Le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 139 c.p.c, ovvero ai sensi dell’art. 7 della Legge 890/82 .
Le suddette notifiche, da chiunque eseguite, richiedono che si dia espressamente atto oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, e altresì, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, (onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal comma 2° dell’art.139 c.p.c. –la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista–), è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani dei soggetti diversi dal destinatario quando la relazione dell’ufficiale notificante non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.
Ulteriore elemento di nullità della notificazione nelle mani dei soggetti diversi dal destinatario, consegue alla omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma dell’art 139 c.p.c.
In ordine alla notifica della cartella di pagamento, bisogna considerare inoltre la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009, della Commissione tributaria provinciale di Lecce che, ha affermato come inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Difatti, sebbene l’art. 26, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all’art. 26, comma 1, primo periodo, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso de quo, le condizioni di cui all’art. 26 cit. non sono state rispettate, è evidente l’inesistenza della notifica. A nulla vale invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26, primo comma, secondo il quale “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Infatti, mentre il primo periodo del comma 1 dell’art. 26 si limiterebbe a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.
Per quanto riguarda la mancanza della relata di notifica sull’originale dell’atto notificato, sul punto, v’è da considerare l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il quale afferma che costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta, non l’irregolarità,ma la nullità della notificazione (Corte di Cass., sent. n. 9377 del 21 aprile 2009; Corte di Cass., sent. n. 9493 del 22 aprile 2009).
Aggiornamento del 07/03/2011 : per scaricare il testo clicca qui.
La maggiorazione semestrale
Nel merito della illegittimità della maggiorazione di cui al 6° comma dell’art. 27 della legge 689/81 “secondo cui in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore”, sussistono sufficienti elementi di logica giuridica di disamina della subiecta materia per dedurre la illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale che tali maggiorazioni riporta, quantificate in ragione delle semestralità la cui decorrenza è rimessa alla libera volontà e decisione dell’Ente Creditore, quell’ente, cioè, che ad libitum provvede alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli -resi esecutivi dalla sottoscrizione del titolare dell’ufficio –al Concessionario che curerà la riscossione delle somme iscritte.
Il ricorso alla suddetta norma, richiamata dall’art. 206 del c.d.s., postula, necessariamente, o il mancato pagamento in misura ridotta —pari alla sanzione minima prevista dalla norma violata–, entro giorni 60 dalla notifica della sanzione pecuniaria amministrativa connessa alla violazione di norme sulla circolazione stradale, oppure il mancato pagamento entro trenta giorni dalla notifica della ordinanza –ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale di contestazione.
Nell’uno e nell’altro caso, esauriti i mezzi di impugnazione con esito negativo, sia il verbale di contestazione che la ordinanza-ingiunzione costituiscono titoli esecutivi, rispettivamente, il primo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e, la seconda, per l’ammontare della somma ingiunta pari al doppio del minimo edittale oltre le relative spese.
Per la riscossione di tali somme-divenute esigibili, l’art. 206 del c.d.s. rimanda alle norme di cui all’art. 27 della legge 689/81 la cui formulazione -contestuale alla depenalizzazione— doveva servire alla riscossione delle sanzioni comminate in ordinanze-ingiuntive emesse dal Prefetto per violazione diverse dalla tipologia delle violazioni alle norme del codice della strada.
In tale contesto, l’ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento di cornice di un iter procedurale di cui agli artt. 17 e 18 della legge 689/81 diveniva titolo esecutivo per una somma determinata –motu proprio—dal Prefetto con ordinanza motivata nella quale pure si riporta l’avviso che l’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione della sanzione accessoria costituita dalla maggiorazione sopra indicata.
Soltanto in tal caso, il mancato pagamento delle somme ingiunte comportava e comporta la maggiorazione del 10% semestrale a decorrere da quel semestre in cui la sanzione era ovvero diviene esigibile –quindi subito—e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso dall’Ente creditore al Concessionario.
Diversamente avviene nel sistema configurato del nuovo codice della strada ove, a parte che non vi è traccia della notifica di alcuna sanzione accessoria, e comunque, a seguito della violazione alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di contestazione la cui sanzione non è stata corrisposta nella misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, automaticamente, ex lege e secondo la previsione normativa di cui all’art. 203 comma 3°del cds, diviene titolo esecutivo, proprio in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17-18 della legge 689/81 che trovano applicazione, ut supra, per la emissione della ordinanza ingiunzione relativa a fattispecie che partecipano ad una tipologia di violazioni diverse da quelle del c.d.s.
