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	<title>Studio Legale Orlando</title>
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		<title>Dal 31 gennaio 2012 le comunicazioni di cancelleria saranno trasmesse mediante PEC</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[diritto e procedura civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Si riporta il testo della nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 del D.G.S.I.A. &#8211; Ministero della Giustizia Comunicazione DGSIA 31 gennaio 2012 Articoli CorrelatiContributo unificato: DPR 115/2002 sulle spese di giustizia aggiornato alla manovra finanziaria 2011Ministero della Giustizia e pignoramento presso terziModifiche al codice dell&#8217;amministrazione digitalePubblicato il decreto sulle liberalizzazioniPubblicata la legge 29 dicembre 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riporta il testo della nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 del D.G.S.I.A. &#8211; Ministero della Giustizia</p>
<p><a title="View Comunicazione DGSIA 31 gennaio 2012 on Scribd" href="http://www.scribd.com/giovanni_orlando_2/d/80930706-Comunicazione-DGSIA-31-gennaio-2012" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Comunicazione DGSIA 31 gennaio 2012</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/80930706/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-5yaayzk51yewlwskjm" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.772727272727273" scrolling="no" id="doc_45718" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
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		<title>Pubblicato il decreto sulle liberalizzazioni</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvocati]]></category>
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		<description><![CDATA[DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita&#8217;. (12G0009) (GU n. 19 del 24-1-2012 &#8211; Suppl. Ordinario n. 18) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinarieta&#8217; ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1</p>
<p>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita&#8217;. (12G0009)</p>
<p>(GU n. 19 del 24-1-2012 &#8211; Suppl. Ordinario n. 18)</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;</p>
<p>Ritenuta la straordinarieta&#8217; ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitivita&#8217; del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l&#8217;introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all&#8217;implementazione della concorrenza dei mercati, nonche&#8217; alla facilitazione dell&#8217;accesso dei giovani nel mondo dell&#8217;impresa;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;</p>
<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze;</p>
<p>Emana</p>
<p>il seguente decreto-legge:</p>
<p>Titolo I </p>
<p>CONCORRENZA</p>
<p>Capo I </p>
<p>Norme generali sulle liberalizzazioni</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Liberalizzazione delle attivita&#8217; economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese </p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta&#8217; di iniziativa economica sancito dall&#8217;articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell&#8217;Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell&#8217;amministrazione comunque denominati per l&#8217;avvio di un&#8217;attivita&#8217; economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l&#8217;ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita&#8217;; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita&#8217; economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita&#8217; pubbliche perseguite, nonche&#8217; le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita&#8217; economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita&#8217; pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l&#8217;avvio di nuove attivita&#8217; economiche o l&#8217;ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia&#8217; presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l&#8217;offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita&#8217;, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.</p>
<p>2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all&#8217;accesso ed all&#8217;esercizio delle attivita&#8217; economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita&#8217; di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l&#8217;iniziativa economica privata e&#8217; libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita&#8217; tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all&#8217;ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta&#8217;, alla dignita&#8217; umana e possibili contrasti con l&#8217;utilita&#8217; sociale, con l&#8217;ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.</p>
<p>3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all&#8217;articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e&#8217; autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu&#8217; regolamenti, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attivita&#8217; per le quali permane l&#8217;atto preventivo di assenso dell&#8217;amministrazione, e disciplinare i requisiti per l&#8217;esercizio delle attivita&#8217; economiche, nonche&#8217; i termini e le modalita&#8217; per l&#8217;esercizio dei poteri di controllo dell&#8217;amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita&#8217;. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.</p>
<p>4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall&#8217;anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita&#8217; degli stessi enti ai sensi dell&#8217;articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell&#8217;ambito dei compiti di cui all&#8217;articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all&#8217;applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita&#8217;. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all&#8217;adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 5. Sono esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita&#8217; specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorita&#8217; indipendente.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Tribunale delle imprese </p>
<p>1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprieta&#8217; industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»; b) all&#8217;articolo 2, le parole: «in materia di proprieta&#8217; industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»; c) l&#8217;articolo 3 e&#8217; sostituito dal seguente: «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all&#8217;articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d&#8217;autore; c) azioni di classe di cui all&#8217;articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Le sezioni specializzate sono altresi&#8217; competenti, relativamente alle societa&#8217; di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle societa&#8217; da queste controllate o che le controllano, per le cause: a) tra soci delle societa&#8217;, inclusi coloro la cui qualita&#8217; di socio e&#8217; oggetto di controversia; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e societa&#8217;; e) in materia di patti parasociali; f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita&#8217; promosse dai creditori delle societa&#8217; controllate contro le societa&#8217; che le controllano; h) relative a rapporti di cui all&#8217;articolo 2359, primo comma, n. 3, all&#8217;articolo 2497-septies e all&#8217;articolo 2545-septies codice civile; i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa&#8217; di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».</p>
<p>2. Dopo il comma 1-bis dell&#8217;articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e&#8217; inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e&#8217; quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».</p>
<p>3. Il maggior gettito derivante dall&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e&#8217; versato all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>
<p>4. Il comma 4 dell&#8217;articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e&#8217; sostituito dal seguente: «4. La domanda e&#8217; proposta al tribunale presso cui e&#8217; istituita la sezione specializzata di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».</p>
<p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto. 6. L&#8217;amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita&#8217; relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente&#8221;.</p>
<p>Art. 3</p>
<p>Accesso dei giovani alla costituzione di societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata </p>
<p>1. Dopo l&#8217;articolo 2463 del codice civile, e&#8217; inserito il seguente articolo: &#8221; Articolo 2463-bis (Societa&#8217; semplificata a responsabilita&#8217; limitata) La societa&#8217; semplificata a responsabilita&#8217; limitata puo&#8217; essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta&#8217; alla data della costituzione. L&#8217;atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l&#8217;indicazione di societa&#8217; semplificata a responsabilita&#8217; limitata e il comune ove sono poste la sede della societa&#8217; e le eventuali sedi secondarie; 3) l&#8217;ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell&#8217;articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. L&#8217;atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l&#8217;ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e&#8217; stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 2329. L&#8217;iscrizione e&#8217; effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L&#8217;ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all&#8217;iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l&#8217;articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l&#8217;iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l&#8217;iscrizione con decreto. Il verbale recante modificazioni dell&#8217;atto costitutivo deliberate dall&#8217;assemblea dei soci e&#8217; redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L&#8217;atto di trasferimento delle partecipazioni e&#8217; redatto per scrittura privata ed e&#8217; depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l&#8217;ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e&#8217; stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d&#8217;eta&#8217; di cui al primo comma, se l&#8217;assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa&#8217;, e&#8217; escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l&#8217;articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta&#8217; in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l&#8217;assemblea per deliberare la trasformazione della societa&#8217;, in mancanza si applica l&#8217;articolo 2484. La denominazione di societa&#8217; semplificata a responsabilita&#8217; limitata, l&#8217;ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa&#8217; e l&#8217;ufficio del registro delle imprese presso cui questa e&#8217; iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa&#8217; e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa&#8217; semplificata a responsabilita&#8217; limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.&#8221;. Dopo il primo comma dell&#8217;art. 2484 del codice civile, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;La societa&#8217; semplificata a responsabilita&#8217; limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta&#8217; di cui all&#8217;articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.&#8221;.</p>
<p>2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa&#8217; e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita&#8217; soggettive dei soci.</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali </p>
<p>1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell&#8217;articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea e la tutela dell&#8217;unita&#8217; giuridica e dell&#8217;unita&#8217; economica dell&#8217;ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni: a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell&#8217;Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza; b) assegna all&#8217;ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi di cui all&#8217;articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>
<p>2. Nell&#8217;esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio puo&#8217; formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.</p>
<p>3. Le attivita&#8217; di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia&#8217; disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Capo II </p>
<p>Tutela dei consumatori</p>
<p>Art. 5</p>
<p>Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie </p>
<p>1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l&#8217;articolo 37 e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L&#8217;Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d&#8217;ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta&#8217; delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.</p>
<p>2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta&#8217; della clausola e&#8217; diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell&#8217;Autorita&#8217;, sul sito dell&#8217;operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all&#8217;esigenza di informare compiutamente i consumatori.</p>
<p>3. Le imprese interessate hanno facolta&#8217; di interpellare preventivamente l&#8217;Autorita&#8217; in merito alle vessatorieta&#8217; delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall&#8217;Autorita&#8217; per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita&#8217; dei professionisti nei confronti dei consumatori.</p>
<p>4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell&#8217;Autorita&#8217;, adottati in applicazione del presente articolo, e&#8217; competente il giudice amministrativo. E&#8217; fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita&#8217; delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.&#8221;.</p>
<p>5. Le attivita&#8217; di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia&#8217; disponibili a legislazione vigente.&#8221;</p>
<p>Art. 6</p>
<p>Norme per rendere efficace l&#8217;azione di classe </p>
<p>1. All&#8217;articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2:<br />
- alla lettera a), la parola &#8220;identica&#8221; e&#8217; sostituita dalle seguenti &#8220;del tutto omogenea&#8221;;<br />
- la lettera b), la parola &#8220;identici&#8221; e&#8217; sostituita dalle seguenti: &#8220;del tutto omogenei&#8221;;<br />
- alla lettera c) la parola &#8220;identici&#8221; e&#8217; sostituita dalle seguenti &#8220;del tutto omogenei&#8221;. b) al comma 6:<br />
- al secondo periodo, la parola &#8220;identita&#8217;&#8221; e&#8217; sostituita dalle seguenti: &#8220;l&#8217;evidente omogeneita&#8217;&#8221;.</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive</p>
<p>1. All&#8217;articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: &#8220;d-bis) «microimprese»: entita&#8217;, societa&#8217; di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un&#8217;attivita&#8217; economica artigianale e altre attivita&#8217; a titolo individuale o familiare.&#8221;</p>
<p>2. All&#8217;articolo 19, comma 1, dopo le parole: &#8220;relativa a un prodotto&#8221; sono aggiunte, infine, le seguenti: &#8220;, nonche&#8217; alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita&#8217; ingannevole e di pubblicita&#8217; comparativa illecita e&#8217; assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.&#8221;.</p>
<p>Art. 8</p>
<p>Contenuto delle carte di servizio </p>
<p>1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un&#8217;infrastruttura necessaria per l&#8217;esercizio di attivita&#8217; di impresa o per l&#8217;esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell&#8217;infrastruttura.</p>
<p>2. Le Autorita&#8217; indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l&#8217;infrastruttura definiscono autonomamente.</p>
<p>Capo III </p>
<p>Servizi professionali</p>
<p>Art. 9</p>
<p>Disposizioni sulle professioni regolamentate </p>
<p>1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.</p>
<p>2. Ferma restando l&#8217;abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e&#8217; determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L&#8217;utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da&#8217; luogo alla nullita&#8217; della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell&#8217;articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p>
<p>3. Il compenso per le prestazioni professionali e&#8217; pattuito al momento del conferimento dell&#8217;incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita&#8217; dell&#8217;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell&#8217;incarico e deve altresi&#8217; indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L&#8217;inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.</p>
<p>4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p>
<p>5. La durata del tirocinio previsto per l&#8217;accesso alle professioni regolamentate non potra&#8217; essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra&#8217; essere svolto, in presenza di un&#8217;apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell&#8217;istruzione, universita&#8217; e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all&#8217;esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.</p>
<p>6. All&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) e&#8217; soppressa.</p>
<p>7. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Art. 10</p>
<p>Estensione ai liberi professionisti della possibilita&#8217; di partecipare al patrimonio dei confidi </p>
<p>1. All&#8217;articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: &#8220;le piccole e medie imprese socie&#8221; inserire le parole: &#8220;e i liberi professionisti soci&#8221;.</p>
<p>Art. 11</p>
<p>Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita&#8217; delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci </p>
<p>1. Al fine di favorire l&#8217;accesso alla titolarita&#8217; delle farmacie da parte di un piu&#8217; ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una piu&#8217; capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell&#8217;articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: &#8220;Il numero delle autorizzazioni e&#8217; stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l&#8217;apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l&#8217;ulteriore farmacia puo&#8217; essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti&#8221;.</p>
<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l&#8217;approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non puo&#8217; essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata gia&#8217; espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L&#8217;adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell&#8217;intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell&#8217;accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche&#8217; le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.</p>
<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l&#8217;unita&#8217; sanitaria locale e l&#8217;ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita&#8217; di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purche&#8217; non sia gia&#8217; aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche&#8217; non sia gia&#8217; aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.</p>
<p>4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.</p>
<p>5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarita&#8217; della sede farmaceutica assegnata e&#8217; condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita&#8217;. Ai fini della valutazione dell&#8217;esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l&#8217;attivita&#8217; svolta dal farmacista ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.</p>
<p>6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita&#8217; competenti in base alle vigente normativa non impediscono l&#8217;apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.</p>
<p>7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all&#8217;articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo.</p>
<p>8. Al comma 9 dell&#8217;articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole &#8220;due anni&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;sei mesi&#8221;.</p>
<p>9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e&#8217; tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell&#8217;eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche&#8217; forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita&#8217; di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: &#8220;sostituibile con equivalente generico&#8221;, ovvero, &#8220;non sostituibile&#8221;, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l&#8217;indicazione della non sostituibilita&#8217; del farmaco prescritto, e&#8217; tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo piu&#8217; basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo e&#8217; calcolato per unita&#8217; posologica o quantita&#8217; unitaria di principio attivo. All&#8217;articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole &#8221; e&#8217; possibile&#8221;, sono inserite le seguenti: &#8220;solo su espressa richiesta dell&#8217;assistito e&#8221;.</p>
<p>10. L&#8217;inaccessibilita&#8217; ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell&#8217;articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all&#8217;articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.</p>
<p>11. E&#8217; istituito, presso l&#8217;Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta&#8217; nazionale per l&#8217;assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo e&#8217; finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell&#8217;ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall&#8217;ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L&#8217;ENPAF provvede a corrispondere all&#8217;avente diritto l&#8217;indennita&#8217; che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.<br />
Le modalita&#8217; di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.</p>
<p>12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l&#8217;obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o piu&#8217; farmacisti collaboratori.</p>
<p>Art. 12</p>
<p>Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti </p>
<p>1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e&#8217; aumentata di cinquecento posti.</p>
<p>2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.</p>
<p>3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche&#8217; dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e&#8217; bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 e&#8217; bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All&#8217;esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d&#8217;appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, e&#8217; comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.</p>
<p>4. I commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: &#8220;Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell&#8217;ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Il notaro puo&#8217; recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d&#8217;Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa&#8221;.</p>
<p>5. Il comma 2 dell&#8217;articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Egli non puo&#8217; esercitarlo fuori del territorio della Corte d&#8217;Appello nel cui distretto e&#8217; ubicata la sua sede.&#8221;.</p>
<p>6. All&#8217;articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole &#8220;stesso distretto&#8221; aggiungere: &#8220;di Corte d&#8217;Appello&#8221;.</p>
<p>7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell&#8217;articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall&#8217;articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: &#8220;a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e&#8217; stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e&#8217; iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e&#8217; stato commesso. Se l&#8217;infrazione e&#8217; addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e&#8217; necessaria in caso di intervento ai sensi dell&#8217;articolo 156 bis, comma 5.&#8221;.</p>
