“..deve ritenersi che non possono di regola definirsi “ingenti” quantitativi di droghe “pesanti” (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe “leggere” (in particolare X hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo/non superino i cinquanta chilogrammi..”
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 gennaio – 28 marzo 2011, n. 12404
Presidente Agrò – Relatore Conti
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 17 luglio 2007, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Paola, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava L.F., C.F., M.N., Mi.Ab., Ma.Ja., E.M.E.H. e Z.M. colpevoli dei seguenti L.:
B) del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione a M..S. di gr. 40 circa di hashish; in (omissis) );
L., C., M.:
D) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto da tale K. , detenzione e cessione di kg. 6 di hashish, con l’aggravante per M. derivante dall’avere agito come promotore od organizzatore della cooperazione nel reato; in … e altre località, dal (omissis));
Tutti:
G) del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto, detenzione e cessione in parte di complessivi kg. 40 circa di hashish; quanto a Ma. , E. e Z. limitatamente all’acquisto di kg, 29,43 di detta sostanza; con l’aggravante dei numero delle persone, della ingente quantità di sostanza stupefacente e, per M. , con quella derivante dall’avere agito come promotore od organizzatore; in … e altre località, fino al (omissis) );
L. , M. :
H) del reato di cui agli artt. 61, comma primo, n. 2, 110, 482 cod. pen., in relazione all’art. 477 dello stesso codice (alterazione di una patente di guida e di una carta di identità con sostituzione della foto del primo con quella del secondo; fatto accertato in (omissis) ).
Gli imputati venivano condannati a varie pene principali e accessorie. A Ma. e a Z. venivano riconosciute le attenuanti generiche, valutate per il primo equivalenti e per il secondo prevalenti rispetto alle aggravanti.
2. A seguito di impugnazione dei predetti imputati, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe:
- dichiarava quanto a Ma. prevalenti sulle aggravanti le attenuanti generiche e riconosceva le medesime attenuanti a C., M. e Mi., giudicate equivalenti alle aggravanti;
- riduceva le pene inflitte a C., M., Mi. e Ma.;
- sostituiva quanto a Mi. la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque;
- confermava nei resto ai sentenza impugnata.
3. La Corte di appello, riportandosi al contenuto della ordinanza emessa dal G.u.p. quanto alla infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale formulata da alcuni imputati, e ritenute prive di fondamento anche le questioni attinenti alla adeguatezza della motivazione dei decreti dei G.i.p, e del P.m. relativi alle intercettazioni telefoniche e ambientali, osservava che la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti si fondava essenzialmente sui contenuti dei colloqui captati, indicanti un loro coinvolgimento nella importazione di quantitativi di hashish dalla Spagna e nelle successive operazioni di smercio in Italia, in larga parte confermati, oltre che sull’esito di operazioni di polizia, tra cui il sequestro della droga oggetto della imputazione sub G e dèi documenti falsificati di cui al capo H., nonché sulle dichiarazioni largamente confessorie del M. .
4. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
In tutti gli, atti di ricorso ci si duole della mancata risposta alla eccezione difensiva di incompetenza territoriale, essendosi la Corte di appello limitata a riportarsi al contenuto dell’ordinanza del G.u.p. in data 21 marzo 2007; e si reitera l’eccezione, illustrandosi gli argomenti in base ai quali doveva ritenersi che l’autorità giudiziaria competente fosse da individuare, a seconda dei casi, in quella di Verona o di Salerno.
5. L. e C. , a mezzo del difensore avv. Rossana Cribari, denunciano;
5.1. Omessa o inadeguata risposta alle articolate censure difensive, versate nell’atto: di appello, con riferimento:
5.1.1. alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Paola;
5.1.2. al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di L. ;
5.1.3. alla esclusione per entrambi i ricorrenti dell’aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990;
5.1.4. all’affermazione di responsabilità degli imputati.
