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Le vincite da scommesse online vanno dichiarate

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Le somme guadagnate partecipando a scommesse e ad altri passatempi su Internet, per esempio attraverso un casinò in Rete, sono redditi diversi, quindi tassati per intero, da riportare nel modello Unico e soggetti agli obblighi di monitoraggio.
In particolare, quest’ultimo adempimento, che comporta la segnalazione delle vincite nel modulo RW, scatta nel caso in cui il contribuente-scommettitore, per accedere al gioco online, si appoggi a un conto corrente estero infruttifero la cui consistenza superi i 10mila euro alla fine del periodo d’imposta, e se, nello stesso arco di tempo, i movimenti registrati oltrepassino questa stessa soglia. Sono questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 141/E diffusa oggi, che si sofferma sulle corrette modalità di tassazione delle vincite online.

In particolare, il documento di prassi precisa che i ricavi ottenuti giocando sul web, per esempio accedendo a un casinò in Rete, rientrano nel novero dei redditi diversi, così come, più in generale, le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio. Di conseguenza, questi importi sono tassati per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione e, quindi, non tenendo conto delle spese sostenute per la loro produzione, a partire dalla quota di partecipazione al gioco. Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d’imposta che applica la ritenuta alla fonte, è compito del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi e, più precisamente, nel rigo RL15 del quadro RL di Unico.

Sul fronte del monitoraggio fiscale, la risoluzione spiega che, se il contribuente si appoggia a un conto corrente estero infruttifero per accedere al gioco online, questo costituisce un’attività finanziaria soggetta al monitoraggio da segnalare nel modulo RW, potendo generare redditi di fonte estera imponibili in Italia. Questo però a due condizioni: che il conto abbia una consistenza di oltre 10mila euro alla fine del periodo d’imposta e che i movimenti effettuati nello stesso arco di tempo superino questa stessa soglia.
Nel dettaglio, il giocatore dovrà compilare la sezione II del modulo RW, riportando il saldo del conto estero al 31 dicembre e barrando la colonna 4 per evidenziare che non ricava interessi. Ancora, sempre nell’RW va riempita la sezione III per indicare sia i versamenti fatti dal nostro Paese sul conto estero, sia i trasferimenti su un conto italiano intestato al contribuente. Al contrario, sfuggono agli obblighi di monitoraggio i pagamenti fatti per acquistare beni o per affrontare spese correnti sfruttando le disponibilità finanziarie all’estero.
Fonte: Agenzia delle Entrate 03/01/2011

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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9 Responses to “Le vincite da scommesse online vanno dichiarate”


  1. Girolamo
    on dic 10th, 2011
    @ 19:53

    Salve.A titolo di curiosità per vedere se ho capito.Premetto che ho un conto bet365. Se dovessi vincere una somma cospicua, ad esempio 150000€, ed io questa vincita la investissi tutta nell’acquisto di un immobile a quel punto dovrei dichiarare la vincita o no?

  2. Avv. Giovanni Orlando
    Avv. Giovanni Orlando
    on dic 11th, 2011
    @ 07:17

    Premesso che partecipare a scommesse a distanza -come Lei sicuramente saprà- con gestori non autorizzati dall’Amministrazione del Monopoli costituisce reato, l’eventuale vincita non sarebbe tassata alla fonte e quindi va interamente dichiarata. Buona domenica


  3. girolamo
    on dic 13th, 2011
    @ 23:32

    Vorrei sapere da degli esperti cosa ne pensano di questa affermazione:

    “….Le vincite su siti non aams non vanno denunciate.
    Ecco i motivi:

    Le vincite in italia (e anche in europa) non sono tassate.
    Quando vincete su snai, la vincita non viene decurtata di nessuna tassa e neanche dovete denunciare la vincita.
    Affermare che le scommesse sono tassate alla fonte non è lo stesso che dire le vincite sono tassate alla fonte.
    Alla fonte infatti non c’è nessuna tassazione sul premio. Il 3% di tasse applicato sulla raccolta (quindi pagato indistintamente sia da chi vince che da chi perde) rientra tra i costi del servizio. Tra i costi del servizio e ripeto SERVIZIO, troviamo il guadagno del bookmaker e la tassa del 3%.
    Rivolgendoci LIBERAMENTE SENZA VIOLARE ALCUNA LEGGE ad una qualsiasi azienda europea per lo stesso servizio, non possiamo in alcuna maniera risultare evasori fiscali. Infatti l’unica differenza tra scommettere e vincere in italia e scommettere e vincere su un sito oscurato riguarda solo la mancata riscossione della tassa sul costo del servizio e non sulla vincita (esente) come se acquistassimo un servizio qualunque all’estero e solo per aver fatto guadagnare le tasse ad un altro paese ci accusassero di evasione. Per assurdo se le paure di evasione fossero fondate, sarebbe tanto evasore chi ha vinto quanto chi ha giocato e perso. Per assurdo appunto.

    Infatti per essere evasori bisognerebbe che se tu vinci 100 euro la snai ti desse 100 euro – il tot% di tasse. A questo punto la vincita su betfair andrebbe dichiarata e bisognerebbe dare allo stato la stessa percentuale trattenuta sulle vincite nazionali.

