<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Orlando</title>
	<atom:link href="http://studiolegaleorlando.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiolegaleorlando.net</link>
	<description>Legal Network</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[contributo unificato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[2012_10_MINGIUS_contributo Articoli CorrelatiProcesso tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PECContributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificatoLiberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversioneMediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/EChiusura delle liti fiscali minori: Agenzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View 2012_10_MINGIUS_contributo on Scribd" href="http://www.scribd.com/giovanni_orlando_2/d/94108184-2012-10-MINGIUS-contributo" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">2012_10_MINGIUS_contributo</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/94108184/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-19j4iet9l8k6gr3wn0cs" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_50223" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-dpr-1152002-sulle-spese-di-giustizia-aggiornato-alla-manovra-finanziaria-2011/" title="Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011">Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-finanziaria-2011-ulteriori-modifiche-al-contributo-unificato/" title="Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificato">Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificato</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione">Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/" title="Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E">Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/agenzia-delle-entrate-circolare-24-ottobre-2011-n-48-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/" title="Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori">Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-1-gennaio-2012-cessa-il-regime-dei-contribuenti-minimi/" title="Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi">Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-di-ferragosto-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale/" title="Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale">Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/in-gu-il-d-lgs-sul-federalismo-municipale/" title="In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale">In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/" title="Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio">Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/" title="Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità">Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione">DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 26 aprile 2012 Regole tecniche per l&#8217;utilizzo, nell&#8217;ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. (GU n. 102 del 3-5-2012) IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l&#8217;articolo 31 del decreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 26 aprile 2012</p>
<p>Regole tecniche per l&#8217;utilizzo, nell&#8217;ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.<br />
(GU n. 102 del 3-5-2012)</p>
<p>IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione»;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario», ed in particolare il comma 1-bis, introdotto dall&#8217;articolo 39, comma 8, lettera a), punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p>
<p>Visto in particolare l&#8217;articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall&#8217;articolo 39, comma 8, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell&#8217;amministrazione digitale»;</p>
<p>Visto, in particolare, l&#8217;articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p>
<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l&#8217;utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell&#8217;articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;</p>
<p>Visto in particolare l&#8217;articolo 14, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l&#8217;utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell&#8217;articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;</p>
<p>Visto il decreto del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;</p>
<p>Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;</p>
<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 39, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che con decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, nelle procedure di comunicazione di cui all&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;</p>
<p>Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria espresso con delibera n. 398/2012/XII del 13 marzo 2012; Acquisito il parere emesso dal Comitato Direttivo di DigitPA espresso con delibera n. 30/2012 nella seduta del 5 aprile 2012;</p>
<p>Decreta:</p>
<p>Art. 1</p>
<p> Definizioni</p>
<p>Agli effetti del presente decreto si intende per: a) «codice dell&#8217;amministrazione digitale (C.A.D.)»: codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) «gestore di posta elettronica certificata»: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) «posta elettronica certificata (P.E.C.)»: sistema di comunicazione in grado di attestare l&#8217;invio e l&#8217;avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) «ricevuta di accettazione»: e&#8217; la ricevuta rilasciata al mittente dal proprio gestore di posta elettronica certificata, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell&#8217;avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; f) «ricevuta di avvenuta consegna»: e&#8217; la ricevuta che fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e&#8217; effettivamente pervenuto all&#8217;indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; g) «sistema informativo del contenzioso tributario (S.I.Co.T.)»: sistema costituito dall&#8217;insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita&#8217;, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativi all&#8217;amministrazione della giustizia tributaria; h) «sistema documentale» si intende il sistema informatico in uso presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie che consente l&#8217;archiviazione e il richiamo dei documenti e delle ricevute trasmesse; i) «Societa&#8217; Generale d&#8217;informatica Spa (Sogei)»: partner tecnologico del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze; j) «Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie»: uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni tributarie di I e II grado di Bolzano e Trento, di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.</p>
<p>Art. 2</p>
<p> Ambito di applicazione </p>
<p>1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche che permettono, nell&#8217;ambito del processo tributario, l&#8217;utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) per le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>
<p>Art. 3</p>
<p> Gestore della posta elettronica certificata delle Commissioni tributarie</p>
<p>1. Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie si avvalgono del servizio di posta elettronica certificata fornito dalla Sogei, gestore incluso nell&#8217;elenco pubblico di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.</p>
<p>Art. 4</p>
<p> Comunicazione per via telematica </p>
<p>1. La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, da parte dell&#8217;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, avviene mediante la trasmissione all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al successivo articolo 5, di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico.</p>
<p>2. Lo schema del contenuto del messaggio di posta elettronica certificata e il formato del documento informatico in esso allegato di cui comma 1, sono individuati nell&#8217;allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.</p>
<p>3. La comunicazione generata dal S.I.Co.T. viene protocollata in uscita dall&#8217;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria e trasmessa agli indirizzi di P.E.C. di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p>4. La comunicazione diretta agli enti impositori puo&#8217; essere fatta in forma cumulativa.</p>
<p>5. Nel caso in cui vengano generati avvisi di non accettazione, rilevazione di virus informatici e mancata consegna, di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, del decreto del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, ovvero qualora l&#8217;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria non ottenga alcuna ricevuta di avvenuta consegna, lo stesso provvede ad effettuare la comunicazione secondo le modalita&#8217; disciplinate dall&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi&#8217;, in ogni altro caso di impossibilita&#8217; di trasmettere la comunicazione con modalita&#8217; telematiche.</p>
<p>Art. 5</p>
<p> Indirizzo di P.E.C. </p>
<p>1. L&#8217;indirizzo di P.E.C. utilizzato dall&#8217;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria per le comunicazioni di cui al presente decreto, e&#8217; quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.</p>
<p>2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l&#8217;indirizzo di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per i soggetti di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all&#8217;assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l&#8217;indirizzo di P.E.C. deve coincidere con quello rilasciato ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, ovvero altro indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore in conformita&#8217; a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Per le societa&#8217; iscritte nel registro delle imprese l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell&#8217;iscrizione, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>
<p>3. Per gli enti impositori, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 e&#8217; quello individuato dall&#8217;articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabile anche nel sito dell&#8217;Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice PA) di cui all&#8217;articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>
<p>4. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di garantire l&#8217;invio delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, in caso di omessa ovvero errata indicazione dell&#8217;indirizzo di P.E.C. negli atti difensivi delle parti, possono, altresi&#8217;, utilizzare gli elenchi di cui all&#8217;articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 6, comma 1-bis, del C.A.D.</p>
<p>5. Gli indirizzi di P.E.C. degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze «www.finanze.gov.it», oltre che nell&#8217;Indice PA.</p>
<p>Art. 6</p>
<p> Variazioni di indirizzo di P.E.C.</p>
<p>1. La variazione dell&#8217;indirizzo di P.E.C. produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata all&#8217;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria.</p>
<p>2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la parte puo&#8217; comunicare la variazione dell&#8217;indirizzo di P.E.C. mediante una dichiarazione anche cumulativa, diretta all&#8217;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, indicando i ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi numeri di registro generale.</p>
<p>3. In luogo delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di semplificare la gestione automatizzata della variazione degli indirizzi di P.E.C. tra uffici della pubblica amministrazione, gli enti impositori possono comunicare detta variazione mediante una dichiarazione cumulativa, diretta all&#8217;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente.</p>
<p>Art. 7</p>
<p> Valore giuridico della comunicazione</p>
<p>1. La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D.</p>
<p>2. La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l&#8217;ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell&#8217;invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico e&#8217; reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore.</p>
<p>Art. 8</p>
<p> Modalita&#8217; di archiviazione dei documenti trasmessi</p>
<p>1. Il sistema documentale degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie garantisce l&#8217;archiviazione, la riproduzione e la conservazione, di ogni dato, atto o documento connesso alle comunicazioni disciplinate dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.A.D.</p>
<p>Art. 9</p>
<p> Adeguamento delle regole tecniche</p>
<p>1. Con decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze sono adeguate le regole tecnico-operative all&#8217;evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il parere di DigitPA.</p>
<p>Art. 10</p>
<p> Disposizioni finali</p>
<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle comunicazioni da inviare, successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell&#8217;Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.</p>
<p>2. Le parti, mediante un&#8217;apposita istanza, possono richiedere agli Uffici di segreteria di cui al comma 1 che le modalita&#8217; di comunicazione di cui al presente decreto siano applicate anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell&#8217;articolo 6.</p>
<p>3. Con successivi decreti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attuate le disposizioni contenute nel presente decreto, comprese quelle previste dal comma 2 del presente articolo.</p>
<p>Art. 11</p>
<p> Entrata in vigore</p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 2012. Il presente decreto sara&#8217; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p> Roma, 26 aprile 2012.</p>
<p> Il direttore generale: Lapecorella</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione">Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/" title="Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E">Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/agenzia-delle-entrate-circolare-24-ottobre-2011-n-48-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/" title="Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori">Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-1-gennaio-2012-cessa-il-regime-dei-contribuenti-minimi/" title="Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi">Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-di-ferragosto-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale/" title="Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale">Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-dpr-1152002-sulle-spese-di-giustizia-aggiornato-alla-manovra-finanziaria-2011/" title="Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011">Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-finanziaria-2011-ulteriori-modifiche-al-contributo-unificato/" title="Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificato">Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificato</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/in-gu-il-d-lgs-sul-federalismo-municipale/" title="In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale">In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/" title="Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio">Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/" title="Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità">Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione">DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La media-conciliazione: una prima guida operativa</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/la-media-conciliazione-prima-guida-operativa/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/la-media-conciliazione-prima-guida-operativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[mediaconciliazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Dal 20 marzo entra in vigore l&#8217;istituto della media-conciliazione. Costituisce condizione di procedibilità, cioè deve essere necessariamente esperita prima di poter adire il giudice nella fase giurisdizionale vera e propria. Ecco in alcuni punti, un sintetico schema operativo per districarsi al meglio con il nuovo istituto: 1. La media-conciliazione: linee generali Come già accennato, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 20 marzo entra in vigore l&#8217;istituto della media-conciliazione. Costituisce condizione di procedibilità, cioè deve essere necessariamente esperita prima di poter adire il giudice nella fase giurisdizionale vera e propria. Ecco in alcuni punti, un sintetico schema operativo per districarsi al meglio con il nuovo istituto:</p>
<p>1. La media-conciliazione: linee generali</p>
<p>Come già accennato, la mediazione è in alcuni casi obbligatoria, cioè costituisce una condizione di procedibilità del futuro processo. L&#8217;improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o può essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Entra in vigore dal 20 marzo 2011 per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.<br />
Per le altre materie entra in vigore dal 20 marzo 2012 e cioè per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.</p>
<p>La mediazione può essere esperita in via facoltativa per tutte le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre è espressamente esclusa per i procedimenti di ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, la convalida della licenza o sfratto, i procedimenti possessori, opposizioni o incidenti di cognizione relativi all&#8217;esecuzione forzata, per i procedimenti in camera di consiglio, e per l&#8217;azione civile esercitata nel processo penale.</p>
<p>All&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico, l&#8217;avvocato è tenuto ad informare l&#8217;assistito in maniera chiara e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 28/2010, delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 e dei casi in cui il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità. Il documento che contiene l&#8217;informazione deve essere sottoscritto dal cliente e allegato all&#8217;atto introduttivo del giudizio. In caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto tra l&#8217;avvocato e l&#8217;assistito è annullabile. Sul punto sono utili alcune precisazioni: la prima riguarda l&#8217;obbligo di informativa che incombe sul professionista all’atto del conferimento dell’incarico in tutte le materia vertenti su diritti disponibili, e cioè nei casi in cui la mediazione è facoltativa.</p>
<p>Obbligo che sembrerebbe invece inesistente nelle materie in cui la legge esclude espressamente il procedimento di media-conciliazione, come ad esempio, per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale o, nel caso delle opposizioni relative all’esecuzione forzata. In queste materie l’obbligo di informativa non avrebbe senso in quanto la media-conciliazione non è prevista dalla legge. Altra precisazione in ordine alla annullabilità del contratto ta professionista e cliente nel caso di violazione dell’obbligo di informativa. E’ evidente che il vizio non incide sulla procura alle liti che resta valida. L’eventuale invalidità del contratto di patrocinio non toglie il potere al difensore di stare in giudizio in rappresentanza della parte conferito con la procura ad litem.</p>
<p>2. La procedura</p>
<p>Il procedimento di mediazione deve avere una durata di quattro mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda. L’istanza è depositata presso l’organismo di mediazione, personalmente dalla parte o per il tramite di un avvocato al quale si è conferito mandato per l&#8217;assistenza e la rappresentanza in tutta la fase della mediazione, il che, è fortemente consigliato in quanto la parte, molto spesso non è in grado (tecnicamente) di essere consapevole su quali siano i suoi diritti (sia quantitativamente che qualitativamente). In caso di più domande, il procedimento si svolge presso l’organismo al quale è stata presentata la prima domanda. Ai fini della prescrizione l’istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale. Non vi sono criteri di competenza. E’ utile sottolineare, nelle ipotesi in cui il procedimento di mediazione si radichi presso un organismo non avente nessun collegamento con il domicilio o la residenza di una o entrambe le parti, che la mancata partecipazione della parte alla mediazione costituisce giustificato motivo, mentre negli altri casi è valutabile dal giudice nel successivo giudizio.</p>
<p>Il mediatore designato dall’organismo, eventualmente anche su indicazione congiunta delle parti, deve adoperarsi per giungere alla conciliazione. Può sentire le parti presso la sede dell’organismo di mediazione o altra sede designata dal regolamento dell’organismo, congiuntamente o separatamente, sempre informando la sua opera alla osservanza di un rigoroso obbligo di riservatezza, avvalendosi, se del caso degli esperti iscritti negli albi del consulenti d’ufficio presso il Tribunale, i cui compensi sono stabili dal regolamento di procedura dell’organismo.</p>
<p>All’esito del procedimento può essere raggiunto un accordo. Se si giunge ad una conciliazione, il mediatore forma il verbale al quale è allegato l’accordo. Autentica le sottoscrizioni (salvo i casi di cui all’art. 2643 del codice civile, laddove la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato) e, ad istanza di parte, il verbale (di accordo) è omologato con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione. Costituisce titolo per l&#8217;espropriazione forzata, l&#8217;esecuzione forzata in forma specifica e l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.<br />
Quando non si raggiunge l’accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione di sua iniziativa. Le parti devono far pervenire al mediatore entro sette giorni in forma scritta l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta, la proposta si intende rifiutata. Il che è rilevante ai fini delle spese processuali. Se le parti non accettano la proposta di conciliazione del mediatore, l’art. 13 del decreto legislativo sopra citato dispone che “quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna alle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo nonché al versamento all’entrata del bilancio dello stato di un ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto..”</p>
<p>Inoltre, a parte l’ipotesi della formulazione della proposta di conciliazione di iniziativa del mediatore, questi è obbligato a formulare una proposta di mediazione quando entrambe le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.</p>
<p>3. Le spese</p>
<p>Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 ‐ Allegato ‐ Tabella A (articolo 16, comma 4)<br />
Fino a Euro 1.000: Euro 65;<br />
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;<br />
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;<br />
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;<br />
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;<br />
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;<br />
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;<br />
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;<br />
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;<br />
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.<br />
ESEMPIO: OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: DIVISIONE EREDITARIA<br />
Cespite 1)<br />
Appartamento 4\5 vani in periferia (valore medio) € 290.000,00<br />
Box o cantina di pertinenza (valore medio) € 15.000,00<br />
Cespite 2)<br />
Villetta in campagna (valore medio) € 150.000,00<br />
Cespite 3)<br />
Beni mobili, autovettura, denaro liquido e titoli € 50.000,00<br />
TOTALE € 505.000,00<br />
COSTO MEDIAZIONE<br />
Spese attivazione € 40,00 x 2 € 80,00<br />
Spese compenso mediazione (cfr tabella) € 7.600,00<br />
Spese assistenza 2 avvocati (minimo) € 1.500,00<br />
TOTALE € 9.180,00<br />
Se la mediazione riesce aumento del 20 % = € 10.700,00 (€ 5.350,00 per parte )<br />
Diminuzione nei casi obbligatori di 1\3 = € 6.672,00 (€ 3.336,00 in caso di mancato accordo)<br />
Se la controparte non aderisce alla richiesta € 3.915,00</p>
<p>In ordine alle agevolazioni fiscali, si riporta il testo degli art. 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010<br />
Art.17 Risorse, regime tributario e indennita’<br />
(Omissis) 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.<br />
3. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.<br />
5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato. (omissis)<br />
Art.20 Credito d’imposta<br />
1. Alle parti che corrispondono l’indennita’ ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e’ riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennita’ stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della meta’. (omissis)</p>
<p>4. Conclusioni</p>
<p>Alcune riflessioni finali credo siano d’obbligo: indubbiamente la media-conciliazione sortirà un effetto benefico sul carico di lavoro dei Tribunali per il suo indiscusso apporto deflattivo del contenzioso, con un effetto salutare sul sistema giustizia soprattutto in termini di efficienza, essendo destinata ad incidere sui rapporti di lunga durata, riducendo notevolmente i tempi di definizione delle liti, almeno secondo le intenzioni del legislatore desunte dalla relazione di accompagnamento della legge, il che, comunque, non sembra in linea con la decisione di rimandare l’entrata in vigore della mediazione in materia condominiale, costituita da rapporti continui e quotidiani di persone i cui spazi di vita sono, per natura, in condizioni di forte prossimità fisiologica, forse uno degli ambiti dove più è avvertita l’esigenza di una mediazione preventiva prima dello “scontro” in giudizio.</p>
<p>Non si può non sottacere, in ogni caso, l’esperienza negativa del tentativo di conciliazione obbligatorio in materia lavoristica, ormai a distanza di molti anni dalla sua introduzione e a distanza di qualche mese dalla sua rinnovata veste, ridotto ad un rito meramente formalistico e vuoto di contenuti. Per altro verso, la natura dei rapporti sottoposti alla media-conciliazione preventiva, rapporti destinati a durare nel tempo, a volte complessi, per i quali l’incentivo a conciliare è costituito dalla rapidità offerta dalla mediazione alla definizione della lite, unitamente alla considerevole entità (nella quasi totalità dei casi) dei costi inevitabili di accesso, inducono a ritenere la media-conciliazione una valida alternativa al giudizio in contenzioso, o meglio, la classica scelta obbligata affinché (quantomeno) i costi siamo minori dei benefici.<br />
Restano alcuni punti irrisolti: la svalutazione professionale dell&#8217;avvocato quale mediatore &#8220;naturale&#8221;, anche in ragione della indipendenza e dell&#8217;autonomia anche e soprattutto nei confronti del cliente e, al contempo, la posizione di (para)subordinazione dei mediatori professionisti, soggetti, al contrario, ad un legame di forte dipendenza con gli organismi di mediazione dei quali fanno parte che, di fatto, impedirebbe il corretto svolgersi della procedura di mediazione per la mancanza, in capo al mediatore delle caratteristiche tipiche di imparzialità e terzietà connaturali alla qualità rivestita. Punti che potrebbero porsi in contrasto con i principi generali dell&#8217;ordinamento nazionale, con la legislazione europea nonchè con la giurisprudenza della CEDU.</p>
<p>In ogni caso, il tempo e la prassi applicativa daranno le giuste risposte. L&#8217;unica criticità particolarmente significativa e immediatamente percebile è (forse) costituita dagli elevati costi di accesso alla procedura di media-conciliazione e, anche in considerazione che buona parte delle liti nasce da sicura trasgressione del diritto oggettivo, ciò finisce per tradursi, inevitabilmente, in un (ingiusto) notevole aggravio di spese a carico della parte che chiede giustizia.</p>
<p><strong>Di seguito, l&#8217;elenco degli organismi di mediazione:</strong></p>
<p><a title="View Registro-organismi-mediazione on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/51235315/Registro-organismi-mediazione" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Registro-organismi-mediazione</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/51235315/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-tjoezztqmjazig8ypp6" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_26643" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "/javascripts/embed_code/inject.js?1300910718"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
<p><strong>Aggiornamento del 26 agosto 2011. Di seguito, il testo del DM 6 luglio 2011, n. 145</strong></p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 6 luglio 2011, n. 145</p>
<p>Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita&#8217; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&#8217;elenco dei formatori per la mediazione, nonche&#8217; sull&#8217;approvazione delle indennita&#8217; spettanti agli organismi, ai sensi dell&#8217;articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187)</p>
<p>(GU n. 197 del 25-8-2011)</p>
<p>IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA</p>
<p>di concerto con</p>
<p>IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;</p>
<p>Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 9 giugno 2011;</p>
<p>Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;</p>
<p>Adotta</p>
<p>il seguente regolamento:</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180</p>
<p>1. All&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell&#8217;ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo e&#8217; aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo&#8217; avvalere dell&#8217;Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell&#8217;ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo, e&#8217; aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo&#8217; avvalere dell&#8217;Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Modifiche all&#8217;articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180</p>
<p>1. All&#8217;articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e&#8217; sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all&#8217;articolo 18, nonche&#8217; la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».</p>
<p>Art. 3</p>
<p>Modifiche all&#8217;articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180</p>
<p>1. All&#8217;articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: a) «d) che, nei casi di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l&#8217;incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell&#8217;organismo puo&#8217; rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all&#8217;esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»; b) «e) criteri inderogabili per l&#8217;assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Modifiche all&#8217;articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180</p>
<p>1. All&#8217;articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L&#8217;organismo iscritto e&#8217; obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all&#8217;articolo 4, comma 3, lettera b)».</p>
<p>Art. 5</p>
<p>Modifiche all&#8217;articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 </p>
<p>1. All&#8217;articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»; b) al comma 4, la lettera d) e&#8217; sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta&#8217; per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»; c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l&#8217;applicazione della lettera c) del presente comma»; d) il comma 8 e&#8217; sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l&#8217;organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all&#8217;esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l&#8217;importo dell&#8217;indennita&#8217; e&#8217; dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»; e) al comma 9, e&#8217; aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell&#8217;organismo puo&#8217; prevedere che le indennita&#8217; debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all&#8217;articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l&#8217;organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»; f) dopo il comma 13 e&#8217; aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennita&#8217; per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».</p>
<p>Art. 6</p>
<p>Modifiche all&#8217;articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180</p>
<p>1. All&#8217;articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all&#8217;iscrizione di cui al periodo precedente,»; b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»; c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all&#8217;iscrizione di cui al periodo precedente,»; d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Entrata in vigore</p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Roma, 6 luglio 2011.</p>
<p>Il Ministro della giustizia: Alfano</p>
<p>Il Ministro dello sviluppo economico: Romani</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Alfano</p>
<p>Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011.</p>
<p>Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297.</p>
<p>*****************************************************************<br />
<strong>Aggiornamento del 16/09/2011</strong></p>
<p>Al di fuori di ogni ragionevole previsione, la manovra finanziaria bis, pubblicata oggi nella sua stesura definitiva, si occupa anche di giustizia che, a dire il vero, ha poco a che fare con la crisi economica in corso, aggiungendo un inciso all&#8217;art. 8, comma 5 del D. Lgs. 28/2010. In buona sostanza, la parte che non partecipa al procedimento di mediazione <strong>senza giustificato motivo</strong> è condannata dal giudice al pagamento in favore dell&#8217;erario di una somma corrispondente al contributo unificato che, in alcuni casi, potrebbe essere di entità affatto considerevole.<br />
La clausola di salvaguardia è costituita dal &#8220;giustificato motivo&#8221; che renderebbe l&#8217;assenza non rilevante, il cui contenuto dovrà essere determinato dalla giurisprudenza. Nell&#8217;attesa, non si può non considerare l&#8217;ennesimo nonsense del quadro normativo in materia di mediaconciliazione: da un lato si abbassa l&#8217;importo dell&#8217;indennità in caso di mancata comparizione della controparte di quella che ha introdotto la mediazione, dall&#8217;altro si prevede una condanna a carico della controparte assente e, dulcis un fundo, l&#8217;art. 5 del Decreto 145 del 6 Luglio 2011 alla lettera c) così testualmente recita: <strong>&#8220;ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma&#8221;</strong>. Parrebbe pertanto possibile anche la formulazione di una proposta nella &#8220;contumacia&#8221; di controparte con conseguente aumento di un quinto dell&#8217;indennità spettante al mediatore. Non c&#8217;è che dire, un legislatore confuso e a corto di idee.</p>
<p>Di seguito, la nuova formulazione dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010</p>
<p>Art. 8</p>
<p>(Procedimento)</p>
<p>1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.</p>
<p>2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.</p>
<p>3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.</p>
<p>4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.</p>
<p>5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. <strong>Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.</strong></p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-bis-del-2011-pubblicata-sulla-g-u-n-216-del-16-9-2011/" title="Manovra bis del 2011: pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16-9-2011">Manovra bis del 2011: pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16-9-2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicata-la-legge-29-dicembre-2011-n-218/" title="Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218">Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ulteriori-chiarimenti-sulla-mediazione-circolare-ministero-giustizia-del-20-12-2011/" title="Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011">Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/legge-di-stabilita-2012-legge-12-novembre-2011-n-183-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile/" title="Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183): le modifiche al codice di procedura civile e al contributo unificato">Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183): le modifiche al codice di procedura civile e al contributo unificato</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-il-gdp-di-catanzaro-rinvia-gli-atti-alla-consulta/" title="Mediazione: il GdP di Catanzaro rinvia gli atti alla Consulta">Mediazione: il GdP di Catanzaro rinvia gli atti alla Consulta</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ministero-della-giustizia-e-pignoramento-presso-terzi/" title="Ministero della Giustizia e pignoramento presso terzi">Ministero della Giustizia e pignoramento presso terzi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/i-33-riti-civili-ridotti-a-tre-pubblicato-il-d-lgs-1502011/" title="I 33 riti civili ridotti a tre: pubblicato il D. Lgs. 150/2011">I 33 riti civili ridotti a tre: pubblicato il D. Lgs. 150/2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/nuove-modifiche-in-materia-di-mediaconciliazione/" title="Nuove modifiche in materia di mediaconciliazione">Nuove modifiche in materia di mediaconciliazione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/overruling-limiti-alla-retroattivita-del-mutamento-giurisprudenziale/" title="Overruling: limiti alla retroattività del mutamento giurisprudenziale">Overruling: limiti alla retroattività del mutamento giurisprudenziale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-dpr-1152002-sulle-spese-di-giustizia-aggiornato-alla-manovra-finanziaria-2011/" title="Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011">Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/larchivio-dei-rapporti-finanziari/" title="L&#8217;archivio dei rapporti finanziari">L&#8217;archivio dei rapporti finanziari</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediaconciliazione-il-tar-lazio-rinvia-gli-atti-alla-consulta/" title="Mediaconciliazione: il Tar Lazio rinvia gli atti alla Consulta">Mediaconciliazione: il Tar Lazio rinvia gli atti alla Consulta</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/anomalia-del-guard-rail-lanas-e-responsabile-ex-art-2051-c-c/" title="Anomalia del guard rail: l&#8217;Anas è responsabile ex art. 2051 c.c.">Anomalia del guard rail: l&#8217;Anas è responsabile ex art. 2051 c.c.</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/la-media-conciliazione-prima-guida-operativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Il testo dell&#8217;art. 81 della Costituzione in vigore fino al 31 dicembre 2013 81. (1) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il testo dell&#8217;art. 81 della Costituzione in vigore fino al 31 dicembre 2013</p>
<p>81. (1) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p>
<p>L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p>
<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p>
<p>Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. </strong></p>
<p>(1) Per effetto degli artt. 1 e 6  della legge cost. 20 aprile 2012, n.1, “a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”, in luogo del presente articolo, sarà applicabile il seguente:</p>
<p>«Art. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p>
<p>Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p>
<p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p>
<p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p>
<p>L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p>
<p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».</p>
<p>Inoltre, a tenore dell’art, 5 della medesima legge cost.:</p>
<p>« 1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:</p>
<p>a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;</p>
<p>b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;</p>
<p>c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;</p>
<p>d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;</p>
<p>e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;</p>
<p>f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;</p>
<p>g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.</p>
<p>2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:</p>
<p>a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;</p>
<p>b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale;</p>
<p>c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.</p>
<p>4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione">DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione">Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/" title="Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E">Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicata-la-legge-29-dicembre-2011-n-218/" title="Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218">Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modifiche-al-codice-del-processo-amministrativo/" title="Modifiche al codice del processo amministrativo">Modifiche al codice del processo amministrativo</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/agenzia-delle-entrate-circolare-24-ottobre-2011-n-48-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/" title="Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori">Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/decertificazione-nei-rapporti-fra-amministrazione-e-cittadini/" title="Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini">Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-1-gennaio-2012-cessa-il-regime-dei-contribuenti-minimi/" title="Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi">Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-22-dicembre-2011-n-211-interventi-urgenti-per-il-contrasto-della-tensione-detentiva-determinata-dal-sovraffollamento-delle-carceri/" title="DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri">DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ulteriori-chiarimenti-sulla-mediazione-circolare-ministero-giustizia-del-20-12-2011/" title="Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011">Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; inammissibile il ricorso per la liquidazione degli onorari se è controverso il rapporto presupposto. Di seguito la sentenza per esteso. ********************************************* TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE II CIVILE Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio e così composto Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente Dott. Antonio Scalera Giudice rel. Dott. Luca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; inammissibile il ricorso per la liquidazione degli onorari se è controverso il rapporto presupposto.<br />
Di seguito la sentenza per esteso.</p>
<p>*********************************************</p>
<p>TRIBUNALE DI CATANZARO<br />
SEZIONE II CIVILE<br />
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio e così composto<br />
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente<br />
Dott. Antonio Scalera Giudice rel.<br />
Dott. Luca Nania Giudice<br />
letti gli atti ed esaminati i documenti;<br />
udito il giudice relatore;<br />
a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 22 Febbraio 2012;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
ORDINANZA<br />
nel procedimento ex artt. 28 e 29 l. 794/1942, iscritto al n. 602/2011 V.G.<br />
TRA<br />
********, nella qualità di procuratore e difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente<br />
domiciliato in ********;<br />
-RICORRENTEE<br />
CONDOMINIO *******, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in *******, presso lo studio dell’avv. < …omissis…>, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.<br />
-RESISTENTE-<br />
****************<br />
1. Con ricorso ex artt. 28 e 29 legge 13.6.1942, n. 794, depositato in data 8.6.2011, l’avv. < …omissis…> ha chiesto che il Condominio < …omissis…> (d’ora innanzi anche solo “il Condominio”) fosse condannato al pagamento delle somme da liquidarsi a titolo di spese, diritti e onorari, per l’attività professionale prestata nell’ambito di un giudizio inteso ad ottenere la restituzione dal precedente amministratore della  documentazione amministrativa e contabilerelativa al Condominio stesso.<br />
All’udienza del 26.10.2011 si è costituito il Condominio il quale, nel contestare l’avversaria domanda, ha eccepito che il ricorrente aveva svolto una parte dell’attività giudiziale in difetto di procura alle liti; che costui aveva prestato l’opera senza avere preventivamente consultato il cliente; che, infine, egli non aveva proseguito nella procedura esecutiva, con ciò rendendosi gravemente inadempiente agli obblighi professionali e cagionando al Condominio medesimo un danno quantificato in € 4.569,33, oltre interessi.<br />
Inoltre, il Condominio ha assunto che non erano dovute alcune voci della nota spese allegata al ricorso ed ha offerto banco iudicis, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di € 2.000,00.<br />
La difesa del resistente ha concluso, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, che fosse ordinata la trasformazione del rito speciale in ordinario giudizio di cognizione, con integrale compensazione delle spese di lite.<br />
2. Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 26.10.2011 e concesso un termine per il deposito di memorie e di documentazione, il Collegio ha riservato la decisione all’udienza del 22.2.2012.<br />
3. Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di costituzione del Condominio per difetto di apposita delibera dell’assemblea condominiale.<br />
Al riguardo si osserva che la presente controversia trae origine dalla mancata remunerazione dell’attività giudiziale svolta dall’avv. < …omissis…> al fine di ottenere la restituzione dal precedente amministratore della documentazione condominiale da quest’ultimo detenuta.<br />
Tale attività rientra, secondo la giurisprudenza, tra quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131, comma 1 c.c. Infatti, come è stato rilevato da Cass. 3.12.1999, n. 13504 (richiamata, peraltro, dalla difesa del ricorrente nelle note autorizzate depositate in data 10.2.2012), “la legittimazione processuale non può non estendersi ai presupposti necessari dei singoli momenti gestori, tra i quali si comprende il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente, che raffigura una priorità di fatto indispensabile per l&#8217;esecuzione delle deliberazioni dell&#8217;assemblea, la cura dell&#8217;osservanza del regolamento di condominio, l&#8217;amministrazione delle cose e degli impianti e dei servizi comuni, la conservazione e la manutenzione di essi, la disciplina del loro uso e soprattutto, la riscossione dei contributi”.<br />
Ora, nell’ambito dell’attività di recupero della documentazione condominiale possono farsi rientrare anche quegli atti in senso lato strumentali che attengono alla gestione del rapporto con il legale incaricato di difendere il Condominio nel giudizio per la riconsegna di detta documentazione.<br />
Anche questi atti – tra i quali, come, appunto, nel caso che ne occupa, la costituzione in giudizio per resistere alla domanda di pagamento delle spettanze maturate dal professionista &#8211; sono riconducibili al catalogo delle attribuzioni ex artt. 1130 c.c.., e, pertanto, possono essere compiuti dall’amministratore, senza che occorra una specifica delibera assembleare di autorizzazione.<br />
A conclusioni non dissimili è pervenuta, del resto, la giurisprudenza di merito che, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di pagamento dei compensi del precedente amministratore, ha affermato che “la resistenza in giudizio del condominio che sia convenuto per il pagamento delle spettanze del precedente amministratore rientra nei poteri lato sensu conservativi dell&#8217;amministratore in carica ex artt. 1130 e 1131 c.c. che, conseguentemente, non necessita di espressa autorizzazione assembleare al fine di procedere alla costituzione” (Trib. Monza, 25 ottobre 2011; Trib. Padova, sez. II, 24 novembre 2006, n. 2623; Trib. Biella, 13 novembre 2006).<br />
Per le ragioni sopra esposte va, dunque, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di costituzione del Condominio.<br />
4. Va, poi, certamente disattesa la richiesta di parte resistente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non sussistendone i presupposti. Infatti, è insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere si realizza quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al Giudice (Cass. sez. un. 26.7.2004, n. 13969), potendo al piu’ residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il Giudice, con la pronuncia, deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 2.8.2004, n. 14775).<br />
5. Venendo, ora, al ricorso introduttivo, esso va dichiarato inammissibile.<br />
Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso alla speciale procedura di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, prevista dalla legge 13 giugno 1942 n. 794, artt. 28 e 29, non è ammesso nei casi in cui vi sia contestazione sul rapporto di clientela, cioè sul presupposto contrattuale del diritto al compenso (Cass. 9.9.2008, n. 23344), ovvero quando sia dedotto l’inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale (Cass. 8.8.2000, n. 10426); in questi casi non é consentito di utilizzare la procedura sommaria che deroga al principio del doppio grado di giurisdizione ed il procedimento dovrà svolgersi secondo il rito ordinario (Cass. 9.9.2008, cit.).<br />
In applicazione dei principi sopra richiamati deve concludersi che nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti per accedere alla procedura sommaria, giacchè, costituendosi in giudizio, il Condominio ha eccepito vuoi il difetto dello ius postulandi in ordine ad alcune delle attività giudiziali dedotte dal ricorrente vuoi l’inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d’opera professionale.<br />
Ne discende la declaratoria di inammissibilità tout court del ricorso, senza che possa farsi luogo al mutamento del rito richiesto dalla difesa del resistente.<br />
Infatti, il mutamento del rito, nel caso di specie, non è previsto da alcuna norma ne&#8217; potrebbe trovare fondamento sulla base di una applicazione analogica di norme dettate per altre controversie, posto che il mutamento del rito ha sì la finalità di consentire la conservazione degli atti già compiuti, ma presuppone l&#8217;esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria (in termini, Cass. 5.8.2011, n. 17053).<br />
6. In parziale accoglimento delle istanze del ricorrente, si ritiene che debba essere disposta la cancellazione della parola “morale” contenuta a pag. 6, alinea 8, della comparsa di costituzione, perché trattasi di espressione reputata “sconveniente”. Quanto alle ulteriori espressioni censurate dall’avv. < …omissis…>, ad avviso del Collegio, esse non appaiono sconvenienti od offensive, di talchè, con riferimento ad esse, non vi è luogo ad alcuno dei provvedimenti previsti dall’art. 89 c.p.c..<br />
7. La pronuncia sul rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, in linea, del resto, con quanto richiesto dalla difesa del resistente.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, decidendo nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvede:<br />
1) dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. < ..omissis…>;<br />
2) dispone la cancellazione della parola “morale” contenuta a pag. 6, alinea 8, della comparsa di<br />
costituzione;<br />
3) compensa integralmente le spese di lite.<br />
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 6 Marzo 2012, su relazione del dott. Antonio Scalera.<br />
Il Giudice relatore ed estensore<br />
Il Presidente<br />
Dott. Antonio Scalera Dott. Alberto Nicola Filardo</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/diffamazione-e-necessario-distinguere-fra-offesa-e-accusa/" title="Diffamazione: è necessario distinguere fra offesa e accusa">Diffamazione: è necessario distinguere fra offesa e accusa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/anche-al-rapporto-fra-avvocato-e-cliente-si-applica-il-foro-del-consumatore/" title="Anche al rapporto fra avvocato e cliente si applica il foro del consumatore">Anche al rapporto fra avvocato e cliente si applica il foro del consumatore</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/il-tar-lazio-no-allavvocato-specialista-cronaca-di-una-morte-annunciata/" title="Il Tar Lazio: no all&#8217;avvocato specialista. Cronaca di una morte annunciata">Il Tar Lazio: no all&#8217;avvocato specialista. Cronaca di una morte annunciata</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/esame-avvocato-legittimo-riportare-brani-da-sentenze-presi-dal-codice-commentato/" title="Esame avvocato: legittimo riportare brani da sentenze presi dal codice commentato">Esame avvocato: legittimo riportare brani da sentenze presi dal codice commentato</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cassazione-per-gli-avvocati-pubblicita-lecita-ma-senza-suggestioni-ed-equivoci/" title="Cassazione: per gli avvocati pubblicità lecita ma senza suggestioni ed equivoci">Cassazione: per gli avvocati pubblicità lecita ma senza suggestioni ed equivoci</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cassazione-niente-rinvio-se-lavvocato-conosceva-limpegno/" title="Cassazione: niente rinvio se l’avvocato conosceva l’impegno">Cassazione: niente rinvio se l’avvocato conosceva l’impegno</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/anatocismo-bancario-e-incostituzionale-la-decorrenza-della-prescrizione-dallannotazione-in-conto-corrente/" title="Anatocismo bancario: è incostituzionale la decorrenza della prescrizione dall&#8217;annotazione in conto corrente">Anatocismo bancario: è incostituzionale la decorrenza della prescrizione dall&#8217;annotazione in conto corrente</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/" title="La TIA non è assoggettabile ad IVA">La TIA non è assoggettabile ad IVA</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione">Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-sentenza-fantasma-non-dovuta-la-maggiorazione-semestrale/" title="La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale">La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/" title="Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi">Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale &#8211; serie generale &#8211; n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5</p>
<p>Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale &#8211; serie generale &#8211; n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078)</p>
<p>(GU n. 82 del 6-4-2012 &#8211; Suppl. Ordinario n. 69)</p>
<p>Avvertenza:<br />
Il testo coordinato qui pubblicato e&#8217; stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#8217;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche&#8217; dell&#8217;art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l&#8217;efficacia degli atti legislativi qui riportati.<br />
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.<br />
Tali modifiche sono riportate sul video fra i segni (( &#8230; )).<br />
A norma dell&#8217;art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attivita&#8217; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p>
<p>Titolo I </p>
<p>Disposizioni in materia di semplificazioni </p>
<p>Capo I </p>
<p>Disposizioni generali in materia di semplificazioni</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi</p>
<p>1. All&#8217;articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:<br />
«8. La tutela in materia di silenzio dell&#8217;amministrazione e&#8217; disciplinata dal codice del processo amministrativo, (( di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 )). Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell&#8217;amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche&#8217; di responsabilita&#8217; disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L&#8217;organo di governo individua, nell&#8217;ambito delle figure apicali dell&#8217;amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell&#8217;ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all&#8217;ufficio o in mancanza al funzionario di piu&#8217; elevato livello presente nell&#8217;amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo&#8217; rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche&#8217;, entro un termine pari alla meta&#8217; di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all&#8217;organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e&#8217; stato rispettato il termine di conclusione (( previsto )) dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all&#8217;attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte (( sono espressamente indicati )) il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».</p>
<p>2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA</p>
<p>1. All&#8217;articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche&#8217;» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,».</p>
<p>Art. 3 </p>
<p>Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione &#8211; VIR</p>
<p>1. All&#8217;articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 e&#8217; sostituito dai seguenti:<br />
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell&#8217;anno precedente, (( ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell&#8217;Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime )), come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita&#8217; ai criteri di cui all&#8217;articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e&#8217; comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. 2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu&#8217; regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) proporzionalita&#8217; degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche&#8217; alla dimensione dell&#8217;impresa e al settore di attivita&#8217;; b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche&#8217; degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita&#8217; esercitate; c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche&#8217; delle dichiarazioni di conformita&#8217; da parte dell&#8217;Agenzia delle imprese; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del (( codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) coordinamento delle attivita&#8217; di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita&#8217; (( delle stesse )) in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-sexies. Alle attivita&#8217; di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis»; b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».».</p>
<p>(( 3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e&#8217; adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell&#8217;articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.</p>
<p>3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell&#8217;individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell&#8217;elaborazione delle conseguenti proposte. Per l&#8217;attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell&#8217;articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.</p>
<p>3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita&#8217; definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu&#8217; regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.</p>
<p>3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l&#8217;attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita&#8217; amministrativa.</p>
<p>3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e&#8217; adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell&#8217;Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e&#8217; ispirato al principio della proporzionalita&#8217; degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita&#8217; di misurazione e di riduzione gia&#8217; realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche&#8217; gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell&#8217;articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.</p>
<p>3-septies. Per l&#8217;attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell&#8217;articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.</p>
<p>3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell&#8217;anno precedente, con particolare riguardo all&#8217;attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo. ))</p>
<p>Capo II </p>
<p>Semplificazioni per i cittadini</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita&#8217; (( e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici</p>
<p>1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all&#8217;articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l&#8217;esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 381 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche&#8217; per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita&#8217;.</p>
<p>2. Le attestazioni medico legali richieste per l&#8217;accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e&#8217; presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorieta&#8217; sulla conformita&#8217; all&#8217;originale, resa dall&#8217;istante ai sensi dell&#8217;articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra&#8217; altresi&#8217; dichiarare che quanto ivi attestato non e&#8217; stato revocato, sospeso o modificato. (( 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita&#8217; per il riconoscimento della validita&#8217; su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. ))</p>
<p>3. Il Governo e&#8217; autorizzato ad emanare uno o piu&#8217; regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l&#8217;accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all&#8217;articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l&#8217;esistenza dei requisiti sanitari, nonche&#8217; le modalita&#8217; per l&#8217;aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.</p>
<p>4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l&#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita&#8217;, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.</p>
<p>(( 4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e&#8217; definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita&#8217; dell&#8217;attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita&#8217; di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche. ))</p>
<p>5. Al fine di dare continuita&#8217; all&#8217;attivita&#8217; di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e&#8217; autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l&#8217;anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione (( di spesa ))<br />
di cui all&#8217;articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, (( come integrata, da ultimo, )) dall&#8217;articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p>
<p>Art. 5</p>
<p>Cambio di residenza in tempo reale</p>
<p>1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all&#8217;articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del (( regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica )) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell&#8217;interno. Nella modulistica e&#8217; inserito il richiamo alle sanzioni previste dall&#8217;articolo 76 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.</p>
<p>2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all&#8217;ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p>3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l&#8217;ufficiale d&#8217;anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche (( e delle corrispondenti cancellazioni )) decorrono dalla data della dichiarazione.</p>
<p>4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l&#8217;ufficiale di anagrafe segnala quanto e&#8217; emerso alla competente autorita&#8217; di pubblica sicurezza (( e al comune di provenienza )).</p>
<p>5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi&#8217; che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e&#8217; stata effettuata la comunicazione di cui all&#8217;articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l&#8217;indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell&#8217;articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.</p>
<p>(( 5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l&#8217;ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all&#8217;articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell&#8217;elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. ))</p>
<p>6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni </p>
<p>1. Sono effettuate esclusivamente in modalita&#8217; telematica in conformita&#8217; alle disposizioni (( del codice )) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni: a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche&#8217; dal testo unico delle leggi per la disciplina dell&#8217;elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell&#8217;atto di matrimonio ai sensi dell&#8217;articolo 162 del codice civile; d) le trasmissioni e l&#8217;accesso alle liste di cui all&#8217;articolo 1937 del (( codice dell&#8217;ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p>
<p>2. Con uno o piu&#8217; decreti del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta&#8217; ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita&#8217; e i termini per l&#8217;attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).</p>
<p>3. Con uno o piu&#8217; decreti del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita&#8217; e i termini per l&#8217;attuazione del comma 1, lettera d).</p>
<p>(( 3-bis. All&#8217;articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 e&#8217; aggiunto il seguente: «2-bis. Fino all&#8217;adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d&#8217;ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia». ))</p>
<p>(( Art. 6-bis</p>
<p>Disposizioni per il pagamento dell&#8217;imposta di bollo per via telematica</p>
<p>1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all&#8217;invio di un&#8217;istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita&#8217; competente, con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita&#8217; per il calcolo e per il pagamento dell&#8217;imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l&#8217;utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e&#8217; dovuta. ))</p>
<p>(( Art. 6-ter</p>
<p>Modifica all&#8217;articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita&#8217; informatiche</p>
<p>1. All&#8217;articolo 5, comma 1, del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute: a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell&#8217;utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico; b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».</p>
<p>2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d&#8217;identita&#8217; e di riconoscimento</p>
<p>1. I documenti di identita&#8217; e di riconoscimento di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita&#8217; fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l&#8217;entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.</p>
<p>Art. 8</p>
<p>Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche&#8217; norme sulla composizione della Commissione per l&#8217;esame di avvocato</p>
<p>1. Le domande (( e i relativi allegati )) per la partecipazione a selezioni e concorsi per l&#8217;assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 65 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.</p>
<p>3. L&#8217;articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e&#8217; sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina (( adottata al livello dell&#8217;Unione europea )), all&#8217;equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca. (( Secondo le disposizioni del primo periodo e&#8217; altresi&#8217; stabilita )) l&#8217;equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell&#8217;ammissione al concorso e della nomina.».</p>
<p>4. All&#8217;articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un&#8217;universita&#8217; della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un&#8217;universita&#8217; della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».</p>
<p>Art. 9</p>
<p>Dichiarazione unica di conformita&#8217; degli impianti</p>
<p>1. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e&#8217; approvato il modello di dichiarazione unica di conformita&#8217; che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, (( e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui )) all&#8217;articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>2. La dichiarazione unica di conformita&#8217; e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell&#8217;interessato ed esibite, a richiesta dell&#8217;amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l&#8217;obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita&#8217; da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.</p>
<p>Art. 10</p>
<p>Parcheggi pertinenziali</p>
<p>1. L&#8217;articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e&#8217; sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l&#8217;immodificabilita&#8217; dell&#8217;esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta&#8217; dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo&#8217; essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita&#8217; immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall&#8217;unita&#8217; immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli ((, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest&#8217;ultimo abbia autorizzato l&#8217;atto di cessione )).».</p>
<p>Art. 11</p>
<p>Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocita&#8217;</p>
<p>1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 115, l&#8217;abrogazione del comma 2-bis, disposta dall&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e&#8217; anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) all&#8217;articolo 119, comma 4, l&#8217;alinea e&#8217; sostituito dal seguente: «4. L&#8217;accertamento dei requisiti psichici e fisici e&#8217; effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi&#8217; alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»; c) all&#8217;articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e&#8217; soppressa; d) all&#8217;articolo 122, comma 2, l&#8217;ultimo periodo e&#8217; soppresso; e) all&#8217;articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell&#8217;articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.</p>
<p>2. (soppresso).</p>
<p>3. Nelle more dell&#8217;entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneita&#8217; alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell&#8217;ottantesimo anno di eta&#8217;, rinnovano la validita&#8217; dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.</p>
<p>4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l&#8217;articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformita&#8217; alle modifiche introdotte (( dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo )).</p>
<p>5. All&#8217;articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita&#8217; di autotrasporto nonche&#8217; sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;<br />
b) la lettera c) e&#8217; (( abrogata )).».</p>