<p>8. Al comma 1 dell&#8217;articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole &#8220;di cui all&#8217;articolo 153, comma 1, lettera b)&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;in cui il notaio ha sede&#8221;.</p>
<p>9. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
<p>Capo IV </p>
<p>Disposizioni in materia di energia</p>
<p>Art. 13</p>
<p>Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili </p>
<p>1. A decorrere dal primo trimestre successivo all&#8217;entrata in vigore del presente decreto, l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali e&#8217; disposto l&#8217;aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell&#8217;avvio del mercato del gas naturale di cui all&#8217;articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.</p>
<p>Art. 14</p>
<p>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese </p>
<p>1. Le capacita&#8217; di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all&#8217;articolo 12, comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche&#8217; delle nuove modalita&#8217; di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l&#8217;offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall&#8217;estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.</p>
<p>2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalita&#8217; definite dall&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas.</p>
<p>3. Le eventuali ulteriori capacita&#8217; di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.</p>
<p>4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, e&#8217; ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l&#8217;avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.</p>
<p>Art. 15</p>
<p>Disposizioni in materia di separazione proprietaria </p>
<p>1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all&#8217;articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., e&#8217; emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.</p>
<p>Art. 16</p>
<p>Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche </p>
<p>1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita&#8217; per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita&#8217; di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche&#8217; ogni altra disposizione attuativa occorrente all&#8217;attuazione del presente articolo.</p>
<p>2. Le attivita&#8217; di cui all&#8217;articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.</p>
<p>Art. 17</p>
<p>Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti </p>
<p>1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell&#8217;approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l&#8217;uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacita&#8217; di acquisto all&#8217;ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.</p>
<p>2. Al fine di incrementare la concorrenzialita&#8217; e l&#8217;efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell&#8217;articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: &#8220;12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l&#8217;affidamento e l&#8217;approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico.<br />
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societa&#8217; o cooperative, possono accordarsi per l&#8217;effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia&#8217; pagati, dell&#8217;avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.&#8221;</p>
<p>3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta&#8217; attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.</p>
<p>4. All&#8217;articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;8. Al fine di incrementare la concorrenzialita&#8217;, l&#8217;efficienza del mercato e la qualita&#8217; dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e&#8217; sempre consentito in tali impianti: a) l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di somministrazione di alimenti e bevande di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita&#8217; e professionali di cui all&#8217;articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell&#8217;impianto e l&#8217;esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.&#8221;. b) il comma 10 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;10. Le attivita&#8217; di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall&#8217;ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell&#8217;esercizio medesimo, che puo&#8217; consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivita&#8217;. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012&#8243;; c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: &#8220;I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.&#8221; d) il comma 6 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;6. L&#8217;adeguamento di cui al comma 5 e&#8217; consentito a condizione che l&#8217;impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l&#8217;adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all&#8217;erogato dell&#8217;anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell&#8217;adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell&#8217;autorizzazione amministrativa di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente.&#8221;.</p>
<p>5. All&#8217;articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: &#8220;o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu&#8217; tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita&#8217; dell&#8217;obbligo&#8221;.</p>
<p>6. L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche&#8217; nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita&#8217; per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche&#8217; per la riduzione delle penali per i superi di capacita&#8217; impegnata previste per gli stessi impianti.</p>
<p>Art. 18</p>
<p>Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati </p>
<p>1. Al comma 7 dell&#8217;articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola &#8220;dipendenti&#8221; sono aggiunte le parole &#8220;o collaboratori&#8221; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all&#8217;utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalita&#8217; di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.&#8221;.</p>
<p>Art. 19</p>
<p>Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti </p>
<p>1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e&#8217; definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi&#8217; da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita&#8217; di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.</p>
<p>2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu&#8217; decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita&#8217; attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell&#8217;articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita&#8217; non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall&#8217;alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita&#8217; di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest&#8217;ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.</p>
<p>3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi&#8217;, le modalita&#8217; di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.</p>
<p>4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell&#8217;articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.</p>
<p>Art. 20</p>
<p>Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti </p>
<p>1. Al primo comma dell&#8217;articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole &#8220;in misura non eccedente il venticinque per cento dell&#8217;ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato&#8221; sono abrogate, le parole &#8220;due esercizi annuali&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;tre esercizi annuali&#8221; e il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e&#8217; determinata l&#8217;entita&#8217; sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi&#8217; conto della densita&#8217; territoriale degli impianti all&#8217;interno del medesimo bacino di utenza.&#8221;</p>
<p>Art. 21</p>
<p>Disposizioni per accrescere la sicurezza, l&#8217;efficienza e la concorrenza nel mercato dell&#8217;energia elettrica </p>
<p>1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualita&#8217; delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.</p>
<p>2. All&#8217;inizio del comma 2 dell&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: &#8220;Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente&#8221; e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : &#8220;In esito alla predetta analisi, l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche&#8217; definisce le modalita&#8217; per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.&#8221;</p>
<p>3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all&#8217;articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita&#8217; e sicurezza al sistema elettrico, puo&#8217; essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p>
<p>4. A far data dall&#8217;entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante &#8220;Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt&#8221;.</p>
<p>5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.</p>
<p>6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.</p>
<p>Art. 22</p>
<p>Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell&#8217;energia elettrica e del gas </p>
<p>1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell&#8217;energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l&#8217;Acquirente Unico ai sensi dell&#8217;articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e&#8217; finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l&#8217;accesso delle societa&#8217; di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.</p>
<p>2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori e&#8217; sanzionato da parte dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all&#8217;articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.</p>
<p>3. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 23</p>
<p>Semplificazione delle procedure per l&#8217;approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale </p>
<p>1. Fermi restando l&#8217;obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall&#8217;articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano e&#8217; sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilita&#8217; a procedura VAS di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e&#8217; comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.</p>
<p>2. Ai fini della verifica di assoggettabilita&#8217; a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l&#8217;impatto ambientale complessivo delle nuove opere.</p>
<p>Art. 24</p>
<p>Accelerazione delle attivita&#8217; di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari </p>
<p>1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell&#8217;Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente puo&#8217; essere prorogato dall&#8217;Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.</p>
<p>2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita&#8217; di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.</p>
<p>3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo piu&#8217; efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorita&#8217; competenti, nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; richieste ai sensi dell&#8217;articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell&#8217;articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l&#8217;acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.</p>
<p>4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell&#8217;articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche&#8217; le autorizzazioni di cui all&#8217;articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all&#8217;articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilita&#8217;, indifferibilita&#8217; e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell&#8217;autorizzazione e&#8217; fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l&#8217;esecuzione della Valutazione d&#8217;impatto ambientale ove prevista. La regione competente puo&#8217; promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>5. La componente tariffaria di cui all&#8217;articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, e&#8217; quella di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita&#8217; correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attivita&#8217; funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita&#8217; connesse e conseguenti e alle altre attivita&#8217; previste a legislazione vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per l&#8217;utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalita&#8217; stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.</p>
<p>6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e&#8217; sostituito dal seguente comma: &#8220;104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell&#8217;Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalita&#8217; tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell&#8217;Agenzia per la sicurezza nucleare.&#8221;.</p>
<p>Capo V </p>
<p>Servizi pubblici locali</p>
<p>Art. 25</p>
<p>Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali </p>
<p>1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>A) dopo l&#8217;articolo 3 e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell&#8217;ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l&#8217;efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell&#8217;unita&#8217; giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all&#8217;art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l&#8217;efficienza del servizio. 2. A decorrere dal 2013, l&#8217;applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell&#8217;ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita&#8217; degli stessi ai sensi dell&#8217;articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell&#8217;ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all&#8217;applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita&#8217;. 3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l&#8217;Autorita&#8217; di regolazione competente abbia verificato l&#8217;efficienza gestionale e la qualita&#8217; del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall&#8217;Autorita&#8217; stessa. 4. Le societa&#8217; affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita&#8217; interno secondo le modalita&#8217; definite dal decreto ministeriale previsto dall&#8217;articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L&#8217;ente locale o l&#8217;ente di governo locale dell&#8217;ambito o del bacino vigila sull&#8217;osservanza da parte delle societa&#8217; di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita&#8217; interno. 5. Le societa&#8217; affidatarie in house sono tenute all&#8217;acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime societa&#8217; adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita&#8217; per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche&#8217; delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) dopo il comma 5 e&#8217; inserito il seguente: &#8220;5-bis. A decorrere dall&#8217;anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita&#8217; interno secondo le modalita&#8217; definite, con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta&#8217; ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L&#8217;Unioncamere trasmette al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l&#8217;elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche&#8217; le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull&#8217;osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.&#8221;;<br />
b) al comma 8 dopo le parole &#8220;seguenti atti&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;da sottoporre all&#8217;approvazione del Consiglio Comunale.&#8221;.</p>
<p>B) All&#8217;art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
1. Al comma 1 dopo le parole &#8220;libera prestazione dei servizi,&#8221; e prima delle parole &#8220;verificano la realizzabilita&#8217;&#8221; inserire le parole: &#8220;dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale&#8221;.<br />
2. Il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente e&#8217; adottata previo parere obbligatorio dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell&#8217;istruttoria svolta dall&#8217; ente di governo locale dell&#8217;ambito o del bacino o in sua assenza dall&#8217;ente locale, in merito all&#8217;esistenza di ragioni idonee e sufficienti all&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all&#8217;affidamento simultaneo con gara di una pluralita&#8217; di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita&#8217; idonee&#8221;.<br />
3. Il comma 4 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;4. L&#8217;invio all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e&#8217; effettuato entro dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e&#8217; comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l&#8217;ente locale non puo&#8217; procedere all&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.&#8221;.<br />
4. Al comma 11, dopo la lettera b), e&#8217; inserita la seguente: &#8220;b-bis) prevede l&#8217;impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all&#8217;intera durata programmata dell&#8217;affidamento, e prevede altresi&#8217;, tra gli elementi di valutazione dell&#8217;offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;&#8221;.<br />
5. Al comma 13 le parole: &#8220;somma complessiva di 900.000 euro annui&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;somma complessiva di 200.000 euro annui&#8221;.<br />
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) in fine le parole &#8220;alla data del 31 marzo 2012&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l&#8217;affidamento per la gestione «in house» puo&#8217; avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell&#8217;articolo 3-bis.&#8221;. In tal caso il contratto di servizio dovra&#8217; prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita&#8217; del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditivita&#8217;, qualita&#8217;, efficienza). La valutazione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell&#8217;Autorita&#8217; di regolazione di settore. La durata dell&#8217;affidamento in house all&#8217;azienda risultante dall&#8217;integrazione non puo&#8217; essere in ogni caso superiore a tre anni&#8221;; b) alla lettera b) in fine le parole &#8220;alla data del 30 giugno 2012&#8243; sono sostituite con le seguenti: &#8220;alla data del 31 marzo 2013&#8243;.<br />
7. Dopo il comma 32-bis e&#8217; inserito il seguente: &#8220;32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita&#8217; nell&#8217;erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita&#8217; di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l&#8217;integrale e regolare prosecuzione delle attivita&#8217; medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all&#8217;apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo&#8217; essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.&#8221;.<br />
8. Al comma 33-ter, le parole &#8220;Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012&#8243;.<br />
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: &#8220;il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422&#8243;; b) in fine e&#8217; inserito il seguente periodo: &#8220;Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita&#8217;, gli affidamenti e i contratti di servizio gia&#8217; deliberati o sottoscritti in conformita&#8217; all&#8217;articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita&#8217; all&#8217;articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole &#8220;la realizzazione&#8221;, sono sostituite le parole &#8220;dell&#8217;intero&#8221; con la seguente: &#8220;del&#8221; e dopo le parole &#8220;servizio,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;che puo&#8217; essere&#8221;; b) al comma 4, lettera b) le parole &#8220;e smaltimento&#8221; sono sostituite con le seguenti: &#8220;avvio a smaltimento e recupero, nonche&#8217;, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento&#8221;; c) dopo il comma 4, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita&#8217; di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all&#8217;affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l&#8217;accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita&#8217; delle potenzialita&#8217; e capacita&#8217; necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d&#8217;Ambito.&#8221;.</p>
<p>3. Al comma 1 dell&#8217;articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole &#8220;svolto in regime di privativa dai comuni&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;svolto mediante l&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148&#8243;.</p>
<p>4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l&#8217;affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.</p>
<p>5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall&#8217;apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell&#8217;ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.</p>
<p>Art. 26</p>
<p>Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l&#8217;incremento della raccolta e recupero degli imballaggi </p>
<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all&#8217;articolo 221, 1) al comma 3, la lettera a) e&#8217; sostituita dalla seguente: ‹‹a)<br />
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio››; 2) al comma 5, 2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i›› 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita&#8217; private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita&#8217; di cui al comma 3 lettere a) e c)<br />
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. ›› 3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3, lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo&#8217; essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all&#8217;art. 220›› b) all&#8217;articolo 265, il comma 5 e&#8217; soppresso c) all&#8217;articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro».</p>
<p>Capo VI </p>
<p>Servizi bancari e assicurativi</p>
<p>Art. 27</p>
<p>Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base </p>
<p>1. All&#8217;articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e&#8217; soppresso; b) il comma 9 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;L&#8217;Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa&#8217; Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita&#8217; di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche&#8217; di promuovere l&#8217;efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza&#8221;; c) il comma 10 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Entro i sei mesi successivi all&#8217;applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, valuta l&#8217;efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato&#8221;; d) e&#8217; inserito il comma 10 bis: &#8220;Fino all&#8217;esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l&#8217;applicazione del comma 7 dell&#8217;articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e&#8217; sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell&#8217;articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e&#8217; abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell&#8217;articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e&#8217; dettata dal decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze di cui al comma 10&#8243;.</p>
<p>2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.</p>
<p>3. I commi 1 e 3 dell&#8217;articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.</p>
<p>Art. 28</p>
<p>Assicurazioni connesse all&#8217;erogazione di mutui immobiliari </p>
<p>1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l&#8217;erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.</p>
<p>Art. 29</p>
<p>Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica </p>
<p>1. Nell&#8217;ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall&#8217;art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l&#8217;efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l&#8217;individuazione delle frodi.</p>