Similmente, ex lege—art- 204 comma 3° del cds–, diviene esecutiva l’ordinanza-ingiunzione, emessa dal Prefetto a seguito di rigetto del ricorso avverso il verbale di contestazione qualora non si provveda al pagamento entro trenta giorni dalla sua notificazione.
La cognizione, a priori, del quantum debeatur, per i menzionati due titoli esecutivi, costituisce un ulteriore elemento di differenziazione con la ordinanza-ingiunzione disciplinata dalla legge 689/81, avulsa da ogni riferimento alle norme del c.d.s. ed emessa dal Prefetto che ne determina il quantum a posteriori, con l’avviso debitamente notificato dell’applicazione della sanzione accessoria costituita dalla maggiorazione di che trattasi.
Ne consegue che il legislatore con la formulazione dell’art. 27 della l. 689/81 –quando, cioè non era ancora in vigore la nuova normativa del c.d.s.—DLgs 30 aprile 1992 n. 285—ha inteso sanzionare ulteriormente il responsabile della violazione, prevedendo con tale norma –in sostituzione degli interessi legali o risarcitori o corrispettivi una maggiorazione della sanzione principale mediante una sanzione accessoria nella misura, alquanto penalizzante, del 10% semestrale dal giorno della esigibilità fino a quello della trasmissione del ruolo esecutivo all’esattore.
Seri dubbi di legittimità subentrano se una simile maggiorazione, per una presunzione di estensibilità coinvolgesse i due titoli esecutivi che trovano la loro fonte nella violazione di norme sulla circolazione stradale e la cui sanzione principale –già predefinita nei termini di cui al 3°comma dell’art .203 cds, per il verbale di contestazione, ed al 1° comma dell’art. 204 per la ordinanza-ingiunzione –venisse ulteriormente aggravata da una sanzione aggiuntiva del 10% semestrale ai sensi del 6° comma dell’art. 27 della legge 689/81.
Di talché è da ritenere che il legislatore con l’art. 206 del cds abbia fatto richiamo al menzionato art. 27 non per estendere al primo l’applicabilità del 6° comma, bensì per mutuare le modalità di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Allo stato è a dire che il legislatore -tam dixit quam voluit- con dedotta esclusione della maggiorazione semestrale non rilevabile aliunde: maggiorazione illegittima se applicata alle somme di cui ai titoli esecutivi originati dalla violazione di norme del codice della strada.
Sotto altro profilo si appalesa la illegittimità di una cartella esattoriale che tali maggiorazioni espone –in aggiunta alla sanzione principale –nell’ottica delle modalità di riscossione in base alle norme per le imposte dirette ai sensi del ricordato art. 27 comma 1° L.689/81.
Ciò che accomuna l’art. 27 L.689/81 e l’art. 206 cds, che ad esso fa richiamo sul tema, riguarda la predisposizione e la trasmissione dei ruoli dall’ente creditore al concessionario una volta divenuti titoli esecutivi il verbale di contestazione e l’ordinanza –ingiunzione.
L’univoca interpretazione delle modalità di riscossione non risucchia affatto la maggiorazione del 10% semestrale di cui al 6° comma dell’art. 27, bensì circoscrive il riferimento alle sole norme delle imposte dirette previste per l’esazione di queste e delle ordinanze-ingiunzione della prima tipologia non connessa alla violazione delle norme del cds.
La ratio di tale richiamo consegue evidentemente all’intento del legislatore di prevenire comportamenti scorretti, ai sensi dell’art. 1175 c.c., da parte di enti creditore tentati a formalizzare e trasmettere i ruoli esecutivi alla fine del 5° anno –termine di prescrizione del credito—per lucrare della sanzione aggiuntiva del 10% semestrale.
In ultimo, v’è da segnalare la sentenza n. 3701/2007, con la quale la Suprema Corte ha sancito inequivocabilmente il principio dell’illegittimità della maggiorazione, sempre conteggiata nelle cartelle di pagamento. Infatti, l’applicazione omnia di detta maggiorazione determinerebbe in capo alla Pubblica Amministrazione un paradossale interesse che il debitore possa provvedere al pagamento il più tardi possibile.
Pertanto si rileva la nullità della cartella esattoriale e della notifica del verbale, anche in considerazione che la nullità della notificazione del verbale di accertamento, come sopra dedotto, infirma e rende nulla per trasmissione la stessa cartella di pagamento comunque da considerarsi autonomamente viziata per quanto anzidetto, determinando l’impossibilità giuridica dell’acquisto dell’efficacia di titolo esecutivo e, conseguentemente la nullità del citato atto di riscossione, qual è appunto la cartella esattoriale.