<p>6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l&#8217;esame di idoneita&#8217; professionale le persone che hanno assolto all&#8217;obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall&#8217;esame per la dimostrazione dell&#8217;idoneita&#8217; professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l&#8217;attivita&#8217; in una o piu&#8217; imprese di trasporto italiane o (( di altro Stato dell&#8217;Unione europea )) da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita&#8217; alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione )) previsti ai sensi dell&#8217;articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.</p>
<p>(( 6-bis. Sono incluse nell&#8217;ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all&#8217;articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita&#8217; professionale e&#8217; soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.</p>
<p>6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia&#8217; in attivita&#8217; alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all&#8217;esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l&#8217;accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell&#8217;articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall&#8217;Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l&#8217;autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l&#8217;accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita&#8217; e di idoneita&#8217; professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell&#8217;articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.</p>
<p>6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla professione e iscritte all&#8217;Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l&#8217;autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l&#8217;intero parco veicolare, purche&#8217; composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l&#8217;attivita&#8217; di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.</p>
<p>6-sexies. All&#8217;articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Euro 5». ))</p>
<p>7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita&#8217; e sulla sicurezza stradale di cui all&#8217;articolo 73 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e&#8217; autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi (( dell&#8217;articolo 30 del codice di cui al ))<br />
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita&#8217;, nonche&#8217; ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.</p>
<p>8. A decorrere dall&#8217;anno 2012 il controllo obbligatorio (( delle emissioni dei gas di scarico )) degli autoveicoli e dei motoveicoli e&#8217; effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.</p>
<p>9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L&#8217;attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall&#8217;articolo 80 del (( Codice della strada )).</p>
<p>10. All&#8217;articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 4 sono abrogati; b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole:<br />
«di cui al comma 1» sono soppresse.</p>
<p>(( Art. 11-bis</p>
<p>Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali</p>
<p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, puo&#8217; esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o piu&#8217; corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all&#8217;infuori delle due piu&#8217; vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all&#8217;articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.</p>
<p>2. Fermo restando quanto prescritto dall&#8217;articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un&#8217;autoscuola, sul veicolo non puo&#8217; prendere posto, oltre al conducente, un&#8217;altra persona che non sia l&#8217;accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni. ))</p>
<p>Capo III </p>
<p>Semplificazione per le imprese </p>
<p>Sezione I </p>
<p>Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l&#8217;esercizio delle attivita&#8217; economiche e di controlli sulle imprese</p>
<p>Art. 12</p>
<p>Semplificazione procedimentale per l&#8217;esercizio di attivita&#8217; economiche (( e segnalazione certificata di inizio attivita&#8217; in caso di esercizio congiunto dell&#8217;attivita&#8217; di estetista, anche non prevalente, con altre attivita&#8217; commerciali. ))</p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita&#8217; economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate ((, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, )) possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita&#8217; delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l&#8217;esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.</p>
<p>2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta&#8217; dell&#8217;iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunita&#8217; tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all&#8217;ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta&#8217;, alla dignita&#8217; umana e possibili contrasti con l&#8217;utilita&#8217; sociale, con l&#8217;ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu&#8217; regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l&#8217;attivita&#8217; di impresa ((, compresa quella agricola, ))<br />
secondo i seguenti principi e criteri direttivi. a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalita&#8217; asincrona; b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni ((, agenzie per le imprese )) e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attivita&#8217; sul territorio; c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall&#8217;entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attivita&#8217; economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. (( c-bis) definizione delle modalita&#8217; operative per l&#8217;integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. ))</p>
<p>3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.</p>
<p>4. Con i regolamenti di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi&#8217; individuate le attivita&#8217; sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217; (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217; (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.</p>
<p>(( 4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell&#8217;attivita&#8217; di estetista con altra attivita&#8217; commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza. ))</p>
<p>5. Le Regioni (( e le province autonome di Trento e di Bolzano )), nell&#8217;esercizio della loro potesta&#8217; normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall&#8217;articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall&#8217;articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell&#8217;articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>
<p>6. Sono esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche&#8217; i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici (( e di tabacchi lavorati, )) per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.</p>
<p>(( Art. 12-bis</p>
<p>Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni</p>
<p>1. Al fine di semplificare l&#8217;attivita&#8217; dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalita&#8217; per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all&#8217;utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.</p>
<p>2. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))</p>
<p>Art. 13 </p>
<p>(( Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ))</p>
<p>1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»; b) all&#8217;articolo 42, terzo comma, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita&#8217; annuale» )); c) all&#8217;articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell&#8217;anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: (( «hanno validita&#8217; di tre anni dalla data del rilascio» )); d) all&#8217;articolo 75-bis, comma 1, l&#8217;ultimo periodo e&#8217; soppresso; e) all&#8217;articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»; f) all&#8217;articolo 115: 1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»; 2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e&#8217; sostituita dalla seguente: «comunicazione»; 3) il sesto comma e&#8217; sostituito dal seguente: «Le attivita&#8217; di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita&#8217; di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall&#8217;autorita&#8217;.»; g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati. 2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.</p>
<p>Art. 14</p>
<p>Semplificazione dei controlli sulle imprese</p>
<p>1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e&#8217; ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa (( dell&#8217;Unione europea )), ai principi della semplicita&#8217;, della proporzionalita&#8217; dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche&#8217; del coordinamento dell&#8217;azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.</p>
<p>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita&#8217;, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita&#8217; di svolgimento delle relative attivita&#8217;.</p>
<p>3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita&#8217; delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e&#8217; autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivita&#8217; di misurazione degli oneri di cui all&#8217;articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu&#8217; regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.</p>
<p>4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali (( e le organizzazioni sindacali comparativamente piu&#8217; rappresentative su base nazionale, )) in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) proporzionalita&#8217; dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all&#8217;attivita&#8217; controllata, nonche&#8217; alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attivita&#8217; di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell&#8217;interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita&#8217; dell&#8217;impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell&#8217;esito delle verifiche e delle ispezioni gia&#8217; effettuate; d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita&#8217;; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell&#8217;amministrazione digitale; f) (( razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita&#8217; ISO )), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell&#8217;Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).</p>
<p>5. Le regioni ((, le province autonome di Trento e di Bolzano )) e gli enti locali, nell&#8217;ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita&#8217; di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.</p>
<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli (( in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, )) per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.</p>
<p>(( 6-bis. Nell&#8217;ambito dei lavori pubblici e privati dell&#8217;edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d&#8217;ufficio il documento unico di regolarita&#8217; contributiva con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. ))</p>
<p>Sezione II </p>
<p>Semplificazione in materia di lavoro</p>
<p>Art. 15</p>
<p>Misure di semplificazione in relazione all&#8217;astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza</p>
<p>1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l&#8217;interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell&#8217;articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all&#8217;articolo 7, comma 6, e all&#8217;articolo 12, comma 2, per uno o piu&#8217; periodi, la cui durata sara&#8217; determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»; b) al comma 3, le parole: «e&#8217; disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e&#8217; disposta dall&#8217;azienda sanitaria locale, con modalita&#8217; definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»; c) al comma 4, le parole: «puo&#8217; essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e&#8217; disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» e&#8217; sostituita dalla seguente: «emerga»; d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.</p>
<p>Art. 16</p>
<p>Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale</p>
<p>1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano (( all&#8217;INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle )) sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all&#8217;articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche&#8217; all&#8217;articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita&#8217; definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<p>2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche&#8217; con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell&#8217;INPS, alimentano il Casellario dell&#8217;assistenza, di cui all&#8217;articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell&#8217;efficienza e dell&#8217;efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche&#8217;, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, (( ai comuni )) e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell&#8217;alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all&#8217;articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. (( Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull&#8217;attivita&#8217; degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all&#8217;articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell&#8217;assistenza nonche&#8217; sulla fruibilita&#8217; dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma. )) Dall&#8217;attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>3. Per le medesime finalita&#8217; di cui al comma 2, nonche&#8217; al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere piu&#8217; efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell&#8217;erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall&#8217;INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell&#8217;INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall&#8217;INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonche&#8217;, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, (( ai comuni )) e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. (( L&#8217;INPS rende note le informazioni cosi&#8217; raccolte all&#8217;interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all&#8217;assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all&#8217;anno precedente.</p>
<p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita&#8217; di attuazione del comma 3 del presente articolo. ))</p>
<p>5. All&#8217;articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo la parola «INPS» e&#8217; sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»; b) il terzo periodo e&#8217; soppresso; c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti (( dell&#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) )), anche di natura patrimoniale, note all&#8217;anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»; d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l&#8217;INPS comunica gli esiti delle verifiche all&#8217;ente che ha erogato la prestazione, nonche&#8217; il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall&#8217;Agenzia delle Entrate. L&#8217;ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall&#8217;accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e&#8217; immediatamente irrogabile, l&#8217;ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell&#8217;interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e&#8217; irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».</p>
<p>6. All&#8217;articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili». (( 6-bis. All&#8217;articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti: «alle cancellazioni dall&#8217;anagrafe della popolazione residente per irreperibilita&#8217;,». ))</p>
<p>7. Al fine di favorire la modernizzazione e l&#8217;efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<p>8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell&#8217;INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell&#8217;Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e&#8217; prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»; b) all&#8217;articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all&#8217;Ente mediante l&#8217;utilizzo dei sistemi di cui all&#8217;articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita&#8217; l&#8217;Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche&#8217; di quanto stabilito dal citato articolo 38, l&#8217;obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».</p>
<p>9. All&#8217;articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».</p>
<p>10. Dall&#8217;attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 17</p>
<p>Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE (( e di documentazione amministrativa per gli immigrati ))</p>
<p>1. La comunicazione obbligatoria di cui all&#8217;articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l&#8217;assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita&#8217;, che abiliti allo svolgimento di attivita&#8217; di lavoro subordinato di cui all&#8217;articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente: «2-bis. Qualora lo sportello unico per l&#8217;immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero gia&#8217; autorizzato l&#8217;anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell&#8217;anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». b) dopo il comma 3, e&#8217; inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l&#8217;autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo&#8217; essere rinnovato in caso di nuova opportunita&#8217; di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».</p>
<p>3. L&#8217;autorizzazione al lavoro stagionale (( di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo&#8217; essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu&#8217; datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e&#8217; rilasciata a ciascuno di essi, ancorche&#8217; il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell&#8217;avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e&#8217; esonerato dall&#8217;obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell&#8217;autorita&#8217; consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.</p>
<p>4. Al comma 3 dell&#8217;articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l&#8217;ultimo periodo e&#8217; aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualita&#8217; successive alla prima, puo&#8217; essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».</p>
<p>(( 4-bis. All&#8217;articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.</p>
<p>4-ter. All&#8217;articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l&#8217;esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.</p>
<p>4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>4-quinquies. Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita&#8217; per l&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l&#8217;iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche&#8217; le misure idonee a garantire la celerita&#8217; nell&#8217;acquisizione della documentazione. ))</p>
<p>Art. 18</p>
<p>Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio</p>
<p>1. All&#8217;articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, (( del )) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».</p>
<p>(( 1-bis. All&#8217;articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e&#8217; inserito il seguente:<br />
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu&#8217; operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l&#8217;obbligo di cui al comma 2 e&#8217; assolto mediante un&#8217;unica comunicazione contenente le generalita&#8217; del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l&#8217;inquadramento contrattuale». ))</p>
<p>2. (( All&#8217;articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: «La comunicazione dell&#8217;assunzione deve essere effettuata al centro per l&#8217;impiego entro il giorno antecedente l&#8217;instaurazione del rapporto di lavoro». ))</p>
<p>3. All&#8217;articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: (( a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell&#8217;impresa »; b) al comma 1 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unita&#8217; produttive ubicate in piu&#8217; province, l&#8217;ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell&#8217;impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d&#8217;ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita&#8217; produttive dell&#8217;impresa procedente»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell&#8217;impresa ». ))</p>
<p>Art. 19</p>
<p>Semplificazione in materia di libro unico del lavoro</p>
<p>1. All&#8217;articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, (( e&#8217; inserito il seguente )): «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita&#8217; o quantita&#8217; della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».</p>
<p>Sezione III </p>
<p>Semplificazioni in materia di appalti pubblici</p>
<p>Art. 20</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l&#8217;articolo 6 e&#8217; inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). &#8211; 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e&#8217; acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l&#8217;Autorita&#8217; dall&#8217;articolo 62-bis del (( codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall&#8217;articolo 7 del presente codice. 2. Per le finalita&#8217; di cui al comma 1, l&#8217;Autorita&#8217; stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e&#8217; obbligatoria l&#8217;inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche&#8217; i termini e le regole tecniche per l&#8217;acquisizione, l&#8217;aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e&#8217; prevista l&#8217;inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e&#8217; verificato dalle stazioni appaltanti mediante l&#8217;applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all&#8217;articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell&#8217;Autorita&#8217; entro i termini e secondo le modalita&#8217; previste dalla stessa Autorita&#8217;. Con le medesime modalita&#8217;, gli operatori economici sono tenuti altresi&#8217; ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita&#8217; previste dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall&#8217;articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l&#8217;articolo 6, comma 10, del presente decreto.»; b) all&#8217;articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»; 2) dopo il comma 2, e&#8217; aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi&#8217; le disposizioni dell&#8217;articolo 199-bis del presente codice.»; c) all&#8217;articolo 27, comma 1, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L&#8217;affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»; d) all&#8217;articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»; e) all&#8217;articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall&#8217;articolo 62-bis del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all&#8217;articolo 6-bis del presente Codice»; f) all&#8217;articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall&#8217;articolo 62-bis del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all&#8217;articolo 6-bis del presente Codice»; g) all&#8217;articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i certificati sono redatti in conformita&#8217; al modello di cui all&#8217;allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati sono redatti in conformita&#8217; ai modelli definiti dal regolamento.»; h) dopo l&#8217;articolo 199, e&#8217; inserito il seguente: «Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). &#8211; 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita&#8217;, efficacia, imparzialita&#8217;, parita&#8217; di trattamento, trasparenza, proporzionalita&#8217;, di cui all&#8217;articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all&#8217;articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita&#8217;, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresi&#8217; inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell&#8217;amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e&#8217; dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche&#8217; per contratti di importo superiore alle soglie di cui all&#8217;articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione europea. L&#8217;avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l&#8217;indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull&#8217;importo del finanziamento minimo indicato. Nell&#8217;avviso e&#8217; altresi&#8217; specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell&#8217;appalto dovuti dall&#8217;amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l&#8217;intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e&#8217; stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita&#8217;, mediante una commissione giudicatrice. L&#8217;amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puo&#8217; indire una successiva fase finalizzata all&#8217;acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L&#8217;amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l&#8217;offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica. 2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo&#8217;, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell&#8217;allegato del programma triennale dei lavori dell&#8217;anno successivo. 3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita&#8217; stabiliti dall&#8217;articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche&#8217; i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell&#8217;articolo 38 del presente codice, nonche&#8217;, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita&#8217; professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita&#8217; economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all&#8217;articolo 201 del presente codice.».</p>
<p>2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell&#8217;articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.</p>
<p>3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 73, comma 3, alinea, (( dopo le parole )): «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell&#8217;Autorita&#8217;, con dolo o colpa grave,»; b) l&#8217;articolo 84 e&#8217; sostituito dal seguente: «Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all&#8217;estero). &#8211; 1. Per i lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 2. La certificazione e&#8217; rilasciata, su richiesta dell&#8217;interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato ((; da essa risultano )) i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all&#8217;incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche&#8217; la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell&#8217;impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e&#8217; rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall&#8217;Autorita&#8217;, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e&#8217; soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita&#8217; consolari italiane all&#8217;estero. 3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all&#8217;esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall&#8217;esecutore, il certificato puo&#8217; essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 4. La certificazione e&#8217; prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall&#8217;italiano, e&#8217; corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all&#8217;estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all&#8217;articolo 8, con le modalita&#8217; stabilite dall&#8217;Autorita&#8217; secondo i modelli semplificati sopra citati. 5. Qualora l&#8217;interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu&#8217; di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta&#8217; nel medesimo Paese, puo&#8217; fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.».</p>
<p>4. A quanto previsto dall&#8217;articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 21</p>
<p>Responsabilita&#8217; solidale negli appalti</p>
<p>1. L&#8217;articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e&#8217; obbligato in solido con l&#8217;appaltatore, nonche&#8217; con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell&#8217;appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche&#8217; i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell&#8217;inadempimento. (( Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all&#8217;appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo&#8217; eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell&#8217;appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita&#8217; solidale di entrambi gli obbligati, ma l&#8217;azione esecutiva puo&#8217; essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l&#8217;infruttuosa escussione del patrimonio dell&#8217;appaltatore. L&#8217;eccezione puo&#8217; essere sollevata anche se l&#8217;appaltatore non e&#8217; stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell&#8217;appaltatore sui quali il lavoratore puo&#8217; agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo&#8217; esercitare l&#8217;azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali )) ».</p>
<p>Art. 22 </p>
<p>Modifiche alla normativa per l&#8217;adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa&#8217; di gestione aeroportuali.</p>
<p>1. All&#8217;articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»; b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse; c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».</p>
<p>2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societa&#8217; di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo e&#8217; fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.</p>
<p>3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all&#8217;entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo&#8217; essere determinata secondo le modalita&#8217; di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.</p>
<p>Sezione IV </p>
<p>Semplificazione in materia di ambiente</p>
<p>Art. 23</p>
<p>Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese</p>
<p>1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI (( e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale )), anche sulla base dei risultati delle attivita&#8217; di misurazione degli oneri amministrativi di cui all&#8217;articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e&#8217; autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente (( e della tutela del territorio )) e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l&#8217;autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese (( e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale )), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) l&#8217;autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l&#8217;autorizzazione unica ambientale e&#8217; rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita&#8217; degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell&#8217;impresa e al settore di attivita&#8217;, nonche&#8217; all&#8217;esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra&#8217; comportare l&#8217;introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.</p>
<p>2. Il regolamento di cui al comma 1 e&#8217; emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.</p>
<p>(( 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e&#8217; sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita&#8217; di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. ))</p>
<p>Art. 24</p>
<p>Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi gia&#8217; rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»; b) all&#8217;articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» e&#8217; sostituita dalla seguente: «rilasciata»; c) all&#8217;articolo 29-decies, comma 1, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»; d) all&#8217;articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole da: «e&#8217; rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «e&#8217; rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e&#8217; rilasciata dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare,»; 2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e&#8217; inserita la seguente «regionale»; (( d-bis) all&#8217;articolo 194, comma 3, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell&#8217;autorita&#8217; del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell&#8217;Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l&#8217;operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita&#8217; equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»; )) e) all&#8217;articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e&#8217; inserito il seguente: «Nelle more dell&#8217;emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita&#8217; competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa (( dell&#8217;Unione europea )), le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all&#8217;allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.»; f) all&#8217;articolo 228, dopo il comma 3, e&#8217; inserito il seguente: «3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l&#8217;ammontare del rispettivo contributo necessario per l&#8217;adempimento, nell&#8217;anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l&#8217;ammontare del contributo. Il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E&#8217; fatta salva la facolta&#8217; di procedere nell&#8217;anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l&#8217;anno solare in corso.»; (( f-bis) all&#8217;articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e&#8217; inserito il seguente: «Nell&#8217;ambito dell&#8217;articolazione temporale potra&#8217; essere valutata l&#8217;adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore»; )) g) all&#8217;articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse; h) (( all&#8217;articolo 281, il comma 5 e&#8217; sostituito dal seguente: )) « (( 5 )). Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell&#8217;aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; i) all&#8217;allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e&#8217; inserito il seguente: «1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;».</p>
<p>Sezione V </p>
<p>Semplificazione in materia di agricoltura</p>
<p>Art. 25</p>
<p>Misure di semplificazione per le imprese agricole</p>
<p>1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l&#8217;erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell&#8217;Unione europea nell&#8217;ambito della Politica agricola comune, l&#8217;Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l&#8217;acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )), secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita&#8217;, anche le banche dati informatiche dell&#8217;Agenzia delle entrate, dell&#8217;INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita&#8217; di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l&#8217;AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all&#8217;articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all&#8217;articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse (( anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all&#8217;articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l&#8217;aggiornamento )). Le modalita&#8217; operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e&#8217; aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».</p>
<p>Art. 26</p>
<p>Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</p>
<p>1. All&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuita&#8217; del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»; b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualita&#8217; di coltura e gli impianti di frutticoltura e d&#8217;arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell&#8217;adesione a misure agro ambientali promosse nell&#8217;ambito delle politiche di sviluppo rurale dell&#8217;Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati (( o come tartufaie coltivate )).».</p>
<p>Art. 27</p>
<p>Esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di vendita diretta</p>
<p>1. All&#8217;articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: «2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e&#8217; soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l&#8217;azienda di produzione e puo&#8217; essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».</p>
<p>Art. 28</p>
<p>Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo</p>
<p>1. All&#8217;articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e&#8217; inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche&#8217; (( effettuata )) percorrendo la pubblica via, non e&#8217; considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e&#8217; altresi&#8217; considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall&#8217;imprenditore agricolo di cui all&#8217;articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita&#8217; giuridica della cooperativa agricola di cui e&#8217; socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all&#8217;articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita&#8217; giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».</p>
<p>Art. 29</p>
<p>Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero</p>
<p>1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all&#8217;articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell&#8217;effettiva entrata in esercizio.</p>
<p>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l&#8217;esecutivita&#8217; dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessita&#8217;, ai sensi dell&#8217;articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l&#8217;attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell&#8217;ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.</p>
<p>Sezione VI </p>
<p>Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca</p>
<p>Art. 30</p>
<p>Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale</p>
<p>1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa e&#8217; incentivato secondo modalita&#8217; e criteri fissati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti: a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l&#8217;amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell&#8217;avvalimento e della garanzia dei requisiti; b) ai fini dell&#8217;accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;<br />
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche&#8217; delle eventuali variazioni; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. 3-ter. E&#8217; consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell&#8217;ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita&#8217; e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;articolo 7 puo&#8217; valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario. 3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita&#8217;, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell&#8217;esperto incaricato nei casi piu&#8217; complessi. 3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita&#8217; facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, e&#8217; presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall&#8217;accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario. 3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita&#8217; svolte nel quadro di programmi dell&#8217;Unione europea o di accordi internazionali. 3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»; b) all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonche&#8217; sulla base di progetti cofinanziati dall&#8217;Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»; c) all&#8217;articolo 6: 1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell&#8217;Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»; 2) al comma 4 e&#8217; aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita&#8217; complessive del Fondo agevolazioni ricerca e&#8217; comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell&#8217;Unione europea o di accordi internazionali.»; d) all&#8217;articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia&#8217; selezionati nel quadro di programmi dell&#8217;Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell&#8217;ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca. 4-ter. Al fine di accelerare l&#8217;iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all&#8217;articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilita&#8217; economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita&#8217; svolte, attraverso una relazione tecnica e un&#8217;attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilita&#8217; da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione. 4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita&#8217; di ricerca, in un&#8217;ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l&#8217;ammissione alle agevolazioni e&#8217; comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell&#8217;intero ammontare dell&#8217;agevolazione e di specifici accordi con una o piu&#8217; imprese (( utilizzatrici finali )) dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell&#8217;avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.<br />
4-quinquies. Nell&#8217;ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca. 4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e&#8217; anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo&#8217; avvenire nella fase successiva all&#8217;ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l&#8217;amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L&#8217;esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell&#8217;agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 4-septies. Con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca sono definite modalita&#8217; di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».</p>
<p>Art. 31</p>
<p>Misure di semplificazione in materia di ricerca di base</p>
<p>1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l&#8217;accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita&#8217; dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).</p>
<p>2. I commi 313, 314 e 315 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma e&#8217; sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all&#8217;articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e&#8217; destinata a interventi in favore di ricercatori di eta&#8217; inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca.».</p>
<p>(( Art. 31-bis</p>
<p>Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute &#8211; GSSI</p>
<p>1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell&#8217;Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita&#8217; del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia&#8217; esistenti nel territorio, nonche&#8217; di favorire l&#8217;attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e&#8217; istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).</p>
<p>2. La scuola ha come soggetto attivatore l&#8217;Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall&#8217;anno accademico 2013-2014. L&#8217;INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita&#8217; e ove necessario altri enti di ricerca.</p>
<p>3. La scuola ha l&#8217;obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell&#8217;intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell&#8217;innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita&#8217; didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresi&#8217; attivita&#8217; di formazione post-dottorato.</p>
<p>4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br />
Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, e&#8217; composto da cinque esperti di elevata professionalita&#8217;. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attivita&#8217; della scuola e&#8217; autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell&#8217;Abruzzo di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell&#8217;ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.</p>
<p>6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola puo&#8217; assumere carattere di stabilita&#8217; a seguito della valutazione dei risultati da parte dell&#8217;Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca.</p>
<p>7. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))</p>
<p>Art. 32</p>
<p>Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca.</p>
<p>1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita&#8217;, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo&#8217; essere definita la priorita&#8217; degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.</p>
<p>2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 872 e&#8217; sostituito dal seguente: «872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita&#8217; complessive del fondo al finanziamento degli (( interventi presentati nel quadro di programmi dell&#8217;Unione europea o di accordi internazionali». Il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese )); b) il comma 873 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«873. Il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, con decreto (( adottato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 )), definisce i criteri di accesso e le modalita&#8217; di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita&#8217; degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».</p>
<p>(( 3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all&#8217;articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))</p>
<p>Art. 33 </p>
<p>(( Aspettativa per l&#8217;attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell&#8217;Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca. ))</p>
<p>1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita&#8217; che, (( in seguito all&#8217;attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell&#8217;Unione europea o internazionali )), svolga la relativa attivita&#8217; di ricerca presso l&#8217;ente di appartenenza, e&#8217; collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, (( per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione )) e la relativa retribuzione vengono regolati dall&#8217;ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore (( rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell&#8217;Unione europea o internazionale )) e non puo&#8217; eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu&#8217; elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.</p>
<p>2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita&#8217; che, (( in seguito all&#8217;attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell&#8217;Unione europea o internazionali )), svolga la relativa attivita&#8217; di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l&#8217;articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>
<p>Sezione VII </p>
<p>Altre disposizioni di semplificazione</p>
<p>Art. 34</p>
<p>Riconoscimento dell&#8217;abilitazione delle imprese esercenti attivita&#8217; di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici.</p>
<p>1. L&#8217;abilitazione delle imprese di cui all&#8217;articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d&#8217;uso.</p>
<p>Art. 35</p>
<p>Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari.</p>
<p>1. (( Il terzo comma dell&#8217;articolo 2397 del codice civile e&#8217; abrogato. ))</p>
<p>2. All&#8217;articolo 2477 del codice civile: a) il primo comma e&#8217; sostituito dal seguente: «L&#8217;atto costitutivo puo&#8217; prevedere, determinandone le competenze (( e i poteri )), ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l&#8217;organo di controllo e&#8217; costituito da un solo membro effettivo.»; b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell&#8217;organo di controllo o del revisore»; c) il quinto comma e&#8217; sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa&#8217; per azioni.».</p>
<p>(( 2-bis. La disposizione di cui all&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita&#8217; di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e&#8217; previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti. ))</p>
<p>3. Salvo quanto stabilito dall&#8217;articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimita&#8217;, la disposizione dell&#8217;articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto e&#8217; richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.</p>
<p>4. L&#8217;articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e&#8217; sostituito dal seguente: «Art. 195 &#8211; (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».</p>
<p>Art. 36</p>
<p>Privilegio dei crediti dell&#8217;impresa artigiana</p>
<p>1. All&#8217;articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«5) i crediti dell&#8217;impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche&#8217; delle societa&#8217; ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;».</p>
<p>Art. 37</p>
<p>Comunicazione dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese</p>
<p>1. (( Dopo il comma 6 dell&#8217;articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e&#8217; inserito il seguente: «6-bis. L&#8217;ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un&#8217;impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell&#8217;irrogazione della sanzione prevista dall&#8217;articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata». ))</p>
<p>Art. 38</p>
<p>Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali</p>
<p>1. All&#8217;articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l&#8217;AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate: I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;<br />
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica; b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica: I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale; III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche; IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche; c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all&#8217;ingrosso o di deposito di gas medicinali; 2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore (( della presente disposizione )), anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).».</p>
<p>Art. 39</p>
<p>Soppressione del requisito di idoneita&#8217; fisica per avviare l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di autoriparazione.</p>
<p>1. All&#8217;articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) e&#8217; (( abrogata )).</p>
<p>Art. 40</p>
<p>Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.</p>
<p>1. Il secondo periodo dell&#8217;articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e&#8217; soppresso.</p>
<p>Art. 41</p>
<p>Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.</p>
<p>1. L&#8217;attivita&#8217; temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e&#8217; avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita&#8217; priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e&#8217; soggetta al possesso dei requisiti previsti (( dal comma 6 dell&#8217;articolo 71 )) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.</p>
<p>Art. 42</p>
<p>Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali.</p>
<p>1. All&#8217;articolo 31 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 e&#8217; aggiunto il seguente: «2-bis. L&#8217;ammissione dell&#8217;intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e&#8217; disposta dagli organi del Ministero in base all&#8217;ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.».</p>
<p>Art. 43</p>
<p>Semplificazioni in materia di verifica dell&#8217;interesse culturale nell&#8217;ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.</p>
<p>1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all&#8217;articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all&#8217;articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all&#8217;articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 (( del codice dell&#8217;ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, sono definite modalita&#8217; tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell&#8217;interesse culturale di cui all&#8217;articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>2. Le Amministrazioni provvedono all&#8217;attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 44</p>
<p>Semplificazioniin materia di interventi di lieve entita&#8217;</p>
<p>1. Con regolamento da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, (( del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 )), e successive modificazioni, (( al fine di precisare )) le ipotesi di interventi di lieve entita&#8217;, nonche&#8217; allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>
<p>2. (soppresso).</p>
<p>Art. 45</p>
<p>Semplificazioni in materia di dati personali</p>
<p>1. (( Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo )) 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 21 dopo il comma 1 e&#8217; inserito il seguente:<br />
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e&#8217; altresi&#8217; consentito quando e&#8217; effettuato in attuazione di protocolli d&#8217;intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita&#8217; organizzata stipulati con il Ministero dell&#8217;interno o con i suoi uffici periferici di cui all&#8217;articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, )) che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; b) all&#8217;articolo 27, comma 1, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall&#8217;articolo 21, comma 1-bis.»; c) all&#8217;articolo 34 e&#8217; soppressa la lettera g) del comma 1 ed e&#8217; abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all&#8217;allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.</p>
<p>Art. 46</p>
<p>Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.</p>
<p>1. Con uno o piu&#8217; regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell&#8217;economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si puo&#8217; procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell&#8217;articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all&#8217;attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 136, comma 4, lettera h), del (( codice del consumo, di cui al )) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia&#8217; conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.</p>
<p>Titolo II </p>
<p>Disposizioni in materia di sviluppo </p>
<p>Capo I </p>
<p>Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori dellainnovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche </p>
<p>Sezione I </p>
<p>Innovazione tecnologica </p>
<p>Art. 47</p>
<p>Agenda digitale italiana</p>
<p>1. Nel quadro delle indicazioni dell&#8217;agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l&#8217;obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l&#8217;offerta di connettivita&#8217; a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all&#8217;utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita&#8217; industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, e&#8217; istituita una cabina di regia per l&#8217;attuazione dell&#8217;agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalita&#8217; da parte di regioni, province autonome ed enti locali. (( All&#8217;istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell&#8217;attuare l&#8217;agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall&#8217;agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunita&#8217; intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita&#8217;, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita&#8217;, i servizi sociali e la cultura; b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un&#8217;amministrazione aperta e trasparente; d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attivita&#8217; e i servizi delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; f) infrastrutturazione per favorire l&#8217;accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita&#8217;, spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l&#8217;offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella societa&#8217;; h) consentire l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura di cui all&#8217;articolo 81, comma 2-bis, del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni; i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita&#8217; per effettuare i pagamenti con modalita&#8217; informatiche nonche&#8217; le modalita&#8217; per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l&#8217;interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.</p>
<p>2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all&#8217;esercizio di attivita&#8217; amministrative. 2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita&#8217; nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall&#8217;articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l&#8217;Autorita&#8217; per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a: a) assicurare l&#8217;offerta disaggregata dei prezzi relativi all&#8217;accesso all&#8217;ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all&#8217;ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell&#8217;affitto della linea e il costo delle attivita&#8217; accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita&#8217; indicate dall&#8217;Autorita&#8217; medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete. ))</p>
<p>(( Art. 47-bis</p>
<p>Semplificazione in materia di sanita&#8217; digitale</p>
<p>1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita&#8217; nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l&#8217;utilizzo della cartella clinica elettronica, cosi&#8217; come i sistemi di prenotazione elettronica per l&#8217;accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalita&#8217; di ottenere vantaggi in termini di accessibilita&#8217; e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))</p>
<p>(( Art. 47-ter</p>
<p>Digitalizzazione e riorganizzazione</p>
<p>1. Dopo il comma 3 dell&#8217;articolo 15 del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, di seguito denominate &#8220;funzioni ICT&#8221;, nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o piu&#8217; isole e il comune di Campione d&#8217;Italia. 3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l&#8217;approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell&#8217;informatica. 3-quater. La medesima funzione ICT non puo&#8217; essere svolta da piu&#8217; di una forma associativa. 3-quinquies. Il limite demografico minimo che l&#8217;insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e&#8217; fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies. 3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all&#8217;articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell&#8217;ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicita&#8217;, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo. 3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all&#8217;interno della gestione associata, i comuni individuano un&#8217;unica stazione appaltante. 3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». ))</p>
<p>(( Art. 47-quater</p>
<p>Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni</p>
<p>1. Il comma 3 dell&#8217;articolo 57-bis del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e&#8217; sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell&#8217;indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell&#8217;indice e del loro aggiornamento e&#8217; valutata ai fini della responsabilita&#8217; dirigenziale e dell&#8217;attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili». ))</p>
<p>(( Art. 47-quinquies</p>
<p>Organizzazione e finalita&#8217; dei servizi in rete</p>
<p>1. Dopo il comma 3 dell&#8217;articolo 63 del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l&#8217;utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l&#8217;esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche&#8217; per la richiesta di attestazioni e certificazioni. 3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l&#8217;elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche&#8217; termini e modalita&#8217; di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata. 3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusivita&#8217; indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l&#8217;insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». ))</p>
<p>(( Art. 47-sexies</p>
<p>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</p>
<p>1. La lettera a) del comma 1 dell&#8217;articolo 65 del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e&#8217; sostituita dalla seguente: «a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e&#8217; rilasciato da un certificatore accreditato;». ))</p>
<p>Sezione II </p>
<p>Disposizioni in materia di universita&#8217;</p>
<p>Art. 48</p>
<p>Dematerializzazione di procedure in materia di universita&#8217;</p>
<p>1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l&#8217;articolo 5, e&#8217; inserito il seguente: «Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita&#8217; sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca cura la costituzione e l&#8217;aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l&#8217;effettuazione della scelta da parte degli studenti. (( 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall&#8217;articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita&#8217; possono accedere all&#8217;anagrafe nazionale degli studenti di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicita&#8217; dei titoli autocertificati. )) 2. A decorrere dall&#8217;anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari (( sono eseguite )) esclusivamente con modalita&#8217; informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita&#8217; adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».</p>
<p>(( 1-bis. L&#8217;anagrafe nazionale degli studenti di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, e&#8217; utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l&#8217;assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, nonche&#8217; come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. ))</p>
<p>2. All&#8217;attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 49</p>
<p>Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita&#8217;</p>
<p>1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 2: 1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» e&#8217; inserita la seguente: «massima»; 2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero»; 3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle universita&#8217;» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»; (( a-bis) all&#8217;articolo 4, comma 3, la lettera o) e&#8217; abrogata; )) b) all&#8217;articolo 6: 1) al comma 4 le parole: «, nonche&#8217; compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse; 2) al comma 12 il quinto periodo e&#8217; soppresso; c) all&#8217;articolo 7: 1) al comma 3 il secondo periodo e&#8217; soppresso; 2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea (( o ))» sono soppresse; d) all&#8217;articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»; e) all&#8217;articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono gia&#8217; inserite tra le universita&#8217; non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»; f) all&#8217;articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» e&#8217; inserita la seguente: «16,»; (( f-bis) all&#8217;articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: «, anche» e&#8217; soppressa; )) g) all&#8217;articolo 16, comma 4, le parole: «dall&#8217;articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»; h) all&#8217;articolo 18: 1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»; 2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»; 3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettera a)»; 4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «universita&#8217;» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»; 5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purche&#8217;» sono soppresse; i) all&#8217;articolo 21: 1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»; 2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche&#8217; nell&#8217;elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita&#8217; di cui al comma 1. L&#8217;elenco ha validita&#8217; biennale e scaduto tale termine e&#8217; ricostituito con le modalita&#8217; di cui al comma 1.»; 3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»; l) all&#8217;articolo 23, comma 1: 1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: (( «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2» )), dopo le parole: «attivita&#8217; di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse; 2) il terzo periodo e&#8217; soppresso; m) all&#8217;articolo 24: 1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicita&#8217; dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»; 2) dopo il comma 9 e&#8217; aggiunto il seguente: «9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne&#8217; contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»; n) all&#8217;articolo 29: 1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all&#8217;articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»; 2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» e&#8217; inserita la seguente: «7,».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.</p>
<p>3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>(( 3-bis. A valere sulle risorse previste dall&#8217;articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all&#8217;anno 2012, e&#8217; riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge. ))</p>
<p>Sezione III </p>
<p>Disposizioni per l&#8217;istruzione</p>
<p>Art. 50</p>
<p>Attuazione dell&#8217;autonomia</p>
<p>(( 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l&#8217;autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita&#8217; e valorizzando la responsabilita&#8217; e la professionalita&#8217; del personale della scuola, con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita&#8217;: a) potenziamento dell&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l&#8217;eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale; b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell&#8217;autonomia, funzionale all&#8217;ordinaria attivita&#8217; didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalita&#8217; di cui alla lettera c) nonche&#8217; per l&#8217;integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell&#8217;abbandono e il contrasto dell&#8217;insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra poverta&#8217; e dispersione scolastica; e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall&#8217;articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita&#8217; per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.</p>
<p>2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l&#8217;accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).</p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e&#8217; definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell&#8217;andamento demografico della popolazione in eta&#8217; scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e&#8217; adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall&#8217;anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita&#8217; previste, per le necessita&#8217; dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia e per le finalita&#8217; dell&#8217;organico di rete.</p>
<p>4. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilita&#8217; di emanare, in analogia con la previsione di cui all&#8217;articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall&#8217;anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca per essere destinate alle finalita&#8217; di cui al presente articolo.</p>
<p>5. Dall&#8217;attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))</p>
<p>Art. 51</p>
<p>Potenziamento del sistema nazionale di valutazione</p>
<p>1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell&#8217;universita&#8217;, della ricerca e dell&#8217;alta formazione artistica, musicale e coreutica, l&#8217;INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all&#8217;articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l&#8217;Invalsi si avvale dell&#8217;Agenzia per la diffusione di tecnologie per l&#8217;innovazione. Le Amministrazioni provvedono all&#8217;attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita&#8217; ordinaria d&#8217;istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all&#8217;articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.</p>
<p>Art. 52</p>
<p>Misure di semplificazione e promozione dell&#8217;istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori &#8211; ITS</p>
<p>(( 1. Con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell&#8217;occupazione dei giovani: a) realizzare un&#8217;offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all&#8217;articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, adottato d&#8217;intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per: a) realizzare un&#8217;offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l&#8217;integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piu&#8217; di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti; b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta&#8217;, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali. ))</p>
<p>3. Le Amministrazioni provvedono all&#8217;attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 53</p>
<p>Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell&#8217;efficienza degli usi finali di energia</p>
<p>1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l&#8217;ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica (( sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni )). La proposta di Piano e&#8217; trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e&#8217; approvato entro i successivi 60 giorni. (( 1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate. ))</p>
<p>2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un&#8217;ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi: a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non piu&#8217; utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, l&#8217;Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu&#8217; utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali; b) la costituzione di uno o piu&#8217; fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l&#8217;acquisizione e la realizzazione di immobili per l&#8217;edilizia scolastica; c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta&#8217; pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia&#8217; esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole; d) le modalita&#8217; di compartecipazione facoltativa degli enti locali; (( d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall&#8217;articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ))</p>
<p>3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.</p>
<p>4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalita&#8217; e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita&#8217; di attuazione piu&#8217; efficienti.</p>