<p>2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e&#8217; facolta&#8217; delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e&#8217; accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita&#8217; non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e&#8217; ridotto del 30 per cento.</p>
<p>Art. 30</p>
<p>Repressione delle frodi </p>
<p>1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita&#8217; civile autoveicoli terrestri di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e&#8217; tenuta a trasmettere all&#8217;ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall&#8217;ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e&#8217; ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria, l&#8217;esito dei conseguenti procedimenti penali, nonche&#8217; in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l&#8217;ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all&#8217;obiettivo di contrastare le frodi nel settore.</p>
<p>2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita&#8217; civile autoveicoli terrestri di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall&#8217;accertamento delle frodi, conseguente all&#8217;attivita&#8217; di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.</p>
<p>Art. 31</p>
<p>Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada </p>
<p>1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l&#8217;ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita&#8217; per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l&#8217;utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.</p>
<p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso i terzi prevista dall&#8217;articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l&#8217;inserimento dei veicoli nell&#8217;elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e&#8217; messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>3. La violazione dell&#8217;obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo&#8217; essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell&#8217;articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell&#8217;accesso nelle zone a traffico limitato, nonche&#8217; attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche&#8217; i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e&#8217; l&#8217;obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l&#8217;ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell&#8217;ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita&#8217; di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d&#8217;intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 32</p>
<p>Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni </p>
<p>1. Al comma 1 dell&#8217;articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l&#8217;assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l&#8217;assicurato acconsenta all&#8217;istallazione di meccanismi elettronici che registrano l&#8217;attivita&#8217; del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell&#8217;attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e&#8217; inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell&#8217;attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche&#8217; ai sensi del regolamento dell&#8217;ISVAP di cui al comma 1, e&#8217; effettuata anche per via telematica, attraverso l&#8217;utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all&#8217;articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo&#8217; prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e&#8217; sostituito dal seguente: «4. L&#8217;attestazione sullo stato del rischio, all&#8217;atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l&#8217;attestato, e&#8217; acquisita direttamente dall&#8217;impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all&#8217;articolo 135».</p>
<p>3. All&#8217;articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita&#8217; indicate nell&#8217;articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all&#8217;articolo 143 e recare l&#8217;indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l&#8217;ispezione diretta ad accertare l&#8217;entita&#8217; del danno.<br />
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l&#8217;impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e&#8217; ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l&#8217;ispezione diretta ad accertare l&#8217;entita&#8217; del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l&#8217;accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell&#8217;assicuratore. Il danneggiato puo&#8217; procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell&#8217;assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.<br />
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l&#8217;ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell&#8217;ispezione stessa, l&#8217;impresa, ai fini dell&#8217;offerta risarcitoria, effettuera&#8217; le proprie valutazioni sull&#8217;entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell&#8217;assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:<br />
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l&#8217;impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all&#8217;articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita&#8217;, come definiti dall&#8217;articolo 4 del provvedimento dell&#8217;ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l&#8217;impresa puo&#8217; decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita&#8217; di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall&#8217;impresa al danneggiato e all&#8217;ISVAP, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l&#8217;impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All&#8217;esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l&#8217;impresa puo&#8217; non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l&#8217;assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all&#8217;articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l&#8217;impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita&#8217; dell&#8217;azione di risarcimento nei termini previsti dall&#8217;articolo 145, nonche&#8217; il diritto del danneggiato di ottenere l&#8217;accesso agli atti nei termini previsti dall&#8217;articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo&#8217; rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell&#8217;impresa. Qualora cio&#8217; accada, i termini per l&#8217;offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l&#8217;impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».</p>
<p>Art. 33</p>
<p>Sanzioni per frodi nell&#8217;attestazione delle invalidita&#8217; derivanti da incidenti </p>
<p>1. All&#8217;articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidita&#8217;» e` sostituita dalla seguente: «invalidita&#8217;»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa&#8217; assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita&#8217;» sono sostituite dalla seguente: «invalidita&#8217;».</p>
<p>Art. 34</p>
<p>Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto </p>
<p>1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.</p>
<p>2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e&#8217; affetto da nullita&#8217; rilevabile solo a favore dell&#8217;assicurato.</p>
<p>3. Il mancato adempimento dell&#8217;obbligo di cui al comma 1 comporta l&#8217;irrogazione da parte dell&#8217;ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all&#8217;agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.</p>
<p>Art. 35</p>
<p>Misure per la tempestivita&#8217; dei pagamenti, per l&#8217;estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche&#8217; disposizioni in materia di tesoreria unica </p>
<p>1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l&#8217;acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:<br />
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all&#8217;articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l&#8217;anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita&#8217; speciale 1778 &#8220;Agenzia delle entrate &#8211; Fondi di bilancio&#8221;. Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita&#8217; nazionale, peggioramento dell&#8217;indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L&#8217;importo di cui alla presente lettera puo&#8217; essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono definite le modalita&#8217; per l&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita&#8217; di assegnazione nonche&#8217; le modalita&#8217; di versamento al titolo IV dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita&#8217; di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.</p>
<p>2. Per provvedere all&#8217;estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita&#8217; nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e&#8217; accertato con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, secondo le medesime modalita&#8217; di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell&#8217;8 gennaio 2011, il fondo di cui all&#8217;articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e&#8217; incrementato, per l&#8217;anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita&#8217; speciale 1778 &#8220;Agenzia delle entrate &#8211; Fondi di bilancio&#8221;, e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell&#8217;art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e&#8217; soppressa.</p>
<p>3. All&#8217;onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.</p>
<p>4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell&#8217;accisa sull&#8217;energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l&#8217;aumento dell&#8217;accisa sull&#8217;energia elettrica a seguito della cessazione dell&#8217;applicazione dell&#8217;addizionale comunale e provinciale all&#8217;accisa sull&#8217;energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall&#8217;articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e&#8217; incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all&#8217;Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.</p>
<p>5. Con decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all&#8217;Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita&#8217; organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall&#8217;articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita&#8217; finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall&#8217;articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilita&#8217; organizzativa e la continuita&#8217; delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell&#8217;organo di vertice di cui all&#8217;articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche&#8217; per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell&#8217;organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall&#8217;articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<p>7. Il comma 1 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e&#8217; soppresso.</p>
<p>8. Ai fini della tutela dell&#8217;unita&#8217; economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e&#8217; sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall&#8217;applicazione della presente disposizione le disponibilita&#8217; dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.</p>
<p>9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita&#8217; liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita&#8217; speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell&#8217;Economia e delle finanze &#8211; Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita&#8217; speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.</p>
<p>10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita&#8217; speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.</p>
<p>11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e&#8217; abrogato l&#8217;articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all&#8217;adozione del bilancio unico d&#8217;Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilita&#8217; dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.</p>
<p>12. A decorrere dall&#8217;adozione del bilancio unico d&#8217;Ateneo, le risorse liquide delle universita&#8217;, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.</p>
<p>13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l&#8217;accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.</p>
<p>Capo VII </p>
<p>Trasporti</p>
<p>Art. 36</p>
<p>Regolazione indipendente in materia di trasporti </p>
<p>1. In attesa dell&#8217;istituzione di una specifica autorita&#8217; indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all&#8217;articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: &#8220;1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica ed il gas, di cui all&#8217;art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino all&#8217;istituzione della Autorita&#8217; di regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa. 2. L&#8217;Autorita&#8217; e&#8217; competente nel settore dei trasporti e dell&#8217;accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l&#8217;efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell&#8217;Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all&#8217;art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilita&#8217; urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; 2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita&#8217; di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;equilibrio economico delle imprese regolate, l&#8217;efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 3) a stabilire le condizioni minime di qualita&#8217; dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l&#8217;assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l&#8217;Autorita&#8217; verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilita&#8217; del materiale rotabile gia&#8217; al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all&#8217;impresa aggiudicataria e&#8217; concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall&#8217;aggiudicazione definitiva, per l&#8217;acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; 6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttivita&#8217; X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 7) con particolare riferimento all&#8217;accesso all&#8217;infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell&#8217;infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita&#8217;; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell&#8217;infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39; 8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita&#8217; delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita&#8217;, allo scopo di garantire il diritto di mobilita&#8217; degli utenti nel rispetto dei seguenti principi: a) l&#8217;incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un&#8217;analisi per confronto nell&#8217;ambito di realta&#8217; comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e&#8217; accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che gia&#8217; sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all&#8217;asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi gia&#8217; le detiene, con facolta&#8217; di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalita&#8217;; b) consentire ai titolari di licenza la possibilita&#8217; di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalita&#8217; e moralita&#8217; richiesti dalla normativa vigente; c) prevedere la possibilita&#8217; di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita&#8217; nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l&#8217;obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attivita&#8217; anche al di fuori dell&#8217;area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell&#8217;istruttoria di cui alla lettera a); e) consentire una maggiore liberta&#8217; nell&#8217;organizzazione del servizio cosi&#8217; da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme; f) consentire una maggiore liberta&#8217; nella fissazione delle tariffe, la possibilita&#8217; di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori&#8221;; b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole &#8220;individuata ai sensi del medesimo comma&#8221;; c) al comma 5, sono soppresse le parole &#8220;individuata ai sensi del comma 2&#8243;; d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole &#8220;individuata dal comma 2&#8243;; e) dopo il comma 6 e&#8217; aggiunto il seguente : &#8220;6-bis) L&#8217;Autorita&#8217; puo&#8217; avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unita&#8217; comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. &#8220;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: &#8220;secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorita&#8217; di regolazione, alla quale e&#8217; demandata la loro successiva approvazione&#8221;.</p>
<p>Art. 37</p>
<p>Misure per il trasporto ferroviario </p>
<p>1. L&#8217;Autorita&#8217; di cui all&#8217; articolo 37 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalita&#8217; di finanziamento. L&#8217;Autorita&#8217; dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l&#8217;efficienza dei diversi gradi di separazione tra l&#8217;impresa che gestisce l&#8217;infrastruttura e l&#8217;impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell&#8217;Unione Europea. In esito all&#8217;analisi, l&#8217;Autorita&#8217; predispone una relazione al Governo e al Parlamento.</p>
<p>2. All&#8217;art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall&#8217;articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole &#8220;ed i contratti collettivi nazionali di settore&#8221; sono soppresse; b) la lettera b-bis) e&#8217; soppressa.</p>
<p>Capo VIII</p>
<p>Altre liberalizzazioni</p>
<p>Art. 38</p>
<p>Liberalizzazione delle pertinenze delle strade </p>
<p>1. All&#8217;articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole &#8220;sono previste&#8221; inserire le parole &#8220;, secondo le modalita&#8217; fissate dall&#8217;Autorita&#8217; di regolazione dei trasporti&#8221;.</p>
<p>Art. 39</p>
<p>Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d&#8217;autore </p>
<p>1. All&#8217;articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti: e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresi&#8217; vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell&#8217;applicazione delle vigenti disposizioni in materia. f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.</p>
<p>2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita&#8217; di gestione nonche&#8217; l&#8217;effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l&#8217;attivita&#8217; di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d&#8217;autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, e&#8217; libera.</p>
<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge e previo parere dell&#8217;Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell&#8217;interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.</p>
<p>4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Societa&#8217; Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.</p>
<p>Art. 40</p>
<p>Disposizioni in materia di carta di identita&#8217; e in materia di anagrafe della popolazione residente all&#8217;estero e l&#8217;attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti </p>
<p>1. All&#8217;articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: &#8220;, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d&#8217;identita&#8217; elettronica sul territorio nazionale&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: &#8220;rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e&#8221; sono sostituite dalle seguenti:&#8221;di cui all&#8217;articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche&#8221; b) Il comma 5 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;La carta di identita&#8217; valida per l&#8217;espatrio rilasciata ai minori di eta&#8217; inferiore agli anni quattordici puo&#8217; riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L&#8217;uso della carta d&#8217;identita&#8217; ai fini dell&#8217;espatrio dei minori di anni quattordici e&#8217; subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo&#8217; dare l&#8217;assenso o l&#8217;autorizzazione, il nome della persona, dell&#8217;ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e&#8217; convalidata dalla questura o dalle autorita&#8217; consolari in caso di rilascio all&#8217;estero.&#8221;</p>
<p>3. All&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall&#8217;articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;6. L&#8217;Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarita&#8217; delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita&#8217;, in tempo reale, dei dati relativi alle generalita&#8217;, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all&#8217;indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero iscritti nell&#8217;Anagrafe della popolazione italiana residente all&#8217;estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall&#8217;Agenzia delle Entrate.&#8221;</p>
<p>4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il &#8220;Regolamento di gestione dell&#8217;Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)&#8221;, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.</p>
<p>5. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell&#8217;Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all&#8217;art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalita&#8217; ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell&#8217;INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali puo&#8217; stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.</p>
<p>6. Ai fini dell&#8217;individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell&#8217;ambito dei processi di interoperabilita&#8217; e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettivita&#8217;, ai sensi dell&#8217;articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l&#8217;amministrazione finanziaria attribuisce d&#8217;ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell&#8217;Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.</p>
<p>7. All&#8217;atto dell&#8217;iscrizione nell&#8217;AIRE e ai fini dell&#8217;attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all&#8217;anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell&#8217;interno, i dati di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l&#8217;aggiunta della residenza all&#8217;estero e con l&#8217;eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale e&#8217; indicato il comune di iscrizione nell&#8217;AIRE. Con le stesse modalita&#8217; i comuni trasmettono all&#8217;anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell&#8217;AIRE.</p>
<p>8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all&#8217;estero l&#8217;avvenuta attribuzione d&#8217;ufficio del codice fiscale. 9. Alle attivita&#8217; previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell&#8217;ambito delle risorse gia&#8217; disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Titolo II </p>
<p>INFRASTRUTTURE </p>
<p>Capo I </p>
<p>Misure per lo sviluppo infrastrutturale</p>
<p>Art. 41</p>
<p>Emissioni di obbligazioni da parte delle societa&#8217; di progetto &#8211; project bond </p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l&#8217;articolo 157 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle societa&#8217; di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) &#8211; 1. Le societa&#8217; costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita&#8217; possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all&#8217;articolo 2412 del codice civile, purche&#8217; destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.</p>
<p>2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l&#8217;elevato profilo di rischio associato all&#8217;operazione. 3. Le obbligazioni, sino all&#8217;avvio della gestione dell&#8217;infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita&#8217; definite con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti&#8221;.</p>
<p>Art. 42</p>
<p>Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche </p>