    Quindi data la situazione la SPAGNA che cosa ha fatto?
    Ha detto…. ok…. allora visto che cosi’ come sono le cose non possiamo farci nulla, facciamo una bella legge che imponga a chi gioca fuori dalla Spagna di pagare le tasse sulle vincite…. cosi’ chi vuole scommettere sa che se gioca sui siti dei monopoli spagnoli non deve dichiarare la vincita e se gioca su betfair ad esempio deve dichiarare la vincita. Facciamo questa legge e li freghiamo.

    Ebbene la spagna la ha fatta davvero questa legge

    MA LA COMMISSIONE EUROPEA GLIELA HA BOCCIATA!!!

    Ecco il link:

    jamma.it – il portale italiano del gaming

    Motivo: Non si può fare discriminazione e a garantire questo ci sono gia 2 sentenze. Quindi uno stato NON PUO’ non tassare le vincite scommesse nel proprio territorio e tassarle se derivano da fuori.

    NON SI PUO’

    Quindi per tutti i motivi qui sopra espressi, possiamo dire con assoluta certezza che le vincite ottenute su betfair non vanno dichiarate.”

    Allora e’ vero…. Quindi ragazzi non ci facciamo piu’ seghe mentali..

  4. Avv. Giovanni Orlando
    Avv. Giovanni Orlando
    on dic 14th, 2011
    @ 05:33

    Per vincita tassata alla fonte si intende proprio l’imposta sulla raccolta. E’ la raccolta che forma la vincita. Imposta sulla raccolta che non è presente laddove la raccolta la faccia un sito non autorizzato. Il che, creerebbe comunque una disparità di trattamento, in quanto dichiarando la vincita nel quadro “redditi diversi” l’aliquota da applicare sarebbe più alta.


  5. giuseppe
    on dic 17th, 2011
    @ 15:15

    io ho contattato betclick.it che ha una regolare licenza , loro mi hanno detto che assolutamente non va dichiarato nulla anche perchè in italia non esiste una legge che tassa le vincite. Ora non vedo perchè sui .com bisogna dichiararle.
    LA MIA DOMANDA è : ESISTE UNA LEGGE CHE TASSA LE VINCITE FATTE SUI SITI .COM SENZA AUTORIZZAZIONE AAMS?
    P.S : LEI SAPRà BENE CHE QUESTO MARCHIO NON è RICONOSCIUTO DALL’EUROPA, INFATTI TUTTI I SITI EUROPEI HANNO LA CABLING COMMISSION.

    DISTINTI SALUTI


  6. giuseppe
    on dic 17th, 2011
    @ 18:51

    buona domenica anche a lei.
    ma non mi ha risposto
    vorrei cortesemente sapere se esiste una legge , e si si qual’è

  7. Avv. Giovanni Orlando
    Avv. Giovanni Orlando
    on dic 23rd, 2011
    @ 05:15

    Si rilegga i post precedenti e troverà la risposta. Buona domenica


  8. Camillo
    on mar 19th, 2012
    @ 07:45

    In caso di vincite, ma con agenzie autorizzate AAMS (SISAL, LOTTOMATICA, ecc.ecc..), dato che vincite d’importo superiore a 500,00€, sono al lordo della ritenuta di legge del 6%, che viene detratta automaticamente all’atto del pagamento dalle societa’ di cui sopra, LE VINCITE l’anno successivo fanno reddito imponibile, nel senso andranno riportate in sede di dichiarazione dei redditi?
    ——
    Infine, mi sembrava che non è “”REATO”" (quindi non punibile penalmente), ma solo di natura FISCALE – lo scommettitore italiano che scommette su siti ESTERI NON AAMS, ma gli Istituti di credito (POSTE Italiane, BANCHE VARI) devono comunicare al fisco , gli eventuali movimenti di denaro da/per le agenzie estere non AAMS. Mi conferma questo?
    Grazie

    ( D.D. 12 ottobre 2011 “Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici. )

  9. Avv. Giovanni Orlando
    Avv. Giovanni Orlando
    on mar 19th, 2012
    @ 08:51

    Alla prima domanda le devo rispondere affermativamente, con una precisazione. Sia che le vincite siano prodotte in Italia, sia che siano prodotte all’estero, tutte le vincite costituiscono “redditi diversi” e vanno dichiarate nel quadro “RL” della dichiarazione senza tenere conto delle spese sostenute per produrle. L’unica eccezione è quella in cui la casa da gioco sia un sostituto d’imposta ed applichi quindi la ritenuta alla fonte, come nel caso delle vincite erogate da case da gioco munite di regolare concessione AAMS. In quest’ultimo caso le vincite non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e non vanno dichiarate.

    Per la seconda domanda, le riporto l’art. 4, comma 3, della Legge 401/89 aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 88/09:

    “Art. 4: Esercizio abusivo di attivita’ di giuoco o di scommessa

    1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita’ sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita’ e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione.
    2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita’ di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da’ pubblicita’ al loro esercizio e’ punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
    3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita’ di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.”

    Le riporto, infine, l’art. 24, comma 29 della Legge finanziaria 2011:

    “29. In coerenza con i principi recati dall’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.”
    Saluti
    Avv. Giovanni Orlando

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