<p>5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2: a) il CIPE, su proposta del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all&#8217;eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell&#8217;ambito delle risorse assegnate al Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca dall&#8217;articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l&#8217;anno 2012; b) le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell&#8217;ambito di applicazione alle scuole primarie e dell&#8217;infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.</p>
<p>6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico e&#8217; acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell&#8217;opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l&#8217;effettivo trasferimento delle attivita&#8217; scolastiche presso la nuova sede.</p>
<p>7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle piu&#8217; moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresi&#8217;, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita&#8217; urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.</p>
<p>8. All&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universita&#8217; e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all&#8217;articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Sezione IV </p>
<p>Altre disposizioni in materia di universita&#8217;</p>
<p>Art. 54</p>
<p>Tecnologi a tempo determinato</p>
<p>1. Al fine di potenziare le attivita&#8217; di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall&#8217;Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l&#8217;articolo 24 e&#8217; inserito il seguente: «Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). &#8211; 1. Nell&#8217;ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita&#8217; di supporto tecnico e amministrativo alle attivita&#8217; di ricerca, le universita&#8217; possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea (( e di una )) particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attivita&#8217; prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita&#8217; di svolgimento delle attivita&#8217; predette. 2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita&#8217;, fermi restando l&#8217;obbligo di pubblicita&#8217; dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell&#8217;ateneo e su quelli del Ministero e dell&#8217;Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonche&#8217; sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalita&#8217; di valutazione delle candidature. 3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puo&#8217; in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universita&#8217;. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. 4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all&#8217;eventuale qualificazione professionale richiesta, e&#8217; stabilito dalle universita&#8217; ed e&#8217; determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita&#8217;. L&#8217;onere del trattamento economico e&#8217; posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. 5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all&#8217;accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universita&#8217;.».</p>
<p>Art. 55</p>
<p>Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria</p>
<p>1. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita&#8217; ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del (( personale di ruolo )) degli enti di ricerca stessi.</p>
<p>Sezione V </p>
<p>Disposizioni per il turismo</p>
<p>Art. 56</p>
<p>Disposizioni per il settore turistico e per l&#8217;EXPO</p>
<p>1. (( Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo )) 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita&#8217; ((, senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica»; b) all&#8217;articolo 27, comma 1, la lettera c) e&#8217; (( abrogata )).</p>
<p>2. I beni immobili confiscati alla criminalita&#8217; organizzata, individuati dall&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita&#8217; organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, (( secondo le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita&#8217;, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di eta&#8217; inferiore a 35 anni )). Per l&#8217;avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell&#8217;immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose ((, senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all&#8217;11».</p>
<p>Sezione VI </p>
<p>Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione</p>
<p>Art. 57</p>
<p>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</p>
<p>1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l&#8217;efficienza e la competitivita&#8217; nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239: a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall&#8217;articolo 52 del Codice della navigazione; c) i depositi di carburante per aviazione siti all&#8217;interno del sedime aeroportuale; d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacita&#8217; autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita&#8217; autorizzata non inferiore a tonnellate 200; f) gli oleodotti di cui all&#8217;articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.</p>
<p>2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all&#8217;articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d&#8217;intesa con le Regioni interessate.</p>
<p>3. L&#8217;autorizzazione di cui al comma 2 e&#8217; rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e&#8217; coordinato con i tempi sopra indicati.</p>
<p>4. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all&#8217;articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, (( sono rilasciati )) entro il termine di centottanta giorni.</p>
<p>5. Dopo il comma 4 dell&#8217;articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e&#8217; inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all&#8217;articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l&#8217;approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.».</p>
<p>6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni gia&#8217; rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitivita&#8217; economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche&#8217; assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d&#8217;intesa con il Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri (( per la finanza pubblica )), per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita&#8217; dell&#8217;attivita&#8217; produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l&#8217;approvvigionamento energetico del Paese (( e degli impianti industriali )).</p>
<p>8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali (( gia&#8217; rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti )), in quanto necessarie per l&#8217;attivita&#8217; autorizzata residuale, mantengono la loro validita&#8217; fino alla naturale scadenza. (( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico. ))</p>
<p>9. Nel caso di attivita&#8217; di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia&#8217; in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita&#8217; di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell&#8217;articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>10. La durata delle nuove concessioni per le attivita&#8217; di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all&#8217;articolo 66 del Codice della navigazione e all&#8217;articolo 60 (( del regolamento per l&#8217;esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, )) e&#8217; fissata in almeno dieci anni.</p>
<p>11. E&#8217; abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».</p>
<p>12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all&#8217;articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell&#8217;impianto.</p>
<p>13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.</p>
<p>14. Con determinazione del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e&#8217; consentito: a) la detenzione promiscua di piu&#8217; parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento; b) l&#8217;utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio; c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell&#8217;arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.</p>
<p>15. Dall&#8217;attuazione del presente articolo (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).</p>
<p>(( Art. 57-bis</p>
<p>Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell&#8217;elettricita&#8217; e del gas naturale</p>
<p>1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l&#8217;efficienza e la competitivita&#8217; nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l&#8217;estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell&#8217;energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.</p>
<p>2. L&#8217;individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e&#8217; aggiornata con periodicita&#8217; almeno biennale, nell&#8217;ambito delle procedure di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. ))</p>
<p>Art. 58</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93</p>
<p>1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche&#8217;, i casi in cui, con l&#8217;accordo dell&#8217;impresa destinataria dell&#8217;atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita&#8217; procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»; b) all&#8217;articolo 45, dopo il comma 6, e&#8217; inserito il seguente: «6-bis. Nei casi di particolare urgenza l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas puo&#8217;, d&#8217;ufficio, deliberare, con atto motivato, l&#8217;adozione di misure cautelari, anche prima dell&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio.».</p>
<p>Capo II </p>
<p>Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti</p>
<p>Art. 59</p>
<p>Disposizioni in materia di credito d&#8217;imposta</p>
<p>1. All&#8217;articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: «L&#8217;assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»; b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»; c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di assunzione.»; d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»; e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»; f) dopo il comma 8 e&#8217; inserito il seguente: «8-bis. All&#8217;attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell&#8217;Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita&#8217; di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»; g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.</p>
<p>2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</p>
<p>3. All&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 60</p>
<p>Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»</p>
<p>1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall&#8217;articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta&#8217; assoluta, e&#8217; avviata una sperimentazione nei comuni con piu&#8217; di 250.000 abitanti.</p>
<p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono stabiliti: a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai (( cittadini italiani e di altri Stati dell&#8217;Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri )) in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) l&#8217;ammontare della disponibilita&#8217; sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; c) le modalita&#8217; con cui i comuni adottano la carta acquisti ((, anche attraverso l&#8217;integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), )) come strumento all&#8217;interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all&#8217;inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto; e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo&#8217; superare i dodici mesi; f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e&#8217; attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.</p>
<p>(( 2-bis. I comuni, anche attraverso l&#8217;utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gia&#8217; beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza. ))</p>
<p>3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all&#8217;articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.</p>
<p>4. I commi 46, 47 e 48 dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.</p>
<p>Titolo III </p>
<p>Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore</p>
<p>Art. 61</p>
<p>Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa</p>
<p>1. Il Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche&#8217; di quelle contenute nell&#8217;articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l&#8217;affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.</p>
<p>2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell&#8217;articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall&#8217;articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita&#8217; di definire, con provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d&#8217;intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, e&#8217; abrogato l&#8217;allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>
<p>3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell&#8217;intesa richiesta con una o piu&#8217; Regioni per l&#8217;adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell&#8217;ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all&#8217;Erario puo&#8217;, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l&#8217;atto medesimo, anche senza l&#8217;assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell&#8217;organo competente. Qualora nel medesimo termine e&#8217; comunque raggiunta l&#8217;intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l&#8217;atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell&#8217;interesse pubblico.</p>
<p>4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>Art. 62</p>
<p>Abrogazioni</p>
<p>A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell&#8217;allegata Tabella A.</p>
<p>(( Art. 62-bis</p>
<p>Clausola di salvaguardia </p>
<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))</p>
<p>Art. 63</p>
<p>Entrata in vigore</p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge. Inserire la tabella A, come sostituita dalla presente legge (n. 20 pagine in totale).</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/" title="Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio">Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione">Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/" title="Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E">Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicata-la-legge-29-dicembre-2011-n-218/" title="Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218">Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modifiche-al-codice-del-processo-amministrativo/" title="Modifiche al codice del processo amministrativo">Modifiche al codice del processo amministrativo</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/agenzia-delle-entrate-circolare-24-ottobre-2011-n-48-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/" title="Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori">Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/decertificazione-nei-rapporti-fra-amministrazione-e-cittadini/" title="Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini">Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-1-gennaio-2012-cessa-il-regime-dei-contribuenti-minimi/" title="Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi">Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-22-dicembre-2011-n-211-interventi-urgenti-per-il-contrasto-della-tensione-detentiva-determinata-dal-sovraffollamento-delle-carceri/" title="DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri">DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ulteriori-chiarimenti-sulla-mediazione-circolare-ministero-giustizia-del-20-12-2011/" title="Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011">Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatocismo bancario: è incostituzionale la decorrenza della prescrizione dall&#8217;annotazione in conto corrente</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/anatocismo-bancario-e-incostituzionale-la-decorrenza-della-prescrizione-dallannotazione-in-conto-corrente/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/anatocismo-bancario-e-incostituzionale-la-decorrenza-della-prescrizione-dallannotazione-in-conto-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[SENTENZA N. 78 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SENTENZA N. 78 </p>
<p>ANNO 2012 </p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA </p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE </p>
<p>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p>SENTENZA </p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre ordinanze del 13 aprile 2011; dal Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 30 luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2011. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori termine), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; </p>
<p>uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A., Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p>Ritenuto in fatto </p>
<p>1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge, 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione. </p>
<p>1.1.— Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo – sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto – la nuova determinazione del saldo del conto corrente n. 2741/R, aperto l’11 aprile 1994, sino alla data dell’ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna della banca alla restituzione dell’indebito versato; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eccepito la prescrizione estintiva, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta consulenza tecnica d’ufficio per il ricalcolo del saldo, la causa era stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all’udienza per la discussione orale, ai sensi dell’ art. 281-sexies codice di procedura civile, con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive. </p>
<p>1.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma denunziata, il giudice a quo osserva che la natura dichiaratamente interpretativa della norma e l’eccezione di prescrizione della parte convenuta ne impongono l’applicazione nel giudizio principale. </p>
<p>1.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. </p>
<p>Quanto alla assunta violazione dei limiti interni all’ammissibilità di una norma di interpretazione autentica, il giudice a quo deduce la irragionevolezza della norma censurata, sia per l’inesistenza di una norma specifica da interpretare, quale condizione dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, sia perché l’interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto. </p>
<p>In relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l’art. 2935 del codice civile – secondo cui il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni di poterlo esercitare – costituisce una regola di carattere generale, che necessita della etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali, nonché dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d’indebito. Nel caso di specie, le norme etero-integratrici sarebbero da individuare nella disciplina delle operazioni bancarie e nel conto corrente bancario. </p>
<p>Il giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica avrebbe dovuto avere ad oggetto una norma che disciplinasse di per sé, in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto corrente, selezionandone una delle possibili opzioni. Invero, l’inesistenza di una disciplina specifica aveva indotto gli interpreti ad applicare un principio generale (desumibile dall’art. 2935 cod. civ.), adattato allo schema e alla funzione del singolo contratto bancario. </p>
<p>Quanto al secondo rilievo, concernente l’impossibilità d’includere la soluzione interpretativa prospettata tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, il rimettente osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario, in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto medesimo, il decorso della prescrizione dell’azione di ripetizione – come ritenuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 – sarebbe da individuare : a) nella data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia funzione meramente ripristinatoria dell’affido utilizzabile). Infatti, quando il passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, i versamenti da questi posti in essere avrebbero natura di atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora continuare a godere (Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre 2010, n. 24418; Corte di cassazione, sezione prima civile, del 6 novembre 2007, n. 23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18 ottobre 1982, n. 5413). In questo caso, la fattispecie dell’adempimento, sub specie di pagamento, sarebbe configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese somme e competenze non dovute. Ad avviso del rimettente, il legislatore, con la norma censurata, avendo fatto decorrere la prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione dal giorno di questa, non avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il novero delle possibili opzioni ermeneutiche. L’esclusione dell’interpretazione della norma censurata dal novero di quelle ammissibili si desumerebbe anche dalla individuazione, ad opera del legislatore, del dies a quo della decorrenza della prescrizione in una circostanza di fatto, quale l’annotazione in conto, esulante dalla sfera conoscitiva del cliente, essendo quest’ultimo edotto delle movimentazioni del conto soltanto con la ricezione dell’estratto conto. </p>
<p>Con riferimento all’assunta violazione del principio di azione e di indefettibilità della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24 Cost., il Tribunale censura sia la prima che la seconda parte del citato art. 2, comma 61. </p>
<p>In particolare, in merito alla prima parte della disposizione secondo cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa», il rimettente denuncia la scelta del legislatore, diretta ad individuare il dies a quo del decorso della prescrizione in una circostanza di fatto, l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente. Allo stesso modo, assume la illegittimità della seconda parte della disposizione, secondo cui «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», qualora sia letta – non nel senso di una clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso, cui la prescrizione non può essere più eccepita – ma nel senso di un divieto generalizzato di ripetizione in via stragiudiziale e giudiziale delle somme indebitamente corrisposte dai clienti del sistema bancario (come interessi superiori al tasso legale o anatocistici). </p>
<p>In particolare, tale ultima opzione interpretativa – che, secondo lo stesso rimettente, sarebbe probabilmente da escludere sulla base di un’esegesi costituzionalmente orientata della norma – contrasterebbe con il principio di “giustiziabilità” delle posizioni giuridiche. </p>
<p>Il dedotto profilo di illegittimità sarebbe aggravato dalla portata retroattiva attribuita dal legislatore alla norma de qua, in virtù della prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente richiama una serie di pronunce della Corte costituzionale sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale, quale caposaldo dello Stato di diritto (sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996, nn. 232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977). </p>
<p>Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale lamenta, in primo luogo, l’introduzione di un’inammissibile disparità di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario, in quanto la norma censurata, nello stabilire il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal giorno della annotazione, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, a danno del contraente debole, qual è l’utente del sistema bancario. Ad avviso del rimettente, una legge che avesse voluto perseguire l’attuazione del principio di uguaglianza, sub specie di eliminazione degli ostacoli all’esercizio dei diritti dell’utente del sistema bancario, avrebbe dovuto far decorrere il dies a quo, in ogni caso, dalla chiusura del conto. </p>
<p>Sempre con riferimento all’assunto contrasto con l’art. 3 Cost., il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza anche sotto il profilo della introduzione di una disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale. Al riguardo, il Tribunale rileva come il cosiddetto contratto di conto corrente di corrispondenza, qualificabile come negozio complesso atipico o come forma di collegamento negoziale, ricomprenderebbe delle fattispecie, quali, ad esempio, il mandato o il deposito, la prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere dalla cessazione dei rispettivi rapporti. </p>
<p>In ordine all’assunta violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a quo lamenta, inoltre, l’introduzione di un’inammissibile disparità di trattamento tra somme versate indebitamente, rispettivamente prima e dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. </p>
<p>In particolare, in forza della seconda parte della disposizione censurata, la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di tutela degli utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto-legge, con ingiustificata compressione del diritto di ripetizione dell’indebito solo per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale. </p>
<p>Il Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione con l’art. 111 Cost., in tema di giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto, supportata da una previsione di retroattività, verrebbe a sancire – se non altro nelle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia decorso un decennio – la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito in giudizio esperendo un’azione di ripetizione dell’indebito. </p>
<p>Il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tale norma convenzionale, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU, imporrebbe al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che, violando il principio di «parità delle armi», assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di «ragioni imperative di interesse generale» (sentenza della citata Corte 21 giugno 2007, Scanner de L’Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia). In alcuni casi, la Corte EDU avrebbe ritenuto legittimo l’intervento del legislatore, che, per porre rimedio ad una imperfezione tecnica della norma interpretata, avrebbe inteso, con la legge retroattiva, ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore (sentenza della citata Corte 23 ottobre 1997, National &#038; Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; nello stesso solco, si pone la sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institut Stanislas e altri contro Francia). Nel caso di specie, mancherebbe una specifica norma da interpretare e il legislatore avrebbe omesso di regolare in modo espresso la prescrizione di diritti connessi ai rapporti bancari, così indirettamente rinviando alla norma di carattere generale, ai principi regolativi della materia delle obbligazioni, nonché alla funzione e struttura delle singole operazioni bancarie. </p>
<p>Infine, il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. sotto il profilo della possibile incidenza della norma censurata su concrete fattispecie “sub iudice”, a vantaggio di una delle due parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del 1994; n. 429, n. 283 e n. 39 del 1993). </p>
<p>2.— Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. </p>
<p>2.1.— In primo luogo, l’istituto di credito deduce la sinteticità della motivazione del rimettente sulla rilevanza in ordine alla prima parte del censurato art. 2, comma 61, e l’assenza di motivazione sulla rilevanza in ordine alla seconda parte di detta norma, concernente la ripetizione di importi già versati e non già la prescrizione dei diritti nascenti dalla annotazione nel conto corrente bancario, sulla cui eccezione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. </p>
<p>In particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che la banca non deve restituire alcunché perché il conto corrente dell’attrice si è chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi rilevanza della questione sulla seconda parte della norma, in quanto la pretesa restitutoria sarebbe priva di oggetto e, dunque, inesistente. </p>
<p>2.2.— L’istituto di credito rileva, altresì, che la motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della questione si fonda sull’erroneo presupposto del carattere innovativo della norma censurata. </p>
<p>Invero, alla luce di due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della disposizione in esame, emergerebbe il carattere della norma effettivamente di interpretazione autentica. </p>
<p>Secondo una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61, la norma in questione avrebbe codificato l’interpretazione espressa dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418. </p>
<p>In particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione – dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., il diritto “prescrittibile”, derivante da un’annotazione nel conto corrente bancario, altro non potrebbe essere se non il diritto alla ripetizione da parte del correntista di addebiti operati dalla banca per una causale affetta da nullità – preciserebbe che, in tal caso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, non già dalla data della sentenza di accertamento della nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento, ovvero, nel caso di operazioni bancarie, dal giorno in cui la rimessa che ha ripianato un illegittimo addebito viene annotata nel conto. La Corte distinguerebbe tra rimesse “solutorie”, costituenti pagamenti ripetibili, se non dovuti, e quelle “ripristinatorie” della disponibilità accordata dalla banca al correntista mediante apertura di credito. </p>
<p>Nel primo caso, la prescrizione della condictio indebiti decorrerebbe dalla data della annotazione “a credito” successiva all’illegittimo addebito da parte della banca; nel secondo caso la solutio avverrebbe solo al termine del rapporto e la prescrizione del diritto nascente da un’annotazione in conto inizierebbe a decorrere dalla chiusura del conto (sulla nozione di “pagamenti” del correntista nello svolgimento del conto corrente bancario è richiamata anche la giurisprudenza di legittimità sulla identificazione di pagamenti suscettibili di revoca ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ante riforma, perché eseguiti da un imprenditore in stato di insolvenza, conosciuto dalla banca). </p>
<p>Pertanto, con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso vincolante la soluzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità, individuando nella data della annotazione “a credito”, costituente rimessa “solutoria” e dunque pagamento “ripetibile”, la data della decorrenza del termine di prescrizione della condictio indebiti. </p>
<p>Secondo un’altra possibile lettura della giurisprudenza di merito, il censurato art. 2, comma 61, potrebbe essere inteso con riferimento al disposto dell’art. 1827 cod. civ. e, dunque, al diritto del correntista di fare espellere dal conto l’annotazione di crediti della banca basati su titoli dichiarati nulli, annullati, rescissi o risoluti (Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 2011). In particolare, dovendosi considerare il disposto dell’art. 1827 cod. civ. come norma applicativa, nella specifica materia, dei principi generali di cui all’art. 1422 cod. civ., l’azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione delle partite basate su titoli nulli, andrebbe ricompresa tra le azioni soggette a prescrizione ordinaria. </p>
<p>In questa chiave di lettura, il termine “annotazioni in conto” di cui alla norma censurata si riferirebbe agli “addebiti” che la banca annota in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati, decorrerebbe il termine di prescrizione dell’azione esperibile dal correntista per ottenerne la cancellazione. </p>
<p>La richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma in questione, non essendo stato ravvisato, nel detto intervento legislativo, alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini di cui sopra, di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ., letto in combinato disposto con gli artt. 1832 e 1422 cod. civ. </p>
<p>La natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in esame comporterebbe, ad avviso dell’istituto di credito, la infondatezza delle censure di cui all’ordinanza di rimessione. </p>
<p>In particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle attribuzioni del potere giudiziario, con esclusione dell’assunto contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU. </p>
<p>In considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma censurata, difetterebbe ogni elemento da cui desumere la incidenza sui giudizi in corso. </p>
<p>Invero, una indicazione interpretativa sul computo del termine di prescrizione entro il quale vanno fatti valere eventuali diritti in una particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di azione ex art. 24 Cost., né tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost. In particolare, sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, l’istituto di credito osserva che mancherebbero le fattispecie diverse a confronto, trattandosi di due contraenti di un medesimo rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza della prescrizione della condictio indebiti varrebbe ugualmente per i versamenti indebiti del correntista e della banca. </p>
<p>3.— Con atto depositato in data 19 luglio 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>3.1.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare i profili di rilevanza delle eccezioni formulate, essendosi limitato a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare se ed in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa pendente dinanzi a sé. </p>
<p>Al riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata, nel far decorrere, in ordine alle operazioni bancarie in conto corrente, la prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (ad esempio, a titolo di interessi anatocistici contabilizzati trimestralmente) dalla data di annotazione in conto, violerebbe i principi sull’indebito pagamento espressi dalla Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla chiusura del conto a seconda che i versamenti effettuati abbiano natura solutoria o ripristinatoria. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il giudice a quo avrebbe descritto genericamente la fattispecie del giudizio principale, non specificando se la domanda formulata nel detto giudizio possa trovare accoglimento in base ai principi espressi dalla Corte di cassazione e, quindi, se sia rilevante e decisivo, ai fini del decidere, lo ius superveniens, che individua una diversa decorrenza dei termini prescrizionali. In particolare, il rimettente non avrebbe precisato quando sarebbero stati effettuati i versamenti delle somme richieste in ripetizione, a quale credito siano stati imputati, se si sia trattato di pagamenti di carattere “solutorio” o “ripristinatorio”, in quanto inerenti a situazioni extra-fido o eccedenti il massimo scoperto ovvero a passività rientranti nell’ambito della provvista. </p>
<p>3.2.— La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura indifferenziata e confusa della norma censurata da parte del Tribunale, non essendo stata operata la necessaria differenziazione tra le diverse disposizioni della prima e della seconda parte di essa, attinenti rispettivamente alla interpretazione della disciplina della prescrizione in relazione ai contratti di conto corrente bancario e all’esercizio delle azioni restitutorie. In particolare, avendo il Tribunale interpretato la seconda parte della norma denunciata nel senso di una generale e radicale preclusione del diritto di agire per la restituzione delle somme versate, sarebbe irrilevante e, dunque, inammissibile la questione di costituzionalità riferita alla prima parte di essa, relativa al tema della prescrizione. </p>
<p>3.3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la inammissibilità della questione anche sotto il profilo della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n. 101 e n. 15 del 2011; n. 205 del 2008). </p>
<p>La difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito, abbiano optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alcuni riconoscendo ad essa natura innovativa ed escludendone l’applicazione per il passato (Corte di appello di Ancona, sentenza del 3 marzo 2011), altri considerando la norma di interpretazione autentica, con conseguente necessità di fare decorrere la prescrizione decennale dalla data delle singole annotazioni in conto (Tribunale di Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile 2011). </p>
<p>In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la mancanza di una chiara opzione interpretativa sarebbe particolarmente evidente con riguardo alla seconda parte della disposizione censurata, concernente il divieto di azioni restitutorie, in quanto il Tribunale, sia pure ipotizzando una lettura in chiave di clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso cui la prescrizione non può essere più eccepita, opterebbe per una diversa interpretazione a sfavore del cliente, nel senso di una preclusione assoluta all’esercizio del diritto di ripetizione dell’indebito, omettendo di verificare se il divieto di cui trattasi possa essere riferito solo ai diritti che si debbano ritenere prescritti in base alla prospettata interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. </p>
<p>3.4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, altresì, nel merito la questione non fondata. </p>
<p>Al riguardo – dopo avere richiamato le disposizioni del codice civile in tema di contratto di conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 (in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto), 1827 (secondo cui le annotazioni in conto non precludono l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui deriva il credito), 1832 (secondo cui l’estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze, fatto salvo il diritto di impugnare il conto entro il più ampio termine decadenziale di sei mesi dalla ricezione dell’estratto, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, di omissioni o duplicazioni) – la difesa erariale sottolinea come, secondo consolidata giurisprudenza, l’approvazione e l’incontestabilità dell’estratto conto si riferiscano soltanto a profili di ordine contabile, fermo restando il diritto di accertare la nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione delle singole clausole contrattuali o degli atti da cui siano derivate le specifiche annotazioni in conto. </p>
<p>In base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in tema di contratto di conto corrente ordinario sarebbero applicabili allo specifico contratto di conto corrente bancario, di cui agli artt. 1852 e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa fattispecie contrattuale, varrebbe la regola secondo cui, in caso di mancata contestazione entro il termine decadenziale, le annotazioni in conto si intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo restando il diritto di contestare, secondo la disciplina propria dei singoli rapporti, la legittimità delle ragioni da cui derivano le reciproche posizioni debitorie e creditorie. </p>
<p>Sul punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in caso di annotazioni derivanti da clausole negoziali nulle, troverebbero applicazione i principi di cui all’art. 1422 cod. civ., secondo il quale l’azione di nullità può essere esercitata in ogni tempo, fatti salvi gli effetti della prescrizione dell’azione di ripetizione, con la conseguenza che solo dalla chiusura del conto, momento in cui diventano esigibili i crediti derivanti dal rapporto e si realizzano le operazioni di pagamento, inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente versato per effetto delle clausole nulle (questo indirizzo giurisprudenziale sarebbe stato sostanzialmente avallato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010, che ha individuato un termine anteriore costituito dal momento del singolo versamento con riferimento alla sola ipotesi in cui il cliente provveda a coprire un passivo eccedente i limiti del proprio accreditamento). </p>
<p>La difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza minoritaria non condivida l’estensione generalizzata al conto corrente bancario della stessa disciplina prevista per il conto corrente ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente ordinario la regola della decorrenza della prescrizione delle reciproche pretese dal momento della chiusura del conto troverebbe razionale giustificazione nella breve durata del rapporto (ai sensi dell’art. 1831 cod. civ. ordinariamente pari ad un semestre), mentre la disciplina codicistica del contratto di conto corrente bancario non prevedrebbe alcun termine di durata, prolungandosi quest’ultimo per un indeterminato periodo di tempo, con la conseguenza che la chiusura del conto e l’esercizio delle azioni derivanti dalle annotazioni da clausole o atti viziati rischierebbero di essere differiti per tempi estremamente lunghi, con pregiudizio delle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici; b) sotto un profilo strettamente ermeneutico, l’art.1857 cod. civ. si limiterebbe a dichiarare applicabile al conto corrente bancario le sole disposizioni di cui agli artt. 1826, 1829, 1832 cod. civ., con la conseguenza che – atteso il mancato richiamo degli artt. 1823 e 1827 cod. civ. – non risulterebbe certa l’estensione della regola secondo cui l’approvazione dell’estratto conto redatto periodicamente si riferisce ai soli aspetti contabili del rapporto, lasciando impregiudicata la possibilità di contestare la legittimità sostanziale delle singole annotazioni. </p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il censurato art. 2, comma 61, si sia inserito in questo complesso scenario normativo e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole soluzione interpretativa. </p>
<p>Con riferimento alla prima parte della citata disposizione, escluso che il legislatore abbia assunto l’annotazione come termine per l’esercizio dell’azione di ripetizione – essendo pacifico che tale azione è esperibile solo per effetto di un pagamento indebito – o che l’annotazione sia la fonte costitutiva del credito riportato nel conto, secondo una possibile interpretazione la norma si inserirebbe nel solco della disposizione dell’art. 1832 cod. civ. completandone la disciplina con specifico riferimento ai contratti di conto corrente bancario. In questa prospettiva, il legislatore si sarebbe limitato ad aggiungere al termine decadenziale previsto dall’art. 1832 cod. civ. un ulteriore termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione diretta a contestare, sempre ed esclusivamente sul piano contabile, l’esattezza delle annotazioni eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della difesa statale, sarebbe poco convincente perché la norma sarebbe sostanzialmente priva di efficacia, non avendo senso affermare che sia prescritta l’azione dalla quale si sia già decaduti. </p>
<p>Più convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel riferirsi ai «diritti nascenti dalle annotazioni», abbia inteso richiamare il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili contabili, ma anche le ragioni sostanziali dalle quali è derivata l’annotazione in conto e, perciò, il diritto di accertare la mancanza di un valido titolo giustificativo della posta creditoria, annotata in quanto derivante da una clausola negoziale o da un atto invalido (ad esempio, applicazione di interessi ultra-legali; indebita capitalizzazione di interessi, fonte di interessi anatocistici) </p>
<p>In particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono soggette a prescrizione non solo le azioni di ripetizione di quanto eventualmente pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., ma anche le azioni di accertamento della illegittimità delle annotazioni eseguite in base alle predette clausole. In tal modo, si sarebbe chiarito che, nel contratto di conto corrente bancario, le annotazioni hanno la funzione di rendere definitivi, se non contestati entro un termine prescrizionale ordinario, i crediti ed i debiti annotati nel conto sia pure in base ad una disposizione contrattuale viziata. </p>
<p>Pertanto, ad avviso della difesa erariale, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, si potrebbe ritenere che con essa il legislatore abbia voluto precisare la portata dell’art. 2935 cod. civ., individuando nella annotazione, cui le parti hanno inteso dare una particolare valenza in base al sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza della prescrizione del diritto nascente da quella operazione. </p>
<p>Quanto alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che debba essere letta ed interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di cui costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il legislatore non avrebbe inteso precludere qualsiasi azione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente bancario, bensì chiarire che non è possibile proporre azioni di ripetizione di indebito qualora risulti ormai prescritta l’azione per fare valere l’illegittimità delle annotazioni in conto. </p>
<p>La difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisano il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo giurisprudenziale, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del 1995; n. 397 del 1994; n. 480 del 1992). </p>
<p>Con riferimento alla portata retroattiva della norma interpretativa, sono stati, inoltre, individuati una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i principi di ragionevolezza, uguaglianza, quello dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n. 525 del 2000 e n. 397 del 1994). </p>
<p>Nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che, pur dovendosi riconoscere la prevalenza dell’opzione interpretativa favorevole alla tesi della cosiddetta unitarietà del rapporto di conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell’ambito della stessa (versamenti ripristinatori e solutori), non può escludersi la possibilità di altre diverse soluzioni ermeneutiche, sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una valutazione del contratto di conto corrente in termini sostanzialmente autonomi rispetto ai collegati contratti di apprestamento della provvista, valorizzano la facoltà del correntista di disporre in qualunque momento del relativo saldo o di richiedere un estratto conto. In questa ottica, si configurerebbe la possibilità di accertare l’indebita apposizione di interessi, competenze e spese e di richiederne la restituzione, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui la banca ha provveduto all’annotazione della posta in contestazione, in quanto ciascuna di queste somme costituirebbe autonomamente un indebito, oggetto di specifica domanda di restituzione (Corte d’appello di Torino, sentenza del 7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova, sentenza del 2 febbraio 2009; Tribunale di Roma, sentenze del 26 maggio 1999, del 14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con riferimento all’ipotesi di libretti di deposito bancario, Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 3 maggio1999, n. 4389). </p>
<p>Infine, ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio l’osservazione del Tribunale secondo cui l’annotazione è circostanza di fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale sarebbe edotto delle movimentazioni del proprio conto con la ricezione dell’estratto conto, in quanto rilevante ai fini della prescrizione non sarebbe tanto il concreto esercizio del diritto ma l’astratta possibilità di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza del 22 aprile 2010, n. 9620). Ai sensi dell’art. 1852 cod. civ., il cliente avrebbe certamente la possibilità di disporre del saldo in qualunque momento, dato che, ancora prima della scadenza del termine per l’invio dell’estratto, potrebbe avere certezza della esistenza sul conto delle somme di cui intende disporre nonché delle annotazioni in esso contenute. </p>
<p>La norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole già desumibili dal sistema, non lederebbe né l’effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, di cui all’art. 24 Cost., né l’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 102 Cost., né tantomeno l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU. </p>
<p>4.— In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore ha depositato atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti. </p>
<p>5.— In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria illustrativa, nella quale, in primo luogo, ribadisce l’inammissibilità della questione, in quanto: a) sarebbe carente la motivazione sulla rilevanza; b) sarebbe del pari carente la descrizione dei fatti di causa, perché il rimettente, in presenza di una norma come quella censurata (recante due disposizioni tra loro connesse, ma con distinto contenuto precettivo), non avrebbe tenuto conto di tale complessità normativa, articolando le sue censure in maniera indistinta rispetto ai due periodi che compongono la norma stessa. Inoltre, il giudice a quo, prendendo le mosse per le sue argomentazioni dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 24418 del 2010, non avrebbe considerato le ragioni complessive svolte dalla Corte di legittimità, così incorrendo ancora in omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza; c) il rimettente si sarebbe sottratto all’onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, peraltro individuata anche in alcune pronunzie di Corti territoriali. </p>
<p>Nel merito, l’istituto di credito ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione. </p>
<p>6.— In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento. </p>
<p>7.— Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 166 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47, 102, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione). </p>
<p>7.1.— Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in giudizio la San Paolo Banco di Napoli s.p.a. – filiale di Benevento – chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente bancario n. 7073 (poi corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21 settembre 1992 e chiuso il 31 dicembre 2006, con condanna della banca alla restituzione dell’indebito versato, stante l’addebito, nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base della domanda ed aveva eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata, nonché la decadenza dalla contestazione degli estratti conto, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo con applicazione del criterio della capitalizzazione annuale degli stessi (dalla quale era emerso un saldo reale a favore dell’attore di euro 26.832,87 al 31 dicembre 2006), la causa veniva riservata in decisione; che, in considerazione dell’intervenuta sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili n. 24418 del 2010, la causa era rimessa in istruttoria, fissando l’udienza del 10 marzo 2011 per la comparizione del CTU al fine di incaricare quest’ultimo della ricostruzione del rapporto bancario alla luce dei principi giuridici affermati nella detta sentenza, con ricalcolo epurato integralmente dall’interesse anatocistico (criterio cosiddetto dell’interesse semplice); che, nelle more del giudizio, in data 27 febbraio 2011, entrava in vigore il citato art. 2, comma 61. </p>
<p>7.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a quo osserva di non potere prescindere dalla sua applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed in quali termini conferire al CTU un incarico integrativo di ricalcolo del rapporto bancario, avendo la banca convenuta tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dall’attore. </p>
<p>Infatti, ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato da Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 2448 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 5 marzo 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca in data 5 marzo 2007). </p>
<p>Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2006. </p>
<p>7.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa nonché degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost. </p>
<p>Riguardo alla prima parte della norma censurata, rileva la violazione dei limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative ed in generale alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione delle operazioni bancarie in conto corrente, perché la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010, «per la particolare importanza delle questioni sollevate», ha ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito (ad esempio per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la norma in questione sotto forma asseritamente interpretativa, di fatto innova, scontrandosi con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ. in tema di decorrenza della prescrizione, poiché la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico, anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina l’esigibilità. </p>
<p>Inoltre, ove la norma censurata si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non soltanto una violazione del principio di uguaglianza e un’ingiustificata disparità di trattamento, ma anche la violazione dell’art. 24 Cost. (in quanto le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono effetti sul piano processuale, perché, invocando l’effetto estintivo delle stesse, è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria) e dell’art. 102 Cost., stante la invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie. </p>
<p>Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica. Infatti, la norma in questione, sebbene inserita in una legge titolata «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», inciderebbe negativamente sulle legittime aspettative di esse, volte ad ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e percepite in violazione di norme di ordine pubblico. Inoltre, detta norma rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto. </p>
<p>Ad avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata, nel disporre che «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei canoni di logica e avvedutezza elementari, irragionevolmente determinerebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non potrebbe ottenerli “in ogni caso” in restituzione dal suo debitore. </p>
<p>8.— Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si è costituita in giudizio il Banco di Napoli s.p.a. (già San Paolo Banco di Napoli s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, previa riunione con i procedimenti r.o. n. 145 del 2011 e n. 167 del 2011 e con quegli altri che dovessero essere in tempo utile promossi in via incidentale, che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. </p>
<p>8.1.— In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancata dimostrazione da parte del rimettente di avere sperimentato interpretazioni “adeguatrici” ovvero costituzionalmente orientate (sentenza n. 217 del 2010), nonché per indeterminatezza ed oscurità del petitum dell’ordinanza di rimessione (sentenza n. 91 del 2010). </p>
<p>Inoltre, la banca deduce la inammissibilità della questione per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sulla rilevanza, atteso che il rimettente avrebbe attribuito all’applicazione della norma censurata conseguenze che, viceversa, discendono dai principi innovativi dettati dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010. In particolare, la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata sollevata sull’erroneo presupposto che solo la norma censurata consentirebbe alla banca di opporre l’eccezione di prescrizione, prima della “data di estinzione del rapporto di conto corrente”, mentre anche la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha ammesso questa possibilità in tutti i casi di «importi versati a titolo solutorio». Peraltro, l’istituto di credito evidenzia le scarne indicazioni in ordine al caso concreto, con conseguente manifesta irrilevanza della questione. </p>
<p>La Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresì, che il rimettente, nell’esporre le ragioni per le quali la norma “interpretativa” determinerebbe conseguenze irragionevoli o lesive di principi costituzionali, avrebbe innanzitutto lamentato l’intervento del legislatore con una “norma interpretativa” in assenza di un dubbio ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe alcun contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma da interpretare. Peraltro, nel caso di specie, prima dell’intervento della Cassazione, vi sarebbero state in materia due sole pronunce di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze del 14 maggio 2005, n. 10127 e del 9 aprile 1984, n. 2262), rispetto alle quali la Corte avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore, dunque, ad avviso dell’istituto di credito, sarebbe intervenuto per prevenire nuovi contrasti sulla materia, indicando una chiave di lettura della normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione. </p>
<p>L’Istituto di credito sottolinea, poi, come, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non innoverebbe né modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, come una delle possibili letture del testo originario. </p>
<p>Invero, a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma censurata il legislatore, coerentemente con i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe previsto (ferma l’imprescrittibilità dell’azione di nullità del negozio che genera l’addebito o l’accredito sul conto), la decorrenza dalla annotazione della prescrizione relativa all’azione di rettifica della posta contabile, considerato che l’unitarietà del rapporto derivante dal contratto bancario non renderebbe necessaria la chiusura del conto per stabilire l’esatto ammontare dei crediti e debiti delle parti tra loro. </p>
<p>Pertanto, la norma censurata non comporterebbe una deroga all’art. 2935 cod. civ., in quanto la decorrenza della prescrizione dalla annotazione non potrebbe riferirsi ai crediti della banca nascenti dall’apertura di credito in conto corrente (non potendo la banca esigere il rientro da parte del correntista fino alla revoca o scadenza dell’apertura di credito), bensì al diritto di contestare gli eventuali accrediti o addebiti privi di causa. </p>
<p>Il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresì, l’inammissibilità (per mancata motivazione) e, comunque, la infondatezza delle censure relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo capoverso del censurato art. 2, comma 61. </p>
<p>Inoltre, l’istituto di credito deduce la inammissibilità e/o infondatezza della censura relativa agli artt. 41 e 47 Cost., in quanto sarebbe illogico interpretare la norma censurata nel senso che il diritto della banca al rimborso del finanziamento possa essere fatto valere dall’annotazione dei singoli utilizzi, poiché il diritto al rimborso dell’apertura di credito concessa al cliente è esercitabile solo alla chiusura della linea di credito per scadenza o revoca. </p>
<p>Infine, il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo capoverso, stante la assoluta mancanza di motivazione ad essa sottesa. </p>
<p>8.2.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>8.3.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione con riguardo alla seconda parte della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati», essendosi il rimettente limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale. </p>
<p>8.4.— Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio. </p>
<p>In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporta alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost. </p>
<p>8.5.— In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti. </p>
<p>8.6.— Il 17 gennaio 2012, l’ente ora detto ha depositato memoria illustrativa, ribadendo e sviluppando le conclusioni di cui alla memoria di costituzione. </p>
<p>8.7.— In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento. </p>
<p>9.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011 (r.o. n. 167 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma già censurata con le ordinanze sopra richiamate. </p>
<p>9.1.— In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce del primo capoverso della norma censurata, qualificato dal legislatore di natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate prescritte tutte le somme illegittimamente addebitate oltre dieci anni prima della notifica dell’atto di citazione. Inoltre, in applicazione del secondo capoverso della norma censurata, tutte le somme indebitamente iscritte nel conto dell’attore non potrebbero essere ripetute, trattandosi di operazioni anteriori alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011). </p>
<p>9.2.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente esamina distintamente i due periodi della norma censurata. </p>
<p>Quanto al primo, concernente l’interpretazione dell’art. 2935 cod. civ., il giudice a quo sostiene che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost. </p>
<p>In primo luogo, il rimettente assume la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dall’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto “solutorio” che l’annotazione non potrebbe per se stessa avere, non essendovi stato il pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, da ultimo, a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) se la norma dovesse invece interpretarsi nel senso che si riferisca all’azione volta a fare dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale è stata effettuata l’annotazione, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una deroga al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod. civ., che non trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe, altresì, lesiva dell’affidamento dei risparmiatori ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza circa l’aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema. </p>
<p>Il rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto 1) la norma censurata consentirebbe alla banca, attraverso l’annotazione, di precostituire la prova del dies a quo del termine di prescrizione, così sovvertendo i principi generali in materia di prova di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ., che riconoscono efficacia probatoria alle scritture dell’imprenditore solo “contro” di lui, e di cui all’art. 634 cod. proc. civ. in materia di procedimento di ingiunzione, che attribuisce alle scritture contabili in favore dell’imprenditore rilevanza solo ai fini di una tutela sommaria; 2) la norma si risolverebbe nell’attribuzione alla banca di un potere di attestazione, attraverso l’annotazione, in contrasto con la marcata natura privatistica che la più recente legislazione in materia bancaria ha attribuito agli istituti di credito; 3) la norma consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i contendenti, non solo con riguardo al potere di allegazione, ma anche al diritto alla prova. </p>
<p>Il giudice a quo sospetta la illegittimità costituzionale del primo capoverso anche in riferimento all’art. 47 Cost., sotto il profilo della tutela dei risparmiatori, in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e quindi di svantaggio per i singoli risparmiatori. </p>
<p>Infine, il rimettente lamenta la violazione dell’art.117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la norma censurata, introducendo una disciplina palesemente di favore per le banche e sfavorevole ai consumatori, violerebbe il fondamentale principio cui deve essere improntata l’attività legislativa dell’Unione e degli Stati che vi aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente debole, nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri di fatto esistenti. </p>
<p>Il secondo periodo della norma censurata – che, secondo il rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni, quella secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi già annotati, e quella secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed eventualmente anche corrisposti – sarebbe invece in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost. </p>
<p>In particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma censurata, in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento come annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla chiusura del conto, verrebbero cancellati i diritti delle parti scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole sulla base delle quali i calcoli stessi sono stati effettuati; 2) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora accertate giudizialmente; 3) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge, lacerando la coerenza dell’ordinamento stesso; 4) il fatto stesso che si introduca una norma che regola anche per il passato in modo diverso i rapporti patrimoniali, arrecherebbe un vulnus evidente al principio della certezza del diritto. Inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 23 Cost., stante il sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un’annotazione in forza di una clausola nulla, senza che sussista alcuna ragione di interesse pubblico che ne giustifichi il contenuto ablatorio. </p>
<p>Ancora, il secondo capoverso della norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo numero 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – come interpretato dalla Corte EDU nel senso che la nozione di “beni” può ricomprendere sia dei “beni effettivi” che dei valori patrimoniali compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una speranza legittima di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà – in quanto la norma censurata si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito. </p>
<p>9.3.— Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale A.C. chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro quest’ultimo evocato in relazione all’art. 6 della CEDU. </p>
<p>In primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della norma censurata con l’art. 77 Cost., mancando, nel caso di specie, i requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In particolare, non sarebbe indicato, né individuabile il collegamento formale delle tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto (misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) con la norma de qua, oggetto di eccezione. </p>
<p>La detta parte, poi, deduce la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, sul diritto all’equo processo, trattandosi di un intervento legislativo che trova applicazione, stante l’efficacia retroattiva, anche nei processi in corso, con incidenza sull’amministrazione della giustizia, in mancanza di motivi imperativi di carattere generale (ad esempio, come per i motivi di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche della legge interpretata). </p>
<p>Il deducente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento tra titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti bancari di conto corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive regolate da conto corrente ordinario; tra correntisti che abbiano chiuso il conto prima del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i versamenti del cliente e gli accrediti della banca); del principio di ragionevolezza (in quanto irrazionalmente si sarebbe voluto anticipare alla data dell’annotazione la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito ed, altresì, precludere l’azione giudiziaria per le somme già versate, discriminando i cittadini sulla base del solo dato temporale); nonché del principio di affidamento connaturato allo Stato di diritto. </p>
<p>La parte privata assume il contrasto della norma in questione anche con l’art. 23 Cost., in quanto non sarebbe dato rinvenire alcuna ragione di interesse pubblico che possa legittimare il contenuto ablatorio della previsione. </p>
<p>La norma de qua violerebbe poi: 1) l’art. 24 Cost., in quanto la preclusione del diritto di ripetizione delle somme versate inciderebbe sul diritto dell’individuo alla tutela giurisdizionale; 2) l’art. 102 Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma comporterebbe una incidenza sulla integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale; 3) l’art. 111 Cost. , come diritto ad un giusto processo. </p>
<p>È addotta, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la norma in questione, impedendo la ripetizione di somme versate (sia dal correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe conforme al principio della tutela giurisdizionale del risparmio. </p>
<p>Infine, la norma censurata comporterebbe la violazione dell’art. 2 Cost. in quanto, negando il diritto alla ripetizione di somme versate e comportando il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dall’annotazione, quale atto compiuto dalla banca (che è la sola a “tenere il conto”) anche nell’ignoranza del correntista, contrasterebbe con il principio di solidarietà tra le parti del rapporto contrattuale, sancito anche dalla Corte di cassazione. </p>
<p>9.4.― Con memoria depositata in data 6 settembre 2011, si è costituita in giudizio la Unicredit s.p.a. – in qualità di società incorporante la Unicredit Banca di Roma s.p.a. – in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata. </p>
<p>In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e violazione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, non avendo il rimettente affatto illustrato la materia del contendere del giudizio principale. </p>
<p>In secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile per mancata sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tanto più che la giurisprudenza di merito avrebbe già messo in luce come una corretta interpretazione della detta disposizione sia compatibile con il dettato costituzionale. </p>
<p>In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7 aprile 2011, avrebbe ritenuto come, con la norma censurata, il legislatore abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente dall’annotazione a seguito dell’accertamento della nullità dell’atto sottostante da cui deriva il credito annotato, in conformità a quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ. </p>
<p>Nel merito, ad avviso dell’istituto di credito, la questione non sarebbe fondata, in quanto la disposizione avrebbe valenza meramente interpretativa, tenuto anche conto che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non osta alla salvezza di determinati atti (pagamenti, annotamenti) compiuti da oltre dieci anni, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ. </p>
<p>9.5.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per omessa descrizione dei fatti di causa nonché di motivazione sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare in quali termini la sua applicazione incida concretamente sulla decisione della fattispecie del giudizio principale. </p>