<p>1. All&#8217;articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;14. I soggetti di cui all&#8217;articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all&#8217;articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo&#8217; riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche&#8217; l&#8217;indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l&#8217;importo di cui all&#8217;articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo&#8217; superare il 2,5 per cento del valore dell&#8217;investimento. La proposta e&#8217; corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all&#8217;articolo 75, e dell&#8217;impegno a prestare una cauzione nella misura dell&#8217;importo di cui all&#8217;articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell&#8217;articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l&#8217;istruttoria ai sensi dell&#8217;articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e&#8217; approvato dal CIPE ai sensi dell&#8217;articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta&#8217; di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta e&#8217; inserita nella lista di cui al comma 1 ed e&#8217; posta a base di gara per l&#8217;affidamento di una concessione ai sensi dell&#8217;articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui e&#8217; data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all&#8217;articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 153, comma 8. Si applica l&#8217;articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e&#8217; tenuto agli adempimenti previsti dall&#8217;articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.&#8221;.</p>
<p>Art. 43</p>
<p>Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie </p>
<p>1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all&#8217;eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall&#8217;articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell&#8217;economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalita&#8217; e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificita&#8217;, anche ordinamentali, del settore carcerario.</p>
<p>2. Al fine di assicurare il perseguimento dell&#8217;equilibrio economico-finanziario dell&#8217;investimento al concessionario e&#8217; riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell&#8217;infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalita&#8217; sono definite al momento dell&#8217;approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell&#8217;infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E&#8217; a esclusivo rischio del concessionario l&#8217;alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell&#8217;opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.</p>
<p>3. Se il concessionario non e&#8217; una societa&#8217; integralmente partecipata dal Ministero dell&#8217;Economia, il concessionario prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativa contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.</p>
<p>Art. 44</p>
<p>Contratto di disponibilita&#8217; </p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 3, dopo il comma 15-bis, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;15-bis. 1. Il &#8220;contratto di disponibilita&#8217;&#8221; e&#8217; il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell&#8217;affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice di un&#8217;opera di proprieta&#8217; privata destinata all&#8217;esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l&#8217;onere assunto a proprio rischio dall&#8217;affidatario di assicurare all&#8217;amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita&#8217; dell&#8217;opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita&#8217; previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.&#8221;; b) all&#8217;articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: &#8220;la locazione finanziaria,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;il contratto di disponibilita&#8217;,&#8221;; c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: &#8220;della locazione finanziaria per i lavori&#8221; sono aggiunte le seguenti: &#8220;e del contratto di disponibilita&#8217;&#8221;; d) dopo l&#8217;articolo 160-bis, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Art. 160-ter (Contratto di disponibilita&#8217;). 1. L&#8217;affidatario del contratto di disponibilita&#8217; e&#8217; retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: a) un canone di disponibilita&#8217;, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilita&#8217; dell&#8217;opera; il canone e&#8217; proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilita&#8217; della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; b) l&#8217;eventuale riconoscimento di un contributo in corso d&#8217;opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell&#8217;opera, in caso di trasferimento della proprieta&#8217; dell&#8217;opera all&#8217;amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni gia&#8217; versati e all&#8217;eventuale contributo in corso d&#8217;opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell&#8217;opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprieta&#8217; dell&#8217;opera all&#8217;amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p>2. L&#8217;affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell&#8217;opera per il periodo di messa a disposizione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p>3. Il bando di gara e&#8217; pubblicato con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 66 ovvero di cui all&#8217;articolo 122, secondo l&#8217;importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l&#8217;opera costruita e le modalita&#8217; per determinare la riduzione del canone di disponibilita&#8217;, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all&#8217;articolo 75; il soggetto aggiudicatario e&#8217; tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all&#8217;articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell&#8217;affidatario e&#8217; dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell&#8217;opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa di cui all&#8217;articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l&#8217;ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell&#8217;ambito del contratto di disponibilita&#8217;.</p>
<p>4. Al contratto di disponibilita&#8217; si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.</p>
<p>5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d&#8217;opera sono redatti a cura dell&#8217;affidatario; l&#8217;affidatario ha la facolta&#8217; di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita&#8217; di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita&#8217; vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d&#8217;opera sono ad ogni effetto approvati dall&#8217;affidatario, previa comunicazione all&#8217;amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorita&#8217; competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorita&#8217; competenti della progettazione e delle eventuali varianti e&#8217; a carico dell&#8217;affidatario.</p>
<p>6. L&#8217;attivita&#8217; di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell&#8217;opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo&#8217; prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreche&#8217; siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilita&#8217;. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilita&#8217; superato il quale il contratto e&#8217; risolto. L&#8217;adempimento degli impegni dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell&#8217;opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalita&#8217; previste dal contratto di disponibilita&#8217;.</p>
<p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l&#8217;approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti&#8221;.</p>
<p>Art. 45</p>
<p>Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico </p>
<p>1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita&#8217; all&#8217;assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all&#8217;articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n.<br />
350, e&#8217; integrato dai seguenti elementi: a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura realizzate con il finanziamento autorizzato; b) il costo complessivo dell&#8217;investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico; c) l&#8217;erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attivita&#8217;; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma; d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell&#8217;infrastruttura articolati per il periodo utile dell&#8217;infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell&#8217;adeguamento monetario, si intende con l&#8217;applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attivita&#8217; e non puo&#8217; essere cumulato; e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di societa&#8217; per azioni, e&#8217; indicato anche l&#8217;impatto sui bilanci aziendali dell&#8217;incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell&#8217;infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l&#8217;impatto delle esternalita&#8217; positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto e&#8217; rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa&#8217; vigilata comunica all&#8217;ente vigilante.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all&#8217;elencazione di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 46</p>
<p>Disposizioni attuative del dialogo competitivo </p>
<p>1. All&#8217;articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita&#8217; attuative della disciplina prevista dal presente articolo&#8221;.</p>
<p>Art. 47</p>
<p>Riduzione importo &#8220;opere d&#8217;arte&#8221; per i grandi edifici &#8211; modifiche alla legge n. 717/1949 </p>
<p>1. All&#8217;articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche&#8217; le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all&#8217;esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all&#8217;abbellimento di essi, mediante opere d&#8217;arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:<br />
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;<br />
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;<br />
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.&#8221; b) il secondo comma e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonche&#8217; gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.&#8221;</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell&#8217;opera d&#8217;arte relativa all&#8217;edificio.</p>
<p>Art. 48</p>
<p>Norme in materia di dragaggi </p>
<p>1. Dopo l&#8217;articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)<br />
1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita&#8217; di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l&#8217;eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, e&#8217; presentato dall&#8217;autorita&#8217; portuale o, laddove non istituita, dall&#8217;ente competente ovvero dal concessionario dell&#8217;area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per l&#8217;approvazione definitiva.<br />
Il decreto di approvazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all&#8217;art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull&#8217;assoggettabilita&#8217; o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicita&#8217;.<br />
2. I materiali derivanti dalle attivita&#8217; di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell&#8217;articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attivita&#8217; di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita&#8217; di dragaggio da realizzare nell&#8217;ambito di procedimenti di bonifica di cui all&#8217;articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all&#8217;origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d&#8217;uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell&#8217;Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all&#8217;articolo 9 del decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalita&#8217; previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all&#8217;articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovra&#8217; essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all&#8217;articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.<br />
3. I materiali derivanti dalle attivita&#8217; di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita&#8217; di dragaggio da realizzare nell&#8217;ambito di procedimenti di bonifica di cui all&#8217;articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l&#8217;ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all&#8217;origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all&#8217;immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all&#8217;interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e&#8217; approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita&#8217; almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilita&#8217; pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l&#8217;iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attivita&#8217; di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell&#8217;Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell&#8217;ara derivante dall&#8217;attivita&#8217; di colmata in relazione alla destinazione d&#8217;uso. E&#8217; fatta salva l&#8217;applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell&#8217;ambiente. L&#8217;accettabilita&#8217; delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei &#8220;Criteri metodologici per l&#8217;applicazione dell&#8217;analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati&#8221; elaborati dall&#8217;Agenzia per la protezione dell&#8217;ambiente e per i servizi tecnici, dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; e dalle Agenzie regionali per la protezione dell&#8217;ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell&#8217;analisi di rischio sono riportati nell&#8217;allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell&#8217;accettabilita&#8217; delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.<br />
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all&#8217;interno di strutture di contenimento nell&#8217;ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all&#8217;articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita&#8217; delle navi e dei galleggianti all&#8217;uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l&#8217;idoneita&#8217; dell&#8217;impresa. Le Autorita&#8217; Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />
5. L&#8217;idoneita&#8217; del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell&#8217;ambito dell&#8217;intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita&#8217; di dragaggio nonche&#8217; dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e&#8217; fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell&#8217;eventualita&#8217; di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall&#8217;attivita&#8217; di dragaggio.<br />
6. Il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.<br />
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.<br />
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell&#8217;ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.<br />
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalita&#8217; di cui al comma 7. 10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell&#8217;articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.&#8221;.</p>
<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell&#8217;articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.</p>
<p>Art. 49</p>
<p>Utilizzo terre e rocce da scavo </p>
<p>1. L&#8217;utilizzo delle terre e rocce da scavo e&#8217; regolamentato con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 50</p>
<p>Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche </p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 144, dopo il comma 3 e&#8217; inserito il seguente:&#8221; 3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita&#8217; dell&#8217;opera.&#8221;; b) all&#8217;articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: &#8220;equivalenti a quelle possedute dal concessionario all&#8217;epoca dell&#8217;affidamento della concessione&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione e&#8217; stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro&#8221;.</p>
<p>Art. 51</p>
<p>Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni </p>
<p>1. All&#8217;articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: &#8220;quaranta per cento&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;cinquanta per cento&#8221;.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p>
<p>Art. 52</p>
<p>Semplificazione nella redazione e accelerazione dell&#8217;approvazione dei progetti </p>
<p>1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 93, comma 2, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;E&#8217; consentita altresi&#8217; l&#8217;omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche&#8217; il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)&#8221;; b) all&#8217;articolo 97, dopo il comma 1, e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta&#8217; di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita&#8217; di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo&#8217; essere disposta anche quando l&#8217;autorita&#8217; espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell&#8217;opera pubblica o di pubblica utilita&#8217;&#8221;; c) all&#8217;articolo 128, comma 6, dopo le parole: &#8220;inferiore a un milione di euro, previa approvazione&#8221; e&#8217; inserita la seguente: &#8220;almeno&#8221;, e, dopo le parole: &#8220;superiore a un milione di euro, previa approvazione&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;almeno della&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: &#8220;Il progetto e&#8217; redatto,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e&#8221;.</p>
<p>Art. 53</p>
<p>Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali </p>
<p>1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocita&#8217; avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l&#8217;alta capacita&#8217; sono utilizzate esclusivamente laddove cio&#8217; risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.</p>
<p>2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche&#8217; agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu&#8217; stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilita&#8217; economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia e&#8217; subordinata all&#8217;individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.&#8221;.</p>
<p>4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche&#8217; agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu&#8217; stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 4, comma 5, le parole: &#8220;ed i collaudi&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;e le verifiche funzionali&#8221;; b) all&#8217;articolo 11, comma 1, le parole: &#8220;dei collaudi&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;delle verifiche funzionali&#8221;.</p>
<p>Art. 54</p>
<p>Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche </p>
<p>1. All&#8217;articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;1.bis. I comuni, le province, le citta&#8217; metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunita&#8217; montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e&#8217; formato da beni immobili disponibili di proprieta&#8217; degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all&#8217;emissione obbligazionaria, ed e&#8217; destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall&#8217;ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita&#8217; di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.&#8221;.</p>
<p>Art. 55</p>
<p>Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo </p>
<p>1. All&#8217;articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: &#8220;Per l&#8217;affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare&#8221; sono inserite le seguenti &#8220;ovvero il progetto definitivo&#8221;.</p>
<p>Capo II </p>
<p>Misure per l&#8217;edilizia</p>
<p>Art. 56</p>
<p>Norma nel settore edilizio </p>
<p>1. All&#8217;articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;9-bis. I comuni possono ridurre l&#8217;aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall&#8217;impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall&#8217;ultimazione dei lavori.</p>
<p>Art. 57</p>
<p>Ripristino IVA per housing sociale </p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 10, comma 1, il numero 8 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l&#8217;opzione per l&#8217;imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta&#8217; sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita&#8217; sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l&#8217;opzione per l&#8217;imposizione;&#8221; b) all&#8217;articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all&#8217;articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell&#8217;intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l&#8217;opzione per l&#8217;imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta&#8217; sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita&#8217; sportive del 22 aprile 2008;&#8221; all&#8217;articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole &#8220;che effettuano sia locazioni,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;o cessioni,&#8221; e dopo le parole &#8220;dell&#8217;articolo 19-bis, sia locazioni&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;o cessioni&#8221;; c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta&#8217; sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita&#8217; sportive, del 22 aprile 2008&#8243;</p>
<p>Art. 58</p>
<p>Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa </p>
<p>1. All&#8217;articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &#8220;Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l&#8217;utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi: &#8220;Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l&#8217;utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.&#8221;.</p>
<p>3. Agli accordi di programma di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<p>Capo III</p>
<p>Misure per la portualita&#8217; e l&#8217;autotrasporto e l&#8217;agricoltura</p>
<p>Art. 59</p>
<p>Extragettito IVA per le societa&#8217; di progetto per le opere portuali </p>
<p>1. All&#8217;articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: &#8220;Unione Europea,&#8221; sono inserite le seguenti parole: &#8220;nonche&#8217;, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25% dell&#8217;incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all&#8217;infrastruttura oggetto dell&#8217;intervento&#8221;; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: &#8220;2-bis. L&#8217;incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e&#8217; determinato per ciascun anno di esercizio dell&#8217;infrastruttura: a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all&#8217;ammontare delle riscossioni dell&#8217;IVA registrato nel medesimo anno; b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l&#8217;ammontare delle riscossioni dell&#8217;IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l&#8217;entrata in esercizio dell&#8217;infrastruttura oggetto dell&#8217;intervento. 2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all&#8217;intero sistema portuale. 2-quater. Con uno o piu&#8217; decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalita&#8217; di accertamento, calcolo e determinazione dell&#8217;incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla societa&#8217; di progetto, nonche&#8217; ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.&#8221;.</p>
<p>Art. 60</p>
<p>Regime doganale delle unita&#8217; da diporto </p>
<p>1. All&#8217;articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all&#8217;estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.&#8221;</p>
<p>2. All&#8217;articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: &#8220;Unione europea&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;o extraeuropei&#8221;.</p>
<p>Art. 61</p>