5.2. Violazione di legge, con riferimento:
5.2.1 agli artt. 8 – 16 cod. proc. pen., dovendosi ritenere compensate il Tribunale di Salerno, luogo ove si era consumato il reato più grave, e cioè quello relativo all’acquisto e alla detenzione di 40 Kg. Di hashish, accertato in (omissis); come del resto ritenuto dal Tribunale di Paola, nel procedimento separato a carico del correi che non avevano optato per il rito abbreviato, con sentenza in data 23 ottobre 2007, esibita alla Corte di appello;
5.2.2. all’art. 125 cod. proc. pen., dato che nella sentenza dr primo grado erano stati meramente riportati stralci delle ordinanze cautelari, senza alcuno specifico ed autonomo vaglio critico delle risultanze processuali mentre quella di appello si era. limitata a respingere apoditticamente la censura in questione;
5.2.3. agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., dato che i decreti autorizzativi e di proroga della intercettazioni contenevano una motivazione dei tutto carente, mentre quelli esecutivi del p.m. non esplicitavano le ragioni di indispensabilità del ricorso a impianti esterni, facendosi astratto riferimento alla inidoneità è insufficienza degli impianti della Procura, e comunque, trattandosi in buona parte di conversazioni transitate interamente in territorio straniero, i relativi contenuti avrebbero dovuto essere acquisiti mediante rogatoria internazionale.
5.2.4. all’art. 192 cod. proc. pen.:
- quanto a L. , in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti in punto di responsabilità penale: le. comunicazioni intercettate erano di significato oscuro e incerto; le dichiarazioni del M. , non sottoposte a vaglio critico, erano generiche; il suo arresto in flagranza aveva permesso di accertare il possesso di 24 kg. di hashish e non dei 40 kg. indicati ai capo G; con riferimento al capo H, inoltre, non sussistevano elementi per ritenere che il L. fosse consapevole di quale uso il M. volesse fare della copia spedita per fax della sua carta di identità e della sua patente.
Non vi era stata poi adeguata motivazione né sul trattamento sanzionatorio né sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990.
- quanto a C. , per analoghe considerazioni, in mancanza, con. riferiménto alla sua posizione, delle dichiarazioni del M. , che anzi aveva scagionato l’imputata, e per l’erroneo mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
6. M. , a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:
6.1. Violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui ai capo D e G da attribuire al Tribunale di Verona: nei primo caso, essendo Verona il luogo nel quale il L. aveva raggiunto il M. ; acquistando 6 Kg. di hashish; nel secondo essendosi realizzata in … la condotta di supporto logistico. Del resto proprio in tal senso aveva statuito il Tribunale di Paola nell’ambito del procedimento a carico degli imputati che non avevano optato per il giudizio abbreviato.
6.2. Difetto di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 dei 1990.
L’imputato nei suoi interrogatori aveva illustrato dettagliatamente la posizione dei correi, aveva identificato i grossisti, aveva rivelato il luogo del pagamento della partita di droga, aveva riferito circa le modalità del trasporto, aveva confessato di avere trafficato per quantità maggiori di stupefacenti rispetto a quelle risultanti dalle intercettazioni. In tal modo egli aveva offerto un contributo pieno, utile ed efficace alle indagini.
Illogicamente, la sentenza impugnata, pur attribuendo una importanza decisiva alle dichiarazioni di M. , non giungeva però al riconoscimento dell’attenuante della fattiva collaborazione, di cui sussistevano tutti i presupposti.
6.3. Violazione dell’art. 442 cod. proc. pen., partendo dalla pena finale di anni undici di reclusione, oltre alla multa, alla riduzione di un terzo per il rito avrebbe dovuto conseguire la irrogazione della pena detentiva di anni sette e mesi quattro e non quella di anni sette e mesi otto determinata dalla Corte di appello.
7. Mi., a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:
7.1. Violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui ai capo D e G da attribuire al Tribunale df Verona, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso di M. .
7.2. Vizio di motivazione, in punto di affermazione della responsabilità penale, basata su dati neutri provenienti dalle intercettazioni di conversazioni erroneamente interpretate, dato che la partecipazione del Mi. al viaggio in … aveva avuto causa nel suo ruolo di accompagnatore della C. che avrebbe dovuto coprire la relazione sentimentale tra questa a il M. agli occhi del marito L. nonché nella esigenza di comprare mercanzie per il suo esercizio commerciate in ….
7.3. Vizio di motivazione in punto di bilanciamento, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della ingente quantità di sostanze stupefacenti, non essendosi considerata la minore partecipazione dell’imputato al fatto e la lontananza dei tempo e la minore offensività del precedenti penali.
8. Ma. , a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:
8.1. Violazione, degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui al capo D e G da attribuire al Tribunale di Verona, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso di M. .
8.2. Mancanza di motivazione e violazione degli artt. 415 bis, comma 3, 416, 370, 375 cod. proc. pen., posto che l’interrogatorio era stato delegato illegittimamente alla p.g. trattandosi di imputata agli arresti domiciliari e poi era stato reiterato dai p.m. di Taranto, delegato per rogatoria, con avviso per il giorno 24 febbraio 2007 notificato al difensore, che esercitava in luogo distante oltre 300 km, solo in data 22. febbraio 2007 e quindi con termine inferiore a quello di tre giorni previsto dall’art. 375, comma 4, cod. proc. pen..