<p>Ugualmente inammissibile risulterebbe la questione di legittimità costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata, avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni di tale disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di comprendere in quali termini essa contrasterebbe con gli invocati principi costituzionali. </p>
<p>Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio. </p>
<p>9.6.— In data 15 dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento r.o. n. 167 del 2011 con quello n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva. </p>
<p>Il 13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti. </p>
<p>Il 16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria illustrativa riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione. </p>
<p>Il 17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento. </p>
<p>Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione. </p>
<p>9.7.― Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011 (r. o. n. 252 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione). </p>
<p>In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2008, A.B. aveva convenuto in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa rideterminazione del saldo dei diversi rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito, la condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme indebitamente versate, stante l’addebito, nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che il Banco di Sicilia, nel costituirsi, aveva dedotto, in primo luogo, la validità delle pattuizioni relative agli interessi contabilizzati e la legittimità dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in subordine il versamento da parte del correntista delle somme in adempimento di un’obbligazione naturale, ed, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito; che, disposta CTU contabile, era risultato un saldo in favore della correntista; che, entrato in vigore, nelle more del processo, il citato art. 2, comma 61, mentre il Banco di Sicilia aveva insistito sulla richiesta di prescrizione dell’azione di ripetizione, l’attrice aveva chiesto di non applicare detta norma al giudizio ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa. </p>
<p>In punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare al giudizio principale solo il secondo periodo dell’art. 2, comma 61, nei cui confronti avanza i dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in questione, la domanda dovrebbe essere rigettata, atteso che, al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, le somme, oggetto di indebito, erano già state versate dal correntista. </p>
<p>Diversamente, quanto al primo periodo dell’art. 2, comma 61, il giudice a quo (come anche già il Tribunale di Milano con ordinanza del 7 aprile 2011) ritiene che non debba porsi un problema di legittimità costituzionale, in quanto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, per «diritti nascenti dall’annotazione in conto» si dovrebbero intendere i diritti derivanti dall’art. 1832, secondo comma, cod. civ., ovvero quelli volti ad ottenere la rettifica sul piano cartolare delle annotazioni sul conto basate su titoli invalidi. Questa lettura renderebbe la norma in questione non in contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, relativamente alla decorrenza della diversa azione di ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto o dalla data del pagamento “solutorio” (cui non potrebbe essere equiparata l’annotazione in conto). </p>
<p>In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il tenore letterale del secondo periodo dell’art. 2, comma 61, risulterebbe chiaramente volto a paralizzare il diritto all’ottenimento della restituzione di somme indebitamente versate, non consentendo un’interpretazione costituzionalmente orientata tale da impedire la rimessione alla Corte (sentenze nn. 315, 270 e 26 del 2010). </p>
<p>In primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione censurata, in quanto: 1) differenziando le posizioni dei correntisti, a seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo l’entrata in vigore della norma censurata, la norma ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente ed irragionevolmente in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe irragionevolmente i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura. </p>
<p>Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto la norma, nel disporre che non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista che dell’istituto di credito) alla restituzione di somme indebite ed inciderebbe retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive. </p>
<p>Ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto anche con l’art. 102 Cost., in quanto, data la sua valenza retroattiva, violerebbe l’integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunce di condanna alla ripetizione dell’indebito cui l’obbligato non abbia ancora adempiuto e sui giudizi ancora pendenti. </p>
<p>Infine, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in base all’ordinamento preesistente, interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale. </p>
<p>9.8.— Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si è costituita in giudizio A.B. chiedendo che il citato art. 2, comma 61, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro, quest’ultimo, evocato in relazione all’art. 6 della CEDU. </p>
<p>Le argomentazioni sottese alle singole censure risultano nella sostanza analoghe a quelle svolte nella comparsa di costituzione della parte privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167 del 2011. Pertanto, si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento a tale giudizio. </p>
<p>Il 15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con quello n. 167 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva. </p>
<p>Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>In primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente abbia erroneamente omesso di dare una lettura del secondo periodo in correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma in senso puramente letterale, senza coglierne l’effettivo significato. Al riguardo, la prima disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al diritto di fare valere sotto ogni profilo – sia contabile che sostanziale – l’erroneità delle annotazioni in conto e la disposizione che preclude la ripetizione degli importi già versati andrebbe letta in stretta correlazione con la prima, in modo tale da sottrarsi alle eccezioni di incostituzionalità. </p>
<p>Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge sostanzialmente le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio. </p>
<p>In data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit s.p.a., quale incorporante il Banco di Sicilia, ha depositato memoria di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento. </p>
<p>9.9.— Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011 (r.o. n. 258 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della medesima norma censurata dalle ordinanze precedentemente illustrate. </p>
<p>In punto di fatto, il rimettente espone che Adria Trading. s.r.l., in liquidazione, aveva convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro, s.p.a., agenzia di Mestre, chiedendo, previa declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli interessi ultralegali, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ordine ai diversi rapporti bancari intercorsi tra le parti dal 1993 al 2003; che, costituitasi in giudizio, la banca aveva eccepito la genericità della domanda e la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta; che era stata disposta CTU contabile, considerando sia l’ipotesi della capitalizzazione annuale che quella senza capitalizzazione, con scorporo della commissione di massimo scoperto; che, nelle more del giudizio, era entrata in vigore la legge di conversione n. 10 del 2011, con introduzione dell’art. 2, comma 61. </p>
<p>In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca il 19 dicembre 2007). Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2003. </p>
<p>In via preliminare, il rimettente osserva che, quanto alla prima parte dell’art. 2, comma 61, la decorrenza della prescrizione dalla data dell’annotazione sarebbe riferita ai «diritti nascenti dall’annotazione in conto» e non già all’azione di ripetizione dell’indebito, che presupporrebbe un atto “solutorio”, non ravvisabile nell’annotazione in conto. Pertanto, la norma non contrasterebbe con quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto, se ci siano stati solo versamenti “ripristinatori”, in quanto l’art. 2, comma 61, concernerebbe la decorrenza della prescrizione dei diversi «diritti nascenti dall’annotazione in conto». </p>
<p>In ordine alla seconda parte dell’art. 2, comma 61, il rimettente osserva che la norma non assumerebbe alcun carattere interpretativo, perché essa derogherebbe, con riferimento ai soli rapporti di conto corrente bancario, all’art. 2033 cod. civ. e, conseguentemente, non potrebbe avere alcuna valenza retroattiva. </p>
<p>Inoltre, la sua formulazione lessicale non consentirebbe l’applicazione alle ipotesi riguardanti la tutela dei diritti alla ripetizione nascenti da “pagamenti” su conto (e non da annotazioni su conto). </p>
<p>Il rimettente solleva, quindi, la questione di legittimità costituzionale «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle questioni in esame». </p>
<p>In primo luogo, il giudice a quo assume la violazione dei limiti costituzionali all’ammissibilità delle norme interpretative. Infatti, la norma censurata si porrebbe, in riferimento all’art. 2935 cod. civ., in funzione “derogativa ed innovativa” – in aperto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale in materia confermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010 – e, in riferimento all’art. 2033 cod. civ., in funzione “derogativa”. </p>
<p>In particolare, il rimettente ritiene la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto si porrebbe come norma “particolare” in deroga, senza adeguata giustificazione, a disposizioni dell’ordinamento di carattere generale, annullando del tutto (con l’esclusione del diritto alla ripetizione) i diritti che sarebbero conseguiti a tutela degli interessi lesi in danno del contraente debole e salvando soltanto e paradossalmente il contraente forte, con incisione, peraltro, sui soli conti correnti bancari. </p>
<p>Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto la preclusione di ogni azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, alla data della entrata in vigore della legge di conversione, comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla menzionata soglia temporale e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica. </p>
<p>Ad avviso del rimettente sarebbero violati anche gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al principio inderogabile della effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo, nonché gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni proprie, costituzionalmente riservate al potere giudiziario, in quanto: 1) il legislatore, mediante l’introduzione di una norma intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie già sub iudice, porrebbe nel nulla le funzioni giurisdizionali, intervenendo per annullare gli effetti del giudicato; 2) la norma censurata, lungi dall’introdurre una disciplina organica diretta a regolare una molteplicità di rapporti e situazioni, sarebbe manifestamente diretta ad incidere sul contenzioso pendente tra correntisti e banche, al fine di sterilizzare i risultati della giurisprudenza di legittimità. </p>
<p>Il giudice a quo denuncia, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la riscossione e ritenzione di somme indebite (data l’applicazione di tassi di interesse ultralegali, illegittimi ed anatocistici), illegittimamente sottratte ai patrimoni e ai risparmi dei cittadini, implicherebbe grave violazione e compromissione del principio del risparmio, idoneo ad incidere per le sue proporzioni sull’economia e sul reddito dell’intera collettività. </p>
<p>Il Tribunale di Venezia deduce, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto la norma censurata verrebbe ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi di interesse generale, modificando retroattivamente, in senso sfavorevole agli interessati, le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica. </p>
<p>9.10.— Con memoria depositata il 25 novembre 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>L’istituto di credito eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non essendosi il rimettente espresso in modo chiaro e puntuale sulla necessità o meno di applicazione della norma censurata ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo esame. Invero, il giudice a quo, dopo avere prospettato delle interpretazioni sul primo e sul secondo capoverso della norma in questione che avrebbero dovuto portare a concludere per l’irrilevanza dell’art. 2, comma 61, ai fini della decisione della causa, ha sollevato la questione «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle questioni in esame». </p>
<p>Sul piano della non manifesta infondatezza, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. osserva che la natura autenticamente interpretativa della prima parte della norma censurata risulterebbe da due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della stessa. </p>
<p>L’istituto di credito prospetta una prima possibile lettura, prendendo le mosse dall’iter logico sviluppato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24418 del 2010. Dopo avere riassunto il percorso argomentativo di tale decisione, la banca sostiene che la norma censurata si sarebbe posta nel solco interpretativo tracciato da detta sentenza: «la “prescrizione relativa ai diritti nascenti da un’annotazione in conto” non può che riferirsi alla prescrizione della condictio indebiti, che presuppone che nello svolgimento del conto corrente bancario vi sia stato da parte della banca un addebito illegittimo, e il correntista lo abbia ripianato attraverso la progressiva compensazione che si verifica con gli annotamenti “in dare” e “in avere” nel conto corrente bancario, con la annotazione “a credito” successiva all’illegittimo addebito: sempre sul presupposto che quell’annotazione “a credito” non fosse invece “ripristinatoria di provvista” nell’ambito di un’apertura di credito, perché, allora, il “diritto prescrittibile nascente da un’annotazione in conto” sarà quello che avviene al termine del rapporto, allorquando il correntista paghi un saldo passivo che, in ipotesi, fosse stato determinato o almeno influenzato da precedenti addebiti illegittimi». In questo quadro, la norma in esame avrebbe codificato un’interpretazione espressa dal giudice di legittimità, «sulla base del diritto vigente, nell’individuare il dies a quo della prescrizione del diritto di ripetere indebiti pagamenti effettuati nello svolgimento di un contratto di conto corrente bancario; ed allora non può dubitarsi che si sia trattato di norma autenticamente interpretativa che ha reso vincolante la ragionevole ed equilibrata soluzione ermeneutica espressa dalla Magistratura al suo più alto livello». </p>
<p>Secondo altra possibile lettura della norma censurata, in combinato con gli artt. 1422 cod. civ. (di cui costituirebbe norma applicativa nella materia bancaria l’art. 1827 cod. civ.), per prescrizione relativa ai «diritti nascenti da un’annotazione in conto» si dovrebbe intendere la prescrizione decennale di un’azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione di partite basate su titoli nulli. </p>
<p>In ogni caso, l’interpretazione data dal legislatore a regole già esistenti nell’ordinamento non potrebbe contrastare con valori costituzionali. </p>
<p>Infine, quanto alla seconda parte della norma censurata, la Banca Nazionale del Lavoro sottolinea come, ammesso che tale disposizione sia destinata ad incidere su situazioni pregresse, non sarebbero lesi i principi di uguaglianza, considerato che l’esclusione della ripetizione di pregressi pagamenti riguarderebbe entrambi i contraenti e che il rapporto di un conto corrente bancario ha una sua specificità, tale da giustificare una diversità di trattamento sul piano della condictio indebiti rispetto ad altri rapporti negoziali, anche se di durata, nonché comportanti un legittimo affidamento. </p>
<p>10.— Con atto depositato in data 27 dicembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio. </p>
<p>In data 13 gennaio 2012 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quelli già costituiti. Il 17 gennaio 2012 la Banca suddetta ha depositato memoria illustrativa, richiamando gli argomenti già svolti e riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento. </p>
<p>Infine, in data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione. </p>
<p>11.— Il Tribunale di Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile 2011 (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, già censurato dalle ordinanze che precedono. </p>
<p>11.1.— In punto di fatto, nella ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 221 del 2011, il rimettente premette che, con atto di citazione ritualmente notificato, SA.CA. Costruzioni di A. Santarsiere e C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti, nonché i signori A.S. e A.R.C., avevano convenuto in giudizio la Banca Carime s.p.a. (Credem), chiedendo: 1) la rideterminazione del saldo – risultato passivo – del conto corrente intrattenuto con la banca, avendo quest’ultima, nel corso del rapporto, applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi a tasso usurario, nonché conteggiato commissioni su massimo scoperto, attribuzioni di valuta e spese non corrispondenti a quelle pattuite; 2) la condanna della banca alla restituzione dell’indebito percepito; che la Banca Carime s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell’indebito e contestando nel merito le domande degli attori; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo, all’udienza del 25 marzo 2011 la convenuta, nel contestare le risultanze della consulenza contabile, aveva chiesto l’espletamento di nuovi conteggi, stante l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca in applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011. </p>
<p>11.2.— Nella ordinanza relativa al giudizio iscritto al r.o. n. 222 del 2011, il rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente notificato, C.I., titolare di un’impresa individuale, aveva convenuto in giudizio la Bancapulia s.p.a. e – premesso che la banca, nel corso di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea capitale; che dall’analisi, ad opera di un consulente, della situazione dei quattro conti, era risultato, per ognuno di essi, un saldo attivo in favore dell’attrice – aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento dei saldi effettivi finali dei quattro conti correnti, ovvero alla restituzione dell’indebito versato, nonché al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa. </p>
<p>Il giudice a quo aggiunge che Bancapulia s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto per il periodo precedente al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione dell’atto di citazione e deducendo, nel merito, la pattuizione per iscritto del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari. </p>
<p>Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011, fissata per chiarimenti al CTU, parte convenuta, contestando le risultanze della perizia contabile, aveva chiesto, in punto di prescrizione, l’applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 nonché della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2010. </p>
<p>11.3.— Nell’ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 223 del 2011, il rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente notificato, la società Franco Vito &#038; C., s.n.c., aveva convenuto in giudizio la Banca Credito Emiliano s.p.a. (Credem) e – premesso che la banca, nel corso nel rapporto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito, acceso prima del marzo del 1994, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea capitale; che l’attrice aveva analizzato la situazione del conto corrente dal 30 giugno 1995 al 30 settembre 2008, conteggiando un saldo attivo in suo favore di euro 164.851,36 – aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento del saldo effettivo finale del conto corrente, ovvero alla restituzione dell’indebito versato, nonché al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa. </p>
<p>Il giudice a quo aggiunge che, costituitasi in giudizio, la Banca Credito Emiliano s.p.a., aveva eccepito, sul presupposto che il contratto oggetto di causa fosse stato stipulato il 2 maggio 1995 ed estinto il 21 ottobre 2008 e che la notifica dell’atto di citazione fosse avvenuta in data 9 febbraio 2009, la avvenuta prescrizione quinquennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 2004) o decennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 1999) del diritto; che, nel merito, aveva dedotto la pattuizione per iscritto del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari. </p>
<p>Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011 la convenuta, contestando le risultanze della consulenza, aveva chiesto l’applicazione del censurato art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 e la conseguente riconvocazione del CTU per l’espletamento di nuovi conteggi che tenessero conto dell’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca. Di contro, l’attrice aveva chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, sostenendo la illegittimità costituzionale della norma invocata da controparte, aveva invitato il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale. </p>
<p>11.4.— In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il rimettente svolge nelle tre ordinanze (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011) le medesime argomentazioni. </p>
<p>Quanto alla rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a quo osserva che, al fine di decidere se e in quali termini affidare al consulente l’incarico di effettuare un nuovo conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto di causa, ovvero rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, non si può prescindere dall’esame della citata norma. </p>
<p>Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché degli artt. 3 e 24 della Costituzione. </p>
<p>Ad avviso del giudice a quo, al citato art. 2, comma 61, non può essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ., né tantomeno efficacia retroattiva. E, invero, la norma censurata violerebbe tutti i limiti fissati dalla Corte costituzionale in tema di ammissibilità delle norme di interpretazione autentica e di efficacia retroattiva delle leggi. </p>
<p>In particolare, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non solo in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore. </p>
<p>Inoltre, la stessa Corte avrebbe individuato i limiti all’efficacia retroattiva delle leggi nella salvaguardia del principio di ragionevolezza, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, di tutela del diritto di azione a difesa dei propri diritti ed interessi, del principio di affidamento, nonché di quello di coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico. </p>
<p>Ad avviso del rimettente, nell’ambito del nostro ordinamento, non sarebbero ravvisabili incertezze circa la decorrenza della prescrizione del diritto di ripetere le somme indebitamente trattenute dalla banca nei rapporti regolati in conto corrente. </p>
<p>Il giudice a quo ricorda come la Corte di cassazione abbia, più volte, chiarito che il termine di prescrizione decennale del diritto di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto (ex plurimis: sentenze n. 10127 del 2005 e n. 2262 del 1984). Il rimettente richiama, da ultimo, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, con la quale si è precisato che «se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per fare dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». Peraltro, sottolinea il rimettente, l’art. 2935 cod. civ. prevede che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. </p>
<p>Come precisato dalla Corte di cassazione, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. </p>
<p>Ad avviso del giudice a quo, la statuizione normativa secondo cui la prescrizione decorre dall’annotazione in conto dell’addebito degli interessi, attribuendo all’annotazione l’efficacia di un pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili varianti interpretative delle preesistenti norme. </p>
<p>Inoltre, qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, si violerebbe il principio del legittimo affidamento delle parti in relazione all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling. </p>
<p>Infine, il rimettente osserva che la citata norma, rendendo impossibile la restituzione degli importi già versati alla data della sua entrata in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un diritto di ottenere la relativa realizzazione per via giudiziaria, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost., non sarebbe giustificata da alcun ragionevole principio e determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., tra i debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della legge e debitori che dette somme abbiano versato successivamente. </p>
<p>Con atti di uguale contenuto depositati in data 8 novembre 2011, è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il rimettente avrebbe fornito una interpretazione non univoca della norma censurata, affermando, da un lato, che alla stessa non può essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. né efficacia retroattiva e, dall’altro, fondando la questione di costituzionalità proprio sulla natura interpretativa e retroattiva di tale disposizione. </p>
<p>Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata, secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati». </p>
<p>Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale. </p>
<p>Inoltre, non sarebbe chiara quale sia la disparità di trattamento (con violazione dell’art. 3 Cost.) che si determinerebbe tra i debitori in considerazione del momento del versamento da essi effettuato. </p>
<p>Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio. </p>
<p>In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non risulterebbero violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe alcuna lesione del principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost. </p>
<p>In data 17 gennaio 2012, con intervento, dunque, fuori termine, nel giudizio iscritto al r.o. n. 221 del 2011, la Banca Carime s.p.a. (Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>11.5.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con ordinanza del 26 luglio 2011 (r.o. n. 247 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47 e 102, Cost., questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze. </p>
<p>In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Corte di cassazione) ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito. Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 29 giugno 2010. </p>
<p>Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente riproduce testualmente la motivazione della ordinanza r.o. n. 166 del 2011, di cui sopra. </p>
<p>Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per carente motivazione sulla rilevanza, non avendo il rimettente indicato la causale della pretesa restitutoria (l’unico indizio fornito al riguardo dall’ordinanza di rimessione concerne il carattere “solutorio” dei versamenti effettuati dal correntista). </p>
<p>Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale, relativa alla seconda parte della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati». Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale. </p>
<p>Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio. </p>
<p>In particolare, con riferimento al giudizio in esame, la difesa erariale sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost. </p>
<p>In data 17 gennaio 2012 e, pertanto, fuori termine, il Banco Popolare Soc. Coop., quale successore della Banca Popolare di Lodi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>Considerato in diritto </p>
<p>1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché ai limiti interni individuati da questa Corte in ordine all’ammissibilità di una legge d’interpretazione, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), che così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d’importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». </p>
<p>Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i menzionati parametri costituzionali, in primo luogo, per contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1) mancherebbe una norma specifica da interpretare, quale condizione dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, cioè una norma che disciplini di per sé la decorrenza della prescrizione con riguardo al singolo contratto bancario regolato in conto corrente, essendo la lacuna colmata dagli interpreti con l’applicazione di una norma generale, qual è l’art. 2935 cod. civ., nonché di principi desumibili dalla disciplina delle singole operazioni bancarie e di principi in tema di estinzione del rapporto obbligatorio e di condictio indebiti; 2) la soluzione interpretativa prescelta dal legislatore non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, perché, come posto in luce dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuata: a) nella chiusura del rapporto, quando non siano effettuati versamenti in pendenza del rapporto stesso, oppure allorché il versamento (effettuato in pendenza del rapporto), abbia funzione meramente ripristinatoria dell’affidamento; b) nel versamento, in ipotesi di conto passivo senza affidamento o di superamento del limite affidato. </p>
<p>Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, e, quindi, ancora con l’art. 3 Cost., perché: 1) essa, con una previsione ad hoc, introdurrebbe una disciplina che, menomando i poteri di reazione processuale dei clienti del sistema bancario, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, determinando un’inammissibile disparità di trattamento tra due categorie di soggetti; 2) introdurrebbe un termine per il decorso della prescrizione diverso, non soltanto dall’unico coerente (chiusura del conto) con la causa dei contratti bancari regolati in conto corrente (in particolare, del contratto di apertura di credito), ma anche dallo statuto normativo dei singoli tipi contrattuali, recanti profili di affinità con il rapporto de quo (mandato, deposito, per i quali la prescrizione dei diritti dai medesimi derivanti decorrerebbe dalla cessazione dei contratti stessi), così creando un’inammissibile disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale; 3) la censurata paralisi dei poteri sostanziali e processuali volti a tutelare gli utenti del sistema bancario sarebbe destinata ad operare soltanto per le somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l., con ingiustificata compressione del diritto a ripetere l’indebito per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale. </p>
<p>La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto: 1) con l’art. 24 Cost., sotto il profilo della indefettibilità della tutela giurisdizionale, in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere la prescrizione da una circostanza di fatto, cioè l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente, mentre la seconda parte – in base ad una possibile opzione interpretativa, peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di essere esclusa con un’esegesi della norma costituzionalmente orientata – introdurrebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal cliente alla banca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010; 2) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo dell’integrità delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, trattandosi di stabilire «se la statuizione contenuta nella norma censurata integri effettivamente i requisiti del precetto di fonte legislativa, come tale dotato dei caratteri di generalità e astrattezza, ovvero sia diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, a vantaggio di una delle due parti del giudizio»; 3) con l’art. 111 Cost., sotto il profilo del giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto la norma censurata, supportata da una espressa previsione di retroattività, verrebbe a sancire – se non altro dalle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia già decorso un decennio – la paralisi processuale della pretesa fatta valere da chi abbia agito in giudizio, esperendo un’azione di ripetizione d’indebito. </p>
<p>Infine, la norma di cui si tratta violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il legislatore nazionale, in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento della Corte di cassazione sfavorevole alle banche, avrebbe interferito nell’amministrazione della giustizia, assegnando alla norma interpretata un significato vantaggioso per una parte del processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale», come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. </p>
<p>2.— Il Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione). </p>
<p>Secondo il giudice a quo, il primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale (dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente – come confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, per aver travalicato i limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e, in generale, all’efficacia retroattiva delle leggi, in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché sul punto vi sarebbe stata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadita, da ultimo, dalla medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010); 2) la norma in questione, pur qualificandosi interpretativa, di fatto avrebbe carattere innovativo, ponendosi in contrasto con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ., in tema di decorrenza della prescrizione, «considerato che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina l’esigibilità». </p>
<p>Ancora, sarebbe violato l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per contrasto col principio di uguaglianza, qualora «la norma censurata si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso». </p>
<p>Inoltre, la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica, perché verrebbe ad incidere in senso negativo sulle legittime aspettative, coltivate da queste ultime, di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e riscosse in violazione di norme di ordine pubblico (quale il divieto di anatocismo); b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto; c) violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto, se essa si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, impedirebbe ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria, poiché le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, produrrebbero effetti sul piano processuale, stante l’efficacia estintiva delle stesse; d) violerebbe l’art. 102 Cost., perché, se si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, «comporterebbe una invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie». </p>
<p>Infine, con riguardo al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 – anche se non dovuti», sarebbero violate le norme costituzionali sopra richiamate, nonché i canoni di logica elementare, in quanto la norma irragionevolmente stabilirebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente, “in ogni caso” non potrebbe ottenerli in restituzione dal suo debitore. </p>
<p>3.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del già citato art. 2, comma 61. </p>
<p>Ad avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e della lesione del principio di affidamento, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla data dell’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto solutorio che essa non può avere, non essendovi stato pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma, invece, dovesse essere interpretata nel senso che si riferisce all’azione diretta a far dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale l’annotazione è stata effettuata, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale, priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod. civ., e cagionerebbe una lesione all’affidamento dei risparmiatori, ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza in ordine all’aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, così minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema. </p>
<p>Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perché: a) consentirebbe alla banca, attraverso l’annotazione in conto, di precostituire la prova della data di decorrenza del termine di prescrizione, sovvertendo i principi generali in materia di prova, di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ. e 634 del codice di procedura civile; b) attribuirebbe alla medesima banca un potere di attestazione, in contrasto con la natura privatistica degli istituti di credito; c) consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i contendenti. </p>
<p>Ancora, sarebbero violati l’art. 47 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e, quindi, di svantaggio per i singoli risparmiatori, nonché l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, perché detta norma, introducendo una disciplina di palese favore per le banche e sfavorevole ai consumatori, si porrebbe in contrasto col principio fondamentale secondo cui, nei rapporti con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente più debole, nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri esistenti. </p>
<p>Quanto al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso del rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni: quella alla stregua della quale per “importi già versati” si dovrebbero intendere gli importi già annotati e quella per cui con la detta espressione si dovrebbe avere riguardo agli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed, eventualmente, anche corrisposti. </p>
<p>La norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché: 1) essa, in modo irrazionale, determinerebbe un principio di irripetibilità connesso al mero dato di fatto dell’entrata in vigore della legge, in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2) del pari in modo irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle parti, scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole sulla cui base i calcoli stessi siano stati effettuati; 3) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora giuridicamente accertate; 4) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge; 5) sarebbe altresì violato il principio della certezza del diritto. </p>
<p>Infine, la norma censurata si porrebbe in violazione dell’art. 23 Cost., perché avrebbe un sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un’annotazione in base a clausola nulla, nonché in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel senso che la nozione di “beni” può comprendere sia beni effettivi, sia valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente potrebbe pretendere di avere almeno la “speranza legittima” di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà, mentre la norma di cui si tratta si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito. </p>
<p>4.— Il Tribunale di Nicosia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost., limitatamente al secondo periodo della norma stessa. </p>
<p>Il rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, perché ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente in base al dato temporale, in tal guisa differenziando senza ragionevole giustificazione i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura; b) l’art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non si faccia luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia dell’istituto di credito) alla restituzione di somme non dovute, incidendo retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive; c) l’art. 102 Cost., in quanto la norma, data la sua valenza retroattiva, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunzie di condanna alla ripetizione dell’indebito e sui giudizi ancora pendenti; d) l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto la norma censurata, essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in base all’ordinamento preesistente, verrebbe ad interferire, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative d’interesse generale. </p>
<p>5.— Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 61. </p>
<p>Il rimettente, con riguardo al primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale (dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente – come confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», e al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 – anche se non dovuti», e con riguardo ad entrambi i periodi «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della (duplice) nuova norma anche alle questioni in esame», sostiene che la norma suddetta violerebbe l’art. 3 Cost., perché irragionevole, in quanto: 1) essa, superando i limiti interni all’ammissibilità di norme interpretative, derogherebbe all’art. 2935 cod. civ., ponendosi in aperto contrasto con l’orientamento della giurisprudenza in materia, confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata sentenza n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in funzione “derogativa” in riferimento all’art. 2033 cod. civ. e, senza adeguata giustificazione, derogherebbe a disposizioni dell’ordinamento di carattere generale, annullando, con l’esclusione del diritto alla ripetizione, i diritti in danno del contraente debole, nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario. </p>
<p>Inoltre, la norma in questione violerebbe: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, perché la preclusione all’azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione darebbe luogo ad una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale, e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica; b) gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al principio inderogabile dell’effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo; c) gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; d) l’art. 47 Cost., perché la ritenzione di somme indebite, illegittimamente sottratte ai risparmi dei cittadini, implicherebbe una grave compromissione del principio di tutela del risparmio; e) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, perché, modificando con efficacia retroattiva, in senso sfavorevole agli interessati, disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica, verrebbe ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi d’interesse generale. </p>
<p>6.— Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale della normativa più volte indicata. </p>
<p>Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti interni all’ammissibilità di una legge d’interpretazione autentica e alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza e della lesione del legittimo affidamento (art. 3 Cost.), in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché, da ultimo, la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito (ad esempio, per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la quale la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dovrebbe decorrere dall’annotazione in conto dell’addebito degli interessi, attribuendo a detta annotazione l’efficacia di un pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili varianti interpretative delle norme preesistenti, avuto riguardo anche alle risultanze della citata sentenza della Corte di legittimità; 3) qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, resterebbe violato anche il principio del legittimo affidamento delle parti, in relazione all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling. </p>
<p>L’art. 3 Cost. sarebbe, altresì, violato sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza, perché la mancata restituzione degli importi già versati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della legge e debitori che abbiano versato tali somme in epoca successiva. </p>
<p>Infine, sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto la norma in questione, rendendo impossibile la restituzione degli importi già versati alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai titolari di un diritto di ottenerne la realizzazione per via giudiziaria. </p>
<p>7.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con l’ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., svolgendo considerazioni identiche a quelle contenute nell’ordinanza del Tribunale di Benevento (punto 2 che precede), alla quale si rinvia. </p>
<p>8.—Le nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano tutte questione di legittimità costituzionale della medesima norma (art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2001 – comma aggiunto in sede di conversione), adducendo argomenti analoghi o identici. </p>
<p>Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza. </p>
<p>9.— In relazione all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, l’istituto di credito resistente (Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale incorporante della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Antonveneta s.p.a.) ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione, sia per carente motivazione sulla rilevanza, sia perché il rimettente avrebbe articolato in modo indistinto le sue censure rispetto alle due diverse disposizioni che compongono la norma di cui si discute, sia perché – pur prendendo le mosse dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, n. 24418 del 2010, che aveva avuto riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario in conto corrente – egli avrebbe omesso di distinguere tra conti correnti ordinari e conti correnti con apertura di credito, tra annotazioni per un prelievo e per un versamento, tra versamenti con cui il correntista “rientra” dal cosiddetto extrafido e versamenti riespansivi del credito assentito dalla banca, trascurando di dare qualsiasi informazione in ordine al titolo dedotto dall’attore nel giudizio principale, a sostegno della sua pretesa restitutoria. </p>
<p>Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in ordine alla qualificazione delle annotazioni per le quali si sarebbe potuto agire per la ripetizione dell’indebito, se vi fosse un’apertura di credito regolata in conto corrente, se vi fossero stati versamenti da parte del correntista. </p>
<p>Anche l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutarne la rilevanza, limitandosi «a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza tuttavia spiegare se e in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa pendente dinanzi a sé». In particolare, il rimettente avrebbe richiamato i principi sull’indebito pagamento enunciati dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010), principi che sarebbero rimasti lesi dalla censurata norma interpretativa, ma avrebbe omesso di dimostrare le sue affermazioni, trascurando di specificare se la domanda proposta nel giudizio principale potesse essere accolta sulla base di quei principi, in modo da far emergere la rilevanza, ai fini del decidere, della normativa sopravvenuta che, individuando una diversa decorrenza dei termini di prescrizione, avrebbe precluso l’esercizio dell’azione restitutoria. Inoltre, il giudice a quo avrebbe proposto una lettura confusa ed indifferenziata della norma in esame, senza operare la necessaria distinzione tra le sue diverse disposizioni. </p>
<p>Le suddette eccezioni non sono fondate. </p>
<p>Il rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo principale, riferisce quanto segue: «Con atto di citazione notificato il 18.04.2005 il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V. s.p.a. chiedendo che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n. 2741/R, acceso in data 11.04.1994, sino alla data dell’ultima operazione avvenuta il 29.12.1998; in particolare, chiedeva che i conteggi fossero riformulati tenendo conto dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della c. m. s., affinché la banca fosse condannata alla restituzione dell’indebito versato. </p>
<p>Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e le richieste attoree, concludendo per il rigetto integrale della domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l’eccezione di prescrizione estintiva». </p>
<p>Il giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di procedere al ricalcolo del saldo, aveva disposto una consulenza tecnica; che la relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo del saldo compiuto «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza ammissiva della ctu»; che egli aveva considerato la causa matura per la decisione ma, entrato in vigore l’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma, osservando, sotto il profilo della rilevanza «ai fini del thema decidendum», che senza dubbio «la natura assertivamente interpretativa della stessa, unitamente all’eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta» ne imponevano l’applicazione nel caso concreto. </p>
<p>Come si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è pronunciato sulla rilevanza della questione nel caso di specie. Egli ha individuato il rapporto negoziale (contratto di conto corrente bancario), precisandone l’arco temporale di operatività, ha chiarito l’oggetto della pretesa azionata dall’attore (ripetizione d’indebito oggettivo per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, così indicando il titolo dedotto a sostegno della domanda), ha posto l’accento sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su detta eccezione, ha considerato necessario lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta che, intervenendo sulla decorrenza del termine di prescrizione in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, evidentemente incide anche sui risultati del ricalcolo del saldo effettuato dal consulente «alla stregua dei criteri di cui all’ordinanza ammissiva della ctu». Il che, del resto, si evince con chiarezza dall’affermazione del giudicante, secondo cui egli, dovendo pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, non può prescindere dall’esame della norma censurata. </p>
<p>Quanto, poi, al rilievo secondo cui il giudice a quo avrebbe svolto argomenti che fanno indistinto riferimento ad entrambi i periodi di cui si compone il citato art. 2, comma 61, così incorrendo in un vizio di contraddittorietà intrinseca e in un difetto di motivazione, si deve osservare che la presunta contraddizione non sussiste, perché il contenuto delle singole censure consente d’individuare la norma di volta in volta denunziata, mentre, in ordine all’asserito difetto di motivazione, si deve rinviare alle considerazioni dianzi svolte. </p>
<p>10.— L’istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un ulteriore profilo di inammissibilità, che sarebbe ravvisabile nel fatto che il rimettente avrebbe omesso di sperimentare la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Al riguardo, sono richiamate alcune recenti pronunzie di giudici di merito che, facendo leva su tale interpretazione, avrebbero respinto la questione di legittimità costituzionale qui in esame. </p>
<p>Neppure tale eccezione è fondata. </p>
<p>Fermo il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un “diritto vivente”, si deve osservare che, come questa Corte ha già affermato, l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 26 del 2010, punto 2, del Considerato in diritto; sentenza n. 219 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto). </p>
<p>Nel caso in esame, il dettato della norma è, per l’appunto, univoco. Nel primo periodo essa stabilisce che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (il richiamo è all’art. 1852 cod. civ.), l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa (il principio è da intendere riferito a tutti i diritti nascenti dall’annotazione in conto, in assenza di qualsiasi distinzione da parte del legislatore). Il secondo periodo dispone che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 225 del 2010; ed anche questa disposizione normativa è chiara nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), che è quello di rendere non ripetibili gli importi già versati (evidentemente, nel quadro del rapporto menzionato nel primo periodo) alla data di entrata in vigore della legge di conversione. </p>
<p>Questo è, dunque, il contesto normativo sul quale l’ordinanza di rimessione è intervenuta. Esso non si prestava ad un’interpretazione conforme a Costituzione, come risulterà dalle considerazioni che saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la presunta ragione d’inammissibilità non sussiste. </p>
<p>11.— La questione è fondata. </p>
<p>L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono. </p>
<p>Il principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando manchi una specifica statuizione legislativa sulla decorrenza della prescrizione. Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e nella legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge collega il dies a quo della prescrizione a circostanze o eventi determinati. In alcuni di questi casi l’indicazione espressa della decorrenza costituisce una specificazione del principio enunciato dall’art. 2935 cod. civ.; in altri, la determinazione della decorrenza stabilita dalla legge costituisce una deroga al principio generale che la prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui sussiste la possibilità legale di far valere il diritto (non rilevano, invece, gli impedimenti di mero fatto). </p>
<p>In questo quadro, prima dell’intervento legislativo concretato dalla norma qui censurata, con riferimento alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito nascente da operazioni bancarie regolate in conto corrente, nella giurisprudenza di merito si era formato un orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la prescrizione del menzionato diritto decorreva dall’annotazione dell’addebito in conto, in quanto, benché il contratto di conto corrente bancario fosse considerato come rapporto unitario, la sua natura di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di esecuzione giustificavano quella conclusione. </p>
<p>In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro annotazione, producevano l’effetto di modificare il saldo, attraverso la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la somma esigibile dal correntista ai sensi dell’art. 1852 cod. civ. </p>
<p>A tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di merito, un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito doveva decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione. </p>
<p>Nella giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, non risulta che si fossero palesati contasti sul tema in esame. Infatti, essa aveva affermato, in linea con l’orientamento maggioritario emerso in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262). </p>
<p>Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». </p>
<p>Rispetto alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010 ha aggiunto che, quando nell’ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell’indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto extra fido). </p>
<p>In particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamentava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi), la Corte di legittimità non ha condiviso la tesi dell’istituto di credito ricorrente, che avrebbe voluto individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati al correntista. Infatti, «L’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». </p>
<p>Come si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai versamenti con carattere solutorio, la citata sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite conferma l’orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità, a sua volta in sintonia con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito. </p>
<p>12.— In questo contesto è intervenuto l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. </p>
<p>La norma si compone di due periodi: come già si è accennato, il primo dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa». </p>
<p>La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo tenore letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non ancora esaurite alla data della sua entrata in vigore. </p>
<p>Orbene, questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). </p>
<p>La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto). </p>
<p>Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). </p>
<p>Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. </p>
<p>Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d’interpretazione. </p>
<p>Come sopra si è notato, quest’ultima pone una regola di carattere generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto (già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la ratio dell’istituto che postula l’inerzia del titolare del diritto stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l’accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie. La norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall’annotazione stessa. </p>
<p>In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere soltanto i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità – con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) – del titolo su cui l’annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto. Ma non sono imprescrittibili le azioni di ripetizione (art. 1422 citato), soggette a prescrizione decennale. </p>
<p>Orbene, come sopra si è notato l’ampia formulazione della norma censurata impone di affermare che, nel novero dei «diritti nascenti dall’annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via, tenuto conto del fatto che il rapporto di conto corrente di cui si discute, come risulta dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, si è svolto in data precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ma la ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata). </p>
<p>Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ. </p>
<p>Pertanto, la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione. </p>
<p>Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate. </p>
<p>Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010). </p>
<p>13.— L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo periodo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo. </p>
<p>È noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione – integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011). </p>
<p>La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia). </p>
<p>Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d’interesse generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012). </p>
<p>Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. </p>
<p>Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte. </p>
<p>14.— Ogni altro profilo, emergente dall’ordinanza del Tribunale di Brindisi e dalle altre ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, resta assorbito. </p>
<p>per questi motivi </p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE </p>
<p>riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. </p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/il-tribunale-di-napoli-ammette-la-class-action-contro-la-commissione-mancanza-fondi/" title="Il Tribunale di Napoli ammette la class action contro la commissione mancanza fondi ">Il Tribunale di Napoli ammette la class action contro la commissione mancanza fondi </a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/" title="La TIA non è assoggettabile ad IVA">La TIA non è assoggettabile ad IVA</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/anatocismo-bancario-e-prescrizione/" title="Anatocismo bancario e prescrizione">Anatocismo bancario e prescrizione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/telefonia-mobile-la-tassa-di-concessione-governativa-e-illegittima/" title="Telefonia mobile: la tassa di concessione governativa è illegittima">Telefonia mobile: la tassa di concessione governativa è illegittima</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/nullita-degli-interessi-uso-piazza/" title="Nullità degli interessi uso piazza">Nullità degli interessi uso piazza</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/accolta-la-prima-class-action-contro-la-pa/" title="Accolta la prima class action contro la PA">Accolta la prima class action contro la PA</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/" title="Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità">Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-sentenza-fantasma-non-dovuta-la-maggiorazione-semestrale/" title="La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale">La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/" title="Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi">Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/somme-trattenute-dal-datore-sulla-retribuzione-del-dipendente-non-si-integra-il-reato-di-appropriazione-indebita/" title="Somme trattenute dal datore sulla retribuzione del dipendente: non si integra il reato di appropriazione indebita">Somme trattenute dal datore sulla retribuzione del dipendente: non si integra il reato di appropriazione indebita</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ipoteca-esattoriale-e-procedimento-ex-art-700-cpc/" title="Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc">Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/commissione-tributaria-provinciale-di-catanzaro-lipoteca-esattoriale-deve-essere-preceduta-dallavviso-di-mora/" title="Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora">Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/il-770-e-le-somme-oggetto-di-pignoramento/" title="Il 770 e le somme oggetto di pignoramento">Il 770 e le somme oggetto di pignoramento</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/decertificazione-nei-rapporti-fra-amministrazione-e-cittadini/" title="Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini">Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/anatocismo-bancario-e-incostituzionale-la-decorrenza-della-prescrizione-dallannotazione-in-conto-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sostituzione di persona</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/la-sostituzione-di-persona/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/la-sostituzione-di-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[penale e procedura penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; frequente, in rete, specie nelle chat che non richiedono forme di registrazione preventiva, abbandonare la propria identità reale per assumerne una virtuale, un&#8217;altra identità, inesistente o, in alcuni casi, già esistente in quanto coincidente con un&#8217;altra persona della quale, in alcuni casi, se ne sconosce l&#8217;esistenza. L&#8217;art. 494 del codice penale rubricato &#8220;sostituzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; frequente, in rete, specie nelle chat che non richiedono forme di registrazione preventiva, abbandonare la propria identità reale per assumerne una virtuale, un&#8217;altra identità, inesistente o, in alcuni casi, già esistente in quanto coincidente con un&#8217;altra persona della quale, in alcuni casi, se ne sconosce l&#8217;esistenza.<br />
L&#8217;art. 494 del codice penale rubricato &#8220;sostituzione di persona&#8221; recita &#8220;chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all&#8217;altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.&#8221;</p>
<p>Il primo elemento che balza subito all’evidenza è, affinchè si integri l&#8217;ipotesi di reato suindicata, la necessaria presenza di un vantaggio o di un danno come effetto della condotta ascritta al soggetto attivo.<br />
Occorre, sul punto, richiamare le due sentenze gemelle della Cassazione, la n. 46674 del 14 dicembre 2007 con la quale il Giudice della nomofilachia ha avuto modo di pronunciarsi su di un caso di sostituzione di persona ritenendolo punibile solo in quanto esistente un danno effettivo e concreto a carico della persona offesa, e la n. 46982 del 18 dicembre 2007, con la quale il Supremo Collegio ha stabilito la necessaria plurioffensività del reato di sostituzione di persona, di talché, affinché si integrino gli estremi del delitto di cui all’art. 494 c.p. è necessaria oltre alla lesione della fede pubblica anche il conseguimento di un vantaggio in capo al reo o, in alternativa, l’impoverimento, inteso quale danno contra ius, danno ingiusto a carico della vittima.<br />
Il contenuto minimo dell’oggetto giuridico del reato è costituito da tutti quei comportamenti in grado di trarre in inganno, cioè ponendo in essere comportamenti fraudolenti, ad esempio, alterando i dati identificativi di un soggetto, o le proprie qualità, con quelli corrispondenti ad un altro.</p>
<p>Il reato è a forma vincolata e quindi la consumazione avviene esclusivamente mediante una della quattro modalità previste dalla norma, sostituzione illegittima, attribuzione di un falso nome, stato o qualità.<br />
Per quanto dianzi esposto, risulta necessario un comportamento positivo; per giurisprudenza costante, infatti, la semplice omissione dell’agente, ancorché colpevole non è sufficiente a configurare il reato.<br />
L’elemento oggettivo del reato è quindi costituito dalla induzione in errore che però deve fondarsi su una condotta, lo si ribadisce, positiva e non omissiva.<br />
Per questo motivo la giurisprudenza, unanimemente non considera penalmente rilevante una situazione dipesa dal fatto di altri o dalla stessa persona offesa. La sostituzione deve essere altresì illegittima, ossia deve concretizzarsi mediante atti fraudolenti, oltre ad implicare la indicazione specifica da parte dell’agente della persona sostituita.</p>
<p>Per attribuzione di un falso stato, si deve intendere l&#8217;attribuzione della posizione che il soggetto riveste nella società civile o politica (es.: cittadinanza, capacità di agire, stato libero o coniugale, parentela, affinità, potestà di genitore).<br />
In buona sostanza, la legge punisce solo l&#8217;agente che si autoattribuisce falsamente connotati che ineriscono strettamente alla persona e finiscono per individuarla specificamente -in ciò consistendo appunto la sostituzione di persona- ovvero, che spiegano effetti giuridici verso la persona offesa, ma non la falsa autoattribuzione, che pure è richiesta al fine di varcare la soglia di punibilità, di ogni e qualsiasi qualificazione individuale, tra cui, la falsa attribuzione di una qualifica professionale.<br />
Ciò ben potrebbe al limite integrare gli estremi di altro delitto, ma non certamente il delitto contestato, ( ex plurimis, Tribunale di Milano, sent. del 10 maggio 2004.</p>
<p>Per i casi di omonimia, piuttosto frequenti nella vita quotidiana, una breve ipotesi dimostrativa potrebbe esserci d’aiuto: poniamo il caso di due signori entrambi recanti il nome di Mario Rossi, uno residente a Palermo e l’altro a Torino. Se il sig. Mario Rossi di Palermo incontrando uno sconosciuto si presenta a questi pronunciando la frase“ salve sono Mario Rossi” inducendo per ciò solo in errore lo sconosciuto che crede si tratti del sig. Mario Rossi di Torino, è di tutta evidenza che nessun addebito penale può essere mosso ad alcuno, perché manca del tutto l’autoattribuzione di connotati falsi. In realtà siamo in presenza, come nel caso di specie di un’apparente sostituzione di persona che, in forza del singolare caso di omonimia, non si è realizzata secondo uno dei comportamenti tipici previsti dalla norma risultando vieppiù del tutto inoffensiva e quindi non punibile.</p>
<p>Facendo uso di uno schema duale proprio del diritto civile, l’apparenza e l’affidamento, il reato si consuma laddove si crei una falsa apparenza idonea a ledere l’affidamento della persona offesa.<br />
A ben vedere, l’affidamento di una generalità indeterminata di terzi, suscettibile di essere leso dai comportamenti dell’autore del reato, incarnato dall’affidamento prestato dalla persona offesa, ai fini della consumazione del reato de quo, deve considerarsi necessariamente affidamento incolpevole, cioè affidamento evitabile facendo uso dell’ordinaria diligenza, in altre parole affidamento non colposo, cioè non dipeso dal fatto proprio della vittima e sul punto la giurisprudenza è conforme.</p>
<p>Ne consegue che il reato in questione è da escludersi quando la persona offesa abbia tutti i mezzi a disposizione per avvedersi, mediante l’ordinaria diligenza, della reale identità del soggetto attivo.<br />
Qualora si verifichi una pretesa sostituzione di persona in presenza di un&#8217;omonimia, questa è quasi sempre da ricondursi esclusivamente al fatto proprio colposo della persona offesa, il che, esclude la consumazione del reato di che trattasi, in quanto mancherebbe l’essenza stessa dell’elemento materiale del reato, il mezzo fraudolento, quale unica causa sufficiente per effetto della quale la vittima possa dirsi in uno stato soggettivo di errore etero determinato</p>
<p>Per altro verso, bisogna addivenire ad un giudizio di colpevolezza interpretando la norma secondo criteri ermeneutici costituzionalmente orientati, in particolare secondo il principio di offensività.<br />
