In rete pare circoli una bozza di disegno di legge sulla “rottamazione del processo civile”. A dire il vero, più che rottamare sembrerebbe, in chiave fortemente ostile, che voglia “distruggere” il processo. Di seguito se ne riporta il testo:
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BOZZA DI DDL: DISPOSIZIONI PER SMALTIRE L’ARRETRATO IN MATERIA CIVILE DA PARTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Capo primo
(misure urgenti per lo smaltimento del contenzioso civile ed amministrativo pendente)
Art. 1
(Programmi per la gestione del contenzioso civile ed amministrativo pendente)
1. I presidenti di tribunale e di corte d’appello, sentiti i presidenti dei locali consigli dell’ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione del contenzioso civile pendente e per l’attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo previsto dall’articolo 111 della Costituzione.
2. Con il programma di cui al comma 1, il capo dell’ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Ministro della Giustizia;
c) le priorità di trattazione dei procedimenti pendenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa.
3. Con lo stesso programma di cui al comma 1 viene dato atto dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno precedente о vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità di cui al comma 2.
5. I programmi previsti dal presente articolo sono comunicati ai locali consigli dell’ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell’incarico direttivo ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto il programma viene redatto senza ritardo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2010, e deve contenere l’indicazione degli obiettivi concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2011, anche in assenza della individuazione dei carichi esigibili di cui al comma 2, lettera b).
Art. 2
{Convenzioni per la formazione professionale negli uffici giudiziari)
1. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell’ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitaria di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 nuvembie 1997, n. 398 e con i consigli degli ordini degli avvoocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell’interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali.
2. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali.
3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione in merito all’attività svolta e alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 1.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 non compete alcuna forma di compenso o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.
Art. 3
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «fino ai 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
b) al quarto periodo le parole «, secondo le vigenti disposizioni contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «e in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva».
Art. 4
(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente in Corte di Cassazione)
1. Nei procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunzie pubblicate prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in quelli pendenti dinanzi alle Corti d’Appello da oltre due anni prima dell’entrata in vigore del presente decreto la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.
2. I ricorsi si intendono rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell’avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente dichiara l’estinzione con decreto.
Art. 5
(Introduzione del dovere di sintesi negli atti processuali)
1. All’articolo 89 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica dell’articolo, prima delle parole « Espressioni sconvenienti od offensive» sono inserite le seguenti: «dovere di sintesi ed»;
b) Al primo comma, dopo le parole « le parti e i loro difensori » sono inserite le seguenti: «devono illustrare sinteticamente le loro ragioni e »;
c) Dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In ogni stato e grado del processo il giudice, se la parte viola il dovere di sintesi può rifiutare la verbelizzazione, o disporre la restituzione dell’atto, fissando un termine perentorio per la sua rinnovazione ed indicando i limiti di tempo o di spazio consentiti.»
Art. 6
(Della motivazione breve)
1. All’articolo 163, comma 3, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all’articolo 281-decfes».
2. Dopo il capo Ili-ter del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-quater DELLA MOTIVAZIONE BREVE
Art. 281-decies. (Motivazione breve della decisione). Se non decide e norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dell’articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l’udienza per la pronunzia della sentenza con motivazione breve.
All’udienza prevista dal comma che precede il giudice pronunzia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommarìamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancellerìa.
Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con otto depositato in cancellerìa entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronunzia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell’articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con biglietto di cancellerìa.
Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all’articolo 325 e decorre il termine di mi all’artinolo 327, primo comma».
2. Dopo l’articolo 324 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 324-bis. (Non impugnabilità della sentenza). La sentenza resa ai sensi dell’articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell’articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto fa motivazione estesa».
3. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l’articolo 281 -decies del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del presente decreto, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delle parti costituite notifica al contumace l’avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all’articolo 281-cfec/es del codice di procedura civile.
Art-7
(Misure per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni;
a) All’articolo 350 del codice di procedura civile, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell’appello è collegiale», sono aggiunte le seguenti: «, ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti».
b) All’articolo 352 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies».
Art. 8
(Modifiche in materia di spese di giustìzia)
1. Al testo unico, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione»;
b) all’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis Nell’ipotesi prevista dall’articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l’atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio.”
2. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato ò stato pubblicato ovvero, nei casi in cui nuli aia pievisla la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo secondo
(Misuro urgenti concernenti la giustizia amministrativa e contabile)
Art. 9
(Reclutamento di magistrati ordinari, amministrativi e contabili)
1. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei relativi organi giurisdizionali, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 è autorizzato, in deroga a ogni contraria disposizione e senza necessità di ulteriore autorizzazione, il reclutamento di magistrati ordinari, amministrativi e contabili entro il limite delle effettive vacanze di organico.
Articolo 10
(Misure urgenti concernenti la giustizia amministrativa)
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e alle relative norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all’allegato 4 dello stesso decreto legislativo n. 104 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32, comma 1, del codice, le parole “previsto dai Capi I e II del Titolo V” sono sostituite dalle seguenti: “dal Titolo V”;
b) all’articolo 76, comma 4, del codice, le parole “quinto comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma”;
c) all’articolo 101, comma 1t del codice, dopo le parole “se sta in giudizio personalmente” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 22, comma 3,”;
d) all’articolo 120, comma 5, del codice, le parole “il ricorso e i motivi aggiunti” sono sostituite dalle seguenti: “il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti”; e le parole “decorrente dalla ricezione” sono sostituite dalle seguenti: “decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione”;
e) all’articolo 3, comma 11, delle norme di coordinamento e abrogazioni, sono soppresse le seguenti parole: “, Capo I”;
f) all’articolo 3, comma 19, lettera a), delle norme di coordinamento e abrogazioni, le parole “dell’articolo 14, comma 4″ sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 14, comma 3″.
2. All’articolo 6, tento comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “quattro”.




