A ridosso dell’entrata in vigore del decreto Bersani, che ha modificato l’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che tutte le impugnazioni contro il fermo amministrativo dovessero essere proposte davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. A distanza di qualche anno, la Cassazione ha ripartito la giurisdizione in base alla pretesa sottesa al fermo, ossia alla sua natura tributaria o extratributaria, dichiarando per quest’ultima la giurisdizione della AGO. Non solo, la Cassazione si è espressa anche a favore dell’impugnabilità del cd. preavviso di fermo, ossia della comunicazione di avvio della procedura di iscrizione del fermo amministrativo. Di seguito, una prima pronuncia intervenuta subito dopo la modifica normativa del D. Lgs. 546/92 e la recente sentenza della Cassazione a sezioni unite:
Tribunale di Savona 20 marzo 2007 – Est. Acquarone.
Fermo amministrativo di autoveicolo – Giurisdizione tributaria – Giudizi pendenti avanti all’A.G.O. – Revoca della sospensione della esecutorietà del fermo – Compensazione delle spese.
Dall’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. n. 223/2006 che, modificando l’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, le impugnazioni che riguardano iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973 appartengono alla giurisdizione tributaria e sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale. Da tale modifica normativa deriva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, il che giustifica la revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del fermo eventualmente disposta dallo stesso giudice e la compensazione delle spese nei giudizi avanti a lui pendenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.9.2006 G. A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l’INPS-SCCI e la Sestri Spa indicando che le era stato notificato in data 2.9.2006 provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura Honda Jazz tg. * e dell’autovettura Honda Civic tg. *; che detto provvedimento faceva seguito all’emissione delle cartelle di pagamento n. 10320000002606914000 dell’importo di € 1.582,81= a titolo di contributi previdenziali artigiani e somme aggiuntive INPS e n. 10320010055918638000 dell’importo di € 3.627,84= a titolo di registro e somme aggiuntive INPS; rilevava che il provvedimento di fermo risultava illegittimo per mancata attuazione del regolamento previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602.1973 e per violazione del diritto di difesa non contenendo le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre eventuale opposizione; contestava, inoltre, il difetto di motivazione e la mancanza del preventivo invito dell’intimazione ad adempiere; ancora eccepiva l’intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla cartelle esattoriali in forza delle quali il fermo era stato emesso.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del fermo amministrativo, dichiararsi l’illegittimità della procedura.
Si costituiva in giudizio l’INPS-SCCI contestando le allegazioni attoree, eccependo in via preliminare l’intervenuto decorso del termine per fare valere eventuali vizi dei titoli portati in cartella e, comunque, rilevando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Si costituiva altresì la Sestri Spa che eccepiva il il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la tardività delle eccezioni sollevate dal G. circa i titoli portati in cartella ed il contenuto della stessa.
All’udienza del 20.3.2007, trattandosi di causa non necessitante di attività istruttoria, i legali procedevano alla discussione e la vertenza veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che tutte le doglianze del G. afferenti i motivi in forza dei quali sono state formate le cartelle esattoriali a seguito delle quali il provvedimento di fermo amministrativo delle sue autovetture è stato emesso (in particolare l’eccezione di intervenuta prescrizione), appaiono sollevate tardivamente trattandosi di provvedimenti regolarmente notificati e non opposti tempestivamente.
La sola questione dell’eventuale illegittimità del contenuto del provvedimento di fermo amministrativo potrebbe essere astrattamente vagliata da questo Giudice; tuttavia il Legislatore con l’art. 35 comma 26 quinques del D.L. n. 223.2006 (entrato in vigore in data 4.7.2006 e successivamente convertito nella legge n. 248.2006, entrata in vigore il 12.8.2006), con conseguente modifica dell’art. 19 comma 1 del D.L.vo n. 546.1992, ha espressamente previsto la sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale per tutte le impugnazioni che riguardano iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex art. 86 D.P.R. n. 602.1973.
Da tale modifica normativa deriva la carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria, trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale Tributaria territorialmente competente, con conseguente revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento di fermo amministrativo disposta da questo Giudice del Lavoro.
Circa le spese processuali, tenuto conto della circostanza che la normativa che ha determinato lo spostamento della giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale, è entrata in vigore poco tempo prima rispetto all’instaurazione del presente giudizio, ritiene questo Giudicante che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle stesse.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
DICHIARA
la carenza di giurisdizione dell’A.G.O. trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale tributaria territorialmente competente;
COMPENSA
integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 20.3.2007
Cassazione Civile Sez. Un., 07 maggio 2010 n. 11087
Il sig. P.L. ha proposto opposizione, dinanzi al giudice di pace, avverso un preavviso di fermo amministrativo predisposto a carico di una sua autovettura, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86.
Il giudice adito, rigettando in parte l’eccezione di (totale) difetto di giurisdizione, sollevata dalla Equitalia Gertt spa – Agente della Riscossione, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento impugnato, soltanto nei limiti in cui il fermo serva a garantire crediti extratributari (per i quali non è competente il giudice tributario), annullando, entro tali limiti, il preavviso di fermo, ritenuto illegittimo “in caso di riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada”.
L’Equitalia ricorre per la cassazione della decisione del giudice di pace, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto la parte intimata.
Motivi della decisione
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, la società ricorrente prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: “se, nel caso di impugnazione di un semplice preavviso di fermo, debba ravvisarsi la competenza del giudice tributario o la diversa competenza del giudice ordinario”. Il quesito è inammissibile per la sua genericità ed astrattezza, mancando il riferimento alla fattispecie concreta. Non viene precisato, infatti, se nella specie, secondo la parte ricorrente, si discuta o meno soltanto di debiti tributari o anche di debiti di altro tipo. Il quesito non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro assolutamente corretta, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materia nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada). In altri termini, il giudice di merito ha tenuto discinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata del suo decisum soltanto a queste ultime.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., la società ricorrente prospetta il seguente quesito di diritto “se il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che, quale atto preordinato all’espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito è atto impugnabile”. L’Equitalia prospetta, sostanzialmente la tesi della non impugnabilità di un atto considerato meramente preparatorio,, in relazione al quale il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare. In realtà, l’atto impugnato (il cui esame è consentito in relazione al giudizio di ammissibilità del ricorso introduttivo) contiene (oltre all’invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvedere alla iscrizione del “fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione”. Quindi, l’atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l’interesse ad impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso. E’ noto che il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50), è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l’obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell’ulteriore termine si procede all’iscrizione del fermo (si tratta di prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2). Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sez. 2^, 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall’intervento di queste SS. UU. secondo il quale “Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448″ (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.
Ne deriva che la tesi della non impugnabilità del preavviso, prospettata con il secondo motivo, non può trovare accoglimento.
Infine, con il terzo motivo vengono denunciati vizi di motivazione (omissione, insufficienza e contraddittorietà) e viene prospettato alla Corte il seguente quesito di diritto: ” se il preavviso è l’unico provvedimento contro il quale il debitore può opporsi, oppure se il destinatario del preavviso di fermo debba invece attendere che il fermo venga effettivamente iscritto”. A parte i profili di inammissibilità del motivo con il quale viene contraddittoriamente prospettata la omissione (carenza) della motivazione e, contemporaneamente, la sua contraddittorietà (sovrabbondanza); a parte che a fronte di una censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non viene indicato il fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma viene invece prospettato un quesito di diritto (altro profilo di inammissibilità), il motivo è infondato. Infatti, come già è stato detto, il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, senza la liquidazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.