<p>Anticipo recupero accise per autotrasportatori </p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche: a) all&#8217;articolo 3: 1) al comma 1, le parole &#8220;entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare&#8221;; 2) al comma 6, le parole &#8220;dell&#8217;anno&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;del periodo&#8221;; b) all&#8217;articolo 4, comma 3, le parole &#8220;entro l&#8217;anno solare in cui e&#8217; sorto&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;entro il 31 dicembre dell&#8217;anno solare successivo a quello in cui e&#8217; sorto&#8221;.</p>
<p>2. A partire dall&#8217;anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalita&#8217; e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall&#8217;articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>
<p>3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita&#8217; 2012) e&#8217; ridotta di 26,4 milioni di euro.</p>
<p>4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell&#8217;aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all&#8217;aumento dell&#8217;aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e&#8217; sempre rimborsato, con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita&#8217; di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all&#8217;articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante &#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita&#8217; 2012)&#8221; sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 30 le parole &#8220;sulla benzina senza piombo&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;sulla benzina con piombo&#8221; b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi: &#8220;30-bis) All&#8217;aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l&#8217;articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 30-ter) Il maggior onere conseguente all&#8217;aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell&#8217;aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e&#8217; rimborsato, con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita&#8217; di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.&#8221;</p>
<p>Art. 62</p>
<p>Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari </p>
<p>1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita&#8217; la durata, le quantita&#8217; e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita&#8217; di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita&#8217; e reciproca corrispettivita&#8217; delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullita&#8217; del contratto puo&#8217; anche essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice.</p>
<p>2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e&#8217; vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche&#8217; condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l&#8217;esecuzione dei contratti e la continuita&#8217; e regolarita&#8217; delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l&#8217;oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.</p>
<p>3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e&#8217; maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e&#8217; inderogabile.</p>
<p>4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte.</p>
<p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e&#8217; sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L&#8217;entita&#8217; della sanzione e&#8217; determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.</p>
<p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e&#8217; determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.</p>
<p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e&#8217; punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L&#8217;entita&#8217; della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell&#8217;azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.</p>
<p>8. L&#8217;Autorita&#8217; Garante per la Concorrenza ed il Mercato e&#8217; incaricata della vigilanza sull&#8217;applicazione delle presenti disposizioni e all&#8217;irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l&#8217;Autorita&#8217; puo&#8217; avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall&#8217;articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All&#8217;accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l&#8217;Autorita&#8217; provvede d&#8217;ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attivita&#8217; di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia&#8217; disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>9. Gli introiti derivanti dall&#8217;irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall&#8217;Autorita&#8217; Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita&#8217; di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell&#8217;ambito dell&#8217;Osservatorio unico delle Attivita&#8217; produttive, nonche&#8217; nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.</p>
<p>10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresi&#8217; legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l&#8217;inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.</p>
<p>11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell&#8217;art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita&#8217; produttive del 13 maggio 2003.</p>
<p>Art. 63</p>
<p>Attivazione nuovi &#8220;contratti di filiera&#8221; </p>
<p>1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall&#8217;Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all&#8217;articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all&#8217;articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalita&#8217; stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.</p>
<p>2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e&#8217; autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita&#8217; che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>
<p>3. Restano fermi i versamenti all&#8217;entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>
<p>Art. 64</p>
<p>Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 </p>
<p>1. All&#8217;articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola &#8216;regionale&#8217; sono aggiunte le seguenti: nonche&#8217; mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni&#8221;.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita&#8217; di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole &#8216;la propria attivita&#8217;, sono aggiunte le seguenti: &#8216;di assunzione di rischio per garanzie&#8217;.</p>
<p>Art. 65</p>
<p>Impianti fotovoltaici in ambito agricolo</p>
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e&#8217; consentito l&#8217;accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p>
<p>2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l&#8217;impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p>
<p>3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi&#8217; come definite dall&#8217;articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre &#8211; a seguito dell&#8217;intervento &#8211; evono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.</p>
<p>4. I commi 4, 5 e 6 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall&#8217;ultimo periodo del comma 2.</p>
<p>Art. 66</p>
<p>Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola </p>
<p>1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d&#8217;intesa con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall&#8217;Agenzia del demanio nonche&#8217; su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita&#8217; istituzionali, di proprieta&#8217; dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche&#8217; di proprieta&#8217; degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell&#8217;Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L&#8217;individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e&#8217; determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi&#8217; stabilite le modalita&#8217; di attuazione del presente articolo.</p>
<p>2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all&#8217;articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.</p>
<p>3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell&#8217;imprenditorialita&#8217; agricola giovanile e&#8217; riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi&#8217; come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.</p>
<p>4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall&#8217;articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p>
<p>5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta&#8217; dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.</p>
<p>6. Per i terreni ricadenti all&#8217;interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l&#8217;Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l&#8217;assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.</p>
<p>7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalita&#8217; e con le modalita&#8217; di cui al comma 1, i beni di loro proprieta&#8217; agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all&#8217;Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L&#8217;Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia&#8217; proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.</p>
<p>8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non puo&#8217; essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.</p>
<p>9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall&#8217;Agenzia del demanio per le attivita&#8217; svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p>10. L&#8217;articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni e&#8217; abrogato.</p>
<p>Art. 67</p>
<p>Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca </p>
<p>1. L&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Art. 5 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo&#8217; stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu&#8217; delle seguenti attivita&#8217;: a) promozione delle attivita&#8217; produttive nell&#8217;ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l&#8217;utilizzo di tecnologie ecosostenibili; b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell&#8217;ambiente marino e costiero; c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita&#8217;, anche attraverso l&#8217;istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita&#8217;, anche in forma di Organizzazioni di produttori; d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita&#8217; delle filiere agroalimentare ittiche; e) agevolazioni per l&#8217;accesso al credito per le imprese della pesca e dell&#8217;acquacoltura; f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita&#8217; documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita&#8217; ai principi della legislazione vigente in materia; g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.</p>
<p>2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, gia&#8217; Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell&#8217;articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003.&#8221;</p>
<p>Titolo III </p>
<p>EUROPA </p>
<p>Capo I </p>
<p>Armonizzazione dell&#8217;ordinamento interno</p>
<p>Art. 68</p>
<p>Repertorio nazionale dei dispositivi medici </p>
<p>1. All&#8217;articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento»<br />
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»; b) alla lettera e), le parole da: «Per l&#8217;inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.</p>
<p>Art. 69</p>
<p>Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi </p>
<p>1. All&#8217;articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».</p>
<p>Art. 70</p>
<p>Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree </p>
<p>1. La dotazione del Fondo istituito dall&#8217;articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo&#8217; anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e degli aiuti a finalita&#8217; regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.</p>
<p>Capo II </p>
<p>Disposizioni per l&#8217;attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali</p>
<p>Art. 71</p>
<p>Oggetto e ambito di applicazione </p>
<p>1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.</p>
<p>2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e&#8217; istituita l&#8217;Autorita&#8217; nazionale di vigilanza, di cui all&#8217;articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche&#8217; di vigilanza, di cui all&#8217;articolo 80, con l&#8217;approvazione dei sistemi di tariffazione e dell&#8217;ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.</p>
<p>3. I modelli di tariffazione, approvati dall&#8217;Autorita&#8217; previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche&#8217;, nell&#8217;ambito di una crescita bilanciata della capacita&#8217; aeroportuale, all&#8217;incentivazione degli investimenti correlati anche all&#8217;innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita&#8217; dei servizi.</p>
<p>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza di cui all&#8217;articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.</p>
<p>5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne&#8217; ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all&#8217;allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita&#8217;, ne&#8217; ai diritti riscossi per finanziare l&#8217;assistenza fornita alle persone con disabilita&#8217; e alle persone a mobilita&#8217; ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.</p>
<p>Art. 72</p>
<p>Definizioni </p>
<p>1. Ai fini dei presente Capo si intende per: a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l&#8217;atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo&#8217; comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonche&#8217; gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivita&#8217; o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivita&#8217; dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; c) utente dell&#8217;aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l&#8217;aeroporto di base; d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell&#8217;aeroporto per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all&#8217;atterraggio, al decollo, all&#8217;illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche&#8217; ai corrispettivi per l&#8217;uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo; e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.</p>
<p>Art. 73</p>
<p>Autorita&#8217; nazionale di vigilanza </p>
<p>1. Nelle more dell&#8217;istituzione dell&#8217;autorita&#8217; indipendente di regolazione dei trasporti di cui all&#8217;articolo 36, comma 1, del presente decreto le funzioni dell&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza sono svolte dall&#8217;Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC).</p>
<p>2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all&#8217;articolo 71, comma 3, attribuite all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, nell&#8217;ambito dell&#8217;ENAC e&#8217; istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all&#8217;entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.</p>
<p>3. Al fine di garantire l&#8217;autonomia, l&#8217;imparzialita&#8217; e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, l&#8217;attivita&#8217; della Direzione, di cui al comma 2, e&#8217; separata dalle altre attivita&#8217; svolte dall&#8217;ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.</p>
<p>4. La Direzione diritti aeroportuali e&#8217; costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonche&#8217; da cinque unita&#8217; di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell&#8217;ENAC provvede all&#8217;individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all&#8217;entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell&#8217;ambito della Direzione centrale sviluppo economico.</p>
<p>5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previa istruttoria dell&#8217;ENAC, e&#8217; fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all&#8217;articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.</p>
<p>6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all&#8217;ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalita&#8217; previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonche&#8217; all&#8217;eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto e&#8217; ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell&#8217;ENAC, per un importo corrispondente alle spese non piu&#8217; sostenute dall&#8217;Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorita&#8217; ai sensi del presente Capo.</p>
<p>Art. 74</p>
<p>Reti aeroportuali </p>
<p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.</p>
<p>2. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza puo&#8217; autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all&#8217;intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.</p>
<p>3. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, puo&#8217; consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa citta&#8217; o agglomerato urbano, purche&#8217; ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all&#8217;articolo 77.</p>
<p>Art. 75</p>
<p>Non discriminazione </p>
<p>1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell&#8217;aeroporto. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza puo&#8217;, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettivita&#8217; e trasparenza.</p>
<p>Art. 76</p>
<p>Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione </p>
<p>1. Al fine dell&#8217;applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all&#8217;articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all&#8217;articolo 80, comma 1.</p>
<p>2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall&#8217;Autorita&#8217; ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.</p>
<p>3. E&#8217; istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell&#8217;aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all&#8217;anno, dell&#8217;utenza aeroportuale.</p>
<p>4. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza puo&#8217; motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell&#8217;aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall&#8217;ENAC &#8211; irezione centrale infrastrutture aeroporti &#8211; che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.</p>
<p>5. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza pubblica una relazione annuale sull&#8217;attivita&#8217; svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell&#8217;economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.</p>
<p>6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l&#8217;Autorita&#8217; individua entro sessanta giorni dall&#8217;inizio della sua attivita&#8217;, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell&#8217;effettivo valore dei beni fruiti dall&#8217;utenza.</p>
<p>Art. 77</p>
<p>Trasparenza </p>
<p>1. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all&#8217;articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell&#8217;aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell&#8217;ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.</p>
<p>2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, comprendono: a) l&#8217;elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche&#8217;, nell&#8217;ambito di una crescita bilanciata della capacita&#8217; aeroportuale, all&#8217;incentivazione degli investimenti correlati all&#8217;innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita&#8217; dei servizi; d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio; f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita&#8217; pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono; g) le previsioni riguardanti la situazione dell&#8217;aeroporto per quanto attiene ai diritti, all&#8217;evoluzione del traffico, nonche&#8217; agli investimenti previsti; h) l&#8217;utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacita&#8217; dell&#8217;aeroporto.</p>
<p>3. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza dispone che gli utenti dell&#8217;aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti: a) le previsioni del traffico; b) le previsioni relative alla composizione e all&#8217;utilizzo previsto della flotta aerea dell&#8217;utente dell&#8217;aeroporto; c) le esigenze dell&#8217;utente dell&#8217;aeroporto; d) i progetti di sviluppo nell&#8217;aeroporto.</p>
<p>4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.</p>
<p>Art. 78</p>
<p>Norme di qualita&#8217; </p>
<p>1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell&#8217;aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita&#8217; dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.</p>
<p>2. L&#8217;accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.</p>
<p>3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all&#8217;articolo 76.</p>
<p>Art. 79</p>
<p>Differenziazione dei servizi </p>
<p>1. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualita&#8217; e l&#8217;estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.</p>
<p>2. L&#8217;ammontare dei diritti aeroportuali puo&#8217; essere differenziato in funzione della qualita&#8217; e dell&#8217;estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.</p>
<p>3. Qualora il numero degli utenti dell&#8217;aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che e&#8217; possibile accogliere a causa di vincoli di capacita&#8217; dell&#8217;aeroporto, l&#8217;accesso e&#8217; stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza.</p>
<p>Art. 80</p>
<p>Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva </p>
<p>1. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.</p>
<p>2. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.</p>
<p>3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza dispone l&#8217;applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.</p>
<p>4. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.</p>
<p>5. Il gestore aeroportuale puo&#8217;, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.</p>
<p>6. L&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.</p>
<p>Art. 81</p>
<p>Aeroporti militari aperti al traffico civile </p>
<p>1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall&#8217;Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l&#8217;individuazione delle modalita&#8217; per il ristoro dei costi sostenuti.</p>
<p>Art. 82</p>
<p>Clausola di invarianza finanziaria </p>
<p>1. Dall&#8217;attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all&#8217;adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 83</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</p>
<p>1. All&#8217;articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis e&#8217; soppresso.</p>
<p>Art. 84</p>
<p>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 </p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 1, comma 2, le parole &#8220;provenienti o dirette all&#8217;estero&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell&#8217;Unione europea&#8221;. b) all&#8217;articolo 2, dopo il comma 3, e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell&#8217;Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l&#8217;applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.&#8221;; c) all&#8217;Allegato, nell&#8217;intestazione della terza colonna, le parole &#8220;Aliquota per traffico di cabotaggio&#8221; sono sostituite dalle seguenti: Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario&#8221;.</p>
<p>Art. 85</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 </p>
<p>1. All&#8217;articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole &#8220;comitato etico&#8221; e&#8217; inserita la seguente: &#8220;coordinatore&#8221;; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole &#8220;comitato etico&#8221; e&#8217; inserita la seguente: &#8220;coordinatore&#8221;; c) al comma 3, le parole &#8220;Il parere favorevole puo&#8217; essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilita&#8217; locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento&#8221;; d) al comma 3, le parole da &#8220;I comitati etici dei centri partecipanti&#8221; a &#8220;protocollo&#8221; sono soppresse; e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole &#8220;comitato etico&#8221; e&#8217; inserita la seguente: &#8220;coordinatore&#8221;; f) al comma 4, dopo le parole &#8220;comitato etico&#8221; e&#8217; inserita la seguente: &#8220;coordinatore&#8221;.</p>
<p>Art. 86</p>