La lesione del bene tipico è posta in stretta correlazione, o meglio è inclusa nella condotta vietata dalla norma; il fatto è idoneo a ledere il bene giuridico tutelato e, perciò stesso, è da considerarsi tipico, ossia conforme a quello descritto dalla norma incriminatrice. Nei casi di omonimia, risulta di tutta evidenza che vi è solo un apparente ed esteriore tipicità del fatto materiale, assolutamente inidoneo a ledere qualsiasi bene giuridico, per l’effetto privo di qualsiasi efficienza criminale, trattandosi in realtà di una fattispecie grossolana o, comunque, del tutto innocua, cioè di un fatto che per le stesse singolari modalità con cui si è verificato, alla luce dell’omonimia fra il sostituto e il sostituito, non è oggettivamente in grado di trarre in inganno.</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/laccesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico/" title="L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico">L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/somme-trattenute-dal-datore-sulla-retribuzione-del-dipendente-non-si-integra-il-reato-di-appropriazione-indebita/" title="Somme trattenute dal datore sulla retribuzione del dipendente: non si integra il reato di appropriazione indebita">Somme trattenute dal datore sulla retribuzione del dipendente: non si integra il reato di appropriazione indebita</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-22-dicembre-2011-n-211-interventi-urgenti-per-il-contrasto-della-tensione-detentiva-determinata-dal-sovraffollamento-delle-carceri/" title="DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri">DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ricettazione-e-violazione-del-diritto-dautore/" title="Ricettazione e violazione del diritto d&#8217;autore">Ricettazione e violazione del diritto d&#8217;autore</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/corte-cost-l%e2%80%99art-275-comma-3-secondo-periodo-del-codice-di-procedura-penale-e-incostituzionale/" title="Corte Cost.: l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale è incostituzionale">Corte Cost.: l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale è incostituzionale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/e-lecito-registrare-le-conversazioni-per-tutelare-un-diritto-proprio-o-altrui/" title="E&#8217; lecito registrare le conversazioni per tutelare un diritto proprio o altrui">E&#8217; lecito registrare le conversazioni per tutelare un diritto proprio o altrui</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/diffamazione-e-necessario-distinguere-fra-offesa-e-accusa/" title="Diffamazione: è necessario distinguere fra offesa e accusa">Diffamazione: è necessario distinguere fra offesa e accusa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/remissione-di-querela-la-mancata-comparizione-in-udienza-del-querelato-equivale-a-mancanza-di-rifiuto/" title="Remissione di querela: la mancata comparizione in udienza del querelato equivale a mancanza di rifiuto">Remissione di querela: la mancata comparizione in udienza del querelato equivale a mancanza di rifiuto</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/le-indagini-preventive/" title="Le indagini preventive">Le indagini preventive</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/coltivare-marijuana-sul-balcone-non-costituisce-reato/" title="Coltivare marijuana sul balcone non costituisce reato">Coltivare marijuana sul balcone non costituisce reato</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pacchetto-sicurezza-illegittima-la-parte-sulla-custodia-cautelare/" title="Pacchetto sicurezza: illegittima la parte sulla custodia cautelare">Pacchetto sicurezza: illegittima la parte sulla custodia cautelare</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/niente-carcere-per-le-madri-con-figli-fino-a-6-anni-di-eta/" title="Niente carcere per le madri con figli fino a 6 anni di età">Niente carcere per le madri con figli fino a 6 anni di età</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/lart-615-ter-c-p-e-configurabile-se-laccesso-e-avvenuto-per-finalita-illecite/" title="L&#8217;art. 615-ter c.p. è configurabile se l&#8217;accesso è avvenuto per finalità illecite">L&#8217;art. 615-ter c.p. è configurabile se l&#8217;accesso è avvenuto per finalità illecite</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/abusiva-circolazione-del-veicolo-non-si-applica-lart-334-c-p/" title="Abusiva circolazione del veicolo: non si applica l&#8217;art. 334 c.p.">Abusiva circolazione del veicolo: non si applica l&#8217;art. 334 c.p.</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/incostituzionalita-dellart-630-c-p-p/" title="Incostituzionalità dell&#8217;art. 630 c.p.p.">Incostituzionalità dell&#8217;art. 630 c.p.p.</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/la-sostituzione-di-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TIA non è assoggettabile ad IVA</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Con la sentenza che di seguito si trascrive, la Suprema Corte, confermando l&#8217;indirizzo nomofilattico avviato con le sentenze rese a sezioni unite nn. 14903/2010 e n. 25929/2011, esclude che si possa applicare l&#8217;IVA alla TIA1 (tariffa igiene ambientale) quale variante della TARSU che conserva quindi la qualifica di tributo, anche alla luce &#8220;della normativa comunitaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza che di seguito si trascrive, la Suprema Corte, confermando l&#8217;indirizzo nomofilattico avviato con le sentenze rese a sezioni unite nn. 14903/2010 e n. 25929/2011, esclude che si possa applicare l&#8217;IVA alla TIA1 (tariffa igiene ambientale) quale variante della TARSU che conserva quindi la qualifica di tributo, anche alla luce &#8220;della normativa comunitaria – direttiva 2006/112/Ce – che esclude in via generale l’assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità&#8221;.<br />
Ferma, dunque, la patente illegittimità di eventuali future richieste di pagamento relative all&#8217;IVA sul tributo de quo vertitur, è facilmente ipotizzabile l&#8217;esito vittorioso delle azioni promosse per il recupero delle somme sino ad ora pagate al medesimo titolo.</p>
<p>****************************************************************************</p>
<p>Corte di Cassazione Civile sez. V 9/3/2012 n. 3756</p>
<p>Rifiuti – TIA – Assoggettamento a IVA</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>Ascit servizi ambientali s.p.a., gerente il servizio di smaltimento del comune di Capannori, ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi e illustrato anche da memoria, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 38/18/2010.</p>
<p>Questa sentenza, in parziale riforma della decisione della commissione tributaria provinciale di Lucca resa su ricorso della società Europorta di Paoletti Ansano e Musetti Pietro avverso distinti avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale (c.d. tia), ha dichiarato: (i) non soggetti alla quota variabile della tariffa medesima i locali ritenuti produttivi di rifiuti speciali; (ii) comunque non soggetti a iva tutti gli importi pretesi dal gestore; (iii) carente di legittimazione passiva il comune di Capannori. La contribuente non ha svolto difese.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1. – Sulla premessa che la tariffa aveva nella specie riguardato i locali utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività artigiana di falegnameria, la commissione, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la detta quota variabile fosse dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti, e non per le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati raccolti a cura e spese del contribuente.</p>
<p>Ha quindi affermato che la società aveva sempre “dichiarato e dimostrato” di aver prodotto rifiuti del genere, provvedendo direttamente al relativo smaltimento. Donde era onere del comune – o dell’ente preposto -accertare semmai la promiscuità dei rifiuti prodotti (urbani e speciali), al fine di legittimamente pretendere anche la quota variabile della tariffa, seppure in misura ridotta.</p>
<p>Quanto all’Iva, la commissione l’ha ritenuta non dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della tia, definitivamente chiarita dalla Corte costituzionale a mezzo della sentenza n. 238/2009 e dell’ordinanza n. 300/2009. 2. – La ricorrente, col primo mezzo, censura la prima delle dette statuizioni, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, (c,d. decreto Ronchi) e degli artt. 17 e 24 dell’afferente regolamento del comune di Capannori (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>Ascrive alla sentenza, da un lato, di aver ravvisato un inesistente onere probatorio in capo all’ente impositore quanto alla produzione di rifiuti soggetti alla tariffa; e, dall’altro, di aver ritenuto assolta la contribuente dall’onere a essa spettante con una motivazione del tutto carente, avendo in sostanza affermato come dimostrata l’avvenuta produzione di rifiuti speciali (e il successivo smaltimento diretto dei medesimi) senza rilevare che non era risultato depositato, nè in primo, nè in secondo grado, alcun documento all’uopo attestante.</p>
<p>3. – Il motivo è fondato nei limiti della dedotta insufficienza motivazionale della sentenza. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, nel disporre che la tassa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59″, pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un’eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione, e non sull’amministrazione del comune (v. per tutte Cass. n. 15083/2004; n. 4766/2004).</p>
<p>Tale principio rileva anche in materia di tia, non solo perchè codesta rappresenta – come ormai definitivamente chiarito – una mera variante della tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord.), nonchè sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. n. 25929/2011; ma soprattutto perchè in tal senso depone lo specifico regime delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49. Il quale ha invero previsto (al comma 3) che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” (comma 14).</p>
<p>L’impugnata sentenza, nell’affermare la non soggezione a tia delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, non ha contravvenuto i riferiti principi di diritto. Nè ha sostenuto un inverso principio in tema di ripartizione dell’onere della prova, giacchè la valutazione associata alla carenza di prove della promiscuità dei rifiuti si rivela, nel testo della motivazione, solo consequenziale a quella di avvenuta previa dimostrazione, da parte del contribuente, della produzione di (soli) rifiuti speciali.</p>
<p>Tuttavia la commissione ha ritenuto assolto il suddetto onere della prova della contribuente a mezzo di un’affermazione apodittica;</p>
<p>segnatamente a mezzo dell’affermazione che “la società ha sempre dichiarato e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento”. Siffatta argomentazione, nella sua circolarltà, si rivela del tutto insufficiente a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta, e considerato che la ricorrente ha dedotto che, in verità, nessun documento attestante la produzione di rifiuti non assimilati era stato in effetti depositato, in primo come in secondo grado.</p>
<p>4. – Col secondo mezzo, Ascit denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, L. n. 133 del 1999, art. 6, nonchè del D.M. 24 ottobre 2000, in relazione alla statuizione circa il non assoggettamento a Iva della tariffa di igiene ambientale.</p>
<p>Secondo la ricorrente, l’applicazione dell’Iva coglie, non già il corrispettivo tributario della tariffa, quanto invece, in base al citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, la sottostante prestazione di servizio. La stessa natura latamente tributaria di un importo – ad avviso della ricorrente – non escluderebbe in sè l’applicazione dell’Iva, come dimostrato, per esempio, dal fatto che scontano l’imposta le accise sui consumi energetici. Una simile conclusione – per quanto poi sostenuto in memoria – troverebbe conferma nella successiva evoluzione della neo-istituita tariffa integrata ambientale, disciplinata dal codice dell’ambiente – D.Lgs. n. 152 del 2006 – e nota come tia/2. Di questa, infatti, la circolare ministeriale n. 3/DF/2010 ha affermato la sostanziale identità rispetto alla tariffa d’igiene ambientale (c.d. tia/1); e la soggezione all’Iva in ragione della definizione non tributaria di cui alla norma d’interpretazione autentica (del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238) contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010. 5. – Il secondo mezzo è infondato.</p>
<p>6. – Occorre sgombrare il campo dalla considerazione da ultimo svolta, giacchè quanto appena evidenziato a proposito della rilevanza dell’astratta disciplina della tariffa integrata ambientale, in base a una presunta sostanziale identità tra questa e la tariffa d’igiene ambientale (ancora per comodità, rispettivamente, tia/2 e tia/1), è il frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile.</p>
<p>La tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d’igiene ambientale. Per incidens, essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. Talchè, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata (peraltro solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all’istituito tributo comunale rifiuti e servizi – c.d. res – di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e dunque, la disciplina regolamentare della tariffa d’igiene ambientale (tia/1).</p>
<p>D’altronde non risulta – nè è in qualche modo dedotto – che il comune di Capannori abbia, in concreto, e per quanto rileva in causa, provveduto ad attuare la tariffa integrata con proprio autonomo regolamento – in base alla facoltà pur concessa dal D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, conv. con modificazioni in L. n. 13 del 2009, giustappunto per l’eventualità della mancata adozione del ripetuto regolamento ministeriale attuativo entro il 30.6.2009.</p>
<p>Poichè finanche in linea di pura logica formale non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l’identità tra situazioni in successione tra loro (dovrebbe far parte del comune patrimonio logico-cartesiano che, se A succede a B, A e B non sono la stessa cosa), sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l’istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d’igiene ambientale (tia/1).</p>
<p>Il che, del resto, è stato già evidenziato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 238/2009, a petto della considerazione circa “la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorchè entrambe usualmente denominate, in breve, tia), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale”.</p>
<p>Siffatti elementi impediscono, in buona sostanza, di ritenere che la questione sollevata in causa sia minimamente influita dall’evoluzione concernente la tariffa integrata ambientale.</p>
<p>7. – Mantenuta nei limiti suoi propri, la questione relativa alla affermata (dalla ricorrente) soggezione della tia/1 all’Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l’irrilevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi.</p>
<p>In tal senso è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale – in sintesi: “non è fondata, in riferimento all’art. 102, comma 2, cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della ta.r.s.u. disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima” (sent. n. 238/2009 e ord. nn. 300(2009 e 64/2010) -; e infine accolti dalle sezioni unite di questa Corte a mezzo dell’affermazione che “la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 2)” (per tutte sez. un. n. 14903/2010; sez. un. n. 25929/2011).</p>
<p>In base a codesti principi, stante la mancanza – ripetesi di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sè e per sè considerata (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria – direttiva 2006/112/Ce – che esclude in via generale l’assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità”), devesi confermare la statuizione di cui all’impugnata sentenza.</p>
<p>Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva.</p>
<p>8. – In conclusione, quindi, va accolto, nei limiti considerati, il primo motivo dell’odierno ricorso e rigettato il secondo.</p>
<p>L’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima commissione regionale della Toscana, diversa sezione.</p>
<p>Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Toscana.</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/telefonia-mobile-la-tassa-di-concessione-governativa-e-illegittima/" title="Telefonia mobile: la tassa di concessione governativa è illegittima">Telefonia mobile: la tassa di concessione governativa è illegittima</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/anatocismo-bancario-e-incostituzionale-la-decorrenza-della-prescrizione-dallannotazione-in-conto-corrente/" title="Anatocismo bancario: è incostituzionale la decorrenza della prescrizione dall&#8217;annotazione in conto corrente">Anatocismo bancario: è incostituzionale la decorrenza della prescrizione dall&#8217;annotazione in conto corrente</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/" title="Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi">Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ipoteca-esattoriale-e-procedimento-ex-art-700-cpc/" title="Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc">Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/commissione-tributaria-provinciale-di-catanzaro-lipoteca-esattoriale-deve-essere-preceduta-dallavviso-di-mora/" title="Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora">Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/il-tribunale-di-napoli-ammette-la-class-action-contro-la-commissione-mancanza-fondi/" title="Il Tribunale di Napoli ammette la class action contro la commissione mancanza fondi ">Il Tribunale di Napoli ammette la class action contro la commissione mancanza fondi </a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/riscossione-coattiva-illegittimo-lart-85-comma-1-del-dpr-60273/" title="Riscossione coattiva: illegittimo l&#8217;art. 85, comma 1, del DPR 602/73">Riscossione coattiva: illegittimo l&#8217;art. 85, comma 1, del DPR 602/73</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/accolta-la-prima-class-action-contro-la-pa/" title="Accolta la prima class action contro la PA">Accolta la prima class action contro la PA</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/" title="Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità">Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-sentenza-fantasma-non-dovuta-la-maggiorazione-semestrale/" title="La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale">La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/" title="Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E">Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie generale &#8211; n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1</p>
<p>Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie generale &#8211; n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita&#8217;.»</p>
<p>(GU n. 71 del 24-3-2012 &#8211; Suppl. Ordinario n. 53)</p>
<p>Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e&#8217; stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#8217;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l&#8217;efficacia degli atti legislativi qui riportati.<br />
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.<br />
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( &#8230; )).<br />
A norma dell&#8217;art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attivita&#8217; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.<br />
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera&#8217; alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.</p>
<p>Titolo I </p>
<p>Concorrenza </p>
<p>Capo I </p>
<p>Norme generali sulle liberalizzazioni</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Liberalizzazione delle attivita&#8217; economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese</p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, (( convertito, con modificazioni, )) dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta&#8217; di iniziativa economica sancito dall&#8217;articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell&#8217;Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell&#8217;amministrazione comunque denominati per l&#8217;avvio di un&#8217;attivita&#8217; economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l&#8217;ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita&#8217;; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita&#8217; economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita&#8217; pubbliche perseguite, nonche&#8217; le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita&#8217; economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita&#8217; pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l&#8217;avvio di nuove attivita&#8217; economiche o l&#8217;ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia&#8217; presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l&#8217;offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita&#8217;, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.</p>
<p>2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all&#8217;accesso ed all&#8217;esercizio delle attivita&#8217; economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita&#8217; di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l&#8217;iniziativa economica privata e&#8217; libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita&#8217; tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all&#8217;ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta&#8217;, alla dignita&#8217; umana e possibili contrasti con l&#8217;utilita&#8217; sociale, con l&#8217;ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.</p>
<p>3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all&#8217;articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e&#8217; autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu&#8217; regolamenti, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attivita&#8217; per le quali permane l&#8217;atto preventivo di assenso dell&#8217;amministrazione, e disciplinare i requisiti per l&#8217;esercizio delle attivita&#8217; economiche, nonche&#8217; i termini e le modalita&#8217; per l&#8217;esercizio dei poteri di controllo dell&#8217;amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita&#8217;. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.</p>
<p>4. (( I Comuni, le Province, le Citta&#8217; metropolitane e le Regioni )) si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall&#8217;anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita&#8217; degli stessi enti ai sensi dell&#8217;articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell&#8217;ambito dei compiti di cui all&#8217;articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all&#8217;applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita&#8217;. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all&#8217;adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.</p>
<p>(( 4-bis. All&#8217;articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».</p>
<p>4-ter. All&#8217;articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». ))</p>
<p>5. (( Sono esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, )) i servizi finanziari come definiti dall&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita&#8217; specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorita&#8217; indipendente.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Tribunale delle imprese</p>
<p>(( 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 1: 1) la rubrica e&#8217; sostituita dalla seguente: «Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa»; 2) al comma 1, le parole: «proprieta&#8217; industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 3) e&#8217; aggiunto il seguente comma: «1-bis. Sono altresi&#8217; istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d&#8217;appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta&#8217; di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d&#8217;Aosta/Valle&#8217; d&#8217;Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d&#8217;appello di Torino. E&#8217; altresi&#8217; istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d&#8217;appello di Brescia. L&#8217;istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche»; b) all&#8217;articolo 2, il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; c) all&#8217;articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta&#8217; industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; d) l&#8217;articolo 3 e&#8217; sostituito dal seguente: «Art. 3. &#8211; (Competenza per materia delle sezioni specializzate) &#8211; 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all&#8217;articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d&#8217;autore; c) controversie di cui all&#8217;articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell&#8217;Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi&#8217; competenti, relativamente alle societa&#8217; di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle societa&#8217; di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell&#8217;8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche&#8217; alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa&#8217; costituite all&#8217;estero, ovvero alle societa&#8217; che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l&#8217;accertamento, la costituzione, la modificazione o l&#8217;estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita&#8217; da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche&#8217; contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa&#8217; che ha conferito l&#8217;incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall&#8217;articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita&#8217; promosse dai creditori delle societa&#8217; controllate contro le societa&#8217; che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all&#8217;articolo 2359, primo comma, numero 3), all&#8217;articolo 2497-septies e all&#8217;articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa&#8217; di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi&#8217; competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»; e) l&#8217;articolo 4 e&#8217; sostituito dal seguente: «Art. 4. &#8211; (Competenza territoriale delle sezioni). &#8211; 1. Le controversie di cui all&#8217;articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell&#8217;articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d&#8217;appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d&#8217;appello».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d&#8217;appello competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui e&#8217; istituita la sezione specializzata di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».</p>
<p>3. Dopo il comma 1-bis dell&#8217;articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e&#8217; inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e&#8217; raddoppiato. Si applica il comma 1-bis».</p>
<p>4. Il maggior gettito derivante dall&#8217;applicazione della disposizione di cui al comma 3 e&#8217; versato all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta&#8217; industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall&#8217;anno 2014 l&#8217;intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonche&#8217; di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall&#8217;articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e&#8217; effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota e&#8217; stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell&#8217;economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell&#8217;entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))</p>
<p>Art. 3</p>
<p>Accesso dei giovani alla costituzione di societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata</p>
<p>(( 1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l&#8217;articolo 2463 e&#8217; aggiunto il seguente:<br />
«Articolo 2463-bis. (Societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata semplificata).<br />
La societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata semplificata puo&#8217; essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta&#8217; alla data della costituzione. L&#8217;atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita&#8217; al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l&#8217;indicazione di societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa&#8217; e le eventuali sedi secondarie; 3) l&#8217;ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all&#8217;importo di 10.000 euro previsto all&#8217;articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all&#8217;organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell&#8217;articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata semplificata, l&#8217;ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa&#8217; e l&#8217;ufficio del registro delle imprese presso cui questa e&#8217; iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa&#8217; e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. E&#8217; fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta&#8217; di cui al primo comma e l&#8217;eventuale atto e&#8217; conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».</p>
<p>2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa&#8217; e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita&#8217; soggettive dei soci.</p>
<p>3. L&#8217;atto costitutivo e l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.</p>
<p>4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale. ))</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Norme a tutela e promozione della concorrenza (( nelle amministrazioni pubbliche ))</p>
<p>(( 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorita&#8217; indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell&#8217;azione dei Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.</p>
<p>2. Le attivita&#8217; di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia&#8217; disponibili a legislazione vigente. ))</p>
<p>Capo II </p>
<p>Tutela dei consumatori</p>
<p>Art. 5</p>
<p>Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie</p>
<p>(( 1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l&#8217;articolo 37 e&#8217; inserito il seguente: «Art. 37-bis. &#8211; (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). &#8211; 1. L&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d&#8217;ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta&#8217; delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall&#8217;articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n.<br />
287, secondo le modalita&#8217; previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall&#8217;Autorita&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l&#8217;Autorita&#8217; applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l&#8217;Autorita&#8217; applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta&#8217; della clausola e&#8217; diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell&#8217;Autorita&#8217;, sul sito dell&#8217;operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all&#8217;esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell&#8217;operatore.<br />
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l&#8217;Autorita&#8217; applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 3. L&#8217;imprese interessate hanno facolta&#8217; di interpellare preventivamente l&#8217;Autorita&#8217; in merito alla vessatorieta&#8217; delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita&#8217; previste dal regolamento di cui al comma 5. L&#8217;Autorita&#8217; si pronuncia sull&#8217;interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall&#8217;Autorita&#8217; per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita&#8217; dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell&#8217;Autorita&#8217;, adottati in applicazione del presente articolo, e&#8217; competente il giudice amministrativo. E&#8217; fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita&#8217; delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. 5. L&#8217;Autorita&#8217;, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l&#8217;accesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l&#8217;Autorita&#8217; disciplina le modalita&#8217; di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l&#8217;apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonche&#8217; la procedura di interpello. Nell&#8217;esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l&#8217;Autorita&#8217; puo&#8217; sentire le autorita&#8217; di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonche&#8217; le camere di commercio interessate o le loro unioni. 6. Le attivita&#8217; di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia&#8217; disponibili a legislazione vigente.» ))</p>
<p>(( Art. 5 bis</p>
<p>Finanziamento e risorse dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato</p>
<p>1. All&#8217;articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti:<br />
«7-ter. All&#8217;onere derivante dal funzionamento dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall&#8217;ultimo bilancio approvato dalle societa&#8217; di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell&#8217;articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo&#8217; essere superiore a cento volte la misura minima. 7-quater. Ferme restando, per l&#8217;anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l&#8217;anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e&#8217; versato direttamente all&#8217;Autorita&#8217; con le modalita&#8217; determinate dall&#8217;Autorita&#8217; medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall&#8217;anno 2014, il contributo e&#8217; versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all&#8217;Autorita&#8217; con le modalita&#8217; determinate dall&#8217;Autorita&#8217; medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita&#8217; di contribuzione possono essere adottate dall&#8217;Autorita&#8217; medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all&#8217;adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter».</p>
<p>2. A far data dal 1° gennaio 2013: a) all&#8217;articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e dell&#8217;artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter»; b) il comma 7-bis dell&#8217;articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e&#8217; abrogato; c) all&#8217;articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: «ovvero» e&#8217; sostituita dalla seguente: «e»; d) all&#8217;articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino a: «specifiche esigenze dell&#8217;Autorita&#8217;» sono soppresse.</p>
<p>3. In ragione delle nuove competenze attribuite all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica dell&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 7-ter dell&#8217;articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo.</p>
<p>4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l&#8217;utilizzazione presso l&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. ))</p>
<p>(( Art. 5 ter</p>
<p>Rating di legalita&#8217; delle imprese</p>
<p>1. Al fine di promuovere l&#8217;introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato e&#8217; attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche&#8217; di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell&#8217;interno, alla elaborazione di un rating di legalita&#8217; per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche&#8217; in sede di accesso al credito bancario. ))</p>
<p>Art. 6</p>
<p>Norme per rendere efficace l&#8217;azione di classe</p>
<p>(( 1. All&#8217;articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nonche&#8217; gli interessi collettivi»; b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole:<br />
«L&#8217;azione di classe ha per oggetto l&#8217;accertamento della responsabilita&#8217; e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.»; c) al comma 2, lettera a), la parola: «identica» e&#8217; sostituita dalla seguente: «omogenea»; d) al comma 2, lettera b), la parola: «identici» e&#8217; sostituita dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite le seguenti: «o servizio»; e) al comma 2, lettera c), la parola: «identici» e&#8217; sostituita dalla seguente: «omogenei»; f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata e fax»; g) al comma 6, secondo periodo, le parole: «l&#8217;identita&#8217; dei diritti individuali» sono sostituite dalle seguenti: «l&#8217;omogeneita&#8217; dei diritti individuali»; h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:<br />
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell&#8217;accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l&#8217;accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti». ))</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive</p>
<p>(( 1. All&#8217;articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e&#8217; inserita la seguente: «d-bis) &#8220;microimprese&#8221;: entita&#8217;, societa&#8217; o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un&#8217;attivita&#8217; economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell&#8217;articolo 2, paragrafo 3, dell&#8217;allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». ))</p>
<p>2. All&#8217;articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, )) dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche&#8217; alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita&#8217; ingannevole e di pubblicita&#8217; comparativa illecita e&#8217; assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».</p>
<p>Art. 8</p>
<p>Contenuto delle carte di servizio</p>
<p>1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un&#8217;infrastruttura necessaria per l&#8217;esercizio di attivita&#8217; di impresa o per l&#8217;esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell&#8217;infrastruttura.</p>
<p>2. (( Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualita&#8217;, l&#8217;universalita&#8217; e l&#8217;economicita&#8217; delle relative prestazioni, )) le Autorita&#8217; indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l&#8217;infrastruttura definiscono autonomamente.</p>
<p>Capo III </p>
<p>SERVIZI PROFESSIONALI</p>
<p>Art. 9</p>
<p>Disposizioni sulle professioni regolamentate</p>
<p>(( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.</p>
<p>2. Ferma restando l&#8217;abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e&#8217; determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l&#8217;equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.</p>
<p>3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>4. Il compenso per le prestazioni professionali e&#8217; pattuito, nelle forme previste dall&#8217;ordinamento, al momento del conferimento dell&#8217;incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita&#8217; dell&#8217;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell&#8217;incarico e deve altresi&#8217; indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale. In ogni caso la misura del compenso e&#8217; previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e&#8217; riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.</p>
<p>5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p>
<p>6. La durata del tirocinio previsto per l&#8217;accesso alle professioni regolamentate non puo&#8217; essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo&#8217; essere svolto, in presenza di un&#8217;apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all&#8217;esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.</p>
<p>7. All&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell&#8217;accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita&#8217; similari»; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e&#8217; abrogata.</p>
<p>8. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))</p>
<p>(( Art. 9 bis</p>
<p>Societa&#8217; tra professionisti</p>
<p>1. All&#8217;articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa&#8217; cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»; b) al comma 4, lettera b), e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa&#8217; e il consiglio dell&#8217;ordine o collegio professionale presso il quale e&#8217; iscritta la societa&#8217; procede alla cancellazione della stessa dall&#8217;albo, salvo che la societa&#8217; non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; c) al comma 4, dopo la lettera c), e&#8217; inserita la seguente: «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita&#8217; civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale»; d) al comma 7, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista puo&#8217; opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita&#8217; professionali a lui affidate»; e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonche&#8217; i diversi modelli societari». ))</p>
<p>Art. 10</p>
<p>Estensione ai liberi professionisti della possibilita&#8217; di partecipare al patrimonio dei confidi</p>
<p>(( 1. All&#8217;articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni». ))</p>
<p>Art. 11</p>
<p>Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita&#8217; delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci (( e altre disposizioni in materia sanitaria ))</p>
<p>(( 1. Al fine di favorire l&#8217;accesso alla titolarita&#8217; delle farmacie da parte di un piu&#8217; ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonche&#8217; di favorire le procedure per l&#8217;apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una piu&#8217; capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il numero delle autorizzazioni e&#8217; stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l&#8217;apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»; b) dopo l&#8217;articolo 1 e&#8217; inserito il seguente: «Art. 1-bis. &#8211; 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all&#8217;articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l&#8217;azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita&#8217; di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche&#8217; non sia gia&#8217; aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche&#8217; non sia gia&#8217; aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri» c) l&#8217;articolo 2 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 2. &#8211; 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall&#8217;articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita&#8217; al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi&#8217; conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilita&#8217; del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e&#8217; sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica». 2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l&#8217;assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non puo&#8217; essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall&#8217;invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata gia&#8217; espletata o siano state gia&#8217; fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea, iscritti all&#8217;albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di societa&#8217; titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c). 4. Ai fini dell&#8217;assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche&#8217; le disposizioni del presente articolo. 5. Ciascun candidato puo&#8217; partecipare al concorso per l&#8217;assegnazione di farmacia in non piu&#8217; di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta&#8217; alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell&#8217;esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l&#8217;attivita&#8217; svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e&#8217; equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l&#8217;attivita&#8217; svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e&#8217; equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parita&#8217; di punteggio, prevale il candidato piu&#8217; giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso. 7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di eta&#8217; non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parita&#8217; di punteggio, si considera la media dell&#8217;eta&#8217; dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarita&#8217; della farmacia assegnata e&#8217; condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita&#8217;. 8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita&#8217; competenti in base alle vigente normativa non impediscono l&#8217;apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. 9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l&#8217;individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all&#8217;articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell&#8217;amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo. 10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita&#8217; o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita&#8217; di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e&#8217; dichiarata vacante. 11. Al comma 9 dell&#8217;articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall&#8217;acquisto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione ». 12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e&#8217; tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell&#8217;eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche&#8217; forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita&#8217; di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l&#8217;indicazione della non sostituibilita&#8217; del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest&#8217;ultimo, e&#8217; tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu&#8217; basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu&#8217; basso. All&#8217;articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «e&#8217; possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell&#8217;assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonche&#8217; al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l&#8217;AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalita&#8217; di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione. 13. Al comma 1 dell&#8217;articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse. 14. Il comma 1 dell&#8217;articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e&#8217; sostituito dal seguente: «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e&#8217; effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche&#8217; dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e&#8217; esclusa per i medicinali richiamati dall&#8217;articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». 15. Gli esercizi commerciali di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall&#8217;articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 16. In sede di rinnovo dell&#8217;accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e&#8217; stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche&#8217; ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell&#8217;articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell&#8217;articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, puo&#8217; essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di eta&#8217; pensionabile da parte del farmacista iscritto all&#8217;albo professionale. ))</p>
<p>Art. 12</p>
<p>Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti</p>
<p>1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, (( pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, )) e&#8217; aumentata di cinquecento posti.</p>
<p>2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, della legge (( 16 febbraio 1913, )) n. 89.</p>
<p>3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche&#8217; dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e&#8217; bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. (( Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. )) Entro il 31 dicembre 2014 e&#8217; bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. (( Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. )) All&#8217;esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d&#8217;appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. (( A decorrere dall&#8217;anno 2015, e&#8217; comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l&#8217;anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando, )) per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.</p>
<p>4. I commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: «Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell&#8217;ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Il notaro puo&#8217; recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d&#8217;Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».</p>
<p>5. Il comma 2 dell&#8217;articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e&#8217; sostituito dal seguente: «Egli non puo&#8217; esercitarlo fuori del territorio della Corte d&#8217;Appello nel cui distretto e&#8217; ubicata la sua sede.».</p>
<p>6. All&#8217;articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d&#8217;Appello».</p>
<p>7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell&#8217;articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall&#8217;articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:<br />
«a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e&#8217; stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e&#8217; iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e&#8217; stato commesso. Se l&#8217;infrazione e&#8217; addebitata allo stesso presidente, (( l&#8217;iniziativa spetta )) al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e&#8217; necessaria in caso di intervento ai sensi dell&#8217;articolo 156 bis, comma 5.».</p>
<p>8. Al comma 1 dell&#8217;articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole «di cui all&#8217;articolo 153, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha sede».</p>
<p>9. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
<p>Capo IV </p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA</p>
<p>Art. 13</p>
<p>Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili</p>
<p>1. A decorrere dal primo trimestre successivo all&#8217;entrata in vigore del presente decreto, l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all&#8217;((articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, )) ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali e&#8217; disposto l&#8217;aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell&#8217;avvio del mercato del gas naturale di cui all&#8217;articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.</p>
<p>Art. 14</p>
<p>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</p>
<p>(( 1. Le capacita&#8217; di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all&#8217;articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche&#8217; delle nuove modalita&#8217; di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l&#8217;offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall&#8217;estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche&#8217; alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.</p>
<p>2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalita&#8217; definite dall&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.</p>
<p>3. Le eventuali ulteriori capacita&#8217; di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.</p>
<p>4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 e&#8217; ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l&#8217;avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.</p>
<p>5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, anche attraverso l&#8217;impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacita&#8217; lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorita&#8217; dell&#8217;Unione europea e dei Paesi terzi interessati.</p>
<p>6. All&#8217;attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))</p>
<p>Art. 15</p>
<p>Disposizioni in materia di separazione proprietaria</p>
<p>(( 1. Al fine di introdurre la piena terzieta&#8217; dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attivita&#8217; della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita&#8217;, cui si conforma la societa&#8217; SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE.</p>
<p>2. Con il decreto di cui al comma 1 e&#8217; assicurata la piena terzieta&#8217; della societa&#8217; SNAM S.p.a. nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonche&#8217; delle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.</p>
<p>3. L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. ))</p>
<p>Art. 16</p>
<p>Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche</p>
<p>(( 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell&#8217;articolo 117 della Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualita&#8217; ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e piu&#8217; avanzati standard internazionali di qualita&#8217; e sicurezza e con l&#8217;impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita&#8217; per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita&#8217; di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche&#8217; ogni altra disposizione attuativa occorrente all&#8217;attuazione del presente articolo.</p>
<p>2. Le attivita&#8217; di cui all&#8217;articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. ))</p>
<p>Art. 17</p>
<p>Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti</p>
<p>(( 1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell&#8217;approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l&#8217;uso del marchio.</p>
<p>2. Al fine di incrementare la concorrenzialita&#8217; e l&#8217;efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell&#8217;articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: «12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l&#8217;affidamento e l&#8217;approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti puo&#8217; chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potra&#8217; essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purche&#8217; comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell&#8217;uso del marchio. 12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita&#8217; di acquisto all&#8217;ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi. 12-ter. Nell&#8217;ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell&#8217;articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l&#8217;attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l&#8217;obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi&#8217; stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all&#8217;ingrosso dei carburanti. 13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societa&#8217; o cooperative, possono accordarsi per l&#8217;effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia&#8217; pagati, dell&#8217;avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».</p>
<p>3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta&#8217; attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.</p>
<p>4. All&#8217;articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e&#8217; sostituito dal seguente: «8. Al fine di incrementare la concorrenzialita&#8217;, l&#8217;efficienza del mercato e la qualita&#8217; dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e&#8217; sempre consentito in tali impianti: a) l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di somministrazione di alimenti e bevande di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita&#8217; e professionali di cui all&#8217;articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell&#8217;impianto e l&#8217;esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attivita&#8217; di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l&#8217;ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»; b) il comma 10 e&#8217; sostituito dal seguente: «10. Le attivita&#8217; di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall&#8217;ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell&#8217;esercizio medesimo, che puo&#8217; consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivita&#8217;. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attivita&#8217; si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonche&#8217; i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall&#8217;Autorita&#8217; di regolazione dei trasporti di cui all&#8217;articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »; c) al comma 4 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»; d) il comma 6 e&#8217; sostituito dal seguente: «6. L&#8217;adeguamento di cui al comma 5 e&#8217; consentito a condizione che l&#8217;impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l&#8217;adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all&#8217;erogato dell&#8217;anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell&#8217;adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell&#8217;autorizzazione amministrativa di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente».</p>
<p>5. All&#8217;articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu&#8217; tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita&#8217; dell&#8217;obbligo».</p>
<p>6. Al metano per autotrazione e&#8217; riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.</p>
<p>7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell&#8217;articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>
<p>8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali per l&#8217;attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell&#8217;autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell&#8217;esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l&#8217;adeguamento di quelli esistenti.</p>
<p>9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l&#8217;uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta&#8217; geografiche dove la rete del metano non e&#8217; presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita&#8217; di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purche&#8217; sia garantita la qualita&#8217; del biometano.</p>
<p>10. Il Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell&#8217;Unione europea nonche&#8217; nel rispetto dell&#8217;autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalita&#8217; per: a) l&#8217;erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano; b) l&#8217;erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.</p>
<p>11. L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche&#8217; nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita&#8217; per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche&#8217; per la riduzione delle penali per i superi di capacita&#8217; impegnata previste per gli stessi impianti.</p>
<p>12. All&#8217;articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente: «2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita&#8217;, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purche&#8217; tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piu&#8217; una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»; b) dopo il comma 3 e&#8217; inserito il seguente: «3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita&#8217;, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»; c) al comma 5 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l&#8217;eccedenza di massa e&#8217; calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»; d) dopo il comma 10 e&#8217; inserito il seguente: «10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l&#8217;eccedenza di massa ai fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e&#8217; pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu&#8217; una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».</p>
<p>13. All&#8217;articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e&#8217; abrogato.</p>
<p>14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica utilita&#8217;, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))</p>
<p>Art. 18</p>
<p>Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati</p>
<p>1. Al comma 7 dell&#8217;articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all&#8217;utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalita&#8217; di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.».</p>
<p>Art. 19</p>
<p>Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti</p>
<p>1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e&#8217; definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi&#8217; da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita&#8217; di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.</p>
<p>2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu&#8217; decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita&#8217; attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell&#8217;articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita&#8217; non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall&#8217;alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita&#8217; di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest&#8217;ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.</p>
<p>3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi&#8217;, le modalita&#8217; di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.</p>
<p>4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, (( sentito il Garante )) per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell&#8217;articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.</p>
<p>Art. 20</p>
<p>Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti</p>
<p>1. (( All&#8217;articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, )) le parole «in misura non eccedente il venticinque per cento dell&#8217;ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato» sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle parole «tre esercizi annuali» e il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e&#8217; determinata l&#8217;entita&#8217; sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi&#8217; conto della densita&#8217; territoriale degli impianti all&#8217;interno del medesimo bacino di utenza».</p>
<p>Art. 21</p>
<p>Disposizioni per accrescere la sicurezza, l&#8217;efficienza e la concorrenza nel mercato dell&#8217;energia elettrica</p>
<p>(( 1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui all&#8217;articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualita&#8217; delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a servizi di flessibilita&#8217;, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.</p>
<p>2. Al comma 2 dell&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: «Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamente» e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito alla predetta analisi, l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas adotta con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche&#8217; definisce le modalita&#8217; per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile».</p>
<p>3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all&#8217;articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita&#8217; e sicurezza al sistema elettrico, puo&#8217; essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p>
<p>4. A far data dall&#8217;entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante «Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt».</p>
<p>5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.</p>
<p>6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata dei concessionari l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa l&#8217;individuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta giorni dal ricevimento della stessa richiesta. ))</p>
<p>Art. 22</p>
<p>Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell&#8217;energia elettrica e del gas</p>
<p>1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell&#8217;energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l&#8217;Acquirente Unico ai sensi dell&#8217;articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e&#8217; finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.<br />
L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l&#8217;accesso delle societa&#8217; di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.</p>
<p>2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori e&#8217; sanzionato da parte dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all&#8217;articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.</p>
<p>3. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 23</p>
<p>Semplificazione delle procedure per l&#8217;approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale</p>
<p>1. Fermi restando l&#8217;obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall&#8217;articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano e&#8217; sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilita&#8217; a procedura VAS di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e&#8217; comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.</p>
<p>2. Ai fini della verifica di assoggettabilita&#8217; a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l&#8217;impatto ambientale complessivo delle nuove opere.</p>
<p>Art. 24</p>
<p>Accelerazione delle attivita&#8217; di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari</p>
<p>(( 1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle Amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all&#8217;ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell&#8217;Amministrazione interessata, il termine di cui al primo periodo puo&#8217; essere prorogato dall&#8217;Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.</p>
<p>2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita&#8217; di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.</p>
<p>3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo piu&#8217; efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti, nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; richieste ai sensi dell&#8217;articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell&#8217;articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l&#8217;acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le priorita&#8217; proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.</p>
<p>4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell&#8217;articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche&#8217; le autorizzazioni di cui all&#8217;articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all&#8217;articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilita&#8217;, indifferibilita&#8217; e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche e&#8217; fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l&#8217;esecuzione della valutazione d&#8217;impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione competente puo&#8217; promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente comma che insistono sul sito gia&#8217; interessato dall&#8217;impianto non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell&#8217;autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico.</p>
<p>5. La componente tariffaria di cui all&#8217;articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e&#8217; quella di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita&#8217; correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attivita&#8217; funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita&#8217; connesse e conseguenti, mentre per le altre attivita&#8217; sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l&#8217;utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalita&#8217; stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.</p>
<p>6. Il comma 104 dell&#8217;articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e&#8217; sostituito dal seguente: «104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell&#8217;Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita&#8217; tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell&#8217;organismo per la sicurezza nucleare di cui all&#8217;articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».</p>
<p>7. All&#8217;articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: «Parco Tecnologico» sono inserite le seguenti: «entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri». ))</p>
<p>(( Art. 24 bis</p>
<p>Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il gas</p>
<p>1. All&#8217;articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: «19-bis. All&#8217;onere derivante dal funzionamento dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all&#8217;uno per mille dei ricavi dell&#8217;ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell&#8217;articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; incrementata di quaranta posti.». ))</p>
<p>(( Art. 24 ter</p>
<p>Gare per le concessioni idroelettriche</p>
<p>1. Al comma 2 dell&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: «il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012». ))</p>
<p>Capo V </p>
<p>SERVIZI PUBBLICI LOCALI</p>
<p>Art. 25</p>
<p>Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</p>
<p>(( 1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l&#8217;articolo 3 e&#8217; inserito il seguente: «Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). &#8211; 1. A tutela della concorrenza e dell&#8217;ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l&#8217;efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalita&#8217;, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e gia&#8217; costituito ai sensi dell&#8217;articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, e&#8217; fatta salva l&#8217;organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali gia&#8217; prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonche&#8217; ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia&#8217; avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell&#8217;unita&#8217; giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all&#8217;articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l&#8217;efficienza del servizio. 2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l&#8217;adozione di strumenti di tutela dell&#8217;occupazione costituisce elemento di valutazione dell&#8217;offerta. 3. A decorrere dal 2013, l&#8217;applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell&#8217;ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita&#8217; degli stessi ai sensi dell&#8217;articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all&#8217;applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita&#8217;. 4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l&#8217;Autorita&#8217; di regolazione competente abbia verificato l&#8217;efficienza gestionale e la qualita&#8217; del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall&#8217;Autorita&#8217; stessa. 5. Le societa&#8217; affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita&#8217; interno secondo le modalita&#8217; definite dal decreto ministeriale previsto dall&#8217;articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L&#8217;ente locale o l&#8217;ente di governo locale dell&#8217;ambito o del bacino vigila sull&#8217;osservanza da parte delle societa&#8217; di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita&#8217; interno. 6. Le societa&#8217; affidatarie in house sono tenute all&#8217;acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime societa&#8217; adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita&#8217; per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche&#8217; delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori»; b) all&#8217;articolo 4: 1) al comma 1, dopo le parole: «libera prestazione dei servizi,» sono inserite le seguenti: «dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale»; 2) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: «3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 e&#8217; adottata previo parere obbligatorio dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;ente di governo locale dell&#8217;ambito o del bacino o in sua assenza dall&#8217;ente locale, in merito all&#8217;esistenza di ragioni idonee e sufficienti all&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all&#8217;affidamento simultaneo con gara di una pluralita&#8217; di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita&#8217; idonee»; 3) il comma 4 e&#8217; sostituito dal seguente: 4. L&#8217;invio all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e&#8217; effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e&#8217; comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l&#8217;ente locale non puo&#8217; procedere all&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»; 4) al comma 11: 4.1) dopo la lettera b) e&#8217; inserita la seguente: «b-bis) prevede l&#8217;impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all&#8217;intera durata programmata dell&#8217;affidamento, e prevede altresi&#8217;, tra gli elementi di valutazione dell&#8217;offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;»; 4.2) dopo la lettera g) e&#8217; aggiunta la seguente: «g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell&#8217;offerta, l&#8217;adozione di strumenti di tutela dell&#8217;occupazione»; 5) al comma 13, le parole: «somma complessiva di 900.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di 200.000 euro annui»; 6) al comma 32: 6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l&#8217;affidamento per la gestione puo&#8217; avvenire a favore di un&#8217;unica societa&#8217; in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell&#8217;articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell&#8217;unica azienda in capo alla societa&#8217; in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovra&#8217; prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita&#8217; del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (redditivita&#8217;, qualita&#8217;, efficienza). La valutazione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell&#8217;Autorita&#8217; di regolazione di settore. La durata dell&#8217;affidamento in house all&#8217;azienda risultante dall&#8217;integrazione non puo&#8217; essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che gia&#8217; prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.»; 6.2) alla lettera b), in fine, le parole: «alla data del 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2013»; 7) dopo il comma 32-bis e&#8217; inserito il seguente: «32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita&#8217; nell&#8217;erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita&#8217; di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l&#8217;integrale e regolare prosecuzione delle attivita&#8217; medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all&#8217;apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo&#8217; essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo»; 8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»; 9) al comma 34: 9.1) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»; 9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33»; 9.3) e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita&#8217;, gli affidamenti e i contratti di servizio gia&#8217; deliberati o sottoscritti in conformita&#8217; all&#8217;articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita&#8217; all&#8217;articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; 10) il comma 34-bis e&#8217; abrogato; 11) al comma 35 sono premessi i seguenti: «34-ter. Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma, gia&#8217; affidati ai sensi dell&#8217;articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita&#8217; all&#8217;articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento. 34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse dell&#8217;Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e&#8217; inserito il seguente:<br />
