Il procedimento di ingiunzione, diretto appunto ad ottenere una ingiunzione di pagamento, cd. decreto ingiuntivo, è un procedimento a cognizione sommaria che ha lo scopo di agevolare la formazione di un titolo esecutivo. Chi agisce per un credito di denaro o di cose fungibili o per ottenere la consegna di una cosa determinata o anche una prestazione di servizi, può ottenere dal giudice un ordine di pagamento o di consegna al di fuori delle forma ordinarie che prevedono la citazione in giudizio dell’obbligato. Solo dopo l’emissione del provvedimento, questo viene notificato all’altra parte, la quale può presentare opposizione e provocare, assumendo il ruolo di attore (convenuto sostanziale), il giudizio in contraddittorio. Se la parte intimata non insorge, il provvedimento acquista efficacia esecutiva.
Il provvedimento di ingiunzione, emesso quindi inaudita altera parte e sulla base di una cognizione sommaria ha la forma di un decreto e il contenuto di una statuizione di condanna. Requisito fondamentale per l’ammissibilità del procediemento di ingiunzione è la prova scritta del credito o del diritto del ricorrente. Sono considerate prove scritte, in via eccezionale, anche alcuni documenti che non avrebbero tale efficacia secondo il codice civile: le polizze, le promesse unilaterali, i telegrammi anche sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, gli estratti autentici dei libri degli imprenditori e dei libri contabili previsti dalle leggi tributarie. Non è richiesta la prova scritta per i crediti riguardanti onorari e rimborsi di spese spettanti ad avvocati, ufficiali giudiziari e, in genere, di chiunque abbia prestato la propria opera in occasione di un processo ovvero notai o ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esista una tariffa legale.
La competenza a emanare il provvedimento ingiuntivo spetta al giudice di pace o al presidente del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. La domanda si propone con ricorso; il giudice può invitare a mezzo della cancelleria, il ricorrente a integrare la prova, quindi decide con decreto.
Quando la domanda viene respinta, il giudice deve emettere decreto motivato, privo dell’efficacia preclusiva di una sentenza di rigetto, in quanto, essendo basato su di una cognizione sommaria, non pregiudica la riproposizione della domanda, sia nella forma dell’istanza di ingiunzione, sia nella forma ordinaria.
Se invece il giudice ritiene la domanda fondata, emette l’ordine di pagamento o di consegna, ingiungendo alla parte di adempiere nel termine di quaranta giorni con l’avvertimento che in quel termine può fare opposizione e che, in mancanza di opposzione si procederà ad esecuzione forzata.