<p>Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione </p>
<p>1. All&#8217;articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo e&#8217; soppresso.</p>
<p>2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall&#8217;utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8211; Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall&#8217;articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.</p>
<p>3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l&#8217;espletamento del servizio previsto dall&#8217;articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da&#8217; adeguata pubblicita&#8217; alla scelta, motivandola anche in base ad un&#8217;analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato per l&#8217;espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.</p>
<p>4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un&#8217;indagine di mercato volta a verificare l&#8217;interesse degli operatori economici all&#8217;esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l&#8217;espletamento dello stesso.</p>
<p>5. Le attivita&#8217; di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 87</p>
<p>Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti</p>
<p>1. All&#8217;articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;4-bis. I cittadini dell&#8217;Unione europea abilitati all&#8217;esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all&#8217;albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;3. I soggetti di cui all&#8217;articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l&#8217;attivita&#8217; di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all&#8217;albo dei consulenti in proprieta&#8217; industriale, previa trasmissione da parte dell&#8217;autorita&#8217; competente della dichiarazione preventiva di cui all&#8217;articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L&#8217;iscrizione rileva ai soli fini dell&#8217;applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.&#8221;.</p>
<p>Art. 88</p>
<p>Applicazione del regime ordinario di deducibilita&#8217; degli interessi passivi per le societa&#8217;, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche&#8217; servizi di smaltimento e depurazione </p>
<p>1. Al comma 5, ultimo periodo, dell&#8217;articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da &#8220;, nonche&#8217; alle societa&#8217; il cui capitale sociale&#8221; fino alla fine del periodo sono soppresse.</p>
<p>2. In deroga all&#8217;articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall&#8217;attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, e&#8217; corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.</p>
<p>4. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>Art. 89</p>
<p>Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09 </p>
<p>1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l&#8217;INPS provvede ad effettuare il pagamento dell&#8217;importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell&#8217;Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.</p>
<p>2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalita&#8217; inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall&#8217;INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.</p>
<p>Art. 90</p>
<p>Interventi per favorire l&#8217;afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese </p>
<p>1. All&#8217;articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole &#8220;armonizzati UE&#8221; sono soppresse; b) al comma 3: 1) la lettera b) e&#8217; sostituita dalla seguente &#8220;b) avere sede operativa in Italia;&#8221;; 2) la lettera c) e&#8217; sostituita dalla seguente &#8220;c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;&#8221;; c) al comma 5: 1) dopo la parola &#8220;modalita&#8217;&#8221; sono inserite le seguenti &#8220;attuative e&#8221;; 2) e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo &#8220;Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.&#8221;.</p>
<p>Art. 91</p>
<p>Modifiche alla disciplina del trasferimento all&#8217;estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d&#8217;infrazione n. 2010/4141 </p>
<p>1. All&#8217;articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: &#8220;2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all&#8217;Unione europea ovvero in Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell&#8217;articolo 168-bis, con i quali l&#8217;Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformita&#8217; ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l&#8217;altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell&#8217;imposta dovuta e le modalita&#8217; di versamento.&#8221;.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell&#8217;articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e&#8217; emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 92</p>
<p>Tutela procedimentale dell&#8217;operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione doganale </p>
<p>1. All&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall&#8217;articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all&#8217;operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi &#8211; ispezioni &#8211; verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita&#8217;, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell&#8217;accertamento riscontrati nel corso del controllo, l&#8217;operatore interessato puo&#8217; comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall&#8217;Ufficio doganale prima della notifica dell&#8217;avviso di cui al successivo comma 5.&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all&#8217;articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.&#8221;.</p>
<p>3. Dall&#8217;attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall&#8217;attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 93</p>
<p>Preclusione all&#8217;esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell&#8217;imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica </p>
<p>1. All&#8217;articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e&#8217; sostituito dal seguente: Il contribuente ha diritto di rivalersi dell&#8217;imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell&#8217;imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo&#8217; esercitare il diritto alla detrazione, al piu&#8217; tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l&#8217;imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.&#8221;.</p>
<p>Art. 94</p>
<p>Domanda di sgravio dei diritti doganali </p>
<p>1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall&#8217;autorita&#8217; doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Art. 95</p>
<p>Modifiche alla unificazione dell&#8217;aliquota sulle rendite finanziarie</p>
<p>1. All&#8217;articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, le parole: &#8220;, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria&#8221; sono soppresse; b) al comma 8, dopo le parole: &#8220;di cui all&#8217;articolo 27,&#8221; inserire le seguenti: &#8220;comma 3, terzo periodo e&#8221;; c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole &#8220;operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell&#8217;articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.&#8221;; d) dopo il comma 18 e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell&#8217;articolo 7 e&#8217; abrogato.</p>
<p>2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall&#8217;anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell&#8217;articolo 35 del presente decreto.</p>
<p>Art. 96</p>
<p>Residenza OICR </p>
<p>1. L&#8217;articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e&#8217; cosi&#8217; modificato: a) al comma 1 la lettera c) e&#8217; cosi&#8217; sostituita. &#8221; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa&#8217;, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attivita&#8217; commerciale nonche&#8217; gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato&#8221;; b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole &#8220;Si considerano altresi&#8217; residenti nel territorio dello Stato&#8221; sono aggiunte le seguenti parole &#8220;gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e&#8221;; c) il comma 5-quinquies e&#8217; cosi&#8217; sostituito: &#8220;5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia&#8217; autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all&#8217;articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche&#8217; il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell&#8217;articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall&#8217;articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche&#8217; dall&#8217;articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 97</p>
<p>Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche&#8217; al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 </p>
<p>1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell&#8217;euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticita&#8217; ed idoneita&#8217; delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche&#8217; al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l&#8217;ordinamento nazionale a quello dell&#8217;Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l&#8217;articolo 8 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Art. 8 &#8211; (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro). 1. I gestori del contante si assicurano dell&#8217;autenticita&#8217; e dell&#8217;idoneita&#8217; a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinche&#8217; siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione. 2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita&#8217; di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche&#8217; gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: a) i soggetti la cui attivita&#8217; consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute; b) i soggetti che svolgono attivita&#8217; di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all&#8217;art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di trattamento del denaro contante; c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino&#8217;, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attivita&#8217; accessorie. 3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticita&#8217; ed idoneita&#8217; delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010. 4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d&#8217;Italia e all&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita&#8217; indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsita&#8217; e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d&#8217;Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete &#8211; CNAC, presso l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e&#8217; subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e&#8217; subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell&#8217;articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate. 6. Al &#8220;Centro nazionale di analisi delle monete &#8211; CNAC&#8221; presso l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all&#8217;elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: &#8211; ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; &#8211; effettuazione dei test di cui all&#8217;articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;<br />
- effettuazione dei controlli annuali di cui all&#8217;articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;<br />
- formazione del personale in conformita&#8217; alle modalita&#8217; definite dagli Stati membri. 7. La Banca d&#8217;Italia puo&#8217; effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l&#8217;espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell&#8217;art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d&#8217;Italia puo&#8217; avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d&#8217;intesa all&#8217;uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l&#8217;accertamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l&#8217;esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonche&#8217; prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d&#8217;Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 8. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, la Banca d&#8217;Italia, il &#8220;Centro nazionale di analisi delle monete &#8211; CNAC&#8221; e le altre autorita&#8217; nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d&#8217;intesa al fine di coordinare le attivita&#8217; di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e integrati dal presente articolo. 9. La Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all&#8217;organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche&#8217;, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d&#8217;Italia si applica, in quanto compatibile, l&#8217;articolo 145 del Decreto legislativo 1°<br />
settembre 1993, n. 385, cosi&#8217; come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 11. Qualora, nel corso di un&#8217;ispezione, la Banca d&#8217;Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finche&#8217; non sia stato posto rimedio all&#8217;inosservanza contestata, la Banca d&#8217;Italia puo&#8217; vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d&#8217;Italia in relazione a un&#8217;ispezione costituisce di per se&#8217; inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio&#8217; puo&#8217; comportare la sua cancellazione dall&#8217;elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea. 12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d&#8217;Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l&#8217;attivita&#8217; di vigilanza. 13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche&#8217; delle disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;Economia e delle finanze, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l&#8217;autorita&#8217; di controllo competente perche&#8217; valuti l&#8217;adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d&#8217;Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l&#8217;inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.&#8221;<br />
b) dopo l&#8217;articolo 8 sono aggiunti i seguenti: &#8220;Art. 8-bis. &#8211; (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita&#8217;). 1. La Banca d&#8217;Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsita&#8217; ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all&#8217;Autorita&#8217; competente. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d&#8217;Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell&#8217;Unione europea. 3. La Banca d&#8217;Italia informa preventivamente l&#8217;Autorita&#8217; Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche&#8217; quando le verifiche cui la trasmissione e&#8217; finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione. 4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita&#8217; ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d&#8217;Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di se&#8217; le cose e a presentarle a ogni richiesta dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria. Se e&#8217; disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote gia&#8217; trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non e&#8217; stata riconosciuta la falsita&#8217; in giudizio, la Banca d&#8217;Italia mette a disposizione degli aventi diritto l&#8217;importo equivalente. 5. Alla Banca d&#8217;Italia non e&#8217; dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita&#8217; e la medesima non e&#8217; tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. 6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d&#8217;Italia in relazione alle banconote sospette di falsita&#8217;, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall&#8217; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia&#8217; previsto dall&#8217;articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dall&#8217;articolo 8 della presente legge. 7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l&#8217;applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d&#8217;Italia e il Ministero dell&#8217;Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e&#8217; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 8-ter. &#8211; (Segreto d&#8217;ufficio). 1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita&#8217; pubbliche in ragione dell&#8217;esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d&#8217;ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorita&#8217; soltanto per le finalita&#8217; istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo&#8217; essere opposto all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 152 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell&#8217;Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita&#8217;, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.&#8221;. b) il comma 153 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e&#8217; applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento del Tesoro.&#8221;. c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente: &#8220;153-bis. Fino all&#8217;entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze di dati e informazioni.&#8221;.</p>
<p>3. All&#8217;attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 98</p>
<p>Entrata in vigore </p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Dato a Roma, addi&#8217; 24 gennaio 2012.</p>
<p>NAPOLITANO</p>
<p>Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell&#8217;economia e delle finanze</p>
<p>Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Severino</p>
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		<title>Somme trattenute dal datore sulla retribuzione del dipendente: non si integra il reato di appropriazione indebita</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO &#8211; APPROPRIAZIONE INDEBITA &#8211; SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST&#8217;ULTIMO &#8211; OMESSO VERSAMENTO &#8211; CONSEGUENZE Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che &#8220;non integra il reato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO &#8211; APPROPRIAZIONE INDEBITA &#8211; SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST&#8217;ULTIMO &#8211; OMESSO VERSAMENTO &#8211; CONSEGUENZE<br />
Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che &#8220;non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo&#8221;. Si è, in particolare, osservato che &#8220;la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell&#8217;art. 646 cod. pen.&#8221;, e che &#8220;può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l&#8217;appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta&#8221;, laddove &#8220;non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo&#8221;. </p>
<p>Sentenza n. 37954 del 25 settembre 2011 &#8211; depositata il 20 ottobre 2011 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. S. Di Tomassi)  </p>
<p><a title="View 37954_10_11 on Scribd" href="http://www.scribd.com/giovanni_orlando_2/d/78995913-37954-10-11" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">37954_10_11</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/78995913/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-wyknbtjeroyjngdlsrk" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="" scrolling="no" id="doc_23204" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
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		<title>Ipoteca esattoriale e procedimento ex art. 700 cpc</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
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		<description><![CDATA[Due ordinanze a confronto rese in procedimenti ex art. 700 cpc diretti ad ottenere un provvedimento anticipatorio degli effetti del giudizio di merito contro ipoteche esattoriali. La prima del Tribunale di Catanzaro, che nonostante la copiosa giurisprudenza di merito formatasi sul punto (basti qui ricordare Tribunale di Salerno, Sez. distaccata di Mercato S. Severino, 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due ordinanze a confronto rese in procedimenti ex art. 700 cpc diretti ad ottenere un provvedimento anticipatorio degli effetti del giudizio di merito contro ipoteche esattoriali.</p>
<p>La prima del Tribunale di Catanzaro, che nonostante la copiosa giurisprudenza di merito formatasi sul punto (basti qui ricordare Tribunale di Salerno, Sez. distaccata di Mercato S. Severino, 18 luglio 2006, commentata in “Guida normativa”, 2006, fasc. 45. pag. 67; con il provvedimento, reso ex art. 700 del codice di procedura civile, è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’ipoteca. Sulla configurabilità di un provvedimento anticipatorio del risultato richiesto con la domanda di merito, fra le più recenti, Corte di appello di Lecce 28 aprile 1995, in “Giur. it.”, 1996, I, 2, pagg. 305 e seguenti, con nota di RONCO, Distonie tra cautele processuali ed extraprocessuali: in tema di restrizione e cancellazione di ipoteca; Tribunale di Vallo della Lucania 17 ottobre 2000, con nota di ALTIERI, Brevi note in tema di riduzione d’urgenza dell’ipoteca “eccessiva”, in “Giur. it.” 2001, I, pagg. 2071 e seguenti; Tribunale di Roma 7 aprile 1998, in “Banca, borsa, tit. cred.”, 1999, II, pagg. 614 e seguenti, con nota di BELTRANI; Tribunale di Salerno 9 ottobre 1990, in “Foro pad.”, 1991, I, pagg. 185 e seguenti; Tribunale di Cremona 3 luglio 1981, in “Banca, borsa, tit. cred.”, 1982, II, pag. 311, con nota di SALANITRO, Riduzione cancellazione d’ipoteca con provvedimento d’urgenza), ha dichiarato inammissibile il ricorso, facendo leva (anche) sull’impossibilità di procedere alla cancellazione dell’ipoteca in via cautelare, stante il chiaro disposto dell’art. 2884 cc che la subordina alla sentenza passata in giudicato <em>(..omissis.. In secondo luogo, se in giurisprudenza è controversa la possibilità di accordare in via cautelare la riduzione dell’iscrizione ipotecaria, non si dubita invece dell’impossibilità di procedere alla sua cancellazione, stante il chiaro disposto dell’art. 2884 cc, che la subordina alla sentenza passata in giudicato. Ne varrebbe opinare che, nella specie il ricorrente postula non già la cancellazione dell’ipoteca, bensì la cancellazione della sua efficacia, atteso che gli effetti dell’ipoteca (intesi a limitare il potere di disposizione del bene, rendendo nota ai terzi aquirenti la prelazione che sullo stesso vanta il creditore cosneguono alla sua iscrizione e non possono essere autonomamente paralizzati…)</em></p>
<p>Ebbene, con la seconda ordinanza in commento, il Tribunale di Castrovillari ha risolto brillantemente il problema. Nell’impossibilità di rivolgersi al conservatore stante il richiamato divieto di Legge, ha ordinato la cancellazione alla stessa parte resistente, con tutti gli effetti sotto il profilo risarcitorio che conseguirebbero al mancato adempimento.<br />
Di seguito l’ordinanza del Tribunale di Castrovillari:</p>
<p>Tribunale di Castrovillari<br />
Sezione Civile<br />
Ordinanza 30 dicembre 2011, n. 6290<br />
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI<br />
Sezione Civile<br />
Il Giudice, dott.ssa Teresa Reggio,<br />
sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da A. E., con atto depositato in data 21.10.2011, nei confronti di Equitalia Pragma s.p.a., in persona del l.r.p;t., iscritto al n. *********** R.G.AA.CC.;<br />
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;<br />
sciogliendo la riserva assunta al verbale d&#8217;udienza del 16.12.2011;<br />
OSSERVA E RILEVA<br />
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Equitalia Pragma s.p.a., la quale, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non ha inteso costituirsi in giudizio.<br />
Nel merito, il ricorso proposto da A. E. è fondato e deve essere, pertanto, accolto.<br />
Dispone, infatti, l&#8217;art. 700 c.p.c. che &#8220;fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d&#8217;urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.&#8221;.<br />
Presupposti indefettibili, dunque, per concedere la tutela in via d&#8217;urgenza prevista dall&#8217;art. 700 c.p.c. sono il fumus boni iuris, la cui verifica implica la formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all&#8217;eventuale fondatezza della pretesa, risolventesi nella comparazione fra l&#8217;attendibilità delle prospettazioni svolte dalle parti in conflitto, ed il periculum in mora, ossia un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto.<br />