«5-bis. A decorrere dall&#8217;anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita&#8217; interno secondo le modalita&#8217; definite con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta&#8217; ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L&#8217;Unioncamere trasmette al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l&#8217;elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche&#8217; le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull&#8217;osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall&#8217;applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»; b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le seguenti: «da sottoporre all&#8217;approvazione del Consiglio Comunale.».</p>
<p>3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 14, comma 5, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti dall&#8217;articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; b) all&#8217;articolo 15, comma 10, la parola: «gare» e&#8217; sostituita dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale».</p>
<p>4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell&#8217;articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull&#8217;evidenza pubblica, le seguenti attivita&#8217;: a) la gestione ed erogazione del servizio che puo&#8217; comprendere le attivita&#8217; di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l&#8217;avvio a smaltimento e recupero, nonche&#8217;, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all&#8217;interno dell&#8217;ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita&#8217; di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all&#8217;affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l&#8217;accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita&#8217; delle potenzialita&#8217; e capacita&#8217; necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d&#8217;ambito.</p>
<p>5. Al comma 1 dell&#8217;articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148».</p>
<p>6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l&#8217;affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.</p>
<p>7. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall&#8217;apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell&#8217;ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000. ))</p>
<p>Art. 26</p>
<p>Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l&#8217;incremento della raccolta e recupero degli imballaggi</p>
<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all&#8217;articolo 221, 1) al comma 3, la lettera a) e&#8217; sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio (( sull&#8217;intero territorio nazionale))»; 2) al comma 5, 2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti «acquisiti i» 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita&#8217; private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita&#8217; di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.» 3) (soppresso). b) all&#8217;articolo 265, il comma 5 e&#8217; soppresso c) all&#8217;articolo 261, (( comma 1, )) le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro».</p>
<p>Capo VI </p>
<p>Servizi bancari e assicurativi</p>
<p>Art. 27</p>
<p>Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base</p>
<p>(( 1. All&#8217;articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e&#8217; abrogato; b) il comma 9 e&#8217; sostituito dal seguente: «9. L&#8217;Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa&#8217; Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita&#8217; di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche&#8217; di promuovere l&#8217;efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell&#8217;operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovra&#8217; in ogni caso essere garantita la gratuita&#8217; delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all&#8217;accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l&#8217;onerosita&#8217; di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare »; c) il comma 10 e&#8217; sostituito dal seguente: «10. Entro i sei mesi successivi all&#8217;applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, valuta l&#8217;efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato»; d) dopo il comma 10 e&#8217; inserito il seguente: «10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell&#8217;efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell&#8217;articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183»; e) la lettera c) del comma 5 e&#8217; sostituita dalla seguente: «c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalita&#8217; di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta raccomandazione».</p>
<p>2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell&#8217;articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e&#8217; adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.</p>
<p>3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l&#8217;introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell&#8217;articolo 118 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>4. I commi 1 e 3 dell&#8217;articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. ))</p>
<p>(( Art. 27 bis</p>
<p>Nullita&#8217; di clausole nei contratti bancari</p>
<p>1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell&#8217;articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. )) (1)</p>
<p>1-bis. E&#8217; costituito presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull&#8217;erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull&#8217;attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l&#8217;accesso al credito delle medesime imprese. All&#8217;Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d&#8217;Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l&#8217;Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria. (2)</p>
<p>1-ter. L&#8217;Osservatorio, che si attiva d&#8217;ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l&#8217;ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, puo&#8217; chiedere alla Banca d&#8217;Italia, all&#8217;Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticita&#8217; nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non e&#8217; stato concesso o e&#8217; stato revocato. (2)</p>
<p>1-quater. L&#8217;Osservatorio, sentita l&#8217;Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. (2)</p>
<p>(1) Comma così modificato dal Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29.<br />
(2) Comma inserito dal Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29.</p>
<p>(( Art. 27 ter</p>
<p>Cancellazioni delle ipoteche perenti</p>
<p>1. All&#8217;articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione dell&#8217;iscrizione entro il termine di cui all&#8217;articolo 2847 del codice civile»; b) al comma 4 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancellazione d&#8217;ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all&#8217;articolo 2878 del codice civile». ))</p>
<p>(( Art. 27 quater</p>
<p>Organi delle fondazioni bancarie</p>
<p>1. All&#8217;articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «prevedendo modalita&#8217; di designazione e di nomina» sono inserite le seguenti: «, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilita&#8217; e professionalita&#8217;,» e dopo la lettera g) e&#8217; inserita la seguente: «g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilita&#8217; di cui alla lettera g), dell&#8217;assunzione o dell&#8217;esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di societa&#8217; concorrenti della societa&#8217; bancaria conferitaria o di societa&#8217; del suo gruppo». ))</p>
<p>(( Art. 27 quinquies</p>
<p>Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento</p>
<p>1. Il comma 7 dell&#8217;articolo 120-quater del testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e&#8217; sostituito dal seguente: «7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l&#8217;esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest&#8217;ultimo e&#8217; comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all&#8217;1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita&#8217; per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili». ))</p>
<p>Art. 28</p>
<p>Assicurazioni connesse all&#8217;erogazione di mutui immobiliari (( e di credito al consumo ))</p>
<p>(( 1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell&#8217;ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l&#8217;erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente e&#8217; comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu&#8217; conveniente che la banca e&#8217; obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l&#8217;erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.</p>
<p>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l&#8217;ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all&#8217;apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario». ))</p>
<p>Art. 29</p>
<p>Efficienza produttiva del risarcimento diretto</p>
<p>1. Nell&#8217;ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall&#8217;art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l&#8217;efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l&#8217;individuazione delle frodi.</p>
<p>(( 1-bis. L&#8217;ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.</p>
<p>2. (soppresso). ))</p>
<p>Art. 30</p>
<p>Repressione delle frodi</p>
<p>1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita&#8217; civile autoveicoli terrestri di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e&#8217; tenuta a trasmettere all&#8217;ISVAP, (( pena l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa definita dall&#8217;ISVAP, )) con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall&#8217;ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e&#8217; ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria, l&#8217;esito dei conseguenti procedimenti penali, nonche&#8217; in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l&#8217;ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all&#8217;obiettivo di contrastare le frodi nel settore.</p>
<p>(( 1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta l&#8217;irrogazione da parte dell&#8217;ISVAP di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. ))</p>
<p>2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita&#8217; civile autoveicoli terrestri di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall&#8217;accertamento delle frodi, conseguente all&#8217;attivita&#8217; di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.</p>
<p>Art. 31</p>
<p>Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.</p>
<p>1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l&#8217;ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, (( avvalendosi anche dell&#8217;Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), )) definisce le modalita&#8217; per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l&#8217;utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.</p>
<p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso i terzi prevista dall&#8217;articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((, con esclusione dei periodi di sospensiva dell&#8217;assicurazione regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l&#8217;inserimento dei veicoli nell&#8217;elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. (( Gli iscritti nell&#8217;elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l&#8217;elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))</p>
<p>(( 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell&#8217;avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. ))</p>
<p>3. La violazione dell&#8217;obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo&#8217; essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell&#8217;articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell&#8217;accesso nelle zone a traffico limitato, nonche&#8217; attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche&#8217; i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e&#8217; l&#8217;obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l&#8217;ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell&#8217;ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita&#8217; di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d&#8217;intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 32</p>
<p>Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni</p>
<p>1. Al comma 1 dell&#8217;articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l&#8217;assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l&#8217;assicurato acconsenta all&#8217;istallazione di meccanismi elettronici che registrano l&#8217;attivita&#8217; del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, (( o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita&#8217; sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all&#8217;atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto». ))</p>
<p>(( 1-bis. Con regolamento emanato dall&#8217;ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita&#8217; di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilita&#8217; in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonche&#8217; le modalita&#8217; per assicurare l&#8217;interoperabilita&#8217; dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell&#8217;assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.</p>
<p>1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e&#8217; definito uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l&#8217;utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione. ))</p>
<p>2. All&#8217;articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell&#8217;attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e&#8217; inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell&#8217;attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche&#8217; ai sensi del regolamento dell&#8217;ISVAP di cui al comma 1, e&#8217; effettuata per via telematica, attraverso l&#8217;utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all&#8217;articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo&#8217; prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e&#8217; sostituito dal seguente: «4. L&#8217;attestazione sullo stato del rischio, all&#8217;atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l&#8217;attestato, e&#8217; acquisita direttamente dall&#8217;impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all&#8217;articolo 135».</p>
<p>3. All&#8217;articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento (( deve recare l&#8217;indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l&#8217;ispezione diretta ad accertare l&#8217;entita&#8217; del danno. )) Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l&#8217;impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e&#8217; ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo&#8217; procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell&#8217;assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l&#8217;ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell&#8217;ispezione stessa, l&#8217;impresa, ai fini dell&#8217;offerta risarcitoria, effettuera&#8217; le proprie valutazioni sull&#8217;entita&#8217; del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell&#8217;assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l&#8217;impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all&#8217;articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita&#8217;, come definiti dall&#8217;articolo 4 del provvedimento dell&#8217;ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l&#8217;impresa puo&#8217; decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita&#8217; di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e&#8217; trasmessa dall&#8217;impresa al danneggiato e all&#8217;ISVAP, al quale e&#8217; anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l&#8217;impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All&#8217;esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l&#8217;impresa puo&#8217; non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e&#8217; prevista, informandone contestualmente l&#8217;assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all&#8217;articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l&#8217;impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita&#8217; dell&#8217;azione di risarcimento nei termini previsti dall&#8217;articolo 145, nonche&#8217; il diritto del danneggiato di ottenere l&#8217;accesso agli atti nei termini previsti dall&#8217;articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo&#8217; rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell&#8217;impresa. Qualora cio&#8217; accada, i termini per l&#8217;offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l&#8217;impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».</p>
<p>(( 3-bis. All&#8217;articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati sinistri» sono aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»; b) al comma 1, le parole: «e&#8217; istituita» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi» sono aggiunte le seguenti: «e due banche dati denominate &#8220;anagrafe testimoni&#8221; e &#8220;anagrafe danneggiati&#8221;»; c) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: «3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalita&#8217; e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche&#8217; gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall&#8217;ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell&#8217;interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali».</p>
<p>3-ter. Al comma 2 dell&#8217;articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entita&#8217;, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».</p>
<p>3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita&#8217; di cui all&#8217;articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e&#8217; risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l&#8217;esistenza della lesione.</p>
<p>3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita&#8217; di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte. ))</p>
<p>Art. 33</p>
<p>Sanzioni per frodi nell&#8217;attestazione delle invalidita&#8217; derivanti da incidenti</p>
<p>1. All&#8217;articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidita&#8217;» e&#8217; sostituita dalla seguente: «invalidita&#8217;»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa&#8217; assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita&#8217;» sono sostituite dalla seguente: «invalidita&#8217;».</p>
<p>(( 1-bis. Al primo comma dell&#8217;articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni». ))</p>
<p>Art. 34</p>
<p>Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto</p>
<p>1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.</p>
<p>2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e&#8217; affetto da nullita&#8217; rilevabile solo a favore dell&#8217;assicurato.</p>
<p>(( 3. Il mancato adempimento dell&#8217;obbligo di cui al comma 1 comporta l&#8217;irrogazione da parte dell&#8217;ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all&#8217;agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall&#8217;articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.</p>
<p>3-bis. L&#8217;ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di modalita&#8217; operative per l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p>
<p>3-ter. L&#8217;ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull&#8217;efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet. ))</p>
<p>(( Art. 34 bis</p>
<p>Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli</p>
<p>1. All&#8217;articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l&#8217;applicazione, da parte dell&#8217;ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro». ))</p>
<p>(( Art. 34 ter</p>
<p>Certificato di chiusura inchiesta nell&#8217;assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore</p>
<p>1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l&#8217;articolo 150 e&#8217; aggiunto il seguente: «Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). &#8211; 1. E&#8217; fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.</p>
<p>2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all&#8217;articolo 642 del codice penale, limitatamente all&#8217;ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell&#8217;autoveicolo stesso e&#8217; effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta». ))</p>
<p>Art. 35</p>
<p>Misure per la tempestivita&#8217; dei pagamenti, per l&#8217;estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche&#8217; disposizioni in materia di tesoreria unica.</p>
<p>1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l&#8217;acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all&#8217;articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l&#8217;anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita&#8217; speciale 1778 «Agenzia delle entrate &#8211; Fondi di bilancio». Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita&#8217; nazionale, peggioramento dell&#8217;indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L&#8217;importo di cui alla presente lettera puo&#8217; essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono definite le modalita&#8217; per l&#8217;attuazione delle (( disposizioni di cui ai periodi precedenti )) e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita&#8217; di assegnazione nonche&#8217; le modalita&#8217; di versamento al titolo IV dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita&#8217; di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.</p>
<p>2. Per provvedere all&#8217;estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita&#8217; nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e&#8217; accertato con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, secondo le medesime modalita&#8217; di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell&#8217;8 gennaio 2011, il fondo di cui all&#8217;articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e&#8217; incrementato, per l&#8217;anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita&#8217; speciale 1778 «Agenzia delle entrate &#8211; Fondi di bilancio», e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell&#8217;art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e&#8217; soppressa.</p>
<p>3. All&#8217;onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.</p>
<p>(( 3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. ))</p>
<p>4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell&#8217;accisa sull&#8217;energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, (( pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, )) concernenti l&#8217;aumento dell&#8217;accisa sull&#8217;energia elettrica a seguito della cessazione dell&#8217;applicazione dell&#8217;addizionale comunale e provinciale all&#8217;accisa sull&#8217;energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall&#8217;articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (( convertito, con modificazioni, dalla )) legge 22 dicembre 2011, n. 214, e&#8217; incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all&#8217;Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.</p>
<p>5. Con decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all&#8217;Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita&#8217; organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall&#8217;articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita&#8217; finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall&#8217;articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilita&#8217; organizzativa e la continuita&#8217; delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell&#8217;organo di vertice di cui all&#8217;articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche&#8217; per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell&#8217;organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall&#8217;articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<p>7. Il comma 1 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e&#8217; soppresso.</p>
<p>8. Ai fini della tutela dell&#8217;unita&#8217; economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e&#8217; sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall&#8217;applicazione della presente disposizione le disponibilita&#8217; dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.</p>
<p>9. (( Alla data del 29 febbraio 2012 )) i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita&#8217; liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita&#8217; speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato (( alla data del 16 aprile 2012)). Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del (( Ministero )) dell&#8217;Economia e delle finanze &#8211; Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita&#8217; speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. (( Sono fatti salvi eventuali versamenti gia&#8217; effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. ))</p>
<p>(( 10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativita&#8217; alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilita&#8217; previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. ))</p>
<p>11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e&#8217; abrogato l&#8217;articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all&#8217;adozione del bilancio unico d&#8217;Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilita&#8217; dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano (( le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita&#8217; speciali di cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale. ))</p>
<p>12. A decorrere dall&#8217;adozione del bilancio unico d&#8217;Ateneo, le risorse liquide delle universita&#8217;, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.</p>
<p>13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l&#8217;accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.</p>
<p>Capo VII </p>
<p>Trasporti</p>
<p>Art. 36</p>
<p>Regolazione indipendente in materia di trasporti</p>
<p>(( 1. All&#8217;articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; di regolazione dei servizi di pubblica utilita&#8217; di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e&#8217; istituita l&#8217;Autorita&#8217; di regolazione dei trasporti, di seguito denominata &#8220;Autorita&#8217;&#8221;, la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; costituito entro il 31 maggio 2012. L&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; competente nel settore dei trasporti e dell&#8217;accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita&#8217; con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta&#8217; e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L&#8217;Autorita&#8217; esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all&#8217;articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All&#8217;Autorita&#8217; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge. 1-bis. L&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell&#8217;Autorita&#8217; si applica il regime previsto dall&#8217;articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti dell&#8217;Autorita&#8217; sono scelti, nel rispetto dell&#8217;equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita&#8217; e indipendenza e di comprovata professionalita&#8217; e competenza nei settori in cui opera l&#8217;Autorita&#8217;. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita&#8217; professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne&#8217; ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne&#8217; avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita&#8217;. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l&#8217;intera durata dell&#8217;incarico. I componenti dell&#8217;Autorita&#8217; sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell&#8217;Autorita&#8217;, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell&#8217;Autorita&#8217;, la loro durata in carica e la non rinnovabilita&#8217; del mandato. 2. L&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; competente nel settore dei trasporti e dell&#8217;accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l&#8217;efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell&#8217;Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all&#8217;articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche&#8217; in relazione alla mobilita&#8217; dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;equilibrio economico delle imprese regolate, l&#8217;efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d) a stabilire le condizioni minime di qualita&#8217; dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l&#8217;assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l&#8217;Autorita&#8217; verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l&#8217;accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita&#8217; del materiale rotabile gia&#8217; al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all&#8217;impresa aggiudicataria e&#8217; concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall&#8217;aggiudicazione definitiva, per l&#8217;acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttivita&#8217; X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita&#8217; di vigilanza istituita dall&#8217;articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento all&#8217;infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell&#8217;infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita&#8217; e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell&#8217;infrastruttura; l) l&#8217;Autorita&#8217;, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all&#8217;effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, puo&#8217; irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita&#8217; e nei limiti di cui all&#8217;articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L&#8217;ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e&#8217; destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell&#8217;Autorita&#8217;. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita&#8217; delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita&#8217;, allo scopo di garantire il diritto di mobilita&#8217; degli utenti. Comuni e regioni, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell&#8217;Autorita&#8217;, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1) l&#8217;incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita&#8217; per confronto nell&#8217;ambito di realta&#8217; europee comparabili, a seguito di un&#8217;istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita&#8217; ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita&#8217; alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall&#8217;articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu&#8217; criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia&#8217; titolari di licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d&#8217;intesa con i comuni una maggiore liberta&#8217; nell&#8217;organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell&#8217;utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta&#8217; nella fissazione delle tariffe, la possibilita&#8217; di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita&#8217; per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita&#8217; di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche&#8217; alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l&#8217;efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l&#8217;Autorita&#8217; puo&#8217; ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.»; b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del medesimo comma»; c) al comma 4, dopo il primo periodo, e&#8217; inserito il seguente: «Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche&#8217; gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all&#8217;Autorita&#8217; le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull&#8217;accesso alle infrastrutture, con facolta&#8217; da parte dell&#8217;Autorita&#8217; di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica»; d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del comma 2»; e) al comma 6: 1) la lettera a) e&#8217; sostituita dalla seguente: a) agli oneri derivanti dall&#8217;istituzione dell&#8217;Autorita&#8217; e dal suo funzionamento per l&#8217;anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 2) alla lettera b), l&#8217;ultimo periodo e&#8217; soppresso; 3) dopo la lettera b) e&#8217; aggiunta la seguente: «b-bis) ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l&#8217;Autorita&#8217; provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita&#8217;, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell&#8217;ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita&#8217; ed esperienza richiesti per l&#8217;espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita&#8217; e imparzialita&#8217;. In fase di avvio il personale selezionato dall&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale e&#8217; immesso nei ruoli dell&#8217;Autorita&#8217; nella qualifica assunta in sede di selezione»; f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Nelle more dell&#8217;entrata in operativita&#8217; dell&#8217;Autorita&#8217;, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data, l&#8217;Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e&#8217; soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresi&#8217;, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze nonche&#8217; del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche&#8217; di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica».</p>
<p>2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 2, dopo il comma 3 e&#8217; aggiunto il seguente: «3-bis. E&#8217; consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio»; b) all&#8217;articolo 5-bis, dopo il comma 1 e&#8217; aggiunto il seguente: «1-bis. Per il servizio di taxi e&#8217; consentito l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»; c) all&#8217;articolo 10, il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente: «1. I titolari di licenza per l&#8217;esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell&#8217;ambito orario del turno integrativo o nell&#8217;orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalita&#8217; e moralita&#8217; richiesti dalla normativa vigente».</p>
<p>3. All&#8217;articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale ed»; 2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorita&#8217; di regolazione, alla quale e&#8217; demandata la loro successiva approvazione»; 3) la lettera f) e&#8217; sostituita dalla seguente: «f) vigilanza sull&#8217;attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche&#8217; la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull&#8217;adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»; b) al comma 3: 1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche&#8217; svolgere le attivita&#8217; di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»; 2) dopo la lettera d) e&#8217; aggiunta la seguente: «d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita&#8217; ed urgenza ai fini dell&#8217;applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita&#8217;». ))</p>
<p>Art. 37</p>
<p>Misure per il trasporto ferroviario</p>
<p>(( 1. L&#8217;Autorita&#8217; di cui all&#8217;articolo 36 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalita&#8217; di finanziamento. L&#8217;Autorita&#8217;, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l&#8217;efficienza dei diversi gradi di separazione tra l&#8217;impresa che gestisce l&#8217;infrastruttura e l&#8217;impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell&#8217;Unione europea e all&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all&#8217;analisi, l&#8217;Autorita&#8217; predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall&#8217;articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «ed i contratti collettivi nazionali di settore» sono soppresse e la parola: «applicati» e&#8217; sostituita dalla seguente: «applicate»; b) la lettera b-bis) e&#8217; sostituita dalla seguente: «b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni piu&#8217; rappresentative a livello nazionale». ))</p>
<p>Capo VIII </p>
<p>Altre liberalizzazioni</p>
<p>Art. 38</p>
<p>Liberalizzazione delle pertinenze delle strade</p>
<p>1. All&#8217;articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono previste» inserire le parole «, secondo le modalita&#8217; fissate dall&#8217;Autorita&#8217; di regolazione dei trasporti, (( sentita l&#8217;Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all&#8217;articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)) ».</p>
<p>Art. 39</p>
<p>Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d&#8217;autore.</p>
<p>(( 1. All&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell&#8217;applicazione delle vigenti disposizioni in materia; d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.</p>
<p>2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita&#8217; di gestione nonche&#8217; l&#8217;effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l&#8217;attivita&#8217; di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d&#8217;autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e&#8217; libera;</p>
<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell&#8217;interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi. ))</p>
<p>Art. 40</p>
<p>Disposizioni in materia di carta di identita&#8217; e in materia di anagrafe (( degli italiani residenti all&#8217;estero e di attribuzione )) del codice fiscale ai cittadini iscritti.</p>
<p>1. All&#8217;articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d&#8217;identita&#8217; elettronica sul territorio nazionale».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, (( convertito, con modificazioni, dalla legge )) 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all&#8217;articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, (( n. 43,)) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche» b) Il comma 5 e&#8217; sostituito dal seguente: «La carta di identita&#8217; valida per l&#8217;espatrio rilasciata ai minori di eta&#8217; inferiore agli anni quattordici puo&#8217; riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L&#8217;uso della carta d&#8217;identita&#8217; ai fini dell&#8217;espatrio dei minori di anni quattordici e&#8217; subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo&#8217; dare l&#8217;assenso o l&#8217;autorizzazione, il nome della persona, dell&#8217;ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e&#8217; convalidata dalla questura o dalle autorita&#8217; consolari in caso di rilascio all&#8217;estero.».</p>
<p>3. All&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall&#8217;articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e&#8217; sostituito dal seguente: «6. L&#8217;Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarita&#8217; delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita&#8217;, in tempo reale, dei dati relativi alle generalita&#8217;, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all&#8217;indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero iscritti nell&#8217;Anagrafe ((degli italiani residenti)) all&#8217;estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall&#8217;Agenzia delle Entrate.».</p>
<p>4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell&#8217;interno)), del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il «Regolamento di gestione dell&#8217;Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)», con la disposizione di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.</p>
<p>5. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell&#8217;Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all&#8217;art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalita&#8217; ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell&#8217;INA, il (( Ministero dell&#8217;interno -)) Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali puo&#8217; stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.</p>
<p>6. Ai fini dell&#8217;individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell&#8217;ambito dei processi di interoperabilita&#8217; e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettivita&#8217;, ai sensi dell&#8217;articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l&#8217;amministrazione finanziaria attribuisce d&#8217;ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell&#8217;Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.</p>
<p>7. All&#8217;atto dell&#8217;iscrizione nell&#8217;AIRE e ai fini dell&#8217;attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all&#8217;anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell&#8217;interno, i dati di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l&#8217;aggiunta della residenza all&#8217;estero e con l&#8217;eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale e&#8217; indicato il comune di iscrizione nell&#8217;AIRE. Con le stesse modalita&#8217; i comuni trasmettono all&#8217;anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell&#8217;AIRE.</p>
<p>8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all&#8217;estero l&#8217;avvenuta attribuzione d&#8217;ufficio del codice fiscale.</p>
<p>9. Alle attivita&#8217; previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell&#8217;ambito delle risorse gia&#8217; disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>(( Art. 40 bis</p>
<p>Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi</p>
<p>1. All&#8217;articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 e&#8217; abrogato.))</p>
<p>Titolo II </p>
<p>INFRASTRUTTURE </p>
<p>Capo I </p>
<p>MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE</p>
<p>Art. 41</p>
<p>Emissioni di obbligazioni (( e di titoli di debito )) da parte delle societa&#8217; di progetto &#8211; project bond</p>
<p>(( 1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l&#8217;articolo 157 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa&#8217; di progetto). &#8211; 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita&#8217;, le societa&#8217; di progetto di cui all&#8217;articolo 156 nonche&#8217; le societa&#8217; titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche&#8217; destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile. 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l&#8217;elevato profilo di rischio associato all&#8217;operazione. 3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all&#8217;avvio della gestione dell&#8217;infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita&#8217; definite con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa&#8217; titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle societa&#8217; titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell&#8217;energia elettrica, nonche&#8217; a quelle titolari delle autorizzazioni. 5. All&#8217;articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «crediti dei finanziatori del concessionario» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell&#8217;articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle societa&#8217; gia&#8217; costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))</p>
<p>Art. 42</p>
<p>Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche</p>
<p>1. All&#8217;articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e&#8217; sostituito dal seguente: «14. I soggetti di cui all&#8217;articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all&#8217;articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo&#8217; riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al ((sesto periodo)) del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche&#8217; l&#8217;indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l&#8217;importo di cui all&#8217;articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo&#8217; superare il 2,5 per cento del valore dell&#8217;investimento. La proposta e&#8217; corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all&#8217;articolo 75, e dell&#8217;impegno a prestare una cauzione nella misura dell&#8217;importo di cui all&#8217;articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell&#8217;articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l&#8217;istruttoria ai sensi dell&#8217;articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e&#8217; approvato dal CIPE ai sensi dell&#8217;articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta&#8217; di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.<br />
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta e&#8217; inserita nella lista di cui al comma 1 ed e&#8217; posta a base di gara per l&#8217;affidamento di una concessione ai sensi dell&#8217;articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui e&#8217; data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all&#8217;articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 153, comma 8. Si applica l&#8217;articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e&#8217; tenuto agli adempimenti previsti dall&#8217;articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.».</p>
<p>Art. 43</p>
<p>Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie</p>
<p>1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all&#8217;eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall&#8217;articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto ((con i Ministri)) delle infrastrutture e dei trasporti e dell&#8217;economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalita&#8217; e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificita&#8217;, anche ordinamentali, del settore carcerario.</p>
<p>2. Al fine di assicurare il perseguimento dell&#8217;equilibrio economico-finanziario dell&#8217;investimento al concessionario e&#8217; riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell&#8217;infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalita&#8217; sono definite al momento dell&#8217;approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell&#8217;infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E&#8217; a esclusivo rischio del concessionario l&#8217;alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell&#8217;opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.</p>
<p>3. Se il concessionario non e&#8217; una societa&#8217; integralmente partecipata dal Ministero ((dell&#8217;economia e delle finanze)), il concessionario ((puo&#8217; prevedere)) che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non ((lucrativi)) contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.</p>
<p>Art. 44</p>
<p>Contratto di disponibilita&#8217;</p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 3, dopo il comma 15-bis, e&#8217; inserito il seguente: «15-bis.1. Il &#8220;contratto di disponibilita&#8217;&#8221; e&#8217; il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell&#8217;affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice di un&#8217;opera di proprieta&#8217; privata destinata all&#8217;esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l&#8217;onere assunto a proprio rischio dall&#8217;affidatario di assicurare all&#8217;amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita&#8217; dell&#8217;opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita&#8217; previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.»; b) all&#8217;articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il contratto di disponibilita&#8217;,»; c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilita&#8217;»; d) dopo l&#8217;articolo 160-bis, e&#8217; inserito il seguente: «Art. 160-ter (Contratto di disponibilita&#8217;). &#8211; 1. L&#8217;affidatario del contratto di disponibilita&#8217; e&#8217; retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: a) un canone di disponibilita&#8217;, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilita&#8217; dell&#8217;opera; il canone e&#8217; proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilita&#8217; della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; b) l&#8217;eventuale riconoscimento di un contributo in corso d&#8217;opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell&#8217;opera, in caso di trasferimento della proprieta&#8217; dell&#8217;opera all&#8217;amministrazione aggiudicatrice;<br />
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni gia&#8217; versati e all&#8217;eventuale contributo in corso d&#8217;opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell&#8217;opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprieta&#8217; dell&#8217;opera all&#8217;amministrazione aggiudicatrice. 2. L&#8217;affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell&#8217;opera per il periodo di messa a disposizione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. 3. Il bando di gara e&#8217; pubblicato con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 66 ovvero di cui all&#8217;articolo 122, secondo l&#8217;importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l&#8217;opera costruita e le modalita&#8217; per determinare la riduzione del canone di disponibilita&#8217;, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all&#8217;articolo 75; il soggetto aggiudicatario e&#8217; tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all&#8217;articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell&#8217;affidatario e&#8217; dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell&#8217;opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa di cui all&#8217;articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l&#8217;ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell&#8217;ambito del contratto di disponibilita&#8217;. 4. Al contratto di disponibilita&#8217; si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d&#8217;opera sono redatti a cura dell&#8217;affidatario; l&#8217;affidatario ha la facolta&#8217; di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita&#8217; di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita&#8217; vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d&#8217;opera sono ad ogni effetto approvati dall&#8217;affidatario, previa comunicazione all&#8217;amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorita&#8217; competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorita&#8217; competenti della progettazione e delle eventuali varianti e&#8217; a carico dell&#8217;affidatario. 6. ((L&#8217;attivita&#8217; di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell&#8217;opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo&#8217; proporre all&#8217;amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilita&#8217;.)) Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilita&#8217; superato il quale il contratto e&#8217; risolto. L&#8217;adempimento degli impegni dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell&#8217;opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalita&#8217; previste dal contratto di disponibilita&#8217;. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l&#8217;approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti».</p>
<p>Art. 45</p>
<p>Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico</p>
<p>1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita&#8217; all&#8217;assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all&#8217;articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, e&#8217; integrato dai seguenti elementi: a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda ((servita)) dalla realizzazione delle ((infrastrutture)) realizzate con il finanziamento autorizzato; b) il costo complessivo dell&#8217;investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico; c) l&#8217;erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attivita&#8217;; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma; d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell&#8217;infrastruttura articolati per il periodo utile dell&#8217;infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell&#8217;adeguamento monetario, si intende con l&#8217;applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attivita&#8217; e non puo&#8217; essere cumulato; e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di societa&#8217; per azioni, e&#8217; indicato anche l&#8217;impatto sui bilanci aziendali dell&#8217;incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell&#8217;infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l&#8217;impatto delle esternalita&#8217; positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto e&#8217; rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa&#8217; vigilata comunica all&#8217;ente vigilante.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all&#8217;elencazione di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 46</p>
<p>Disposizioni attuative del dialogo competitivo</p>
<p>1. All&#8217;articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 e&#8217; aggiunto il seguente: «18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita&#8217; attuative della disciplina prevista dal presente articolo».</p>
<p>Art. 47</p>
<p>Riduzione importo «opere d&#8217;arte» per i grandi edifici &#8211; modifiche alla legge n. 717/1949</p>
<p>1. All&#8217;articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e&#8217; sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche&#8217; le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all&#8217;esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all&#8217;abbellimento di essi, mediante opere d&#8217;arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali: due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.»; b) il secondo comma e&#8217; sostituito dal seguente: «Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonche&#8217; gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.».</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell&#8217;opera d&#8217;arte relativa all&#8217;edificio.</p>
<p>Art. 48</p>
<p>Norme in materia di dragaggi</p>
<p>(( 1. Dopo l&#8217;articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e&#8217; inserito il seguente: Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) &#8211; 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita&#8217; di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l&#8217;eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, e&#8217; presentato dall&#8217;autorita&#8217; portuale o, laddove non istituita, dall&#8217;ente competente ovvero dal concessionario dell&#8217;area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per l&#8217;approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull&#8217;assoggettabilita&#8217; o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita&#8217;. 2. I materiali derivanti dalle attivita&#8217; di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici: a) qualora presentino, all&#8217;origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positivita&#8217; ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell&#8217;autorita&#8217; competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita&#8217; di capping, nel rispetto delle modalita&#8217; previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata; b) qualora presentino, all&#8217;origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell&#8217;allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d&#8217;uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalita&#8217; previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell&#8217;eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all&#8217;allegato 3 del citato decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell&#8217;ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresi&#8217; autorizzazione all&#8217;impiego dei materiali fissandone l&#8217;opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali; c) qualora risultino non pericolosi all&#8217;origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all&#8217;interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilita&#8217; equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 &#8211; 9 m/s, con le modalita&#8217; previste dal decreto di cui al comma 6; d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l&#8217;area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all&#8217;articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l&#8217;iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attivita&#8217; di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell&#8217;allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell&#8217;area derivante dall&#8217;attivita&#8217; di colmata in relazione alla destinazione d&#8217;uso. E&#8217; fatta salva l&#8217;applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell&#8217;ambiente. L&#8217;accettabilita&#8217; delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l&#8217;applicazione nell&#8217;analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall&#8217;ISPRA, dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; e dalle Agenzie regionali per la protezione dell&#8217;ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell&#8217;analisi di rischio sono riportati nell&#8217;allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell&#8217;accettabilita&#8217; delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura puo&#8217; essere attuata con l&#8217;impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l&#8217;utilizzo delle aree medesime. 4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all&#8217;interno di strutture di contenimento nell&#8217;ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all&#8217;articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneita&#8217; delle navi e dei galleggianti all&#8217;uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l&#8217;idoneita&#8217; dell&#8217;impresa. Le Autorita&#8217; marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. L&#8217;idoneita&#8217; del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell&#8217;ambito dell&#8217;intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita&#8217; di dragaggio nonche&#8217; dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e&#8217; fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell&#8217;eventualita&#8217; di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall&#8217;attivita&#8217; di dragaggio. 6. Il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita&#8217; e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell&#8217;eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati. 8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell&#8217;autorita&#8217; competente nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell&#8217;articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.».</p>
<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell&#8217;articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. ))</p>
<p>Art. 49</p>
<p>Utilizzo terre e rocce da scavo</p>
<p>1. L&#8217;utilizzo delle terre e rocce da scavo e&#8217; regolamentato con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>(( 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell&#8217;articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p>1-ter. All&#8217;articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all&#8217;articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e&#8217; abrogato l&#8217;articolo 186».</p>
<p>1-quater. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))</p>
<p>Art. 50</p>
<p>Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche</p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all&#8217;articolo 143: 1) il comma 5 e&#8217; sostituito dal seguente: «5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprieta&#8217; o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilita&#8217; o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all&#8217;equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalita&#8217; di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice unitamente all&#8217;approvazione ai sensi dell&#8217;articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l&#8217;equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell&#8217;articolo 153, le predette modalita&#8217; di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice nell&#8217;ambito dello studio di fattibilita&#8217;»; 2) al comma 7, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu&#8217; istituti finanziatori nel progetto»; )) a) all&#8217; articolo 144, dopo il comma 3 e&#8217; inserito il seguente:<br />
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita&#8217; dell&#8217;opera.»; b) all&#8217;articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all&#8217;epoca dell&#8217;affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione e&#8217; stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro».</p>
<p>Art. 51</p>
<p>Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni</p>
<p>1. All&#8217;articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p>
<p>Art. 52</p>
<p>Semplificazione nella redazione e accelerazione dell&#8217;approvazione dei progetti</p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 93, comma 2, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E&#8217; consentita altresi&#8217; l&#8217;omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche&#8217; il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; b) all&#8217;articolo 97, dopo il comma 1, e&#8217; aggiunto il seguente: «1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta&#8217; di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita&#8217; di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo&#8217; essere disposta anche quando l&#8217;autorita&#8217; espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell&#8217;opera pubblica o di pubblica utilita&#8217;»; c) all&#8217;articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» e&#8217; inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» e&#8217; inserita la seguente: «almeno».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «Il progetto e&#8217; redatto,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e».</p>
<p>Art. 53</p>
<p>Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali</p>
<p>1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocita&#8217; avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l&#8217;alta capacita&#8217; sono utilizzate esclusivamente laddove cio&#8217; risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.</p>
<p>2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche&#8217; agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu&#8217; stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>3. (( (Soppresso) )).</p>
<p>4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche&#8217; agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu&#8217; stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»; b) all&#8217;articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».</p>
<p>(( 5-bis. All&#8217;articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: «Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l&#8217;ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e&#8217; tenuto a rendicontare le modalita&#8217; di utilizzo delle risorse a richiesta dell&#8217;ente erogante e non si applica l&#8217;articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000». ))</p>
<p>Art. 54</p>
<p>Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche</p>
<p>1. All&#8217;articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, e&#8217; inserito il seguente:<br />
«1-bis. I comuni, le province, le citta&#8217; metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunita&#8217; montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e&#8217; formato da beni immobili disponibili di proprieta&#8217; degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all&#8217;emissione obbligazionaria, ed e&#8217; destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall&#8217;ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)), il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita&#8217; di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.».</p>
<p>Art. 55</p>
<p>Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo</p>
<p>1. All&#8217;articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Per l&#8217;affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo».</p>
<p>(( 1-bis. Per le attivita&#8217; di cui al numero 80 dell&#8217;Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell&#8217;8 aprile 2006.</p>
<p>1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita&#8217; di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche&#8217; per le attivita&#8217; di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e&#8217; autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all&#8217;assunzione a tempo indeterminato di 32 unita&#8217; di personale. Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall&#8217;articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172, e&#8217; inserito il seguente: «Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>
<p>1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dall&#8217;articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche sfavorevoli la societa&#8217; ANAS e&#8217; autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate all&#8217;acquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure di esternalizzazione. ))</p>
<p>(( Art. 55 bis</p>
<p>Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale</p>
<p>1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell&#8217;Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita&#8217; economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all&#8217;articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.</p>
<p>2. L&#8217;articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e&#8217; abrogato. ))</p>
<p>Capo II </p>
<p>MISURE PER L&#8217;EDILIZIA</p>
<p>Art. 56</p>
<p>Norma nel settore edilizio</p>
<p>1. All&#8217;articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e&#8217; aggiunto il seguente: «9-bis. I comuni possono ridurre l&#8217;aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall&#8217;impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall&#8217;ultimazione dei lavori.</p>
<p>(( 1-bis. All&#8217;articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l&#8217;ultimo periodo e&#8217; aggiunto il seguente: «Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili gia&#8217; in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra&#8217; interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». ))</p>
<p>Art. 57</p>
<p>Ripristino IVA per housing sociale</p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 10, comma 1, il numero 8 e&#8217; sostituito dal seguente: «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l&#8217;opzione per l&#8217;imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta&#8217; sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita&#8217; sportive del 22 aprile 2008, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,)) ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l&#8217;opzione per l&#8217;imposizione;» b) all&#8217;articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all&#8217;articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell&#8217;intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l&#8217;opzione per l&#8217;imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta&#8217; sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita&#8217; sportive del 22 aprile 2008;» all&#8217;articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole<br />
«dell&#8217;articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»; (( c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all&#8217;articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;<br />
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))</p>
<p>Art. 58</p>
<p>Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa</p>
<p>1. All&#8217;articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.<br />
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l&#8217;utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.».<br />
2. All&#8217;articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l&#8217;utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.».<br />
3. Agli accordi di programma di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<p>Capo III </p>
<p>MISURE PER LA PORTUALITA&#8217; E L&#8217;AUTOTRASPORTO E L&#8217;AGRICOLTURA</p>
<p>Art. 59</p>
<p>Extragettito IVA per le societa&#8217; di progetto per le opere portuali</p>
