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Le indagini preventive

Gentile avvocato,
rileggendo alcuni dei suoi articoli mi è sorto un dubbio riguardo ad alcuni aspetti della procedura penale.
Mi chiedevo se nell’ambito delle indagini pre-procedimentali,quindi non già in una fase di indagine preliminare ,è possibile da parte della Polizia Giudiziaria/Magistratura avere accesso ad una serie di documentazioni relatve ad esempio,ai tabulati telefonici,operazioni bancarie,richiesta file log dai server Internet o se la richiesta di tali informazioni richiede decrreto motivato del PM presupponendo quindi già l’esistenza di una notizia di reato e quindi l’avvio di indagini preliminari.
Con stima e cordialità.
DD

Per indagini pre-procedimentali credo che si debba intendere l’attività di Polizia di sicurezza e non di Polizia giudiziaria, nell’ambito della quale l’organo di Polizia può svolgere determinate attività sul presupposto di un reato che è stato già commesso ovvero del sospetto di un reato che sarà commesso. Ovviamente non è una vera e propria attività investigativa, visti i brevissimi termini entro i quali l’organo di Polizia dovrà riferirne al PM mediante l’informativa, che eventualmente darà luogo ad iscrizione nel registro delle notizie di reato e quindi all’apertura della fase delle indagini preliminari diretta dal PM. L’atto tipico di questa fase è la perquisizione cd. preventiva, finalizzata al sequestro, consentita da numerose disposizioni di legge.

Tanto per ricordare alcune fattispecie: in materia di violazione delle leggi che regolano il possesso di armi ed esplosivi, la legge 152/75 consente agli Ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria nell’ambito di operazioni di Polizia, l’esecuzione di perquisizioni sulla persona il cui comportamento non appare giustificato; in tema di criminalità organizzata (legge 55/90); in tema di contrasto all’immigrazione clandestina sono consentite anche perquisizioni domiciliari (D.Lgs 286/98 e succ mod.).

Tutti atti a seguito dei quali si può verificare che la Polizia giudiziaria prenda d’iniziativa la notizia di reato e debba conseguentemente trasmettere l’informativa al PM. Ai sensi dell’art. 220 delle disposizioni di coordinamento del codice di rito, nell’ambito di procedimenti amministrativi, come quelli in materia tributaria ai fini dell’accertamento delle imposte, il momento in cui tecnicamente si apre la fase delle indagini e quindi il procedimento penale è quello in cui emergono indizi di reato, successivamente al quale gli atti compiuti devono rispettare le regole previste dal codice di rito. Tuttavia, gli atti amministrativi posti in essere precedentemente sono sempre utilizzabili come documenti nel procedimento penale anche se formalmente illegittimi.

Poste queste premesse, la risposta al suo quesito è affermativa con alcune doverose precisazioni: innanzitutto occorre verificare per quale reato viene posta in essere l’attività di Polizia. In secondo luogo bisogna valutare le ragioni di urgenza in concreto che consentano alla Polizia giudiziaria di agire di iniziativa prima della trasmissione dell’informativa al PM. Nel primo caso abbiamo visto che l’ordinamento permette la perquisizione preventiva al di fuori del procedimento penale analogamento a quanto succede con l’attività amministrativa, anche se il successivo sequestro, una volta emersi indizi di reato dovrà avvenire nel rispetto delle regole del codice di rito. Nel secondo caso si tratterà di attività ab origine disciplinata dal codice alla quale dovrà seguire, senza ritardo, la trasmissione dell’informativa sulla notitia criminis al PM titolare dell’azione penale. Cordialità. G.O.

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