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L’infortunio in itinere

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Il Tu del 1965 non lo prevedeva, di talché la sua configurazione è stata opera della giurisprudenza; solo con l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta questa copertura assicurativa, subordinandola all’esistenza di condizioni già previste dalla giurisprudenza. La tutela viene disposta:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro;
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una
mensa aziendale.
Non rientrano in tale copertura assicurativa le interruzioni e le deviazioni del normale percorso, a meno che vengano effettuate:
- in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- per “necessità” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale).
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Giurisprudenza sull’infortunio in itinere:

a) Cass. n. 10468/2002 : < < Ai fini dell'indennizzabilita' dell'infortunio occorso al lavoratore durante il rientro a casa con automezzo privato, il cui utilizzo sia necessitato, la permanenza dello stesso lavoratore sul luogo di lavoro dopo la fine del proprio turno non e' idonea ad interrompere il nesso di causalita' fra l'attivita' lavorativa e l'evento infortunistico, sempre che la durata di tale protratta permanenza sia tale da non comportare un maggior rischio a carico del medesimo lavoratore per il suo rientro a casa (nella specie, la S.C., nell'annullare la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilita' dell'infortunio per essersi il
lavoratore trattenuto sul posto di lavoro per circa cinquanta minuti dopo la fine del turno, ha anche considerato che la permanenza sul luogo di lavoro era comunque dovuta a ragioni connesse all'attivita lavorativa, quali la sottoposizione a visita presso il medico di fabbrica e l'incontro con un collega sindacalista in merito a questioni attinenti al lavoro).>>

b) Cass. 11112/2002: < < In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38), in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada puo' diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a fare uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilita' dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessita' di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione
dell'interessato e dalla possibilita' di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un lavoratore mentre impiegava la bicicletta, come mezzo di trasporto, per un percorso di circa 1.300 metri.; la pronuncia di merito che ha escluso l'indennizzabilita' dell'infortunio e' stata confermata dalla S.C.).>>

c) Cass. 7222/2002: < < In tema di infortunio "in itinere" (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo,assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attivita' lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attivita' lavorativa,ponendo cosi' in
essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessita' di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attivita' di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attivita' di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per se' e'sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilita' dell'infortunio "in itinere". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilita'
dell'infortunio occorso ad una lavoratrice che, mentre tornava alla propria abitazione al termine della giornata lavorativa, attraversando la strada sull'apposito passaggio pedonale, era stata investita da un'automobile).>>

d) Cass. 15068/2001:< < L'infortunio "in itinere" indennizzabile ricorre solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicche' la sua configurabilita'va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi.>>

e) Cass. 15617/2001: < < In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n.38 del 2000 - per cui e' indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo di mezzo di trasporto privato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro purche' esso sia necessitato; il che non si verifica quando la distanza tra i due suddetti luoghi sia tale da poter essere percorsa a piedi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilita' dell'infortunio occorso alla ricorrente
mentre alla guida del proprio ciclomotore si recava dalla abitazione al luogo di lavoro situato ad una distanza - di circa un chilometro - considerata tale da poter essere agevolmente percorsa a piedi anche da una persona sessantenne non affetta da disturbi nella deambulazione).>>

f) Cass. 15312/2001: < < La colpa esclusiva del lavoratore non osta alla operatività della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in ipotesi di infortunio "in itinere", il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme,volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attivita',secondo l'apprezzamento del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito.(Nella specie, in riferimento ad un infortunio "in itinere"
occorso ad un lavoratore che aveva utilizzato la propria autovettura per tornare dal lavoro alla propria abitazione, il giudice di merito aveva escluso l'indennizzabilita' dell'infortunio, sulla base del rilievo che l'incidente era addebitabile alla colpa esclusiva del medesimo lavoratore, che non aveva osservato un segnale di "stop"; la S.C. ha annullato con rinvio tale sentenza, sulla base del riportato principio di diritto e dell'inerente rilievo che neanche l'addebitabilita' dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione delle regole della circolazione stradale e' idonea, di per se', a configurare l'ipotesi del rischio elettivo).>>

g) Cass. 7367/2001: < < In tema di infortuni sul lavoro, il rischio elettivo - che ricorre quando l'evento lesivo e' ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore e' venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente all'attivita' lavorativa - esclude non solo la tutela assicurativa del sinistro ma anche la responsabilita' contrattuale del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore di cui all'art. 2087 cod. civ.. (Nella specie la S.C.ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'incidente stradale occorso alla lavoratrice ricorrente nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro si era
verificato in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice stessa consistente nella utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro).>>

h) Cass. 7612/2001 : < < Anche per le fattispecie alle quali non e' applicabile "ratione temporis" l'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 deve considerarsi indennizzabile come infortunio "in itinere" l'infortunio occorso su una autovettura privata al lavoratore durante l'intervallo per il pasto lungo il normale percorso di andata o di ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto, qualora siano state accertate la mancata predisposizione di un servizio di mensa aziendale e la inesistenza di mezzi pubblici idonei. In base all'evoluzione della giurisprudenza di legittimita' in materia, infatti, da un lato non e' da considerare esigibile,
secondo l'attuale modo di vivere e di sentire, che il lavoratore provveda a nutrirsi nell'intervallo del pranzo consumando sul luogo di lavoro cibo portato da casa e dall'altro l'utilizzazione di una autovettura privata in mancanza di mezzi pubblici per il soddisfacimento di una esigenza connessa al mantenimento delle condizioni fisiche idonee a consentire lo svolgimento delle prestazioni lavorative pomeridiane si deve considerare obbligata e non il frutto di una libera determinazione del lavoratore non funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa.>>

i) Cass. 7208/2001 : < < Non e' indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore durante il tragitto casa - lavoro percorso con mezzo privato, ove lo stesso lavoratore non dimostri la necessita' dell'utilizzo di tale mezzo in relazione agli orari lavorativi ed a quelli dei mezzi pubblici di trasporto, senza che rilevi, al riguardo, che l'uso del mezzo privato sia stato autorizzato dal datore di lavoro, non potendo tale autorizzazione supplire alla mancanza delle condizioni di fatto prescritte per la configurazione dell'infortunio in itinere e per il conseguente intervento della tutela assicurativa (principio affermato in relazione a fattispecie anteriore alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 38 del 2000)>>.

l) Cass. 14464/2000: << Nella nozione di occasione di lavoro di cui all’art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone,sia dei colleghi, sia dei terzi ed anche dello stesso infortunato o comunque attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell’obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’unico limite del
rischio elettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che non sussistesse il requisito dell’occasione di lavoro – e quindi l’indennizzabilita’ dell’infortunio – in un caso in cui il lavoratore aveva subito un incidente stradale spostandosi tra due sedi diversi del datore di lavoro).

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
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