Novità dalla bozza di manovra finanziaria circolata ieri: rinvio per l’accertamento esecutivo che dovrebbe entrare in vigore domani e che invece viene rimandato al primo ottobre.
L’accertamento esecutivo sarebbe entrato in vigore pochi giorni prima di subire la prima modifica con l’allungamento della sospensiva da 120 a 180 giorni previsto dalla legge di conversione del DL sviluppo.
Altre novità dalla bozza della manovra finanziaria:
- Minisanatoria delle liti: le liti fiscali pendenti al 1° maggio scorso e di importo fino a 2.000 euro potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro. Per quelle da 2.000 a 20.000 euro il costo della chiusura sarà variabile: 10% del valore della lite se l’ultimo scontro lo ha vinto il contribuente; 50% se a vincere è stata l’amministrazione finanziaria; 30% nel caso nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale. Secondo la nuova norma si potranno chiudere le liti instaurate con l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà versare le somme richieste entro il prossimo 30 novembre mentre la domanda di definizione agevolata andrà presentata entro il 31 marzo 2012. Tutte le liti che possono rientrare nella nuova sanatoria sono di fatto sospese fino al 30 giugno 2012.
- Minimi e partite Iva: il forfettone adottato da circa 600.000 contribuenti minimi sarà riservato agli under 35, e durerà al massimo per 5 periodi di imposta. Sul fronte delle partite iva arriva una cancellazione d’ufficio di quelle inattive da almeno 3 anni mentre una nuova sanatoria riguarda i contribuenti che non hanno presentato al fisco la dichiarazione di cessazione di attività.
- Mediazione obbligatoria per le liti tributarie: Dal 1 gennaio 2012 per le controversie inferiori a 20.000 euro e relative agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente che vorrà opporsi dovrà presentare reclamo. La lite dovrà quindi passare per una preventiva fase amministrativa mediante un reclamo da presentare alla direzione provinciale o regionale delle entrate che dovrà contenere una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. L’ufficio se non intende accettare la proposta del contribuente, formula una sua proposta di mediazione tenendo in considerazione le questioni controverse, la sostenibilità della pretesa e il grado di economicità dell’azione amministrativa. Decorsi inutilmente 90 giorni, il ricorso del contribuente contro le pretese del fisco potra essere proposto in via giurisdizionale.




