Studio Legale Orlando

Legal Network

Le indagini preventive

Tags:

Gentile avvocato,
rileggendo alcuni dei suoi articoli mi è sorto un dubbio riguardo ad alcuni aspetti della procedura penale.
Mi chiedevo se nell’ambito delle indagini pre-procedimentali,quindi non già in una fase di indagine preliminare ,è possibile da parte della Polizia Giudiziaira/Magistratura avere accesso ad una serie di documentazioni relatve ad esempio,ai tabulati telefonici,operazioni bancarie,richiesta file log dai server Internet o se la richiesta di tali informazioni richiede decrreto motivato del PM presupponendo quindi già l’esistenza di una notizia di reato e quindi l’avvio di indagini preliminari.
Con stima e cordialità.
DD

Per indagini pre-procedimentali credo che si debba intendere l’attività di Polizia di sicurezza e non di Polizia giudiziaria, nell’ambito della quale l’organo di Polizia può svolgere determinate attività sul presupposto di un reato che è stato già commesso ovvero del sospetto di un reato che sarà commesso. Ovviamente non è una vera e propria attività investigativa, visti i brevissimi termini entro i quali l’organo di Polizia dovrà riferirne al PM mediante l’informativa, che eventualmente darà luogo ad iscrizione nel registro delle notizie di reato e quindi all’apertura della fase delle indagini preliminari diretta dal PM. L’atto tipico di questa fase è la perquisizione cd. preventiva, finalizzata al sequestro, consentita da numerose disposizioni di legge.

Tanto per ricordare alcune fattispecie: in materia di violazione delle leggi che regolano il possesso di armi ed esplosivi, la legge 152/75 consente agli Ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria nell’ambito di operazioni di Polizia, l’esecuzione di perquisizioni sulla persona il cui comportamento non appare giustificato; in tema di criminalità organizzata (legge 55/90); in tema di contrasto all’immigrazione clandestina sono consentite anche perquisizioni domiciliari (D.Lgs 286/98 e succ mod.).

Tutti atti a seguito dei quali si può verificare che la Polizia giudiziaria prenda d’iniziativa la notizia di reato e debba conseguentemente trasmettere l’informativa al PM. Ai sensi dell’art. 220 delle disposizioni di coordinamento del codice di rito, nell’ambito di procedimenti amministrativi, come quelli in materia tributaria ai fini dell’accertamento delle imposte, il momento in cui tecnicamente si apre la fase delle indagini e quindi il procedimento penale è quello in cui emergono indizi di reato, successivamente al quale gli atti compiuti devono rispettare le regole previste dal codice di rito. Tuttavia, gli atti amministrativi posti in essere precedentemente sono sempre utilizzabili come documenti nel procedimento penale anche se formalmente illegittimi.

Poste queste premesse, la risposta al suo quesito è affermativa con alcune doverose precisazioni: innanzitutto occorre verificare per quale reato viene posta in essere l’attività di Polizia. In secondo luogo bisogna valutare le ragioni di urgenza in concreto che consentano alla Polizia giudiziaria di agire di iniziativa prima della trasmissione dell’informativa al PM. Nel primo caso abbiamo visto che l’ordinamento permette la perquisizione preventiva al di fuori del procedimento penale analogamento a quanto succede con l’attività amministrativa, anche se il successivo sequestro, una volta emersi indizi di reato dovrà avvenire nel rispetto delle regole del codice di rito. Nel secondo caso si tratterà di attività ab origine disciplinata dal codice alla quale dovrà seguire, senza ritardo, la trasmissione dell’informativa sulla notitia criminis al PM titolare dell’azione penale. Cordialità. G.O.

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
Condividi:
  • Print
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • del.icio.us
  • Wikio IT
  • Technorati
  • Reddit
  • Segnalo
  • Upnews
  • Yahoo! Bookmarks
  • Diigo
  • LinkaGoGo
  • Add to favorites
  • RSS

Articoli Correlati

Tags:

5 Responses to “Le indagini preventive”


  1. Davide
    on set 13th, 2011
    @ 19:33

    Ecco qui il testo (da pg.182) che avevo confrontato :

    http://books.google.com/books?id=JiPnPhNR0TUC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=indagini+pre+procedimentali&source=bl&ots=UdnZx1mTX6&sig=f431jn0HjIgWb8n4vZNQZbuPlb8&hl=it&ei=Vp5vTsDEOdCLhQf6iZnMCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=indagini%20pre%20procedimentali&f=false

    Buona serata!
    Cordialità
    DDA

  2. Avv. Giovanni Orlando
    Giovanni Orlando
    on set 13th, 2011
    @ 19:39

    Mi pare che i due illustri autori convengano sulla natura amministrativa. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Buona serata.


  3. Davide
    on nov 12th, 2011
    @ 22:57

    Caro avvocato,
    ho ancora una piccola (prometto ultima :) ) domanda :
    La perquisione,oltre a tutte le altre condizioni necessarie ed esclusi i casi particolari dei quali lei ha già parlato nella prima parte dell’articolo (stupefacenti ecc ecc) necessita per l’attuazione la presenza di una notizia di reato iscritta in quanto è un mezzo di ricerca della prova e non della notizia di reato…ma è sufficiente la presenza di una notizia di reato o è strettamente necessario anche che vi sia il nome di un indagato?
    Buona notte e grazia ancora
    davide


  4. Davide
    on nov 12th, 2011
    @ 23:03

    Caro avvocato,
    avrei un ultimo dubbio da chiarire (prometto,davvero ultimo :D)
    La perquisione,oltre a tutte le altre condizioni necessarie di legge ed esclusi i casi particolari (stupefacenti ecc ecc) da lei descritti nella prima parte dell’articolo necessita per l’attuazione la presenza di una notizia di reato iscritta in quanto è un mezzo di ricerca della prova e non della notizia di reato…ma è sufficiente la presenza di una notizia di reato o è strettamente necessario anche che vi sia il nome di un indagato?
    Perdoni l’invasività e grazie di cuore
    davide

  5. Avv. Giovanni Orlando
    Avv. Giovanni Orlando
    on nov 13th, 2011
    @ 07:09

    No, non è necessario il nome dell’indagato. Buona domenica. G.O.

Leave a Reply

© 2011 Studio Legale Orlando. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.

Avv. Giovanni Orlando - P. Iva 02607370794 - Polizza professionale Ina Assitalia n.ro 02700326536