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GdP di Catanzaro: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa al destinatario

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Eccellente sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro in un giudizio avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa. Il Giudice affronta numerose questioni: in primis, ritiene non applicabile al procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative l’art. 25 del DPR 602/73, applicabile solo alle imposte dirette; ritiene poi che la maggiorazione sia dovuta per l’attitudine del verbale a divenire titolo esecutivo se non viene opposto entro 60 gg. dalla notifica pur riconoscendone la natura di sanzione accessoria (che andrebbe notificata). Ed infine, è dell’avviso che il semplice cognome non sia sufficiente ad identificare una persona (nella specie, il portiere) e che, in ogni caso, quando si notifichi a persona diversa dal destinatario sia necessario l’adempimento di cui all’art. 139, comma 4 cpc, e cioè la spedizione di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Di seguito la sentenza:

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Catanzaro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al numero*********** vertente: ricorso L. 689/81
tra
***************rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Orlando
ricorrente
e
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco p.t.
e
Equitalia Etr Spa
resistenti
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24/07/09 *********proponeva opposizione alla cartella esattoriale n.ro ******** nella parte relativa al ruolo n.********* per un importo di Euro 1315,90. L’ulteriore ruolo n. ***********, di cui alla predetta cartella, era relativo a contravvenzioni elevate dal Comune di Lamezia Terme. Deuceva la violazione del termine di decadenza di cui all’art. 25 DPR 602/73, le omesse notifiche dei verbali di accertamento, l’omissione di requisiti essenziali inerenti la cartella impugnata. Gli Enti resistenti contestavano l’opposizione. Prodotti i verbali notificati, contestate le notificihe da parte dell’opponente, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
In primis, si rigetta l’eccezione proposta dal ricorrente, di violazione del termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del DPR 602/73 perchè gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione CdS non sono soggetti al predetto termine che riguarda invece il sistema di esazione delle imposte dirette. I vizi proposti dal ricorrente riguardanti la cartella esattoriale possono essere impugnati quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, tempestivamente davanti al Tribunale (giudice dell’esecuzione) pertanto non possone essere esaminati dal Giudice adito. Lo stesso si osserva per i presunti vizi inerenti la notifica della cartella esattoriale.
Si ribadisce che l’odierna sentenza, come del resto chiesto correttamente dal ricorrente, si riferisce ai verbali di contravvenzione elevati dal COmune di Catanzaro e iscritti a ruolo nella impugnata cartella n. ******** con esclusione dei verbali elevati dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme.
Esaminate le notifiche dei predetti verbali, si evince che essi, ad esclusione del verbale n. ****** sono stati consegnati a persona non identificabile (infatti la sottoscirizione “*******” è incompleta del nome) e che tale persona si è qualificata come portiere.
Non vi è prova che l’Ufficiale Giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata.
Pertanto le notifiche sono nulle sia per incompleta sottoscrizione del ricevente con conseguente impossibilità di identificazione di quest’ultimo sia per violazione di Legge ( art. 139 comma 4 cpc).
Quanto al verbale summenzionato n. ******** esso risulta tempestivamente notificato al destinatario e il disconoscimento della sottoscrizione non è stato ritualmente proposto.
Pertanto quest’ultimo verbale n. ******* elevato dalla Polizia Municipale di Catanzaro è stato legittimamente isciritto a ruolo.
Quanto alla eccepita illegittimità della maggiorazione applicata ea rt. 27 c.6 L. 689/81 il Giudice di Pace rigetta l’eccezione.
Infatti nel regime speciale attinente alle violazioni in tema di circolazione stradale, il processo verbale di accertamento dell’infrazione ha l’attitudine a divenire titolo esecuivo se non viene opposto nei 60 giorni dalla contestazione o notificazione. Pertanto il verbale, non opposto, dopo tale termine di 60 giorni acquista la qualità di titolo esecutivo definitivo legittimante l’instaurazione della procedura di esecuzione esattoriale con conseguente legittima applicazione delle maggiornazione previste dal comma 6 dell’art. 27 L. 689/81.
La natura della maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dall’art. 27 Legge 689/81 a carico dell’autore di un illecito amministrativo non è risarcitoria ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva di tipo accessorio rispetto a quella principale oggetto del procedimento di riscossione coattiva. La maggiorazione è leggitima anche perchè connessa al concetto generale di ritardato pagamento del dovuto.
PQM
il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa n. ******* così provvede
accoglie perzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità della cartella esattoriale n.****** nella parte relativa ai verbali n.ri ******** elevati dalla Polizia Municipale di Catanzaro;
conferma la predetta cartella nella parte relativa al verbale n. ******(ivi inclusa la maggiorazione ex art. 26 comma 6, Legge 689/81)
dichiara l’estraneità dell’ETR
compensa le spese
Così deciso in Catanzaro, 17/02/2011
Il Giudice di Pace

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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