Naturalmente, i richiamati presupposti devono sussistere contemporaneamente, in quanto la carenza di uno soltanto di essi impedisce la concessione della misura richiesta.<br />
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, sussistano entrambi i requisiti richiesti dalla legge.<br />
Per quanto concerne innanzitutto il fumus, occorre evidenziare che il ricorrente ha contestato la legittimità dell&#8217;iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno da Equitalia Pragma s.p.a. per l&#8217;inidoneità intrinseca dei titoli posti a fondamento dell&#8217;iscrizione medesima. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che i ruoli in forza dei quali è stata effettuata l&#8217;iscrizione ipotecaria sono stati sospesi con provvedimenti emessi prima dell&#8217;iscrizione medesima.<br />
L&#8217;assunto de quo è stato, poi, supportato da idonea documentazione.<br />
Dalla visura ipotecaria prodotta dal ricorrente emerge, infatti, che l&#8217;ipoteca, della quale è stata chiesta in via cautelare la cancellazione, è stata iscritta in data 29.03.2011, mentre i ruoli, in forza dei quali l&#8217;iscrizione è stata effettuata, sono stati sospesi in data 07.01.2011 (ruolo n. 903/10, reso esecutivo in data 23.08.2010) ed in data 14.07.2010 (ruoli nn. 214-215-252/10, resi esecutivi in data 24.03.2010 e ruolo n. 112/10, reso esecutivo in data 10.06.2010).<br />
Orbene, ed indipendentemente dall&#8217;esame delle ulteriori censure sollevate, non può non ritenersi sussistente il requisito del fumus, atteso che l&#8217;ipoteca è stata evidentemente iscritta in forza di ruoli temporaneamente privi di efficacia esecutiva.<br />
Nemmeno può dubitarsi della sussistenza del requisito del periculum.<br />
Ed invero, il ricorrente è un imprenditore commerciale (vedi visura camerale prodotta ed allegata al fascicolo di parte) ed, in data 20.10.2011, l&#8217;istituto di credito, al quale il ricorrente si è rivolto per ottenere l&#8217;affidamento, ha richiesto chiarimenti dettagliati in ordine all’iscrizione ipotecaria per “poter completare l’iter istruttorio della pratica di affidamento&#8221; (si veda comunicazione UBI &#8211; Banca Carime prodotta ed allegata al fascicolo di parte). È, pertanto, evidente che la sussistenza dell&#8217;iscrizione ipotecaria potrebbe determinare la segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi, cui gli istituti di credito si rivolgono per verificare la solvibilità del cliente, con conseguente concreto ed immediato pericolo di rifiuto dell&#8217;affidamento e relativo rischio di non poter onorare i crediti.<br />
Alla luce di quanto evidenziato ed in accoglimento del ricorso, deve essere ordinato ad Equitalia Pragma s.p.a. di attivarsi per provvedere, entro un assegnando termine, alla cancellazione dell&#8217;ipoteca oggetto del presente ricorso a propria cura e spese. L&#8217;ordine di cancellazione non può, invero, essere rivolto direttamente al Conservatore, stante il divieto di cui all&#8217;art. 2884 c.c.<br />
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
1. dichiara la contumacia di Equitalia Pragma s.p.a.;<br />
2. accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, dispone che Equitalia Pragma s.p.a., entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza., provveda alla cancellazione, a proprie cure e spese, dell&#8217;ipoteca iscritta in data 29.03.2011, ai nn. 9132 r.g. e 1792 r.p.;<br />
3. condanna Equitalia Pragma s.p.a. alla rifusione, in favore di A. E. delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 300,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127, i.v.a. e c.p.a. come per legge.<br />
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.<br />
Castrovillari, 29.12.2011<br />
Il Giudice<br />
Dott.ssa Teresa Reggio</p>
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		<title>Pubblicata la legge 29 dicembre 2011, n. 218</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218 Modifica dell&#8217;articolo 645 e interpretazione autentica dell&#8217;articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. GU n. 4 del 5-1-2012 (testo in vigore dal: 20-1-2012) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218<br />
Modifica dell&#8217;articolo 645 e interpretazione autentica dell&#8217;articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.<br />
GU n. 4 del 5-1-2012 (testo in vigore dal: 20-1-2012)<br />
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Promulga<br />
la seguente legge:<br />
Art. 1<br />
Modifica all&#8217;articolo 645 del codice di procedura civile<br />
1. Al secondo comma dell&#8217;articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta&#8217;» sono soppresse.<br />
Art. 2<br />
Disposizione transitoria<br />
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell&#8217;attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l&#8217;opponente abbia assegnato<br />
all&#8217;opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all&#8217;articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br />
osservare come legge dello Stato.<br />
Data a Roma, addi&#8217; 29 dicembre 2011</p>
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		<title>Modifiche al codice del processo amministrativo</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>

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		<description><![CDATA[DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0241) (GU n. 273 del 23-11-2011) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 </p>
<p>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0241) </p>
<p>(GU n. 273 del 23-11-2011)</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;</p>
<p>Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l&#8217;articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e&#8217; previsto che il Governo puo&#8217; avvalersi della facolta&#8217; di cui all&#8217;articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che &#8220;entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l&#8217;applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l&#8217;emanazione degli originari decreti&#8221;;</p>
<p>Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta&#8217; di cui all&#8217;articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;</p>
<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e&#8217; stata deferita ad una commissione speciale e ne e&#8217; stata stabilita la composizione;</p>
<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e&#8217; stata integrata nella sua composizione;</p>
<p>Visto il progetto del decreto legislativo recante: « Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione», redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011;</p>
<p>Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;</p>
<p>Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell&#8217;11 novembre 2011;</p>
<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;</p>
<p>Emana</p>
<p>il seguente decreto legislativo:</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione </p>
<p>1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l&#8217;allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 12, comma 1, dopo le parole: &#8220;arbitrato rituale di diritto&#8221; sono aggiunte le seguenti: &#8220;ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile&#8221;;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 17, comma 1, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;L&#8217;astensione non ha effetto sugli atti anteriori.&#8221;;</p>
<p>c) all&#8217;articolo 18, comma 8, le parole: &#8220;La ricusazione o l&#8217;astensione non hanno&#8221;, sono sostituite dalle seguenti: &#8220;La ricusazione non ha&#8221;;</p>
<p>d) all&#8217;articolo 20, nella rubrica, le parole: &#8220;del consulente&#8221; sono soppresse;</p>
<p>e) l&#8217;articolo 25 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Art. 25.<br />
Domicilio<br />
1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall&#8217;articolo 136, comma 1: a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.&#8221;;</p>
<p>f) all&#8217;articolo 26, il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;2. Il giudice condanna d&#8217;ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l&#8217;articolo 15 delle norme di attuazione.&#8221;;</p>
<p>g) all&#8217;articolo 31, comma 1, dopo le parole &#8220;procedimento amministrativo&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;e negli altri casi previsti dalla legge&#8221;;</p>
<p>h) all&#8217;articolo 32, comma 1, le parole: &#8220;dai Capi I e II del&#8221; sono sostituite dalla seguente: &#8220;dal&#8221;;</p>
<p>i) all&#8217;articolo 33, nella rubrica le parole: &#8220;del giudice&#8221; sono soppresse;</p>
<p>l) all&#8217;articolo 44, dopo il comma 4, e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;4-bis. Fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 39, comma 2, la nullita&#8217; degli atti e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio.&#8221;;</p>
<p>m) all&#8217;articolo 54, il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo&#8217; essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.&#8221;;</p>
<p>n) all&#8217;articolo 55, commi 8 e 10, le parole: &#8220;di discussione&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;della discussione&#8221;;</p>
<p>o) all&#8217;articolo 57, comma 1, le parole: &#8220;la sentenza&#8221;, sono sostituite dalle seguenti: &#8220;il provvedimento&#8221; e dopo le parole: &#8220;nella sentenza&#8221; sono aggiunte le seguenti: &#8220;di merito&#8221;;</p>
<p>p) all&#8217;articolo 67, comma 2, le parole: &#8220;e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile&#8221; sono soppresse;</p>
<p>q) all&#8217;articolo 73, comma 1, dopo la parola: &#8220;repliche&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell&#8217;udienza, &#8220;;</p>
<p>r) all&#8217;articolo 76, comma 4, il numero: &#8220;2&#8243; e&#8217; soppresso;</p>
<p>s) all&#8217;articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: &#8220;dal comma 2&#8243; sono aggiunte, in fine, le seguenti: &#8220;, ma il presidente del collegio puo&#8217; disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume&#8221;; 2) al comma 3, dopo le parole: &#8220;lettera a)&#8221;, sono inserite le seguenti: &#8220;e fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 116, comma 1, &#8220;; e dopo la parola: &#8220;tranne&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, nei giudizi di primo grado,&#8221;;</p>
<p>t) all&#8217;articolo 95, comma 1, le parole: &#8220;L&#8217;impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, &#8220;, sono sostituite dalle seguenti: &#8220;L&#8217;impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e&#8217; notificata&#8221;;</p>
<p>u) all&#8217;articolo 98, comma 1, la parola: &#8220;danno&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;pregiudizio&#8221;;</p>
<p>v) all&#8217;articolo 99, comma 5, le parole: &#8220;sulla sentenza impugnata&#8221;, sono sostituite dalle seguenti: &#8220;sul provvedimento impugnato&#8221;;</p>
<p>z) all&#8217;articolo 101, comma 1, dopo le parole: &#8220;se sta in giudizio personalmente&#8221;, sono inserite le seguenti: &#8220;ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 3, &#8220;;</p>
<p>aa) all&#8217;articolo 108, comma 1, le parole: &#8220;, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, &#8221; sono soppresse;</p>
<p>bb) all&#8217;articolo 111, il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita&#8217; ed urgenza, puo&#8217; sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5.&#8221;;</p>
<p>cc) all&#8217;articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;3. Puo&#8217; essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell&#8217;ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche&#8217; azione di risarcimento dei danni connessi all&#8217;impossibilita&#8217; o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.&#8221;; 2) il comma 4 e&#8217; soppresso;</p>
<p>dd) all&#8217;articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8221; 2. Unitamente al ricorso e&#8217; depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l&#8217;ottemperanza, con l&#8217;eventuale prova del suo passaggio in giudicato&#8221;; 2) il comma 6 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8221; 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all&#8217;ottemperanza, nonche&#8217;, tra le parti nei cui confronti si e&#8217; formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell&#8217;ottemperanza, reclamo, che e&#8217; depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell&#8217;ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell&#8217;articolo 29, con il rito ordinario.&#8221;;</p>
<p>ee) all&#8217;articolo 116, comma 1, le parole: &#8220;agli eventuali controinteressati.&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;ad almeno un controinteressato.&#8221;; ed e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e&#8217; di trenta giorni.&#8221;;</p>
<p>ff) all&#8217;articolo 117, dopo il comma 6 e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.&#8221;;</p>
<p>gg) all&#8217;articolo 119, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera l), la parola: &#8220;2003&#8243; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;2002&#8243;; 2) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere: &#8220;m-ter) i provvedimenti dell&#8217;Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall&#8217;articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall&#8217;articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p>hh) all&#8217;articolo 120, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole &#8220;Il ricorso&#8221; sono inserite le seguenti &#8220;, principale o incidentale&#8221;; 2) dopo la parola &#8220;decorrente&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,&#8221;; 3) e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo &#8220;Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e&#8217; disciplinata dall&#8217;articolo 42.&#8221;;</p>
<p>ii) all&#8217;articolo 125 il comma 4 e&#8217; cosi&#8217; sostituito: &#8220;4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative: a) alle procedure di cui all&#8217;articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; c) alle opere di cui all&#8217;articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111&#8243;;</p>
<p>ll) all&#8217;articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), il n. 3) e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;3) silenzio di cui all&#8217;articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attivita&#8217;, di cui all&#8217;articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241&#8243;; 2) dopo la lettera a), e&#8217; inserita la seguente: &#8220;a-bis) le controversie relative all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241&#8243;; 3) alla lettera l), dopo le parole: &#8220;Banca d&#8217;Italia,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,&#8221;; 4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<br />
&#8220;, nonche&#8217; i giudizi riguardanti l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell&#8217;articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.<br />
75&#8243;; 5) dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere: &#8220;z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell&#8217;Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall&#8217;articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;&#8221; &#8220;z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149&#8243;;</p>
<p>mm) all&#8217;articolo 134, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;e quelle previste dall&#8217;articolo 123; &#8220;;</p>
<p>nn) all&#8217;articolo 135, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, nonche&#8217; quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa&#8221;; 2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, nonche&#8217; i giudizi riguardanti l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell&#8217;articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75&#8243;; 3) la lettera e) e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; &#8220;; 4) la lettera p) e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall&#8217;applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita&#8217; organizzata&#8221;; 5) alla lettera q) il segno: &#8221; . &#8221; e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;; &#8220;; 6) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti: &#8220;q-bis) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-bis); &#8220;; &#8220;q-ter) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-ter);&#8221;</p>
<p>oo) all&#8217;articolo 136, comma 1, il primo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.&#8221;.</p>
<p>2. Alle norme di attuazione, di cui all&#8217;allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell&#8217;impugnazione e&#8217; registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 2, dell&#8217;allegato 2, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell&#8217;articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l&#8217;impugnazione e&#8217; proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.&#8221;; 2) al comma 3 le parole: &#8220;segretario generale&#8221; sono sostituite dalla seguente: &#8220;segretariato&#8221;; 3) al comma 4 le parole: &#8220;del segretario generale&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8221; di un addetto al segretariato generale&#8221;.</p>
<p>b) all&#8217;articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alla lettera g) il segno: &#8221; . &#8221; e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;; &#8220;; 2) dopo la lettera g) e&#8217; aggiunta, in fine, la seguente: &#8220;g-bis) il registro dei provvedimenti dell&#8217;Adunanza plenaria.&#8221;; 3) al comma 3 la parola: &#8220;trasmissione&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;comunicazione&#8221;;</p>
<p>c) all&#8217;articolo 14, comma 1, la parola: &#8220;funzionario&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;impiegato&#8221;.</p>
<p>3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all&#8217;allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 5, e&#8217; inserito il seguente: &#8221; 5-bis.) All&#8217;articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e&#8217; disciplinata dal codice del processo amministrativo.&#8221;;</p>
<p>b) il comma 4 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e&#8217; trasmessa, a cura delle parti, all&#8217;Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.&#8221;; 2) al comma 9 le parole: &#8220;del Presidente della Repubblica&#8221; sono sostituite dalla seguente: &#8220;legislativo&#8221;; 3) dopo il comma 17 e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;17-bis. «L&#8217;articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e&#8217; cosi&#8217; sostituito: &#8220;11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell&#8217;articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo&#8221;»&#8221;; 4) al comma 19, alla lettera a) le parole: &#8220;comma 4&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;comma 3&#8243;; 5) dopo il comma 19 e&#8217; inserito il seguente: &#8220;19-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole &#8220;Il giudice adito&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito&#8221;; b) all&#8217;articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;La tutela davanti al giudice amministrativo e&#8217; disciplinata dall&#8217;articolo 119 del codice del processo amministrativo.&#8221;;</p>
<p>c) all&#8217;articolo 37, comma 5, le parole &#8220;sentenza di cui al comma 3&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;sentenza di cui al comma 3 e al comma 4&#8243;;</p>
<p>d) all&#8217;articolo 38, comma 1, le parole &#8220;o il tribunale amministrativo regionale competente,&#8221; sono soppresse;</p>
<p>e) all&#8217;articolo 38, il comma 5 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;5. La tutela davanti al giudice amministrativo e&#8217; disciplinata dall&#8217;articolo 119 del codice del processo amministrativo.&#8221;; 6) al comma 23, le parole: &#8220;81, comma 1&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;71, comma 2&#8243;; 7) al comma 25, le parole: &#8220;16 marzo&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;15 marzo&#8221;; 8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: &#8220;25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e&#8217; sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell&#8217;Agenzia e&#8217; disciplinata dal codice del processo amministrativo.»&#8221;; &#8220;25-ter. L&#8217;articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall&#8217;applicazione del presente titolo, la competenza e&#8217; determinata ai sensi dell&#8217;articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.&#8221;; &#8220;25-quater. All&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole &#8220;Il giudizio sulla relativa impugnazione e&#8217; devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Alle relative controversie si applica l&#8217;articolo 133 del codice del processo amministrativo.&#8221;; b) all&#8217;articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il numero 6) e&#8217; inserito il seguente: &#8220;6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; &#8220;; 2) al numero 11), dopo la parola &#8220;13; &#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;da 23 a 27 compresi; &#8220;; 3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti: &#8220;11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8; 11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9; 11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; &#8220;; 4) al numero 13), la parola &#8220;febbraio&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;aprile&#8221;; 5) al numero 14), dopo le parole: &#8220;19, comma 5; &#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;20, comma 5-bis; &#8220;; 6) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;articolo 145-bis, comma 3; &#8220;; 7) il numero 18) e&#8217; soppresso; 8) al numero 23), e&#8217; aggiunta, in fine, la seguente parola: &#8220;16; &#8220;; 9) dopo il numero 36, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;&#8221;.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Coordinamento dell&#8217;articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n. 127</p>
<p>1. All&#8217;articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Resta fermo il combinato disposto dell&#8217;articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell&#8217;articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054&#8243;.</p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Dato a Roma, addi&#8217; 15 novembre 2011.</p>
<p>NAPOLITANO</p>
<p>Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Severino</p>
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		<title>Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro: l&#8217;ipoteca esattoriale deve essere preceduta dall&#8217;avviso di mora</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[riscossione esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca esattoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Eccellente sentenza della CTP di Catanzaro che in un caso di ipoteca esattoriale impugnata relativamente ai crediti di natura tributaria, accoglie parzialmente il ricorso, facendo proprio l&#8217;orientamento della Cassazione, da ultimo confermato con sentenza n.ro 20921 del 2011, in forza del quale se l&#8217;ipoteca esattoriale, avente natura di atto esecutivo, è notificata decorso oltre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccellente sentenza della CTP di Catanzaro che in un caso di ipoteca esattoriale impugnata relativamente ai crediti di natura tributaria, accoglie parzialmente il ricorso, facendo proprio l&#8217;orientamento della Cassazione, da ultimo confermato con sentenza n.ro 20921 del 2011, in forza del quale se l&#8217;ipoteca esattoriale, avente natura di atto esecutivo, è notificata decorso oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale, deve essere preceduta dall&#8217;intimazione di pagamento ai sensi dell&#8217;art. 50, secondo comma, DPR 602/73.<br />
Di seguito la sentenza per esteso:</p>
<p>Fatto e diritto</p>
