Una volta notificato il titolo esecutivo e il precetto, ci si trova davanti ad un problema il più delle volte di non facile soluzione: quali beni aggredire per soddisfare il credito? Il pignoramento immobiliare ha i suoi costi, è tuttavia praticabile quando vi siano, appunto, beni immobili da pignorare. Il pignoramento presso terzi postula la conoscenza di dettagli della vita del debitore di cui non sempre si ha la disponibilità: ad es., il nome del datore di lavoro, o le banche che intrattengono con lui rapporti economici. Una utile alternativa può essere rappresentata dal pignoramento mobiliare.
Il codice di rito prevede, infatti, che in caso di pignoramento mobiliare infruttuoso, ad istanza del creditore procedente, l’ufficiale giudiziario possa accedere all’anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche. E’ appena il caso di sottolineare che l’anagrafe dei rapporti finanziari è una sezione dell’anagrafe tributaria, e che mediante l’accesso ad essa sarà possibile conoscere non solo il datore di lavoro, ma anche quali sono gli istituti di credito depositari di somme di denaro del debitore e utilmente pignorabili. In proposito, alcune utili indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’anagrafe dei conti correnti, o meglio, sull’archivio dei rapporti finanziari, che costituisce una apposita sezione dell’anagrafe tributaria nella quale confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti tutti gli operatori finanziari.
Lo precisa la Circolare 24 settembre 2009, n. 42 con la quale l’Agenzia delle Entrate sottolinea come debbano essere censiti anche i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate presso le strutture operative estere delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia.
In particolare formano oggetto di comunicazione all’Archivio i dati relativi ai rapporti esistenti, ancorché cessati, a partire dalla data del 1° gennaio 2005. Di seguito il testo della circolare:
Agenzia Delle Entrate, Circolare 24 Settembre 2009, n. 42