8.3. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, basata su dati neutri provenienti dalle intercettazioni di conversazioni arbitrariamente interpretate, dato che le stesse si prestavano a più significati, non inequivocamente riferibili a un traffico di sostanza stupefacenti.
8.4. Violazione dell’art. 442 cod. proc. pen.: partendo dalla pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione oltre alla multa, alla riduzione di un terzo per il rito avrebbe dovuto conseguire la irrogazione della pena detentiva di anni tre e non quella di anni tre e mesi quattro determinata dalla Corte di appello.
9. E., a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:
9.1. Vizio di motivazione e la violazione dell’art. 62 bis cod. pen., in punto di diniego delle attenuanti generiche, essendosi irragionevolmente discriminato li ricorrente, incensurato, rispetto alla posizione di correi che avevano una posizione uguale se non più grave rispetto alla sua.
6.2. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto di cui al capo G e quello per il quale ai l’E. era stata applicata la pena concordata con sentenza in data 12 ottobre 2006 del G.i.p. di Verona relativa a una detenzione di kg. 5,400 di hashish accertata in (OMISSIS) costituenti parte dei 29,43 kg. di hashish importati dalla ….
10. Z. , a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:
10.1. Violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui al capo D e G da attribuire al Tribunale di Verona, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso di M..
10.2. Violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., non avendo l’imputato, che non conosceva la lingua italiana, goduto dell’assistenza di un interprete durante i giudizi di primo e secondo grado né ricevuto traduzione nella lingua da lui conosciuta della sentenza impugnata;
10.3. Violazione dell’art: 486, comma 5, cod. proc. pen. e difetto di motivazione sul punto relativo al diniego di differimento della udienza del 17 luglio 2007 davanti al G.u.p. per impossibilità del difensore di presenziarvi stante il documento stato di salute.
10.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale, basata: su dati neutri provenienti dalle intercettazioni di conversazioni arbitrariamente interpretate, dato che le stesse si prestavano a più significati, e in cui comunque non compariva mai il nome dello Z.; e sulla mera presenza in auto dell’imputato nel corso del viaggio da (omissis).
Considerato in diritto
1. La questione di competenza territoriale sollevata dai ricorrenti è inammissibile, in quanto, come: affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, essa non è proponibile una volta che, come nella specie, sia stato chiesto ed ammesso il giudizio abbreviato (v., ex multis, Sez. 1, n; 10399, 13 gennaio 2010, Amendola; Idv, n. 38388, 18 settembre 2009, Romeo; Sez. 4, n. 2841, 20 novembre 2008, Greco; Sez. 6, n. 33519, 4 maggio 2006, Acampora).
Lo stesso è da dirsi per la questione circa la nullità dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., dedotta nel ricorso del Ma. (v. Sez. un., n. 39298, 26 settembre 2006, Cieslinsky).
2. L’eccezione di mancata assistenza da parte di un interprete proposta dallo Z. è inammissibile, perché, quanto ai giudizio di primo grado, essa non è stata dedotta nei motivi di appello, e, quanto a quello di secondo grado, perché il ricorrente, che risulta avervi presenziato; non specifica se egli l’abbia posta davanti alla Corte di appello.
L’ulteriore eccezione processuale proposta dal medesimo ricorrente, relativa ai mancato differimento della udienza davanti al G.u.p. per l’asserito legittimo impedimento del difensore, appare manifestamente infondata, perché, secondo quanto rilevato dai G.u.p., l’impedimento, dovuto a cause di salute preesistenti, non era stato tempestivamente comunicato, come invece avrebbe dovuto essere fatto in ossequio al disposto dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen..
3. I rilievi formulati da L. e da C. sui presupposti legittimanti le operazioni di intercettazioni appaiono privi di fondamento giuridico.
Quanto a quello circa la sussistenza dei gravi indizi di reato, il motivo è generico, assumendosi che la motivazione fosse carente, senza alcuna analisi e confutazione delle puntuali considerazioni svolte al riguardo nelle sentenze di primo e secondo grado.
I decreti, esecutivi, contrariamente a quanto dedotto, hanno fatto riferimento non già all’astratto parametro normativo della insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica, ma alla concreta condizione di indisponibilità degli stessi, dando inoltre conto delle specifiche situazioni di urgenza che rendevano indifferibile tale strumento di indagine.