<p>1. All&#8217;articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione Europea,» sono inserite le seguenti parole: «nonche&#8217;, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, ((con)) il 25% dell&#8217;incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all&#8217;infrastruttura oggetto dell&#8217;intervento»;<br />
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:<br />
«2-bis. L&#8217;incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b)<br />
su cui calcolare la quota del 25 per cento, e&#8217; determinato per ciascun anno di esercizio dell&#8217;infrastruttura:<br />
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all&#8217;ammontare delle riscossioni dell&#8217;IVA registrato nel medesimo anno; b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l&#8217;ammontare delle riscossioni dell&#8217;IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l&#8217;entrata in esercizio dell&#8217;infrastruttura oggetto dell&#8217;intervento. (( 2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell&#8217;andamento del gettito dell&#8217;intero sistema portuale, secondo le modalita&#8217; di cui al comma 2-quater. )) 2-quater. Con uno o piu&#8217; decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalita&#8217; di accertamento, calcolo e determinazione dell&#8217;incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla societa&#8217; di progetto, nonche&#8217; ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.».</p>
<p>(( Art. 59 bis</p>
<p>Sostituzione dell&#8217;articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p>
<p>1. L&#8217;articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 153 (Finanza di progetto). &#8211; 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita&#8217;, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell&#8217;elenco annuale di cui all&#8217;articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all&#8217;affidamento mediante concessione ai sensi dell&#8217;articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilita&#8217;, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l&#8217;utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 2. Il bando di gara e&#8217; pubblicato con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 66 ovvero di cui all&#8217;articolo 122, secondo l&#8217;importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita&#8217; predisposto dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall&#8217;articolo 144, specifica: a) che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita&#8217; di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione e&#8217; aggiudicata al promotore solo successivamente all&#8217;accettazione, da parte di quest&#8217;ultimo, delle modifiche progettuali nonche&#8217; del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l&#8217;amministrazione ha facolta&#8217; di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l&#8217;accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.<br />
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa di cui all&#8217;articolo 83. 5. Oltre a quanto previsto dall&#8217;articolo 83 per il caso delle concessioni, l&#8217;esame delle proposte e&#8217; esteso agli aspetti relativi alla qualita&#8217; del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l&#8217;esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneita&#8217; dell&#8217;iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell&#8217;area interessata, alla tutela del paesaggio e dell&#8217;ambiente e alla sicurezza della navigazione. 6. Il bando indica i criteri, secondo l&#8217;ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita&#8217; previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima. 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l&#8217;ubicazione e la descrizione dell&#8217;intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all&#8217;articolo 38. 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa&#8217; di servizi costituite dall&#8217;istituto di credito stesso ed iscritte nell&#8217;elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell&#8217;articolo 106 del decreto legislativo 1°<br />
settembre 1993, n. 385, o da una societa&#8217; di revisione ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche&#8217; la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu&#8217; istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attivita&#8217; di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l&#8217;importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell&#8217;ingegno di cui all&#8217;articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo&#8217; superare il 2,5 per cento del valore dell&#8217;investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita&#8217; posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo&#8217; avere sull&#8217;ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni. 10. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo&#8217; aver luogo anche in presenza di una sola offerta; c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalita&#8217; indicate all&#8217;articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase e&#8217; onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;approvazione del progetto, nonche&#8217; a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che cio&#8217; comporti alcun compenso aggiuntivo, ne&#8217; incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolta&#8217; di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l&#8217;accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 11. La stipulazione del contratto di concessione puo&#8217; avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformita&#8217; al progetto preliminare approvato. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest&#8217;ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell&#8217;aggiudicatario, dell&#8217;importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all&#8217;articolo 75 e da un&#8217;ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell&#8217;investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita&#8217; posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e&#8217; tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all&#8217;articolo 113.<br />
Dalla data di inizio dell&#8217;esercizio del servizio, da parte del concessionario e&#8217; dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell&#8217;opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue: a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l&#8217;aggiudicazione al promotore prescelto, ma l&#8217;attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalita&#8217; di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta piu&#8217; vantaggiosa; b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformita&#8217; al comma 10, lettera c); c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa; d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente piu&#8217; vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e&#8217; aggiudicato a quest&#8217;ultimo; e) ove siano state presentate una o piu&#8217; offerte valutate economicamente piu&#8217; vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest&#8217;ultimo puo&#8217;, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l&#8217;amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest&#8217;ultimo e&#8217; aggiudicatario del contratto e l&#8217;amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell&#8217;aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l&#8217;applicazione degli altri commi che precedono. 16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell&#8217;elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell&#8217;offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all&#8217;articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell&#8217;impegno a prestare una cauzione nella misura dell&#8217;importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 66 ovvero di cui all&#8217;articolo 122, secondo l&#8217;importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;<br />
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte gia&#8217; presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a: a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all&#8217;articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta; b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell&#8217;articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore; c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)<br />
del comma 16, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all&#8217;articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)<br />
e c), si applica il comma 13. 18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell&#8217;affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita&#8217;, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all&#8217;articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo&#8217; avere sull&#8217;ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l&#8217;importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell&#8217;ingegno di cui all&#8217;articolo 2578 del codice civile. La proposta e&#8217; corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all&#8217;articolo 75, e dall&#8217;impegno a prestare una cauzione nella misura dell&#8217;importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l&#8217;amministrazione aggiudicatrice puo&#8217; invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo&#8217; essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e&#8217; inserito nella programmazione triennale di cui all&#8217;articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e&#8217; posto in approvazione con le modalita&#8217; indicate all&#8217;articolo 97; il proponente e&#8217; tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e&#8217; posto a base di gara per l&#8217;affidamento di una concessione, alla quale e&#8217; invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l&#8217;amministrazione aggiudicatrice puo&#8217; chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e&#8217; specificato che il promotore puo&#8217; esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un&#8217;offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche&#8217; le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo&#8217; esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall&#8217;aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell&#8217;aggiudicatario, dell&#8217;importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l&#8217;originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell&#8217;importo delle spese per la predisposizione dell&#8217;offerta nei limiti di cui al comma 9. 20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo&#8217; riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all&#8217;articolo 160-bis.<br />
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche&#8217; i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche&#8217; i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita&#8217; rientra tra i settori ammessi di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell&#8217;ambito degli scopi di utilita&#8217; sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purche&#8217; tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l&#8217;esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita&#8217; della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 23. Ai sensi dell&#8217;articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo». ))</p>
<p>(( Art. 59 ter</p>
<p>Semplificazione nella navigazione da diporto</p>
<p>1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l&#8217;articolo 49 e&#8217; aggiunto il seguente:<br />
«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). &#8211; 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l&#8217;utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, puo&#8217; effettuare, in forma occasionale, attivita&#8217; di noleggio della predetta unita&#8217;. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell&#8217;unita&#8217;. 2. Il comando e la condotta dell&#8217;imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall&#8217;utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell&#8217;imbarcazione ovvero attraverso l&#8217;utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all&#8217;articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l&#8217;istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all&#8217;articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l&#8217;effettuazione del noleggio e&#8217; subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita&#8217; telematiche, all&#8217;Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche&#8217; all&#8217;Inps ed all&#8217;Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell&#8217;ultimo periodo del comma 2.<br />
L&#8217;effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l&#8217;applicazione della sanzione di cui all&#8217;articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all&#8217;Inps o all&#8217;Inail comporta l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita&#8217; di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. I proventi derivanti dall&#8217;attivita&#8217; di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche&#8217; di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita&#8217; o deducibilita&#8217; dei costi e delle spese sostenute relative all&#8217;attivita&#8217; di noleggio.<br />
L&#8217;imposta sostitutiva e&#8217; versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche.<br />
L&#8217;acconto relativo all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche e&#8217; calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l&#8217;accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l&#8217;imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate sono stabilite modalita&#8217; semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita&#8217; di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva, nonche&#8217; ogni altra disposizione utile ai fini dell&#8217;attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all&#8217;Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita&#8217; di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime». ))</p>
<p>Art. 60</p>
<p>Regime doganale delle unita&#8217; da diporto</p>
<p>1. All&#8217;articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e&#8217; sostituito dal seguente: «Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all&#8217;estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli ((articoli 146 e 750)) del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli ((articoli 163 e 760))<br />
del codice medesimo. ((Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell&#8217;armatore». )) 2. All&#8217;articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti:<br />
«o extraeuropei».</p>
<p>(( Art. 60 bis</p>
<p>Misure a tutela della filiera della nautica da diporto</p>
<p>1. All&#8217;articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita&#8217; da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) euro 800 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 1.160 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 1.740 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 2.600 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro 4.400 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro 7.800 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro 12.500 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro 16.000 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro 21.500 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro 25.000 per le unita&#8217; con scafo di lunghezza superiore a 64 metri»; b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»; c) al comma 4, le parole: «, nonche&#8217; alle unita&#8217; di cui al comma 2 che si trovino in un&#8217;area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse; d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell&#8217;atto» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per le unita&#8217; che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell&#8217;utilizzatore.<br />
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita&#8217; di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione»; e) al comma 7, al primo periodo la parola: «finanziaria» e&#8217; sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche&#8217; le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita&#8217; da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita&#8217; da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonche&#8217; alle unita&#8217; bene strumentale di aziende di locazione e noleggio»; f) il comma 8 e&#8217; abrogato; g) al comma 9, le parole: «da 2 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 7». ))</p>
<p>Art. 61</p>
<p>Anticipo recupero accise per autotrasportatori</p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche: a) all&#8217;articolo 3:<br />
1) al comma 1, le parole «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»; 2) al comma 6, le parole «dell&#8217;anno» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo»; b) all&#8217;articolo 4, comma 3, le parole «entro l&#8217;anno solare in cui e&#8217; sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell&#8217;anno solare successivo a quello in cui e&#8217; sorto». 2. A partire dall&#8217;anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalita&#8217; e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall&#8217;articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita&#8217; 2012) e&#8217; ridotta di 26,4 milioni di euro. 4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell&#8217;aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all&#8217;aumento dell&#8217;aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e&#8217; sempre rimborsato, con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita&#8217; di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all&#8217;articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante<br />
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita&#8217; 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 30 le parole «sulla benzina senza piombo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo» b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:<br />
«30-bis) All&#8217;aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l&#8217;articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 30-ter) Il maggior onere conseguente all&#8217;aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell&#8217;aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e&#8217; rimborsato, con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita&#8217; di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»</p>
<p>(( Art. 61 bis</p>
<p>Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale</p>
<p>1. Sono ripristinati i fondi di cui all&#8217;articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell&#8217;autotrasporto e all&#8217;inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell&#8217;ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. All&#8217;onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell&#8217;ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio. 4. La societa&#8217; UIRNet SpA e&#8217; soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e&#8217; estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. 5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e&#8217; autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l&#8217;utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo. ))</p>
<p>Art. 62</p>
<p>Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari</p>
<p>1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita&#8217; la durata, le quantita&#8217; e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita&#8217; di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita&#8217; e reciproca corrispettivita&#8217; delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.<br />
La nullita&#8217; del contratto puo&#8217; anche essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice. 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e&#8217; vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche&#8217; condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l&#8217;esecuzione dei contratti e la continuita&#8217; e regolarita&#8217; delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l&#8217;oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.<br />
(( 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall&#8217;ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e&#8217; maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e&#8217; inderogabile. )) 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita&#8217; degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; c) tutti i tipi di latte. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e&#8217; sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L&#8217;entita&#8217; della sanzione e&#8217; determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e&#8217; determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e&#8217; punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L&#8217;entita&#8217; della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell&#8217;azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.<br />
8. L&#8217;Autorita&#8217; Garante per la Concorrenza ed il Mercato e&#8217; incaricata della vigilanza sull&#8217;applicazione delle presenti disposizioni e all&#8217;irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l&#8217;Autorita&#8217; puo&#8217; avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall&#8217;articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All&#8217;accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l&#8217;Autorita&#8217; provvede d&#8217;ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attivita&#8217; di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia&#8217; disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall&#8217;irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall&#8217;autorita&#8217; garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita&#8217; di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell&#8217;ambito dell&#8217;Osservatorio unico delle Attivita&#8217; produttive, nonche&#8217; nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro ((o comunque rappresentative a livello nazionale)). Le stesse associazioni sono altresi&#8217; legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l&#8217;inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell&#8217;art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita&#8217; produttive del 13 maggio 2003.<br />
(( 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita&#8217; applicative delle disposizioni del presente articolo. ))</p>
<p>Art. 63</p>
<p>Attivazione nuovi «contratti di filiera»</p>
<p>1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall&#8217;Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all&#8217;articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all&#8217;articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalita&#8217; stabilite dal ((decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008)).<br />
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e&#8217; autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita&#8217; che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Restano fermi i versamenti all&#8217;entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>
<p>Art. 64</p>
<p>Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929</p>
<p>1. All&#8217;articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti:<br />
«nonche&#8217; mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita&#8217; di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 3. All&#8217;articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole «la propria attivita&#8217;», sono aggiunte le seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie».</p>
<p>Art. 65</p>
<p>Impianti fotovoltaici in ambito agricolo</p>
<p>(( 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non e&#8217; consentito l&#8217;accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilita&#8217; del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l&#8217;impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E&#8217; fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l&#8217;impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto<br />
3. L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell&#8217;Unione europea, la priorita&#8217; di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 4. I commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 5. Il comma 4-bis dell&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall&#8217;articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.<br />
))</p>
<p>Art. 66</p>
<p>Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola</p>
<p>1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare ((di concerto con il Ministro))<br />
dell&#8217;economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall&#8217;Agenzia del demanio nonche&#8217; su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita&#8217; istituzionali, di proprieta&#8217; dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche&#8217; di proprieta&#8217; degli enti pubblici nazionali, da ((locare o)) alienare a cura dell&#8217;Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.<br />
L&#8217;individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e&#8217; determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi&#8217; stabilite le modalita&#8217; di attuazione del presente articolo. 2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all&#8217;articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 3. Nelle procedure di alienazione ((e locazione)) dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell&#8217;imprenditorialita&#8217; agricola giovanile e&#8217; riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi&#8217; come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall&#8217;articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. (( 4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall&#8217;articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall&#8217;articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 4-ter. Il comma 3 dell&#8217;articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall&#8217;articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall&#8217;articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche&#8217;, in quest&#8217;ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». )) 5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta&#8217; dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 6. Per i terreni ricadenti all&#8217;interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l&#8217;Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l&#8217;assenso alla vendita ((o alla cessione in affitto))<br />
da parte degli enti gestori delle medesime aree. 7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere ((o cedere in locazione)), per le finalita&#8217; e con le modalita&#8217; di cui al comma 1, i beni di loro proprieta&#8217; agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all&#8217;Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere ((e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta&#8217; dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta&#8217;)). L&#8217;Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia&#8217; proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.<br />
8. Ai terreni alienati ((o locati)) ai sensi del presente articolo non puo&#8217; essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall&#8217;Agenzia del demanio per le attivita&#8217; svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato. 10. L&#8217;articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ((e l&#8217;articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.))</p>
<p>Art. 67</p>
<p>Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca</p>
<p>1. L&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 5.(( (Convenzioni).)) &#8211; 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo&#8217; stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu&#8217; delle seguenti attivita&#8217;: a) promozione delle attivita&#8217; produttive nell&#8217;ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l&#8217;utilizzo di tecnologie ecosostenibili; b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell&#8217;ambiente marino e costiero; c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita&#8217;, anche attraverso l&#8217;istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita&#8217;, anche in forma di Organizzazioni di produttori; d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita&#8217; delle filiere agroalimentare ittiche; e) agevolazioni per l&#8217;accesso al credito per le imprese della pesca e dell&#8217;acquacoltura; f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita&#8217; documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita&#8217; ai principi della legislazione vigente in materia; g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi. 2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, gia&#8217; Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell&#8217;articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)). (( 2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all&#8217;apposito capitolo di spesa da istituire nell&#8217;ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio». ))</p>
<p>(( Art. 67 bis</p>
<p>Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione</p>
<p>1. L&#8217;accertamento previsto dall&#8217;articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. 2. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell&#8217;imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un&#8217;altra imbarcazione di proprieta&#8217; del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprieta&#8217;, i privilegi di cui all&#8217;articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti dall&#8217;imbarcazione demolita all&#8217;imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza. ))</p>
<p>(( Art. 67 ter</p>
<p>Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca</p>
<p>1. All&#8217;articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente:<br />
«2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all&#8217;articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate»; b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis». ))</p>
<p>Titolo III </p>
<p>Capo I</p>
<p>Art. 68</p>
<p>Repertorio nazionale dei dispositivi medici</p>
<p>1. All&#8217;articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento»<br />
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;<br />
b) alla lettera e), le parole da: «Per l&#8217;inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.</p>
<p>Art. 69</p>
<p>Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi</p>
<p>1. All&#8217;articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».</p>
<p>Art. 70</p>
<p>Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree</p>
<p>(( 1. La dotazione del Fondo istituito dall&#8217;articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e&#8217; destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, gia&#8217; costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma 341 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalita&#8217; di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili. ))</p>
<p>Capo II</p>
<p>Art. 71</p>
<p>Oggetto e ambito di applicazione</p>
<p>1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e&#8217; istituita l&#8217;Autorita&#8217; nazionale di vigilanza, di cui all&#8217;articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche&#8217; di vigilanza, di cui all&#8217;articolo 80, con l&#8217;approvazione dei sistemi di tariffazione e dell&#8217;ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.<br />
3. I modelli di tariffazione, approvati dall&#8217;Autorita&#8217; previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche&#8217;, nell&#8217;ambito di una crescita bilanciata della capacita&#8217; aeroportuale, all&#8217;incentivazione degli investimenti correlati anche all&#8217;innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita&#8217; dei servizi. (( 3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all&#8217;articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell&#8217;ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l&#8217;approvazione e l&#8217;esecuzione degli stessi interventi, nonche&#8217; dei piani di sviluppo aeroportuale, le societa&#8217; di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonche&#8217; delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili. )) 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza di cui all&#8217;articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria. 5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne&#8217; ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all&#8217;allegato ((A))<br />
al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita&#8217;, ne&#8217; ai diritti riscossi per finanziare l&#8217;assistenza fornita alle persone con disabilita&#8217; e alle persone a mobilita&#8217; ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.</p>
<p>Art. 72</p>
<p>Definizioni</p>
<p>1. Ai fini dei presente Capo si intende per: a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l&#8217;atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo&#8217; comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonche&#8217; gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;<br />
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivita&#8217; o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivita&#8217; dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; c) utente dell&#8217;aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l&#8217;aeroporto di base; d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell&#8217;aeroporto per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all&#8217;atterraggio, al decollo, all&#8217;illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche&#8217; ai corrispettivi per l&#8217;uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo; e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.</p>
<p>Art. 73</p>
<p>Autorita&#8217; nazionale di vigilanza</p>
<p>(( 1. Nelle more dell&#8217;operativita&#8217; dell&#8217;Autorita&#8217; di regolazione dei trasporti di cui all&#8217;articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorita&#8217; di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ))</p>
<p>Art. 74</p>
<p>Reti aeroportuali</p>
<p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.<br />
2. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza puo&#8217; autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all&#8217;intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1. 3. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, puo&#8217; consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa citta&#8217; o agglomerato urbano, purche&#8217; ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all&#8217;articolo 77.</p>
<p>Art. 75</p>
<p>Non discriminazione</p>
<p>1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell&#8217;aeroporto. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza puo&#8217;, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettivita&#8217; e trasparenza.</p>
<p>Art. 76</p>
<p>Determinazione diritti aeroportuali. Consultazioni</p>
<p>1. Al fine dell&#8217;applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all&#8217;articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n.<br />
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.<br />
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all&#8217;articolo 80, comma 1. 2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall&#8217;Autorita&#8217; ai sensi del comma 1 ((e determinato l&#8217;ammontare dei diritti)), previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza che verifica ((ed approva entro quaranta giorni)) la corretta applicazione del modello tariffario ((e del livello dei diritti aeroportuali)) in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. E&#8217; istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell&#8217;aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all&#8217;anno, dell&#8217;utenza aeroportuale. 4. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza puo&#8217; motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell&#8217;aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall&#8217;ENAC -<br />
Direzione centrale infrastrutture aeroporti &#8211; che incidono sulla determinazione della misura tariffaria. 5. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza pubblica una relazione annuale sull&#8217;attivita&#8217; svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell&#8217;economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali. 6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l&#8217;Autorita&#8217; individua entro sessanta giorni dall&#8217;inizio della sua attivita&#8217;, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell&#8217;effettivo valore dei beni fruiti dall&#8217;utenza.</p>
<p>Art. 77</p>
<p>Trasparenza</p>
<p>1. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all&#8217;articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell&#8217;aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell&#8217;ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, comprendono: a) l&#8217;elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche&#8217;, nell&#8217;ambito di una crescita bilanciata della capacita&#8217; aeroportuale, all&#8217;incentivazione degli investimenti correlati all&#8217;innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita&#8217; dei servizi; d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;<br />
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;<br />
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita&#8217; pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono; g) le previsioni riguardanti la situazione dell&#8217;aeroporto per quanto attiene ai diritti, all&#8217;evoluzione del traffico, nonche&#8217; agli investimenti previsti; h) l&#8217;utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacita&#8217; dell&#8217;aeroporto. 3. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza dispone che gli utenti dell&#8217;aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti: a) le previsioni del traffico; b) le previsioni relative alla composizione e all&#8217;utilizzo previsto della flotta aerea dell&#8217;utente dell&#8217;aeroporto; c) le esigenze dell&#8217;utente dell&#8217;aeroporto;<br />
d) i progetti di sviluppo nell&#8217;aeroporto. 4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.</p>
<p>Art. 78</p>
<p>Norme di qualita&#8217;</p>
<p>1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell&#8217;aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita&#8217; dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione. 2. L&#8217;accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi. 3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all&#8217;articolo 76.</p>
<p>Art. 79</p>
<p>Differenziazione dei servizi</p>
<p>1. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualita&#8217; e l&#8217;estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. 2. L&#8217;ammontare dei diritti aeroportuali puo&#8217; essere differenziato in funzione della qualita&#8217; e dell&#8217;estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria. 3. Qualora il numero degli utenti dell&#8217;aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che e&#8217; possibile accogliere a causa di vincoli di capacita&#8217; dell&#8217;aeroporto, l&#8217;accesso e&#8217; stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza.</p>
<p>Art. 80</p>
<p>Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva</p>
<p>1. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso. 2. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito. 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza dispone l&#8217;applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime. 4. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti. 5. Il gestore aeroportuale puo&#8217;, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione. 6. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.</p>
<p>Art. 81</p>
<p>Aeroporti militari aperti al traffico civile</p>
<p>1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall&#8217;Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l&#8217;individuazione delle modalita&#8217; per il ristoro dei costi sostenuti.</p>
<p>Art. 82</p>
<p>Clausola di invarianza finanziaria</p>
<p>1. Dall&#8217;attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all&#8217;adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Capo III</p>
<p>Art. 83</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</p>
<p>1. All&#8217;articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis e&#8217; soppresso.</p>
<p>Art. 84</p>
<p>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107</p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 1, comma 2, le parole «provenienti o dirette all&#8217;estero» sono sostituite dalle seguenti: «in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell&#8217;Unione europea». b) all&#8217;articolo 2, dopo il comma 3, e&#8217; aggiunto il seguente:<br />
«3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell&#8217;Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l&#8217;applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»; c) all&#8217;Allegato, nell&#8217;intestazione della terza colonna, le parole<br />
«Aliquota per traffico di cabotaggio» sono sostituite dalle seguenti:<br />
«Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario».</p>
<p>Art. 85</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211</p>
<p>1. All&#8217;articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico» e&#8217; inserita la seguente: «coordinatore»; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comitato etico»<br />
e&#8217; inserita la seguente: «coordinatore»; c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole puo&#8217; essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilita&#8217; locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento»; d) al comma 3, le parole da «I comitati etici dei centri partecipanti» a «protocollo» sono soppresse; e) al comma 3, ultimo periodo, ((dopo la parola: «comitato» )) e&#8217; inserita la seguente: «coordinatore»; f) al comma 4, dopo le parole «comitato etico» e&#8217; inserita la seguente: «coordinatore».</p>
<p>Art. 86</p>
<p>Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione</p>
<p>1. All&#8217;articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo e&#8217; soppresso. 2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall&#8217;utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8211; Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall&#8217;articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.<br />
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l&#8217;espletamento del servizio previsto dall&#8217;articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da&#8217; adeguata pubblicita&#8217; alla scelta, motivandola anche in base ad un&#8217;analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato per l&#8217;espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. 4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un&#8217;indagine di mercato volta a verificare l&#8217;interesse degli operatori economici all&#8217;esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l&#8217;espletamento dello stesso. 5. Le attivita&#8217; di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 87</p>
<p>Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti</p>
<p>1. All&#8217;articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, e&#8217; aggiunto il seguente: «4-bis. I cittadini dell&#8217;Unione europea abilitati all&#8217;esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all&#8217;albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo ((9 novembre 2007)), n. 206.». 2. All&#8217;articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui all&#8217;articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l&#8217;attivita&#8217; di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all&#8217;albo dei consulenti in proprieta&#8217; industriale, previa trasmissione da parte dell&#8217;autorita&#8217; competente della dichiarazione preventiva di cui all&#8217;articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L&#8217;iscrizione rileva ai soli fini dell&#8217;applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.».</p>
<p>Art. 88</p>
<p>Applicazione del regime ordinario di deducibilita&#8217; degli interessi passivi per le societa&#8217;, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche&#8217; servizi di smaltimento e depurazione</p>
<p>1. Al comma 5, ultimo periodo, dell&#8217;articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, nonche&#8217; alle societa&#8217; il cui capitale sociale» fino alla fine del periodo sono soppresse. 2. In deroga all&#8217;articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall&#8217;attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, e&#8217; corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze. 4. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>Art. 89</p>
<p>Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09</p>
<p>1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l&#8217;INPS provvede ad effettuare il pagamento dell&#8217;importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell&#8217;Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia. 2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalita&#8217; inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall&#8217;INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.</p>
<p>Art. 90</p>
<p>Interventi per favorire l&#8217;afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese</p>
<p>1. All&#8217;articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse;<br />
b) al comma 3: 1) la lettera b) e&#8217; sostituita dalla seguente «b) avere sede operativa in Italia;»; 2) la lettera c) e&#8217; sostituita dalla seguente «c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;»; c) al comma 5: 1) dopo la parola «modalita&#8217;» sono inserite le seguenti<br />
«attuative e»; 2) e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.». (( 1-bis. All&#8217;articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «ai sensi del precedente articolo 1» sono inserite le seguenti: «o erogati dalle societa&#8217; finanziarie ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 5,». ))</p>
<p>Art. 91</p>
<p>Modifiche alla disciplina del trasferimento all&#8217;estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d&#8217;infrazione n. 2010/4141</p>
<p>1. All&#8217;articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all&#8217;Unione europea ovvero in Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell&#8217;articolo 168-bis, ((comma 1,)) con i quali l&#8217;Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformita&#8217; ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l&#8217;altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell&#8217;imposta dovuta e le modalita&#8217; di versamento.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell&#8217;articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e&#8217; emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Capo III</p>
<p>(( Art. 91 bis</p>
<p>Norme sull&#8217;esenzione dell&#8217;imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali</p>
<p>1. Al comma 1, lettera i), dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita&#8217; non commerciali». 2. Qualora l&#8217;unita&#8217; immobiliare abbia un&#8217;utilizzazione mista, l&#8217;esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita&#8217; nella quale si svolge l&#8217;attivita&#8217; di natura non commerciale, se identificabile attraverso l&#8217;individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita&#8217;. Alla restante parte dell&#8217;unita&#8217; immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l&#8217;esenzione si applica in proporzione all&#8217;utilizzazione non commerciale dell&#8217;immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita&#8217; e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell&#8217;individuazione del rapporto proporzionale. 4. E&#8217; abrogato il comma 2-bis dell&#8217;articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. ))</p>
<p>Art. 92</p>
<p>Tutela procedimentale dell&#8217;operatore in caso di controlli eseguiti successivamenteall&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione doganale</p>
<p>1. All&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, e&#8217; aggiunto il seguente: «4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall&#8217;articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all&#8217;operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi &#8211; ispezioni &#8211; verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita&#8217;, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell&#8217;accertamento riscontrati nel corso del controllo, l&#8217;operatore interessato puo&#8217; comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall&#8217;Ufficio doganale prima della notifica dell&#8217;avviso di cui al successivo comma 5.». 2. All&#8217;articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all&#8217;articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.». 3. Dall&#8217;attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall&#8217;attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 93</p>
<p>Preclusione all&#8217;esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell&#8217;imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica</p>
<p>1. All&#8217;articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Il contribuente ha diritto di rivalersi dell&#8217;imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell&#8217;imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo&#8217; esercitare il diritto alla detrazione, al piu&#8217; tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l&#8217;imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».</p>
<p>Art. 94</p>
<p>Domanda di sgravio dei diritti doganali</p>
<p>1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall&#8217;autorita&#8217; doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Art. 95</p>
<p>Modifiche alla unificazione dell&#8217;aliquota sulle rendite finanziarie</p>
<p>1. All&#8217;articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, ((alinea,)) le parole: «, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse; b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all&#8217;articolo 27,» inserire le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»; c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), ((capoverso comma 3-bis dell&#8217;articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,)) dopo le parole «operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell&#8217;articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»; d) dopo il comma 18 e&#8217; aggiunto il seguente: «18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell&#8217;articolo 7 e&#8217; ((abrogato&#8221;)) ». 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall&#8217;anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell&#8217;articolo 35 del presente decreto.</p>
<p>Art. 96</p>
<p>Residenza OICR</p>
<p>1. L&#8217;articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e&#8217; cosi&#8217; modificato: a) al comma 1 la lettera c) e&#8217; cosi&#8217; sostituita. «c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa&#8217;, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attivita&#8217; commerciale nonche&#8217; gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato»; b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole «Si considerano altresi&#8217; residenti nel territorio dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e»; c) il comma 5-quinquies e&#8217; cosi&#8217; sostituito: «5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ((e di quelli con sede)) in Lussemburgo, gia&#8217; autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all&#8217;articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche&#8217; il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo.<br />
Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell&#8217;articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall&#8217;articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche&#8217; dall&#8217;articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».</p>
<p>Art. 97</p>
<p>Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche&#8217; al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286</p>
<p>1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)<br />
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell&#8217;euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticita&#8217; ed idoneita&#8217; delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche&#8217; al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l&#8217;ordinamento nazionale a quello dell&#8217;Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l&#8217;articolo 8 e&#8217; sostituito dal seguente: 1. I gestori del contante si assicurano dell&#8217;autenticita&#8217; e dell&#8217;idoneita&#8217; a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinche&#8217; siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione. 2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita&#8217; di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche&#8217; gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: a) i soggetti la cui attivita&#8217; consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute; b) i soggetti che svolgono attivita&#8217; di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all&#8217;art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di trattamento del denaro contante; c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino&#8217;, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attivita&#8217; accessorie; 3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticita&#8217; ed idoneita&#8217; delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.<br />
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010. 4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d&#8217;Italia e all&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita&#8217; indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsita&#8217; e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d&#8217;Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete &#8211; CNAC, presso l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e&#8217; subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e&#8217; subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell&#8217;articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate. 6. Al &#8220;Centro nazionale di analisi delle monete &#8211; CNAC&#8221; presso l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all&#8217;elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:<br />
ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; effettuazione dei test di cui all&#8217;articolo 5 del Regolamento (UE)<br />
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro; effettuazione dei controlli annuali di cui all&#8217;articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; formazione del personale in conformita&#8217; alle modalita&#8217; definite dagli Stati membri. 7. La Banca d&#8217;Italia puo&#8217; effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l&#8217;espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell&#8217;art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d&#8217;Italia puo&#8217; avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d&#8217;intesa all&#8217;uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l&#8217;accertamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l&#8217;esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonche&#8217; prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d&#8217;Italia;<br />
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 8. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, la Banca d&#8217;Italia, il &#8220;Centro nazionale di analisi delle monete &#8211; CNAC&#8221; e le altre autorita&#8217; nazionali competenti, di cui al ((decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze 26 settembre)) 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d&#8217;intesa al fine di coordinare ((le attivita&#8217; di cui al presente articolo e all&#8217;articolo 8-bis)). 9. La Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all&#8217;organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche&#8217;, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.<br />
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)<br />
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d&#8217;Italia si applica, in quanto compatibile, l&#8217;articolo 145 del Decreto legislativo 1°<br />
settembre 1993, n. 385, cosi&#8217; come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.<br />
11. Qualora, nel corso di un&#8217;ispezione, la Banca d&#8217;Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finche&#8217; non sia stato posto rimedio all&#8217;inosservanza contestata, la Banca d&#8217;Italia puo&#8217; vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d&#8217;Italia in relazione a un&#8217;ispezione costituisce di per se&#8217; inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio&#8217; puo&#8217; comportare la sua cancellazione dall&#8217;elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea. 12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d&#8217;Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l&#8217;attivita&#8217; di vigilanza. 13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizioni attuative di cui al ((comma 9)), da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;Economia e delle finanze, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l&#8217;autorita&#8217; di controllo competente perche&#8217; valuti l&#8217;adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d&#8217;Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l&#8217;inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo. b) dopo l&#8217;articolo 8 sono aggiunti i seguenti:<br />
«Art. 8-bis. (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita&#8217;). -<br />
1. La Banca d&#8217;Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsita&#8217; ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all&#8217;Autorita&#8217; competente. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d&#8217;Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell&#8217;Unione europea. 3. La Banca d&#8217;Italia informa preventivamente l&#8217;Autorita&#8217; Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche&#8217; quando le verifiche cui la trasmissione e&#8217; finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione. 4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita&#8217; ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d&#8217;Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di se&#8217; le cose e a presentarle a ogni richiesta dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria. Se e&#8217; disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote gia&#8217; trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non e&#8217; stata riconosciuta la falsita&#8217; in giudizio, la Banca d&#8217;Italia mette a disposizione degli aventi diritto l&#8217;importo equivalente. 5. Alla Banca d&#8217;Italia non e&#8217; dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita&#8217; e la medesima non e&#8217; tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. 6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d&#8217;Italia in relazione alle banconote sospette di falsita&#8217;, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall&#8217; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia&#8217; previsto dall&#8217;articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e dall&#8217;((articolo 8 del presente decreto)). 7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l&#8217;applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e&#8217; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 8-ter.(Segreto d&#8217;ufficio). &#8211; 1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita&#8217; pubbliche in ragione dell&#8217;esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d&#8217;ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorita&#8217; soltanto per le finalita&#8217; istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo&#8217; essere opposto all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. All&#8217;articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 152 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell&#8217;Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita&#8217;, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». b) il comma 153 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e&#8217; applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento del Tesoro.». c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:<br />
«153-bis. Fino all&#8217;entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze di dati e informazioni.». 3. ((Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare))<br />
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>(( Art. 97 bis</p>
<p>Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni</p>
<p>1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall&#8217;amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalita&#8217; di utilizzo, le dimensioni e l&#8217;ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione. ))</p>
<p>Art. 98</p>
<p>Entrata in vigore</p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-dpr-1152002-sulle-spese-di-giustizia-aggiornato-alla-manovra-finanziaria-2011/" title="Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011">Contributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-finanziaria-2011-ulteriori-modifiche-al-contributo-unificato/" title="Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificato">Manovra finanziaria 2011: ulteriori modifiche al contributo unificato</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/" title="Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio">Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/" title="Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità">Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione">DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/" title="Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E">Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicata-la-legge-29-dicembre-2011-n-218/" title="Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218">Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modifiche-al-codice-del-processo-amministrativo/" title="Modifiche al codice del processo amministrativo">Modifiche al codice del processo amministrativo</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/agenzia-delle-entrate-circolare-24-ottobre-2011-n-48-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/" title="Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori">Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/decertificazione-nei-rapporti-fra-amministrazione-e-cittadini/" title="Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini">Decertificazione nei rapporti fra amministrazione e cittadini</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/la-sentenza-fantasma-non-dovuta-la-maggiorazione-semestrale/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/la-sentenza-fantasma-non-dovuta-la-maggiorazione-semestrale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni amministrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Equitalia: multe illegali, riemerge la sentenza smarrita Scritto da Luigi dell’Olio &#124; Dietro la Notizia – mar 20 mar 2012 09:52 CET.. . Equitalia è di nuovo sotto i riflettori. Un articolo apparso sull&#8217;Espresso ha infatti riportato alla luce una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 2007 ma che non è mai stata resa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Equitalia: multe illegali, riemerge la sentenza smarrita</p>
<p>Scritto da Luigi dell’Olio | Dietro la Notizia – mar 20 mar 2012 09:52 CET.. .</p>
<p>Equitalia è di nuovo sotto i riflettori. Un articolo apparso sull&#8217;Espresso ha infatti riportato alla luce una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 2007 ma che non è mai stata resa pubblica e in cui le multe applicate dalla società di riscossione dei tributi venivano dichiarate illegali. Ma a diffondere la notizia ci ha pensato il web.</p>
<p>La sentenza</p>
<p>In base alla pronuncia della Suprema Corte, datata febbraio 2007, le multe di Equitalia sarebbero illegali. Cioè gli interessi del 10 per cento applicati dalla società di riscossione dei tributi renderebbero nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. A cominciare dalle infrazioni del codice della strada. L&#8217;aspetto strano della faccenda è che in tutti questi anni, da quando la sentenza è stata emessa, nessuno ne ha mai sentito parlare. A smuovere le acque è stato un avvocato di Bari, Vito Franco, che fa da consulente anche a un&#8217;associazione di tutela dei consumatori, l&#8217;Assdac, che si è messo alla ricerca della sentenza fantasma cercando nelle  più prestigiose banche dati giuridiche private d&#8217;Italia. Ma dagli archivi telematici per i professionisti non è emerso nulla e l&#8217;unica soluzione è apparsa quella di andare a cercare direttamente a Roma negli archivi cartacei della Suprema Corte dove in effetti la sentenza è finalmente apparsa. È stata depositata in Cassazione il 16 luglio 2007, porta il numero di protocollo 3701 e dichiara che gli interessi del 10 per cento semestrale applicati da Equitalia sono illegittimi.</p>
<p>Multe applicate irregolarmente</p>
<p>Nonostante però i giudici abbiano dichiarato che le multe attuate dalla società di riscossione sono illegali, in tutti questi anni il rincaro ha continuato ad essere applicato, come risulta da centinaia di cartelle esattoriali. Le sanzioni irregolari creano maggiorazioni di milioni di euro, che però secondo la Cassazione non sarebbero dovuti. La Suprema Corte infatti è molto chiara e afferma che in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, va applicata &#8220;l&#8217;iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 per cento. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili&#8221;.</p>
<p>Il ruolo dei social media</p>
<p>Ma come mai una notizia del genere è stata ignorata per tutto questo periodo di tempo? E soprattutto perché non è stata intrapresa alcuna azione concreta per permetterne la diffusione?</p>
<p>Dopo la pubblicazione dell&#8217;articolo sull&#8217;Espresso, i social network hanno giocato un ruolo fondamentale facendo fare alla notizia il giro del web. Cosa che mi porta a sottolineare l&#8217;importanza sempre più rilevante giocata da Internet nella diffusione delle notizie e per apprendere di questioni di cui altrimenti non si sarebbe mai venuti a conoscenza. Facebook, Twitter, blog e affini riflettono inoltre anche le esigenze dei lettori contemporanei, che hanno ormai abbandonato il ruolo passivo a vantaggio di un maggior coinvolgimento. In un&#8217;era in cui il computer è diventato ormai una necessità per restare &#8220;collegati&#8221; con il mondo, infatti, Internet e i social media vengono visti come il canale privilegiato di informazione per accedere alle notizie ma anche per permetterne la diffusione condividendo idee e opinioni.</p>
<p>(tratto da: http://it.finance.yahoo.com/blog/dietrolanotizia/equitalia-multe-illegali-riemerge-la-sentenza-smarrita-085232097.html)</p>
<p>*********************************************************************************************<br />
Di seguito la sentenza oggetto dell&#8217;articolo, riportata per esteso:</p>
<p>Cassazione Civile, sez. II, 16 febbraio 2007, n.ro 3701<br />
Decisa in Roma il 24 ottobre 2006, depositata il 16 febbraio 2007.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ATRIPALDI Umberto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
sentenza<br />
sul ricorso proposto da:<br />
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BENEVENTO, in persona del Prefetto pro<br />
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso<br />
L&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, ope legis;<br />
- ricorrente -<br />
e da MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,<br />
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L&#8217;AVVOCATURA<br />
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;<br />
- ricorrente -<br />
contro<br />
A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE,<br />
rappresentata e difesa dagli avvocati D&#8217;AURIA GIUSEPPE, LONGOBARDI TOMMASO,<br />
giusta mandato a tergo del controricorso;<br />
- controricorrente -<br />
e contro<br />
SARI S.P.A.;<br />
- intimata -<br />
avverso la sentenza n. 491/04 del Giudice di pace di BENEVENTO del 18.6.04, depositata il 21/06/04;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/10/06 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;<br />
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO<br />
CARLO, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.<br />
Svolgimento del processo<br />
L&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell&#8217;opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell&#8217;art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all&#8217;assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l&#8217;effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento<br />
delle somme dovute a titolo di sanzione. A.M.G. resiste.<br />
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.</p>
<p>Motivi della decisione<br />
Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l&#8217;art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell&#8217;ordinanza &#8211; ingiunzione, prevede, l&#8217;iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all&#8217;enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la<br />
condanna alle spese.<br />
P. Q. M.<br />
Rigetta il ricorso e condanna l&#8217;Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.<br />
