua del criterio appena esposto si sono individuate le figure dell’invenzione di combinazione, risultante dal coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti (Cass., 5570/1980); l’invenzione di perfezionamento, che consiste nella risoluzione in forma diversa e più conveniente di problemi tecnici già risolti (Cass. 918/1985).

Sono considerate nuove (cd. Novità estrinseca) le invenzioni che non siano comprese nello stato della tecnica, ossia già rese accessibili al pubblico con la loro descrizione, anche soltanto orale, o con la loro utilizzazione o con ogni altro mezzo (art. 14 r.d. 1127/39). Ricorre il requisito della industrialità dell’invenzione quando il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria , compresa quella agricola (art. 17, r.d. 1127/39), con riferimento alla attuabilità tecnologica, e non alla convenienza economica.

L’invenzione industriale quale creazione intellettuale costituisce un bene immateriale, diverso dal bene materiale nella quale si trasforma (cd. corpus mechanicum dell’opera).
Sul bene immateriale (l’idea o creazione intellettuale) sono riconosciuti due distinti diritti: il diritto morale d’inventore, il diritto alla paternità dell’invenzione, quale diritto alla personalità, imprescrittibile, irrinunciabile, intrasferibile; il diritto patrimoniale di inventore ossia il diritto esclusivo alla utilizzazione economica dell’invenzione. E’ possibile definirlo come un diritto di proprietà, avente ad oggetto il bene immateriale ed implicante la facoltà di goderne e disporne in modo esclusivo (cd. proprietà industriale); vale a dire facoltà di fabbricazione e/o commercializzazione.

I diritti sulle invenzioni industriali si acquistano solo nel momento in cui si consegue il brevetto per l’invenzione, ex art. 2584 c.c., con effetti che decorrono dalla data di deposito della domanda all’ufficio brevetti; l’ideazione dell’invenzione attribuisce solo il diritto di ottenere il brevetto.
Il diritto alla utilizzazione esclusiva dell’invenzione industriale nel territorio dello Stato, dura venti anni; può perdersi per mancato sfruttamento dell’invenzione entro tre anni dalla concessione del brevetto o per mancato pagamento della tassa annuale di brevetto.

E’ prevista una tutela anticipata e provvisoria di chi ha depositato la domanda di brevetto la quale opera:
1) decorsi diciotto mesi dalla data di deposito della domanda;
2) decorsi novanta giorni da essa se il richiedente ha nella domanda dichiarato di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico;
3) dalla data di notifica della domanda e nei confronti delle persone cui la domanda è notificata.
Decorsi i termini o eseguita la notifica, l’inventore gode della medesima protezione che discende dalla concessione del brevetto.

A tutela dei diritti discendenti dall’ottenimento del brevetto, spetta al titolare dello stesso l’azione di contraffazione, contro lo sfruttamento abusivo dell’invenzione (creazione intellettuale).
Viola l’altrui brevetto chi fabbrica, commercializza o comunque utilizza il dispositivo protetto nell’ambito di una attività industriale, con riferimento sempre alla creazione intellettuale descritta nella domanda di brevetto (Corte d’App. Torino 379/1973;Corte d’App. Torino, 1785/1984).

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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