4. Tutte le questioni poste da gran parte dei ricorrenti in punto di motivazione sull’affermazione di responsabilità penale appaiono, da un lato, manifestamente infondate, avendo i giudici di merito analizzato logicamente e puntualmente le evidenze a carico degli imputati, dall’altro inammissibili, in quanto, sotto la veste di un vizio di motivazione, con esse si tende a introdurre in sede di legittimità aspetti relativi alla valutazione del significato e della portata degli elementi di prova che sono rimessi esclusivamente al sindacato di merito.
5. Correttamente è stata negata al M. l’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73 T.U. stup.: secondo la ineccepibile valutazione dei giudici di merito, l’imputato si è limitato a confessare i fatti che lo vedevano coinvolto, senza offrire un contributo rilevante ai fini di sviluppi investigativi idonei a impedire che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o a individuare ulteriori responsabilità penali che già non emergessero dagli atti di indagine.
6. Il motivo del L. e dell’E. circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare infondato, essendosi al riguardo considerato elemento ostativo il rilevante ruolo svolto dagli imputati, oltre che, quanto al primo, quello dei suoi numerosi e anche specifici precedenti penali.
7 – Va invece accolto il motivo dedotto da alcuni ricorrenti, ma estensibile a tutti, circa la ritenuta aggravante della ingente quantità di sostanze stupefacenti, contestata ai capi D e G.
La sentenza di primo grado si limita ad affermare che “il quantitativo di sostanza rinvenuta consente, invero, di raggiungere quei livelli così elevati, postulati dalla contestata circostanza aggravante, dovendosi ritenere, alla luce delle caratteristiche della sostanza e delle dosi in concreto estraibili, la potenzialità in essa di provocare la diffusione del consumo di stupefacenti in misura molto ampia, tale da soddisfare il fabbisogno di un numero molto elevato di consumatori per un periodo prolungato”, citando la sentenza delle Sez. unite n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, ma di fatto richiamandosi, del tutto astrattamente, al principi da questa affermati.
Quella di appello, poi, non offre alcuna motivazione sul punto.
Ora, per il concetto di “ingente quantità” di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., va considerato che la sentenza delle Sezioni Unite Primavera ha posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici ih materia di sostanze stupefacenti, può definirsi “ingente” la “quantità di sostanza tossica (che) superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera”, così da “creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili” e conseguentemente “un incremento del pericolo per la salute pubblica”, dovendo la relativa valutazione, costituente un apprezzamento di fatto, essere necessariamente rimessa ai giudice dei merito, il quale “è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive”.
Peraltro, ai fini di un’applicazione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha successivamente osservato che in proposito va dato rilievo primario ai valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di “eccezionale” dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino. Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dai giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sède privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi “ingenti” quantitativi di droghe “pesanti” (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe “leggere” (in particolare X hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo/non superino i cinquanta chilogrammi (v., tra le altre, Sez. 6,n. 20120, 2 marzo 2010, Mtumwa, Rv. 247375; Id., n. 42027, 4 novembre 2010, Irnmorlano, Rv. 248740).
Non avendo la sentenza impugnata dato conto del criteri adottati nella individuazione dei presupposti per la configurabilità della detta aggravante, essa va su tale punto annullata, con rinvio – ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, fermi i suoi poteri discrezionali nell’apprezzamento dei parametri sopra ricordati, si atterrà ai principi di diritto qui affermati.
8. La sentenza impugnata è incorsa in un evidente errore di computo in punto di misura delle pene inflitte al M. e al Ma. , che, in base a calcoli aritmeticamente corretti, avrebbero dovuto essere determinate rispettivamente in anni sette e mesi quattro (e non anni sette e mesi otto) e in anni tre (e non anni tre e mesi quattro). La sentenza va dunque annullata anche su tali punti; fermo restando che la pena che in concreto dovrà essere inflitta ai predetti ricorrenti dovrà tenere conto della effettiva ravvisabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., secondo quanto sopra precisato.
9. La deduzione dell’E. circa la riconoscibilità della continuazione tra il fatto di cui ai capo G e quello giudicato con sentenza del G.u.p. di Verona in data 12 ottobre 2006 non risulta essere stata compresa nei motivi appello; sicché, non essendosi la Corte di appello pronunciata sul punto, essa potrà essere proposta davanti al giudice della esecuzione, a norma dell’art. 671 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nel punto relativo all’aggravante della ingente quantità e nei soli confronti della Ma. e del M. in ordine alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nei resto i ricorsi.