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/gdp-di-catanzaro-la-notifica-al-portiere-e-nulla-senza-raccomandata-informativa-al-destinatario/" title="GdP di Catanzaro: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa al destinatario">GdP di Catanzaro: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa al destinatario</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/" title="Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi">Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/commissione-tributaria-provinciale-di-catanzaro-lipoteca-esattoriale-deve-essere-preceduta-dallavviso-di-mora/" title="Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora">Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cassazione-la-notifica-al-portiere-e-nulla-senza-raccomandata-informativa/" title="Cassazione: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa">Cassazione: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/in-caso-di-irreperibilita-anche-per-le-cartelle-esattoriali-e-necessaria-la-raccomandata-informativa/" title="In caso di irreperibilità, anche per le cartelle esattoriali è necessaria la raccomandata informativa">In caso di irreperibilità, anche per le cartelle esattoriali è necessaria la raccomandata informativa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/corte-costituzionale-dimezzato-il-potere-dei-sindaci-in-materia-di-sicurezza-urbana/" title="Corte Costituzionale: dimezzato il potere dei sindaci in materia di sicurezza urbana">Corte Costituzionale: dimezzato il potere dei sindaci in materia di sicurezza urbana</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/appello-in-materia-di-osa-non-si-applica-il-foro-erariale/" title="Appello in materia di osa: non si applica il foro erariale">Appello in materia di osa: non si applica il foro erariale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-e-onere-probatorio/" title="Processo tributario e onere probatorio">Processo tributario e onere probatorio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/decorrenza-del-termine-per-la-comunicazione-dei-dati-del-conducente/" title="Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente">Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartella-esattoriale-e-diritto-di-difesa/" title="Cartella esattoriale e diritto di difesa">Cartella esattoriale e diritto di difesa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/e-lagente-per-la-riscossione-a-dover-provare-lavvenuta-notifica-della-cartella-esattoriale-cass-civ-ord-28-ottobre-2010-n-22041/" title="E’ l’agente per la riscossione a dover provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale: Cass. civ. ord. 28 ottobre 2010 n. 22041.">E’ l’agente per la riscossione a dover provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale: Cass. civ. ord. 28 ottobre 2010 n. 22041.</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/incapacita-di-intendere-e-di-volere-e-sanzioni-amministrative/" title="Incapacità di intendere e di volere e sanzioni amministrative">Incapacità di intendere e di volere e sanzioni amministrative</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/tribunale-di-catanzaro-liquidazione-degli-onorari-professionali-e-inammissibilita-2/" title="Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità">Tribunale di Catanzaro: liquidazione degli onorari professionali e inammissibilità</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/anatocismo-bancario-e-incostituzionale-la-decorrenza-della-prescrizione-dallannotazione-in-conto-corrente/" title="Anatocismo bancario: è incostituzionale la decorrenza della prescrizione dall&#8217;annotazione in conto corrente">Anatocismo bancario: è incostituzionale la decorrenza della prescrizione dall&#8217;annotazione in conto corrente</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/" title="La TIA non è assoggettabile ad IVA">La TIA non è assoggettabile ad IVA</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/la-sentenza-fantasma-non-dovuta-la-maggiorazione-semestrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[riscossione esattoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Devono considerarsi nulle le cartelle che non contengono l’indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettano di indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora. Saranno quindi illegittime “tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devono considerarsi nulle le cartelle che non contengono l’indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettano di indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora. Saranno quindi illegittime “tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità&#8221;.</p>
<p>**********************************************************************************<br />
Corte di Cass., Sez. V, sent. n. 4516 del 21/03/2012</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>V.R. ha impugnato la cartella di pagamento con la quale l&#8217;Ufficio di Padova ha iscritto a ruolo le somme portate da un avviso d&#8217;accertamento, ormai definitivo, relativo all&#8217;anno 1983, oltre interessi. Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Padova, decisione che su duplice, analoga, impugnazione di Equitalia Polis S.p.A. è stata riformata dalla CTR del Veneto, che, con distinte sentenze di identico contenuto (n. 18/7/2010 e 19/7/2010), depositate entrambe il 23.2.2010, ha ritenuto che: 1) la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non invalidava la cartella, in quanto emessa prima che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, comma 4 ter, con disposizione innovativa, sanzionasse di nullità tale omissione; 2) l&#8217;omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e rendeva in parte qua illegittima la cartella.</p>
<p>Per la cassazione di tali sentenze, hanno proposto autonomi ricorsi l&#8217;Agenzia delle Entrate ed il V.. La Società Equitalia ha resistito con controricorso in quelli proposti dal contribuente, che, a sua volta, ha presentato controricorso in quelli proposti dall&#8217;Agenzia e, successivamente, ha depositato memoria.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1. In via preliminare, va disposta la riunione del ricorso n. 10296 del 2011 a quello recante il n. 9968 del 2011, nonchè la riunione del ricorso n 10925 del 2011 a quello recante il n. 9882 del 2011, perchè proposti contro le stesse sentenze (rispettivamente, la n. 19/7/2010 e n. 18/7/2010); inoltre, va disposta la riunione dei ricorsi riuniti sotto il n, 9882 del 2011 a quelli riuniti sotto il n. 9968 del medesimo anno, in quanto volti a censurare, sulla scorta di identici motivi, due sentenze di analogo contenuto rese a seguito della duplicazione degli appelli proposti avverso un&#8217;unica decisione di primo grado.</p>
<p>2. Con l&#8217;unico motivo dedotto, l&#8217;Agenzia delle Entrate, denuncia che, nell&#8217;annullare la cartella esattoriale nella parte relativa agli interessi, la CTR ha violato la L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, per non aver tenuto conto che la cartella esattoriale non necessitava di alcuna specifica motivazione, essendo stata notificata a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza, divenuta definitiva, pronunciata nei confronti del contribuente, che era, dunque, ben consapevole delle ragione sottese alla sua emanazione. Cosi opinando, prosegue la ricorrente, i giudici d&#8217;appello hanno disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti divenuti definitivi non necessita di alcuna motivazione, a maggior ragione &#8220;nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20&#8243;. 3. 3.1 Col primo motivo, del ricorso incidentale, il V., deducendo violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, lamenta che la CTR ha ritenuto legittima la cartella esattoriale perchè relativa a ruoli consegnati prima dell&#8217;1.6.2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, comma 4 ter, omettendo di esaminare la questione, da lui sollevata, dell&#8217;annullabilità della cartella stessa per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, imposta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. 3.2. Col secondo motivo, il contribuente, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, nell&#8217;affermare legittimo l&#8217;operato del concessionario, i giudici d&#8217;appello non hanno tenuto conto delle plurime, decisive, argomentazioni da lui sollevate col ricorso introduttivo e riproposte in appello, ed hanno, inoltre, operato un &#8220;salto logico&#8221; nel ritenere che tale legittimità derivava dall&#8217;inapplicabilità ratione temporis della sanzione di nullità, di cui al disposto del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, comma 4 ter, ritenuto legittimo dalla Corte Cost. (sent. n. 58 del 2009), argomento che, però, non teneva conto che le forme di illegittimità degli atti distinguono la nullità dall&#8217;annullabilità, e che tale sanzione non richiede previsione espressa.</p>
<p>3.3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta che la CTR ha ritenuto legittima la cartella nonostante la mancata indicazione del responsabile del procedimento, obbligo tassativo, imposto dalla legge allo scopo di assicurare la trasparenza dell&#8217;attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, la garanzia del diritto di difesa, nonchè il buon andamento e l&#8217;imparzialità della pubblica Amministrazione.</p>
<p>3.4. Col quarto motivo, il contribuente solleva, in via subordinata, eccezione d&#8217;illegittimità costituzionale del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in relazione agli art. 3, 24 e 97 Cost., ed ai principi affermati con l&#8217;ordinanza della Corte Cost. n. 377 del 2007. 4. I primi tre motivi del ricorso incidentale che vanno esaminati con priorità e congiuntamente, in quanto addebitano alle sentenze impugnate &#8211; sotto i profili dell&#8217;error in procedendo, del vizio di motivazione e della violazione di legge &#8211; il mancato accoglimento dell&#8217;eccezione d&#8217;annullamento della cartella esattoriale, sono inammissibili i primi due ed infondato il terzo.</p>
<p>4.1. In base alla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 5251/2007, n. 10696/2007), per la configurabilità del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è, invece, necessario che sia completamente omesso il provvedimento, in tesi, indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto, condizione che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti una statuizione implicita di rigetto. In applicazione di tale principio, la valutazione in termini di legittimità dell&#8217;operato del concessionario, da parte della Commissione Tributaria Regionale, contiene, dunque, la statuizione implicita di rigetto dell&#8217;eccezione d&#8217;invalidità, sub specie annullabilità, della cartella esattoriale.</p>
<p>4.2. Il dedotto vizio motivazionale è del pari inammissibile:</p>
<p>trattandosi di omessa motivazione su questioni in diritto, l&#8217;omissione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, soccorrendo, in tal caso, il potere di questa Corte di procedere alla sostituzione, correzione o integrazione della sentenza impugnata di cui all&#8217;art. 384 c.p.c., semprechè il giudice del merito sia pervenuto alla soluzione giuridicamente corretta.</p>
<p>4.3. La violazione di legge, dedotta col motivo 3.3), è, invece, insussistente. Va premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 7, pur qualificando &#8220;tassativo&#8221; l&#8217;obbligo dell&#8217;indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell&#8217;Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non precisa, in alcun modo, la sanzione connessa alla sua violazione. E&#8217; pacifico, poi, costituendo lo stesso presupposto logico dei motivi, che, nella specie &#8211; trattandosi, come si legge nel ricorso, di cartella di pagamento notificata il 23.1.2006 -, non può trovare applicazione il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, che ha tra l&#8217;altro, sanzionato con la nullità l&#8217;omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.6.2008.</p>
<p>Occorre, dunque, far riferimento ai principi generali in tema di annullabilità degli atti amministrativi, più volte richiamati dallo stesso ricorrente incidentale nell&#8217;invocare la sanzione dell&#8217;annullamento della cartella per la violazione di legge, in quanto &#8220;provvedimento emesso contro, legem (nello specifico contra la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2)&#8221;. L&#8217;applicazione di tali principi conduce ad escludere che il denunciato vizio possa comportare la caducazione della cartella esattoriale. La L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, introdotto con la L. n. 15 del 2005, art. 14, comma 1, (unitamente all&#8217;intero Capo 4 &#8211; bis dal titolo &#8220;Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, Revoca e recesso&#8221;), dopo aver ribadito, al primo comma, che il provvedimento amministrativo è annullabile se &#8220;adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza&#8221;, ha disposto per quanto qui interessa, al comma 2, che &#8220;non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&#8221;. In base a tale norma, la cui ratio va ravvisata nell&#8217;intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va, dunque, esclusa l&#8217;annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle norme del procedimento, in ragione dell&#8217;inidoneità dell&#8217;intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass. SU 14878 del 2009).</p>
<p>Nella specie, ricorre tale caso, tenuto conto che la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ha sicuro contenuto vincolato, essendo il documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, da predisporre secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che deve contenere l&#8217;intimazione ad adempiere l&#8217;obbligo risultante dal ruolo e l&#8217;avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (come si è detto, la novella di cui all&#8217;art. 36, comma 4 ter, cit. relativo all&#8217;obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, sanzionato con la nullità non è applicabile ratione temporis). Resta da aggiungere che il carattere generale della disposizione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, non ne comporta, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l&#8217;inapplicabilità al caso specifico degli atti del settore tributario, tenuto conto che: a) la disposizione di cui all&#8217;art. 7 dello Statuto del contribuente in commento costituisce una norma minus quam perfecta, essendo, come si è esposto, priva di sanzione, ragion per cui la valutazione della legittimità degli atti non può che esser effettuato alla luce dei precetti generali, proprio quelli, del resto, invocati dal ricorrente; b) l&#8217;assunto secondo cui la violazione dell&#8217;obbligo di indicazione del responsabile del procedimento inciderebbe &#8220;direttamente su diritti costituzionali del destinatario&#8221; è smentita dalla Corte Cost. che, con la citata sentenza n. 58 del 2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost.. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 377 del 2007, ha, bensì, affermato che la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, è volto ad assicurare la trasparenza amministrativa, l&#8217;informazione del cittadino e il suo diritto di difesa, ma ha escluso che la natura innovativa dell&#8217;art. 36, comma 4 ter, citato violi i parametri costituzionali indicati, non mancando di ribadire che le previsioni della L. n. 212 del 2000, non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte (ord. n. 41 del 2008, n. 180 del 2007 e n. 428 del 2006). In altri termini per i ruoli consegnati prima del 1.6.2008 la mancata indicazione del responsabile del procedimento è sottoposta al regime pregresso, senza che ciò comporti alcun vulnus per i diritti dei cittadini in riferimento ai precetti costituzionali richiamati.</p>
<p>4.4. Il dubbio di incostituzionalità della D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, sollevato, in subordine, dal ricorrente incidentale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., ed all&#8217;ordinanza n. 377 del 2007 della Corte Cost. è, in parte, manifestamente infondato ed in parte inammissibile: la questione della non retroattività della sanzione di nullità, introdotta con la norma censurata, è stata, infatti, oggetto di scrutinio da parte della Corte Cost, che la ha rigettata con la citata sentenza n. 58 del 2009 (ribadita con le successive ordinanze n. 291 e 221 del 2009) con la quale è stato, peraltro, sconfessato, proprio, il presupposto da cui muove il ricorrente e, cioè, che la disposizione impugnata, comporti implicitamente una &#8220;sanatoria per gli atti anteriori&#8221;, dato che la sanzione della nullità per l&#8217;omessa indicazione nelle cartelle del responsabile del procedimento non era prevista dal diritto anteriore.</p>
<p>Per converso, in riferimento alla questione dell&#8217;annullabilità, quale effetto &#8220;meno grave&#8221; della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, il dubbio di costituzionalità non ha motivo di porsi in relazione alla norma di cui all&#8217;art. 36, comma 4 ter indicata dal contribuente, in quanto tale disposizione commina la nullità per la predetta violazione a decorrere dal 1.6.2008, e non regola affatto la sanzione in ipotesi di cartelle consegnate, quale quella qui in rilievo, prima della predetta data.</p>
<p>5. Il motivo del ricorso dell&#8217;Agenzia è inammissibile. I giudici d&#8217;appello, dopo aver rilevato che l&#8217;indicazione &#8220;degli atti presupposti&#8221; poteva esser considerata sufficiente, perchè intelligibile per il contribuente, hanno considerato che &#8220;nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l&#8217;accertamento riferito all&#8217;anno d&#8217;imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati&#8221;, ed hanno ritenuto, perciò, che l&#8217;operato dell&#8217;ufficio era ricostruibile &#8220;attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione&#8221; che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa nè dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla CTR, in riferimento ai &#8220;presupposti&#8221;) nè dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella. Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena, appunto, d&#8217;inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).</p>
<p>6. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vanno interamente compensate tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/commissione-tributaria-provinciale-di-catanzaro-lipoteca-esattoriale-deve-essere-preceduta-dallavviso-di-mora/" title="Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora">Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ipoteca-esattoriale-e-procedimento-ex-art-700-cpc/" title="Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc">Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/il-nuovo-procedimento-di-riscossione-esattoriale/" title="Il nuovo procedimento di riscossione esattoriale">Il nuovo procedimento di riscossione esattoriale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/riscossione-coattiva-illegittimo-lart-85-comma-1-del-dpr-60273/" title="Riscossione coattiva: illegittimo l&#8217;art. 85, comma 1, del DPR 602/73">Riscossione coattiva: illegittimo l&#8217;art. 85, comma 1, del DPR 602/73</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/in-caso-di-irreperibilita-anche-per-le-cartelle-esattoriali-e-necessaria-la-raccomandata-informativa/" title="In caso di irreperibilità, anche per le cartelle esattoriali è necessaria la raccomandata informativa">In caso di irreperibilità, anche per le cartelle esattoriali è necessaria la raccomandata informativa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/rateizzazione-debiti-equitalia/" title="La rateizzazione dei debiti con l&#8217;agente della riscossione">La rateizzazione dei debiti con l&#8217;agente della riscossione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-e-onere-probatorio/" title="Processo tributario e onere probatorio">Processo tributario e onere probatorio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartella-esattoriale-e-diritto-di-difesa/" title="Cartella esattoriale e diritto di difesa">Cartella esattoriale e diritto di difesa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/e-lagente-per-la-riscossione-a-dover-provare-lavvenuta-notifica-della-cartella-esattoriale-cass-civ-ord-28-ottobre-2010-n-22041/" title="E’ l’agente per la riscossione a dover provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale: Cass. civ. ord. 28 ottobre 2010 n. 22041.">E’ l’agente per la riscossione a dover provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale: Cass. civ. ord. 28 ottobre 2010 n. 22041.</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/" title="La TIA non è assoggettabile ad IVA">La TIA non è assoggettabile ad IVA</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-sentenza-fantasma-non-dovuta-la-maggiorazione-semestrale/" title="La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale">La sentenza fantasma: non dovuta la maggiorazione semestrale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/lomesso-versamento-dei-contributi-previdenziali/" title="L&#8217;omesso versamento dei contributi previdenziali">L&#8217;omesso versamento dei contributi previdenziali</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/gdp-di-catanzaro-la-notifica-al-portiere-e-nulla-senza-raccomandata-informativa-al-destinatario/" title="GdP di Catanzaro: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa al destinatario">GdP di Catanzaro: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa al destinatario</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/telefonia-mobile-la-tassa-di-concessione-governativa-e-illegittima/" title="Telefonia mobile: la tassa di concessione governativa è illegittima">Telefonia mobile: la tassa di concessione governativa è illegittima</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-1-luglio-2011-laccertamento-fiscale-e-titolo-esecutivo/" title="Dal 1 luglio 2011 l&#8217;accertamento fiscale è titolo esecutivo">Dal 1 luglio 2011 l&#8217;accertamento fiscale è titolo esecutivo</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[mediaconciliazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Agenzia delle Entrate, Circolare 9/E del 19/03/12 circolare-9e-190312 Articoli CorrelatiContributo unificato: i chiarimenti del Ministero della GiustiziaProcesso tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PECChiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/EAgenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minoriDal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimiUlteriori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agenzia delle Entrate, Circolare 9/E del 19/03/12</p>
<p><a title="View circolare-9e-190312 on Scribd" href="http://www.scribd.com/giovanni_orlando_2/d/85932263-circolare-9e-190312" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">circolare-9e-190312</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/85932263/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-28w1vsspmp0ltkfithvx" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_21175" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/" title="Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E">Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/agenzia-delle-entrate-circolare-24-ottobre-2011-n-48-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/" title="Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori">Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-1-gennaio-2012-cessa-il-regime-dei-contribuenti-minimi/" title="Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi">Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ulteriori-chiarimenti-sulla-mediazione-circolare-ministero-giustizia-del-20-12-2011/" title="Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011">Ulteriori chiarimenti sulla mediazione: Circolare Ministero Giustizia del 20.12.2011</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-di-ferragosto-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale/" title="Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale">Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/in-gu-il-d-lgs-sul-federalismo-municipale/" title="In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale">In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-media-conciliazione-prima-guida-operativa/" title="La media-conciliazione: una prima guida operativa">La media-conciliazione: una prima guida operativa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/" title="Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio">Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione">DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/" title="La TIA non è assoggettabile ad IVA">La TIA non è assoggettabile ad IVA</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione">Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/" title="Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi">Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura delle liti fiscali minori: Agenzia delle Entrate, circolare 15/3/2012, n. 7/E</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Agenzia delle Entrate, circolare 15 marzo 2012, n. 7/E OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali minori – Modifiche apportate all’art. 39, co. 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, dall’art. 29, co. 16-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – Chiarimenti. INDICE Premessa 1. Ampliamento delle liti definibili 2. Effetti sulla sospensione delle liti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agenzia delle Entrate, circolare 15 marzo 2012, n. 7/E</p>
<p>OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali minori – Modifiche apportate all’art. 39, co. 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, dall’art. 29, co. 16-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – Chiarimenti.</p>
<p>INDICE<br />
Premessa<br />
1. Ampliamento delle liti definibili<br />
2. Effetti sulla sospensione delle liti e dei termini<br />
3. Proroga del versamento<br />
4. Sentenze definitive<br />
5. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione<br />
6. Definibilità della lite concernente il ricorso proposto oltre i termini di decadenza dell’impugnazione<br />
7. Definibilità ruoli relativi a redditi soggetti a tassazione separata<br />
8. Definibilità avvisi di liquidazione adottati ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 70 del 1988<br />
9. Determinazione dell’aliquota da applicare all’importo dovuto per la definizione della lite, in caso di pronuncia di rinvio emessa dalla Corte di cassazione.</p>
<p>Premessa </p>
<p>L’articolo 29, comma 16-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha apportato alcune modifiche all’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, ridisegnando in parte il perimetro applicativo della definizione delle liti minori.<br />
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa e ad altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati da precedenti documenti di prassi2, che, comunque, si intendono integralmente confermati.</p>
<p>1. Ampliamento delle liti definibili </p>
<p>Il testo dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come risultante dalla recente modifica, recita3: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 20114 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:<br />
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 20125 in unica soluzione; […]”.<br />
La recente novella opera in una duplice direzione: da un lato risulta modificata dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 la data entro cui deve risultare “pendente” la lite per poter accedere alla definizione agevolata, dall’altro viene prorogato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 20126 il termine entro cui versare le somme dovute.<br />
Per effetto della modifica risulta in primo luogo ampliato l’ambito delle liti definibili, ricomprendendovi anche le controversie introdotte con ricorsi alla Commissione tributaria provinciale (di seguito, CTP), notificati nel periodo 2 maggio – 31 dicembre 2011, a parità delle altre condizioni già richieste dall’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011.<br />
Ovviamente, restano definibili le liti per le quali già ricorrevano i presupposti previsti dalla norma prima della recente novella, per le quali risulta riaperto il termine per effettuare il versamento.<br />
Si precisa che la modifica in commento non estende la definizione alle controversie interessate da giudicato, né comunque alle controversie concluse con una decisione che risulti definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, come meglio si dirà al paragrafo 4.</p>
<p>2. Effetti sulla sospensione delle liti e dei termini</p>
<p>Il differimento del termine di pendenza comporta che anche per tutte le nuove liti definibili7 operi la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012, secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 12, lettera c), del D.L. n. 98/2011.<br />
La sospensione riguarda gli atti e le attività successivi al 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 216/2011), mentre restano salvi e validi gli atti e le attività compiuti nel processo precedentemente.<br />
Oltre alla sospensione dei giudizi, la citata lettera c) del comma 12 dell’articolo 39, ha previsto anche la sospensione dei termini “… per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”. Per effetto della modifica normativa, la sospensione dei termini riguarda anche tutte le liti relative a ricorsi in CTP notificati nel periodo 2 maggio – 31 dicembre 2011, sempre che i suddetti termini non fossero già scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012.<br />
Difatti, la sospensione dei termini è giuridicamente subordinata alla potenziale definibilità della lite e, dunque, soltanto a seguito dell’estensione della definizione alle liti pendenti al 31 dicembre 2011 può ritenersi operante la sospensione.<br />
Ad esempio, un ricorso in CTP notificato in data 20 maggio 2011, depositato in data 5 giugno 2011, deciso con sentenza depositata il 30 ottobre 2011, notificata il 14 novembre 2011 e non impugnata, non beneficerà della sospensione del termine per proporre appello, che risulta spirato il 13 gennaio 2012, dunque prima dell’entrata in vigore il 28 febbraio 2012 della legge che ha esteso la definizione, con l’ulteriore conseguenza che, essendosi realizzato il giudicato, la lite non risulterà definibile.</p>
<p>3. Proroga del versamento</p>
<p>Il nuovo termine del 2 aprile 2012 per il versamento di quanto dovuto riguarda sia le controversie entrate nella definizione per effetto della modifica normativa, sia quelle già pendenti alla data del 1° maggio 2011 (nel senso chiarito al paragrafo 2 della circolare 24 ottobre 2011, n. 48/E) per le quali alla data di entrata in vigore dell’articolo 29, comma 16-bis, del D.L. n. 216/2011, non sia intervenuta una decisione definitiva.<br />
Entro la stessa data dovranno essere versate eventuali integrazioni dovute nell’ipotesi in cui successivamente al pagamento e prima della presentazione della domanda sia intervenuta una decisione che abbia reso necessario un versamento integrativo (si veda al riguardo il paragrafo 8.1, della circolare n. 48/E del 2011).</p>
<p>4. Sentenze definitive</p>
<p>Premesso che possono essere definite anche le controversie interessate da sentenza già emessa alla data in cui si intende chiedere la definizione purché i relativi termini di impugnazione – anche per effetto di sospensione – alla stessa data non siano scaduti, occorre riscontrare volta per volta che – alla predetta data<br />
– non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni tributarie provinciali, regionali, centrale, dai Tribunali o dalle Corti d’appello.<br />
Le cause pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere oggetto di definizione soltanto se alla data di presentazione della domanda non sia stata depositata la sentenza o l’ordinanza decisoria di cassazione. Infatti, la pubblicazione della sentenza/ordinanza presso la cancelleria costituisce la fase terminale del processo, salvo che la Suprema Corte non abbia disposto il rinvio.<br />
A seguito del deposito della sentenza, la stessa assume la natura di “giudicato” per le parti che, in quanto tale, rende definitivo il rapporto tributario.<br />
L’eventuale estensione della definizione anche alle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione (nonché a tutte le sentenze ormai passate in giudicato per inutile decorso dei termini di impugnazione) violerebbe, invero, il principio della intangibilità del giudicato, principio di rilevanza costituzionale non superabile in assenza di specifiche statuizioni legislative di natura eccezionale.</p>
<p>5. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione</p>
<p>Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, ad opera dell’articolo 29, comma 16-bis, D.L. n. 216/2011, la definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta nonché con la presentazione della relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.<br />
Restano confermate le precedenti indicazioni di prassi, secondo cui il pagamento va effettuato con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione del codice tributo “8082”, denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”, istituito con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E. In proposito si precisa che qualora i tributi oggetto della lite da definire si riferiscano ad anni anteriori al 1972, nello spazio “anno di riferimento” del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” va inserito l’anno 1972.<br />
La domanda di definizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando il modello conforme a quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 settembre 20118 attraverso l’ausilio dell’apposito software reso disponibile per gli utenti abilitati in ambiente “Entratel” o “Fisconline”.<br />
Per quanto concerne le modalità di trasmissione telematica della domanda di definizione, restano valide le precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 48/E del 2011.<br />
Non è consentito il versamento in forma rateale degli importi dovuti, che devono essere, pertanto, integralmente effettuati entro il 2 aprile 2012. L’omesso versamento, entro tale termine, dell’importo dovuto comporta l’inefficacia della sanatoria.<br />
I termini relativi a tutti gli altri adempimenti previsti originariamente dall’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 rimangono immutati.<br />
Pertanto, ai sensi della lettera d) della citata disposizione, “gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l&#8217;eventuale diniego della definizione”.<br />
Se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel periodo compreso tra la data del 28 febbraio 2012 di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012 (di conversione del D.L. n. 216 del 2011) ed il 15 luglio 20129, il contribuente può chiederne la sospensione, rappresentando la volontà di avvalersi della definizione ovvero di essersene avvalso. La richiesta di sospensione non potrà più formularsi qualora il contribuente non abbia effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 2 aprile 2012 o, nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento, qualora non abbia presentato domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.<br />
Qualora il contribuente non si avvalga della definizione agevolata, la sospensione cessa il 30 giugno 2012, con la conseguenza che i termini processuali riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2012.</p>
<p>6. Definibilità della lite concernente il ricorso proposto oltre i termini di decadenza dell’impugnazione.</p>
<p>Con sentenza 27 settembre 2011, n. 19693, la Cassazione, seppure con riferimento all’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha indicato i presupposti necessari affinché una determinata lite possa considerarsi pendente.<br />
Nella fattispecie esaminata dalla pronuncia, un contribuente, dopo circa sei anni dalla notifica dell’avviso di accertamento e dopo che erano già state emesse le relative cartelle di pagamento, impugnava tardivamente l’avviso di accertamento, eccependo di non averne mai avuto conoscenza, nonostante l’evidente prova contraria costituita dalla presentazione di una richiesta di autotutela anteriormente al ricorso. Nel caso di specie, appariva evidente la volontà di instaurare la controversia al solo fine strumentale di configurare una<br />
“lite pendente” che, ai sensi del predetto articolo 16, potesse dare accesso alla definizione agevolata dell’atto impositivo.<br />
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che“…una lite può considerarsi &#8220;pendente&#8221; (anche ove si possa prospettare inammissibile il ricorso introduttivo di quella) allorché essa possa considerarsi &#8220;reale&#8221;, e sia, cioè, provvista di un margine di incertezza, tanto che permanga l’interesse, non solo del contribuente ma anche dell’amministrazione, a definirla”10.<br />
Una diversa interpretazione, secondo la Cassazione, anziché deflazionare il contenzioso in conformità con la ratio11 dell’istituto di definizione delle liti fiscali pendenti, lo alimenterebbe attraverso impugnazioni strumentali con l’intento di includere “…oltre ogni limite temporale, atti impositivi ormai da tempo divenuti definitivi e perciò non più ‘litigiosi”, avendo presente che nel caso di specie “…sono mancate di certo le condizioni perché la lite potesse considerarsi pendente, essendosi ormai maturato il convincimento della definitività del provvedimento impositivo anche da parte dello stesso contribuente, siccome emerge dal contenuto della istanza di autotutela a cui fa riferimento la sentenza qui impugnata…”.Secondo la Corte in tema di condono vige il principio generale secondo cui “…l’impugnazione tardiva a fini meramente strumentali (e cioè per creare artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, grazie a provvedimenti premiali di cui si abbia anticipato sentore), non può sortire l’effetto voluto”.<br />
Sul punto, la circolare n. 48/E 2011, ha affermato che “…sono ammesse<br />
… alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi – in sé inammissibili –<br />
proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quali, ad esempio, la sottoscrizione), purché prima del 6 luglio 2011 non sia intervenuta pronuncia definitiva di inammissibilità”.<br />
La predetta affermazione va correttamente intesa, alla luce di quanto enunciato dalla Suprema Corte, dovendosi ritenere comunque necessario, ai fini della definibilità della controversia, che questa sia stata instaurata per tutelare un obiettivo interesse ad agire, diverso dalla mera aspettativa della definizione. In concreto, non possono ammettersi alla definizione domande riferite a controversie tardivamente instaurate ove, sulla base di elementi oggettivi desumibili dalla complessiva vicenda giudiziaria e amministrativa, da indicare tassativamente nella motivazione del diniego, si possa ritenere fondatamente che il contribuente abbia precostituito la pendenza della controversia al solo fine di beneficiare della definizione.</p>
<p>7. Definibilità ruoli relativi a redditi soggetti a tassazione separata</p>
<p>Alcune Direzioni regionali hanno chiesto se possa ammettersi la definizione di una lite “minore” concernente un ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi.<br />
Le modalità di liquidazione e riscossione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata sono disciplinate dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui “in esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (&#8230;) In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo …”.<br />
La determinazione delle imposte in questione avviene ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e, dunque, secondo le regole proprie dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni.<br />
Si tratta di un’attività di liquidazione che non porta all’emanazione di un atto impositivo definibile, secondo quanto chiarito con la circolare n. 48/E del 2011. In particolare, la nozione di “atto impositivo” che rileva per la definibilità della lite presuppone la rettifica della dichiarazione, mentre il ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi è atto ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d’imposta nella dichiarazione12.<br />
L’imposta relativa ai redditi in questione non è liquidata, come invece per la tassazione ordinaria, dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, ma è determinata dall’Amministrazione finanziaria sulla base delle informazioni indicate dallo stesso contribuente o dal sostituto nella propria dichiarazione.<br />
Pertanto, l’Ufficio13 provvederà a notificare al ricorrente e a depositare presso l’organo giurisdizionale il diniego della domanda di definizione della lite fiscale pendente dopo che saranno rese disponibili le funzionalità informatiche di controllo delle domande presentate.<br />
Diversamente, nei casi in cui il contribuente con il ricorso, tramite l’impugnazione del ruolo, abbia contestato l’eventuale rettifica dei dati indicati in dichiarazione operata in attuazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 assume rilievo la natura impositiva dell’atto sicché la lite rientrerebbe nel novero di quelle definibili14.</p>
<p>8. Definibilità avvisi di liquidazione adottati ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 70 del 1988</p>
<p>Con avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’articolo 12 del decretolegge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, l’Agenzia delle entrate recupera le maggiori imposte sui trasferimenti degli immobili non censiti, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui il valore presuntivamente dichiarato in sede di registrazione dell’atto sia inferiore a quello risultante dall’applicazione della rendita catastale determinata dall’Ufficio dell’Agenzia del territorio.<br />
La circolare n. 48/E del 2011 (paragrafo 4.4.), in merito alla definibilità della lite avente ad oggetto avvisi di liquidazione, stabilisce che “…in generale non sono definibili l’avviso di liquidazione e il ruolo, considerato che tali atti, (…) non sono riconducibili alla categoria degli “atti impositivi”’. Tuttavia, l’avviso di liquidazione diviene oggetto di definizione allorquando possa essere assimilato ad un atto impositivo in quanto “…destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione…”.<br />
In merito agli avvisi di liquidazione emessi ai sensi del citato articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 5 marzo 2010, n. 5289, hanno avuto modo di chiarire che: “la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell&#8217;attribuzione della rendita ad un immobile, non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato al momento della sua compravendita, di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12, nel caso in cui, come nella specie, il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, perché conosciuto soltanto con la notifica dell&#8217;avviso di liquidazione, ha un duplice oggetto, uno derivante dalla impugnazione dell&#8217;atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di lite pendente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, definibile quindi in base alla stessa disposizione di legge, ed un altro che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale che non ha ad oggetto una specifica pretesa fiscale e non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa”15.<br />
Dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte si desume che l’avviso di liquidazione di cui al citato articolo 12 assume natura di atto impositivo ed è, quindi, definibile ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, a condizione che contestualmente e/o separatamente sia stato impugnato anche l’atto “presupposto” di attribuzione della rendita catastale.<br />
Resta inteso che la lite relativa alla determinazione della rendita e quella concernente la quantificazione dell’imposta richiesta sulla base della rendita contestata costituiscono contenziosi separati e scindibili16.<br />
In particolare, la controversia derivante dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione è definibile – come detto &#8211; ai sensi dell’articolo 39 del D.L. n. 98/2011. Di contro, la causa avverso l’atto di classamento prosegue, in quanto la definibilità della lite, ai sensi del citato articolo 39, concerne solamente controversie riferite ad atti che determinano una maggiore imposta nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate.<br />
Nell’ipotesi in cui l’atto di attribuzione della rendita catastale non sia stato notificato dall’Ufficio dell’Agenzia del territorio e avverso l’avviso di liquidazione di cui all’articolo 12 del D.L. n. 70/1988 sia stato presentato ricorso per far valere anche le contestazioni relative alla rendita catastale, la legittimazione passiva spetta sia all’Agenzia del territorio che all’Agenzia delle entrate, considerato che i rapporti giuridici in contestazione sono distinti. Infatti, l’Agenzia delle entrate non ha una “autonoma legittimazione nella controversia concernente la rendita catastale” e “le questioni di merito e di valutazione della rendita catastale devono essere fatte valere, dunque, con l’impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita in un giudizio nel quale il contraddittore è individuato nell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, cui sono attualmente rimesse le operazioni catastali” (Cass., sez. trib., 10 settembre 2004, n. 18271; nello stesso senso, 21 gennaio 2005, n. 1321). Ne discende che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate non può controdedurre in ordine a questioni concernenti la rendita e, quindi, è onere del contribuente chiamare in giudizio ritualmente il competente Ufficio dell’Agenzia del territorio. Anche in tale ipotesi si ritiene che sia definibile la controversia relativa alla determinazione della maggiore imposta (di competenza dell’Agenzia delle entrate), ma non quella instaurata attraverso l’impugnazione dell’atto di classamento (di competenza dell’Agenzia del territorio).</p>
<p>9. Determinazione dell’aliquota da applicare all’importo dovuto per la definizione della lite, in caso di pronuncia di rinvio emessa dalla Corte di cassazione.</p>
<p>Da più parti è stata riproposta la questione concernente l’aliquota da applicare (10, 30 o 50 per cento) per definire una lite pendente a seguito di pronuncia di rinvio della Cassazione che ha annullato la precedente sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole all’Ufficio17.<br />
Sul punto la circolare 48/E del 2011 (paragrafo 8.2) ha precisato che “In caso di rinvio al giudice di primo grado, le somme dovute per la definizione sono pari al 30 per cento del valore della lite, considerato che la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti”18. In questo caso si ritiene, quindi, sempre applicabile l’articolo 16, comma 1, lett. b), n. 3 che, similarmente a quanto avviene a seguito di pronuncia di rinvio, prevede l’ipotesi in cui “…non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio”.<br />
Tale posizione appare in linea sia con la ratio su cui si fonda la diversificazione delle aliquote, sia con i principi enunciati dalla Cassazione.<br />
La diversificazione delle aliquote risponde, infatti, all’esigenza di graduare l’importo da pagare in base all’esito del giudizio seguendo il criterio della soccombenza. Il contribuente paga un’aliquota maggiore per la definizione (pari al 50%), se risulta soccombente in seguito ad una pronuncia non definitiva resa sul merito o sull’ammissibilità del ricorso, ovvero minore se risulta vittorioso (pari al 10%).<br />
La cassazione con rinvio fa venir meno il presupposto richiesto per l’applicazione delle aliquote del 50% e 10%, ossia la presenza di una pronuncia giurisdizionale atta a definire il giudizio e dunque utile a determinare la soccombenza.<br />
Ed invero, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, dopo la cassazione con rinvio “… la sentenza di primo grado e la sentenza di appello cassata si trovano sempre esattamente nella stessa condizione di inefficacia, di impossibilità di reviviscenza e di insuscettibilità di passaggio in giudicato”19.<br />
In sintesi, come sostenuto nella menzionata circolare n. 48/E del 2011, si ribadisce che in caso di cassazione con rinvio per la definizione deve essere applicata l’aliquota del 30%, prevista dall’articolo 16, comma 1, lettera b), n. 3)<br />
delle legge n. 289 del 2002, che, per effetto del rinvio operato dall’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, trova applicazione anche per la definizione delle liti “minori”.<br />
L’applicazione dell’aliquota del 30% può peraltro desumersi dal dato letterale della norma nella parte in cui stabilisce che “le liti fiscali pendenti (…)<br />
anche a seguito di rinvio possono essere definite”, con il pagamento del 30% nel caso in cui “… non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;atto introduttivo del giudizio”.<br />
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali dipendenti.</p>
<p>IL DIRETTORE DELL’AGENZIA</p>
<p>___________</p>
<p>1. Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>
<p>2. Si vedano la circolare 24 ottobre 2011, n. 48/E e la risoluzione 23 novembre 2011, n. 107/E.</p>
<p>3. In grassetto le parti modificate.</p>
<p>4. In precedenza 1° maggio 2011.</p>
<p>5. In precedenza 30 novembre 2011.</p>
<p>6. La norma prevede che il versamento sia effettuato e la domanda sia presentata entro il 31 marzo 2012, che cade di sabato; entrambi gli adempimenti sono, dunque, prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</p>
<p>7. Ossia quelle relative a ricorsi in CTP proposti nel periodo 2 maggio – 31 dicembre 2011.</p>
<p>8. La domanda e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).</p>
<p>9. Data ultima prevista per il deposito da parte degli Uffici dell’Agenzia delle entrate degli elenchi delle liti per le quali è stata presentata la domanda di definizione (articolo 39, comma 12, lettera d), D.L. n. 98 del 2011).</p>
<p>10. Si veda anche Cassazione del 30 giugno 2006, n. 15158.</p>
<p>11. Per la Cassazione “… il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando, abbia per contropartita l’eliminazione d un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l’atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione”.</p>
<p>12. Si veda in proposito il punto 4.4 (Avvisi di liquidazione e ruoli) della circolare n. 48 del 2011, dove è stato precisato che “…nel caso in cui l’Ufficio si limiti a determinare l’entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente stesso, l’avviso di liquidazione non è definibile”.</p>
<p>13. Si intende per Ufficio la Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate parte nel giudizio e competente per l’istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione.</p>
<p>14. Secondo quanto chiarito al punto 4.2. della circolare n. 48 del 2011, in tal caso “…il ruolo si differenzia dall’atto di mera riscossione dell’imposta, già dichiarata, liquidata e non versata dal contribuente e, dal momento che scaturisce dalla rettifica della dichiarazione, esso assolve anche una funzione di provvedimento impositivo. Le relative controversie sono ammesse, pertanto, alla definizione, ancorché riguardanti il ruolo”.</p>
<p>15. Tale interpretazione viene seguita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione 18 novembre 2011, n. 24400; Cassazione 10 agosto 2010, n. 18526).</p>
<p>16. A tal proposito secondo le Sezioni unite se con l’atto di liquidazione dell&#8217;imposta viene impugnato anche l&#8217;esito della procedura di classamento “…la controversia ha un duplice oggetto, ognuno dei quali avrebbe potuto essere sviluppato in un separato processo, fermo restando il vincolo di pregiudizialità della controversia sul classamento rispetto alla conseguente liquidazione dell&#8217;imposta”.</p>
<p>17. Come già illustrato nella circolare n. 48/E del 2011, è consentita la definizione della controversia nelle ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio, sia da parte della Corte di cassazione sia da parte dei giudici di merito, a condizione che alla data del 6 luglio 2011 non fossero ancora spirati i termini per la riassunzione.</p>
<p>18. Riprendendo al riguardo l’interpretazione già fornita con la circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E, (paragrafo 11.6.10) e la risoluzione 9 maggio 2003, n. 104/E.</p>
<p>19. Cfr. Cassazione 11 novembre 2011, n. 23596, che, dopo aver affermato quanto riportato sopra, perviene alla conclusione – non condivisa dalla presente circolare – che “Nelle liti fiscali pendenti a seguito di rinvio, la individuazione della parte soccombente agli effetti della determinazione dell’aliquota del valore della lite da pagare per la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), deve essere fatta sulla base dell’ultima sentenza resa sul merito, pur se la stessa sia stata annullata dalla Corte di cassazione per vizi determinanti la nullità della sentenza o del procedimento”.</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/contributo-unificato-i-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia/" title="Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia">Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/processo-tributario-introdotto-lutilizzo-della-pec/" title="Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC">Processo tributario: introdotto l&#8217;utilizzo della PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/mediazione-tributaria-chiarimenti-e-istruzioni-operative-agenzia-delle-entrate-circolare-9e-del-190312/" title="Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E">Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative &#8211; Agenzia delle Entrate, circolare 19/03/12 n. 9/E</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/agenzia-delle-entrate-circolare-24-ottobre-2011-n-48-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/" title="Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori">Agenzia delle Entrate, circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-1-gennaio-2012-cessa-il-regime-dei-contribuenti-minimi/" title="Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi">Dal 1 gennaio 2012 cessa il regime dei contribuenti minimi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/manovra-di-ferragosto-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale/" title="Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale">Manovra di ferragosto: pubblicata in Gazzetta Ufficiale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/in-gu-il-d-lgs-sul-federalismo-municipale/" title="In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale">In GU il D.Lgs. sul federalismo municipale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/modificata-la-costituzione-introdotto-il-principio-del-pareggio-di-bilancio/" title="Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio">Modificata la Costituzione: introdotto il principio del pareggio di bilancio</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-semplificazioni-il-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione">DL semplificazioni: il testo coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-tia-non-e-assoggettabile-ad-iva/" title="La TIA non è assoggettabile ad IVA">La TIA non è assoggettabile ad IVA</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-con-la-legge-di-conversione/" title="Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione">Liberalizzazioni: il testo del decreto coordinato con la legge di conversione</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/cartelle-esattoriali-e-diritto-di-difesa-nulle-le-cartelle-che-non-riportano-il-calcolo-analitico-degli-interessi/" title="Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi">Cartelle esattoriali e diritto di difesa: nulle le cartelle che non riportano il calcolo analitico degli interessi</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dal-31-gennaio-2012-le-comunicazioni-di-cancelleria-saranno-trasmessi-mediante-pec/" title="Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC">Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pubblicato-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/" title="Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni">Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ipoteca-esattoriale-e-procedimento-ex-art-700-cpc/" title="Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc">Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/laccesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico/</link>
		<comments>http://studiolegaleorlando.net/laccesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[penale e procedura penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[La diffusione sempre maggiore di nuove tecnologie ha fatto sorgere simmetricamente nuove esigenze di tutela penale, in particolare, degli interessi cd. “immateriali” diversi dalle “cose” in senso tradizionale che difficilmente avrebbero trovato la giusta collocazione sistematica nell’ambito del catalogo originario delle fattispecie del codice Rocco, la cui ratio è diretta a preservare, in un’ottica general [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La diffusione sempre maggiore di nuove tecnologie ha fatto sorgere simmetricamente nuove esigenze di tutela penale, in particolare, degli interessi cd. “immateriali” diversi dalle “cose” in senso tradizionale che difficilmente avrebbero trovato la giusta collocazione sistematica nell’ambito del catalogo originario delle fattispecie del codice Rocco, la cui ratio è diretta a preservare, in un’ottica general preventiva, interessi ontologicamente estranei al mondo informatico e telematico.</p>
<p>Un primo passo in questo senso si ebbe agli albori degli anni novanta, davanti al dirompente avanzare e al diffondersi dell’elettronica di consumo ma anche di quella su scala industriale e professionale, con le conseguenti implicazioni di carattere criminale meritevoli di particolare attenzione anche in forza della straordinaria pericolosità dei crimini informatici, direttamente proporzionale alla loro grande attitudine offensiva pur non immediatamente evidente per via delle caratteristiche modalità di consumazione dei reati informatici, i cui autori si identificano con soggetti altamente specializzati, in genere addetti ai lavori che facendo uso delle loro speciali competenze tecniche non lasciano tracce, il che spiegherebbe, fra l’altro, anche (l’iniziale) scarsità giurisprudenziale in materia.</p>
<p>Stante le predette condizioni strutturali del processo di informatizzazione esistenti in Italia, la manifestazione patologica rappresentata dalla criminalità informatica che si suole ricondurre alla criminalità dei colletti bianchi, non poteva non trovare adeguata attenzione in dottrina, che in prima battuta si domandò quale condotta poteva ritenersi illecita in presenza di sistemi di elaborazione elettronica e/o sistemi telematici collegati in rete. Sebbene le ipotesi di reato riconducibili ai crimini informatici sia un genus contraddistinto da sostanziale eterogeneità, possono tuttavia essere ricondotte sotto un’unica categoria il cui denominatore comune è la presenza del computer, sia inteso come strumento per la realizzazione dell’illecito, sia inteso come oggetto tutelato dalla norma penale. In questa seconda ipotesi, le fattispecie delittuose si concentrano in due sottocategorie: a) accesso abusivo e uso indebito dell’elaboratore e/o del sistema telematico; b) appropriazione e manipolazione di dati e/o programmi che comportano (anche) violazione della privacy.</p>
<p>Il problema che ci si trova subito ad affrontare è quello dell’accesso all’elaboratore o al sistema, dovendosi tuttavia distinguere, in via preliminare, fra “accesso fisico” e “accesso logico”. Quello che qui viene in considerazione è l’accesso logico, in una certa misura indipendente dall’accesso fisico, in quanto mentre per quest’ultimo è necessario l’ingresso nel locale dove si trova la postazione informatica o di rete, per il primo è condizione sufficiente una postazione remota, dalla quale è possibile sia l’accesso in rete, sia l’accesso alla stessa postazione informatica e telematica collegata in rete con funzione di server. Il sistema ovviamente riconosce la persona autorizzata ad accedervi mediante quelle che comunemente si definiscono le “credenziali di accesso” e cioè username e password, il che è indipendente dalla identità fisica. Le intrusioni dell’esterno, cioè gli accessi non autorizzati dal dominus, in questo ambito sono un fenomeno abbastanza diffuso anche e soprattutto per l’attività dei cd. “hackers” i quali attraverso postazioni remote collegate in rete (internet) riescono ad accedere abusivamente sia alla postazione server, sia alla stessa postazione informatica usata dall’utente.</p>
<p>Ci si domandò, dunque, se il semplice accesso abusivo senza ulteriore attività criminale rappresenti un disvalore tale da implicare la necessità di sanzionare penalmente il fatto.<br />
Inizialmente, con riguardo all’accesso fisico nei locali in cui vi è la presenza di un elaboratore, si sostenne la possibilità di applicare la norma che punisce la violazione di domicilio; tale tesi incontrò tuttavia forti critiche soprattutto perché il bene tutelato dalla norma di cui all’art. 614 c.p. tutela un bene affatto diverso. Per quanto riguarda l’accesso logico si propugnò l’applicabilità dell’art. 494 c.p. o dell’art. 617 bis c.p., quest’ultimo solo in presenza di ulteriori atti criminali.<br />
E’ agevole notare che gli sforzi interpretativi in dottrina e in giurisprudenza rappresentano già di per sé una prima risposta all’allarme sociale che il solo accesso abusivo costituiva nell’ambito delle attività criminali informatiche percepite come altamente lesive.</p>
<p>La risposta definitiva arrivò dal legislatore con il primo intervento in materia di criminalità informatica, e cioè con la legge 547 del 27 dicembre 1993 che introdusse nel codice penale l’art. 615-ter che così recita: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.”</p>
<p>La norma si riferisce alla violazione del sistema informatico o telematico. Occorre quindi distinguere le due ipotesi. E’ evidente che la scarsa diffusione della rete internet al momento della entrata in vigore della legge n. 547 obbliga a ritenere quale sistema informatico il singolo computer e quale sistema telematico più computer connessi in rete, che questa poi sia collegata solo in locale o via internet non è rilevante, in quanto all’accesso logico si potrebbe sempre accompagnare l’abusivo accesso fisico con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di rilevanza penale del fatto. Quello che caratterizza il reato è piuttosto la necessaria esistenza di misure di sicurezza percepibili, atte ad impedire l’accesso ai terzi senza le quali non si potrebbe ipotizzare alcuna intrusione non autorizzata. Nella fattispecie rientrano tutte quelle condotte di interferenza mediante ingresso o permanenza non autorizzata nella memoria di un sistema informatico o telematico “chiuso” cioè protetto da una chiave di ingresso che sta ad indicare la volontà di dissenso del titolare dello ius excludendi.<br />
Nonostante l’apparenza letterale, il bene tutelato non è l’integrità del sistema informatico o telematico ma il diritto fondamentale alla riservatezza.<br />
Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento dell’introduzione del sistema; il dolo consiste nella coscienza e volontà di introdursi nel sistema nella consapevolezza dell’esistenza di misure di sicurezza.<br />
Nei suoi aspetti pratici e applicativi, la richiamata fattispecie criminale ha dimostrato tuttavia diversi aspetti problematici, sia in ragione dell’individuazione dei limiti dell’antigiuridicità espressa dal dissenso del titolare del sistema, sia in ordine alla presenza, ai limiti e alle modalità di un’eventuale autorizzazione all’accesso al sistema che renderebbe la condotta penalmente irrilevante.</p>
<p>L’analisi di diversi casi concreti nella giurisprudenza di merito, mette in risalto il fatto di colui che si introduce nel sistema informatico per scopi diversi da quelli per cui l’autorizzazione è stata concessa. In altre parole, l’autorizzazione è presente, ma ha dei limiti ben definiti che consistono nel perseguimento degli scopi d’ufficio o istituzionali. Al di fuori di questa ipotesi, e cioè travalicando le modalità tipiche proprie dell’autorizzazione concessa, l’accesso o la permanenza nel sistema informatico è (o dovrebbe essere) abusiva.<br />
Di diverso avviso il GUP del Tribunale di Brescia che, con una sentenza del 2011, ha prosciolto l’imputato che si era introdotto nel sistema informatico “per mera curiosità” giacché la locuzione “con scopi diversi da quelli consentiti” deve essere interpretata –secondo il giudicante- nel senso del “perseguimento di finalità illecite” andando così molto oltre non solo la ratio della norma ma anche oltre il semplice senso letterale della norma stessa. (G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 3 marzo 2011, n. 293)</p>
<p>L’impostazione del giudice di merito tradisce, invero, l’esistenza nella giurisprudenza di legittimità di due orientamenti opposti che hanno contribuito a creare non poca confusione: il primo, per il quale a nulla rileva lo scopo per il quale si è eseguito l’accesso né l’utilizzazione dei dati, ben sintetizzato nella pronuncia della Suprema Corte del 25 giugno 2009 n. 40078<br />
Il secondo, per il quale se l’accesso non è autorizzato, si tratta indubbiamente di un’intrusione abusiva; i problemi insorgono se si è in presenza di un autorizzazione all’accesso; in questo caso il baricentro si sposta sull’utilizzazione dei dati; se l’utilizzazione dei dati e cioè lo scopo dell’accesso non è conforme all’autorizzazione si ricadrebbe comunque nell’alveo di punibilità di cui all’art. 615-ter c.p. Significativa, sul punto, la sentenza della Suprema Corte del 22 settembre 2010 n. 39620</p>
<p>L&#8217;esistenza del sopra richiamato conflitto giurisprudenziale ha indotto la Sezione V° della Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 11714 del 11 febbraio 2011, a rimettere alle Sezione Unite un fatto riguardante l&#8217;utilizzazione di un sistema informatico da parte di un pubblico dipendente per la consultazione di banche dati cui egli aveva accesso per ragioni di servizio, sulla base del seguente quesito” Se costituisca il reato previsto dall’art. 615 ter c.p. l’accesso di soggetto abilitato ad un sistema informatico protetto per scopi e finalità estranee a quelle per le quali la chiave di accesso gli era stata attribuita”.<br />
Con la sentenza del 7 febbraio 2012 n.4694, le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto creatosi, sostenendo la fondatezza dell&#8217;orientamento diretto a ricomprendere nell&#8217;art 615-ter c.p., anche quelle condotte di accesso o permanenza che si pongono al di fuori del complesso di prescrizione impartite dal dominus, a nulla rilevando però gli scopi perseguiti né l’utilizzazione successiva dei dati.<br />
In buona sostanza, taluna giurisprudenza aveva confuso il complesso delle direttive costituenti autorizzazione all’acceso con gli scopi (soggettivi) perseguiti dal soggetto che accede al sistema, la cui manifestazione principale era data dall’utilizzo (successivo) dei dati informatici che doveva essere conforme all’autorizzazione, compiendo, in ultima analisi, un’operazione additiva relativa a due elementi (lo scopo soggettivo e l’utilizzo successivo dei dati) del tutto estranei al dettato normativo, seppur in fattispecie residuali nelle quali l’autorizzazione del titolare del sistema è presente, onde individuare i limiti dell’autorizzazione medesima con l’evidente intento di ricondurle nell’area applicativa dell’art. 615-ter del codice penale.</p>
<p style="text-align: left;">La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito tuttavia ogni dubbio enunciando, in definitiva, il seguente principio: ”Va affermato, in conclusione, il principio di diritto secondo il quale &#8220;integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall&#8217;art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l&#8217;accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l&#8217;ingresso al sistema&#8221;.</p>
<h4  class="related_post_title">Articoli Correlati</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/la-sostituzione-di-persona/" title="La sostituzione di persona">La sostituzione di persona</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/somme-trattenute-dal-datore-sulla-retribuzione-del-dipendente-non-si-integra-il-reato-di-appropriazione-indebita/" title="Somme trattenute dal datore sulla retribuzione del dipendente: non si integra il reato di appropriazione indebita">Somme trattenute dal datore sulla retribuzione del dipendente: non si integra il reato di appropriazione indebita</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/dl-22-dicembre-2011-n-211-interventi-urgenti-per-il-contrasto-della-tensione-detentiva-determinata-dal-sovraffollamento-delle-carceri/" title="DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri">DL 22 dicembre 2011, n. 211: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/ricettazione-e-violazione-del-diritto-dautore/" title="Ricettazione e violazione del diritto d&#8217;autore">Ricettazione e violazione del diritto d&#8217;autore</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/corte-cost-l%e2%80%99art-275-comma-3-secondo-periodo-del-codice-di-procedura-penale-e-incostituzionale/" title="Corte Cost.: l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale è incostituzionale">Corte Cost.: l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale è incostituzionale</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/e-lecito-registrare-le-conversazioni-per-tutelare-un-diritto-proprio-o-altrui/" title="E&#8217; lecito registrare le conversazioni per tutelare un diritto proprio o altrui">E&#8217; lecito registrare le conversazioni per tutelare un diritto proprio o altrui</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/diffamazione-e-necessario-distinguere-fra-offesa-e-accusa/" title="Diffamazione: è necessario distinguere fra offesa e accusa">Diffamazione: è necessario distinguere fra offesa e accusa</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/remissione-di-querela-la-mancata-comparizione-in-udienza-del-querelato-equivale-a-mancanza-di-rifiuto/" title="Remissione di querela: la mancata comparizione in udienza del querelato equivale a mancanza di rifiuto">Remissione di querela: la mancata comparizione in udienza del querelato equivale a mancanza di rifiuto</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/le-indagini-preventive/" title="Le indagini preventive">Le indagini preventive</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/coltivare-marijuana-sul-balcone-non-costituisce-reato/" title="Coltivare marijuana sul balcone non costituisce reato">Coltivare marijuana sul balcone non costituisce reato</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/pacchetto-sicurezza-illegittima-la-parte-sulla-custodia-cautelare/" title="Pacchetto sicurezza: illegittima la parte sulla custodia cautelare">Pacchetto sicurezza: illegittima la parte sulla custodia cautelare</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/niente-carcere-per-le-madri-con-figli-fino-a-6-anni-di-eta/" title="Niente carcere per le madri con figli fino a 6 anni di età">Niente carcere per le madri con figli fino a 6 anni di età</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/lart-615-ter-c-p-e-configurabile-se-laccesso-e-avvenuto-per-finalita-illecite/" title="L&#8217;art. 615-ter c.p. è configurabile se l&#8217;accesso è avvenuto per finalità illecite">L&#8217;art. 615-ter c.p. è configurabile se l&#8217;accesso è avvenuto per finalità illecite</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/abusiva-circolazione-del-veicolo-non-si-applica-lart-334-c-p/" title="Abusiva circolazione del veicolo: non si applica l&#8217;art. 334 c.p.">Abusiva circolazione del veicolo: non si applica l&#8217;art. 334 c.p.</a></li><li><a href="http://studiolegaleorlando.net/incostituzionalita-dellart-630-c-p-p/" title="Incostituzionalità dell&#8217;art. 630 c.p.p.">Incostituzionalità dell&#8217;art. 630 c.p.p.</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiolegaleorlando.net/laccesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