<p>L&#8217;Equitalia Etr Spa con atto notificato in data ********* ha comunicato a *************  di avere iscritto ipoteca n. ********* ai sensi dell&#8217;art. 77 DPR 602/73 per l&#8217;importo di Euro ************corrispondente al doppio di un credito nascente dal mancato pagamento di 35 cartelle esattoriali di cui 16 relative a crediti tributari.<br />
Con il predetto atto ********* rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Orlando ha proposto ricorso deducendo:<br />
1) Nullità o inesistenza della notifica delle cartelle perchè effettuate direttamente per posta dall&#8217;agente della riscossione, senza la mediazione di un pubblico ufficiale a ciò abilitato.<br />
2) Violazioni relative ai contenuti delle presupposte cartelle esattoriali ed in particolare difetto di motivazione.<br />
3) Errore nella determinazione degli importi per i quali poteva iscriversi ipoteca in relazione al fatto che si era simultaneamente proceduto con più mezzi esecutivi diretti a soddisfare la stessa pretesa.<br />
4) Violazione dell&#8217;art. 50 comma 2 DPR 602/73 per aver omesso di far precedere l&#8217;atto impugnato da una rinnovazione dell&#8217;intimazione di pagamento necessaria per l&#8217;avvenuto decorso di oltre un anno dalla data di asserita notifica della cartella.<br />
Concludeva chiedendo che fosse accertata l&#8217;illegitimità parziale dell&#8217;atto impugnato (nei limiti, cioè dei crediti di natura tributaria ai quali è limitata la giurisdizione di questa Commissione) con ogni consequenziale provvedimento.<br />
L&#8217;atto è stato notificato all&#8217;Equitalia Etr Spa che si è costituita in giudizio, contestando tutti i motivi come sopra dedotti e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Tanto premesso osserva la Commissione, facendo riferimento a ciascuno dei motivi come sopra formulati, quanto segue:<br />
1) l&#8217;art. 26 del dpr 602/73 prevede, nel testo attualmente vigente in seguito delle modifiche apportate con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.46 che: <em>&#8220;La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla Legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.&#8221;</em><br />
Il concessionario per la riscossione può pertanto procedere alla notifica in due modi: o mediante la mediazione di un ufficiale a ciò abilitato, così come previsto dalla prima proposizione o direttamente procedendo senza il compimento di alcun&#8217;altra formalità alla spedizione dell&#8217;atto a mezzo lettera raccomandata, così come previsto dalla seconda proposizione.<br />
Il ricorrente contesta tale interpretazione ritenendo che esista un collegamento tra le due proposizioni, ritenendo la seconda un&#8217;esplicazione della prima, il che lo porta a concludere nel senso che la &#8221; notificazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento&#8221; sia una diversa modalità di notifica consentita agli ufficiali a ciò abilitati che possono notificare anche per posta.<br />
Tale tesi appare tuttavia insostenibile ove si consideri:<br />
- che la disposizione in tal senso intesa, si risolverebbe in una inutile ripetizione della potestà riconosciuta agli ufficiali notificatori di effettuare le notifiche per posta;<br />
- che l&#8217;alternativa possibilità di procedere a notifica per posta senza la mediazione degli ufficiali notificatori è stata introdotta in materia tributaria anche in un altro caso e specificamente nella disciplina del processo tributario dagli art. 16 e 20 del dpr 546/1992;<br />
- che tale facoltà era già espressa in maniera chiara ed inequivocabile nel testo dell&#8217;art. 26 del dpr 602/73 precedente alle modifiche apportate con il D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 ove si legge: <em>&#8221; La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell&#8217;esattoria odagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di Pretura dai messi comunali e dai messi di conciliazione.<br />
Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l&#8217;esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell&#8217;esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell&#8217;esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell&#8217;avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.&#8221;</em><br />
Devesi, pertanto, ritenere che la notifica delle cartelle sia stata ritualmente effettuata.<br />
2) Ogni questione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle presupposte cartelle esattoriali è preclusa dall&#8217;intervenuta loro rituale notifica e dalla scadenza dei termini di impugnazione.<br />
3) Il contestuale ricorso a diverse procedure di esecuzione per l&#8217;esazione dello stesso credito è pienamente legittimo fino a quando il crtedito non isa stato soddisfatto.<br />
4) Parzialmente fondato, poichè le cartelle sopra indicate, dalla numero 1 alla numero 11 sono state notificate in epoca anteriore di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione ipotecaria avvenuta con nota del 29 settembre 2010, per cui avrebbe dovuto essere preceduta dalla reiterazione dell&#8217;intimazione di pagamento, richiesta dall&#8217;art. 50 secondo comma dpr 602/73 che deve ritenersi applicabile anche all&#8217;ipotesi di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del dpr 602/73, cui con la recente sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. 20921/11 del 12.10.2011) è stata riconosciuta natura propriamente esecutiva.<br />
Il ricorso va, pertanto parzialmente accolto dichiarandosi l&#8217;illegittimità dell&#8217;iscrizione ipotecaria limitamente ai crediti portati dalle cartelle sopra progressivamente enumerate dal n. 1 al n. 11<br />
Le oggettive difficoltà interpetative circa la natura del fermo amministrativo esattoriale, che hanno portato a contrasti giurisprudenziali finalmente sopiti dalla pronuncia a sezioni unite sopra citata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.<br />
PQM<br />
Dichiara l&#8217;illegittimità della impugnata iscrizione limitatamente ai crediti sopra enumerati dal numero uno al numero 11, dichiarando legittima l&#8217;iscrizione per le altre cinque cartelle. Spese compensate.<br />
Catanzaro<br />
Il Presidente</p>
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		<title>Il 770 e le somme oggetto di pignoramento</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[esecuzione forzata]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 770 semplificato svela i misteri sulla nuova gestione delle somme oggetto di pignoramento nel corso del 2010. Il modello contiene, infatti, il nuovo quadro SY, che ospita tutti i dati relativi ai pignoramenti eseguiti, sia dal lato del terzo erogatore delle somme (colui che ha effettuato i pagamenti in favore del creditore pignoratizio) sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 770 semplificato svela i misteri sulla nuova gestione delle somme oggetto di pignoramento nel corso del 2010.</p>
<p>Il modello contiene, infatti, il nuovo quadro SY, che ospita tutti i dati relativi ai pignoramenti eseguiti, sia dal lato del terzo erogatore delle somme (colui che ha effettuato i pagamenti in favore del creditore pignoratizio) sia dal lato del debitore principale che li ha subiti. L&#8217;obiettivo – dichiarato dall&#8217;agenzia delle Entrate – è quello di fornire all&#8217;amministrazione finanziaria tutte le informazioni per tracciare i pagamenti effettuati tramite pignoramento e, quindi, poter fare i controlli incrociati utili ad evitare che tali somme sfuggano al prelievo. Sebbene le istruzioni siano molto sintetiche, le informazioni richieste sono importanti e delicate e, in caso di dichiarazioni mendaci, hanno conseguenze penali.</p>
<p>La normativa<br />
L&#8217;articolo 19 comma 2 del Dl 78/2009 ha introdotto l&#8217;obbligo, da parte del sostituto, di effettuare una ritenuta d&#8217;acconto del 20% sulle somme liquidate a mezzo di pignoramento, qualora quelle oggetto del credito siano da assoggettare a ritenuta (Dpr 600/1973 Titolo III).</p>
<p>Nel provvedimento del 3 marzo 2010 e nella circolare n. 8/2011, l&#8217;obbligo della ritenuta del 20% sussiste se ricorrono tali condizioni: il terzo erogatore deve essere un sostituto d&#8217;imposta; le somme oggetto del debito (cioè quelle non pagate spontaneamente) devono scontare la ritenuta alla fonte del Dpr 600/1973 e dell&#8217;articolo 11 della legge 413/1991; il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef. </p>
<p>A queste condizioni, a decorrere dal 5 marzo 2010, il terzo erogatore deve effettuare la ritenuta del 20%, nonché a versarla con il codice tributo 1049. L&#8217;Agenzia precisa che il terzo erogatore non deve effettuare accertamenti sulla natura delle somme e se devono scontare la ritenuta. L&#8217;onere spetta al creditore. Altrimenti, il terzo erogatore sarà tenuto ad effettuarla. Da tale obbligo discendono gli adempimenti del sostituto d&#8217;imposta (consegna/trasmissione al creditore pignoratizio entro il 28 febbraio di una certificazione con le somme corrisposte e le ritenute nonché il modello 770). Il Provvedimento delle Entrate ha però introdotto ulteriori obblighi, indipendenti dalla ritenuta: il terzo erogatore sostituto d&#8217;imposta deve comunicare con il 770 anche le somme corrisposte al debitore senza effettuazione della ritenuta; il debitore, se tenuto alla presentazione della dichiarazione del sostituto, deve indicare nel 770 le somme che, tramite il pignoramento, sono state pagate al creditore.</p>
<p>Per consentire al debitore di indicare gli importi pagati, il terzo erogatore deve trasmettergli una comunicazione informale nella quale indicare per singolo creditore pignoratizio, le somme corrisposte. La circolare 8/2011 precisa che va fatta in forma libera, può essere trasmessa anche online (purchè il mittente abbia prova della ricezione), e che, senza un termine di scadenza, va effettuata nei termini utili affinché il debitore possa riportare i dati nel proprio 770. </p>
<p>Il nuovo quadro SY<br />
La prima sezione del quadro è dedicata al terzo erogatore delle somme pignorate, che deve compilarla in ogni caso, indipendentemente dalla ritenuta del 20 per cento. Compileranno la sezione i sostituti che nel 2010 hanno effettuato pagamenti di somme pignorate e che su questi hanno versato la ritenuta. </p>
<p>In questo caso, oltre al codice fiscale del debitore principale e del creditore pignoratizio, saranno indicate le somme erogate e le ritenute. Inoltre, compileranno la sezione, senza indicare le ritenute (e previa barratura del campo &#8220;ritenute non operate&#8221;) anche i sostituti che hanno effettuato pagamenti di somme pignorate sulle quali non abbiano effettuato alcuna ritenuta (ad esempio, perché il creditore pignoratizio era un soggetto Ires o le somme riguardavano redditi fondiari o, ancora, erano dovute come risarcimento del danno emergente e non imponibili Irpef). I sostituti dovranno raccogliere le informazioni su tutte le somme pagate per conto del debitore a seguito di qualsiasi pignoramento.</p>
<p>La seconda sezione è, invece, riservata al debitore principale, che, se obbligato alla presentazione del 770 (in quanto ha erogato, nel 2010, redditi di lavoro dipendente/assimilato e/o autonomo), deve fornire: codice fiscale del creditore pignoratizio; somme pagate attraverso il terzo erogatore; natura delle somme oggetto del debito. Con queste informazioni, l&#8217;Agenzia potrà verificare che le somme siano state correttamente trattate.<br />
Fonte: il Sole 24 Ore</p>
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		<title>Agenzia delle Entrate, Circolare 24 ottobre 2011, n. 48: chiusura delle liti fiscali minori</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>

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		<description><![CDATA[Agenzia delle Entrate, Circolare 24 ottobre 2011, n. 48 OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali minori – Articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 – Chiarimenti. INDICE Premessa 1. Ambito di applicazione 2. Liti pendenti 2.1 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agenzia delle Entrate, Circolare 24 ottobre 2011, n. 48</p>
<p>OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali minori – Articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 – Chiarimenti.</p>
<p>INDICE<br />
Premessa<br />
1. Ambito di applicazione<br />
2. Liti pendenti<br />
2.1 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 2011<br />
2.2 Liti pendenti a seguito di rinvio<br />
2.3 Pronunce di inammissibilità<br />
3. Lite autonoma e valore della lite<br />
3.1 Atti impugnati solo in parte<br />
3.2 Rettifica di perdite<br />
4. Ambito di definibilità delle liti<br />
4.1 Contributo al servizio sanitario nazionale<br />
4.2 Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale<br />
4.3 Atti di recupero di crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale<br />
4.4 Avvisi di liquidazione e ruoli<br />
4.5 Sanzioni amministrative collegate al tributo<br />
4.6 Sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari<br />
4.7 Diniego o revoca di agevolazioni<br />
4.8 Tasse automobilistiche<br />
4.9 Contributi e premi previdenziali ed assistenziali<br />
4.10 Tributi locali<br />
4.11 Canone di abbonamento alla televisione Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso<br />
4.12 Silenzio-rifiuto o diniego di rimborso<br />
4.13 Precedenti definizioni agevolate<br />
4.14 Sanzioni per l&#8217;impiego di lavoratori irregolari<br />
4.15 Controversie instaurate da società di persone<br />
5. Modalità procedurali della definizione<br />
6. Soccombenza<br />
6.1 Inammissibilità del ricorso<br />
6.2 Soccombenza parziale<br />
7. Giudicato interno, somme dovute e rimborso delle eccedenze<br />
8. Pronuncia “resa”<br />
8.1 Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda<br />
8.2 Definizione in pendenza di giudizio di rinvio o del termine di riassunzione<br />
8.3 Conciliazione giudiziale<br />
9. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione<br />
9.1 Pronuncia di condanna dell’Agenzia alle spese di giudizio<br />
10. Scomputo delle somme già versate<br />
10.1 Somme versate in misura eccedente<br />
11. Modalità di pagamento<br />
12. Sospensione dei giudizi<br />
12.1 Sospensione dei termini<br />
13. Omesso versamento dell’importo dovuto<br />
14. Errore scusabile<br />
15. Diniego della definizione<br />
16. Coobbligati<br />
17. Estinzione del giudizio</p>
<p>Premessa </p>
<p>L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”, al comma 12, disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”. Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.</p>
<p>La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.</p>
<p>Alla lettera f) dello stesso comma 12 si prevede che “con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia saranno stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa” riguardante la norma in commento.</p>
<p>Con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre, istituito il codice tributo “8082” da indicare sul modello di versamento.</p>
<p>In data 13 settembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854), di “Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento”.</p>
<p>La presente circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione della sopra citata disposizione normativa.</p>
<p>1. Ambito di applicazione</p>
<p>La definizione delle liti “minori”, prevista dall’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (di seguito, per brevità, articolo 39 D.L. n. 98/2011) ricalca, in maniera sostanzialmente analoga, quella introdotta in passato con l’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 2893 (di seguito, per brevità, articolo 16 legge n. 289/2002).</p>
<p>Il citato articolo 39 D.L. n. 98/2011, disponendo, infatti, che “… si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16”, opera un ampio rinvio al predetto articolo 16, sia pure con alcune specificazioni e adattamenti.</p>
<p>Conseguentemente, la presente circolare recupera, con i necessari adattamenti del caso, il patrimonio interpretativo elaborato in riferimento al citato articolo 16 legge n. 289/2002.</p>
<p>Di seguito si elencano alcuni, fra i più importanti, documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate con riferimento alla precedente chiusura delle liti fiscali pendenti.</p>
<p>circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E<br />
circolare 21 marzo 2003, n. 17/E<br />
circolare 25 marzo 2003, n. 18/E<br />
circolare 27 marzo 2003, n. 19/E<br />
circolare 28 aprile 2003, n. 22/E<br />
risoluzione 9 maggio 2003, n. 103/E<br />
risoluzione 9 maggio 2003, n. 104/E<br />
circolare 12 maggio 2003, n. 28/E<br />
risoluzione 18 dicembre 2003, n. 225/E<br />
risoluzione 15 giugno 2004, n. 80/E<br />
risoluzione 30 luglio 2004, n. 103/E<br />
circolare 2 febbraio 2007, n. 4/E<br />
La definizione delle liti fiscali pendenti di cui all’articolo 39 D.L. n. 98/2011 presenta tre differenze fondamentali rispetto alla precedente definizione agevolata prevista dall’articolo 16 legge n. 289/2002:</p>
<p>a) la precedente definizione operava con riferimento a tutte le liti in materia tributaria, in cui fosse parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato, la nuova disposizione di cui all’articolo 39 D.L. n. 98/2011 limita la possibilità di definizione alle sole controversie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate;</p>
<p>b) mentre non vi erano limiti di valore per definire le controversie ai sensi dell’articolo 16 legge n. 289/2002, la nuova definizione è consentita limitatamente alle liti “minori” il cui valore non sia superiore a 20.000 euro;</p>
<p>c) in considerazione dell’esiguità delle somme dovute, è escluso il pagamento rateale degli importi dovuti in base alla definizione delle liti minori.</p>
<p>Pertanto, la norma consente di definire, a richiesta del contribuente, tutte le liti fiscali, nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, concernenti “atti impositivi” e di “irrogazione delle sanzioni”, il cui valore non superi 20.000 euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio dinanzi ai seguenti organi giurisdizionali:</p>
<p>Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio (provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano e centrale4), anche a seguito di rinvio;<br />
Giudice ordinario, compresa la Corte di cassazione5.<br />
Affinché una lite sia definibile devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:</p>
<p>- la controversia deve avere ad oggetto rapporti di natura tributaria, ossia deve rientrare nella nozione di “lite fiscale” ed avere ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giurisdizione tributaria, come definita dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5466. Si precisa che l’eventuale circostanza che la lite sia definitivamente radicata dinanzi agli organi della Giustizia tributaria per effetto di giudicato implicito non vale a mutarne la natura di lite non fiscale;</p>
<p>- l’Agenzia delle entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio.</p>
<p>Essendo definibili soltanto le controversie nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, viene esclusa la definizione delle liti che vedono come parti legittimate passive in primo grado altre Amministrazioni pubbliche.</p>
<p>Sono escluse, pertanto, dalla definizione tutte le liti in cui siano coinvolti come enti impositori altre Amministrazioni pubbliche, come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali, ecc.</p>
<p>Si ritiene che siano escluse dalla definizione anche le controversie, non riguardanti “atti impositivi”, relative all’operato dell’Agente della riscossione (quali ad esempio liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, di cartella di pagamento – salvo quanto si dirà a riguardo in seguito), ancorché parte formale in giudizio risulti l’Agenzia delle entrate.</p>
<p>Sono, invece, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme all’Agenzia delle entrate7, anche l’Agente della riscossione.</p>
<p>Per le controversie definibili, ai sensi dell’articolo 39, comma 12, lettera e), “restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi”. Ne consegue, in particolare, che le controversie relative alle “decisioni di recupero”, così come individuate dall’articolo 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere oggetto di definizione, indipendentemente dal loro valore. Si precisa che la norma va intesa nel senso che sono escluse dalla definizione, nella loro interezza, le controversie sul recupero degli aiuti di Stato illegittimi. Tale esclusione riguarda non solo il pagamento degli aiuti e dei relativi interessi, ma si estende anche alle relative sanzioni.</p>
<p>2. Liti pendenti</p>
<p>La definizione delle liti fiscali incide soltanto sui rapporti pendenti alla data del 1° maggio 2011 e non può riflettersi su quelli a tale data esauriti, perché interessati, in particolare, da un provvedimento divenuto definitivo per inutile decorso dei termini di impugnazione.</p>
<p>I concetti di «lite pendente» e di «valore della lite», come precisati dall’articolo 16 legge n. 289/2002, rilevano anche per la definizione delle liti “minori”, stante la generale previsione di rinvio al menzionato articolo 16.</p>
<p>Si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali:</p>
<p>alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. In particolare, per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data in cui è stato notificato8 il ricorso all’Ufficio9, non essendo necessario che, entro il 1° maggio 2011, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;<br />
prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (entro il 5 luglio 2011) non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva10; sono, pertanto, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti; la lite può essere definita anche se pendente a seguito di sentenza di rinvio oppure se pendono i termini per la riassunzione.<br />
Non sono, al contrario, suscettibili di definizione le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 1° maggio 2011 pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato11.</p>
<p>2.1 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore del decretolegge n. 98 del 2011</p>
<p>Premesso che possono essere definite anche le controversie interessate da sentenza già emessa alla data in cui si intende chiedere la definizione purché i relativi termini di impugnazione – anche per effetto di sospensione – alla stessa data non siano scaduti, occorre, in particolare, riscontrare volta per volta che – alla predetta data – non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni tributarie provinciali, regionali, centrale, dai Tribunali o dalle Corti d’appello.</p>
<p>Come si è detto nel paragrafo precedente, è da ritenere che il passaggio in giudicato di una pronuncia divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011, prima, cioè, dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, precluda la possibilità di definire la relativa controversia12.</p>
<p>Relativamente alle liti definibili, la lettera c) dell’articolo in commento stabilisce che dal 6 luglio 2011 “sono […] sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”.</p>
<p>Di conseguenza, la sospensione dei termini impedisce fino al 30 giugno 2012 il passaggio in giudicato delle decisioni i cui termini di impugnativa erano ancora pendenti al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011.</p>
<p>Come si illustrerà in prosieguo, ai fini della determinazione dell’importo da versare per perfezionare la definizione, occorre tenere conto dell’ultima o dell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito, ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa alla data di presentazione della domanda di definizione.</p>
<p>2.2 Liti pendenti a seguito di rinvio</p>
<p>Sono definibili anche le liti fiscali pendenti a seguito di rinvio innanzi alle Commissioni tributarie o all’Autorità giudiziaria ordinaria di merito.</p>
<p>Considerato che la lettera c) del comma 12 dell’articolo 39 sospende i termini di riassunzione, si deve ritenere che è consentita la chiusura nelle ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio, sia da parte della Corte di Cassazione sia da parte dei giudici di merito, a condizione che alla data del 6 luglio 2011 non fossero ancora spirati i termini per la riassunzione.</p>
<p>2.3 Pronunce di inammissibilità</p>
<p>Per effetto del rinvio operato dall’articolo 39 D.L. n. 98/2011 all’articolo 16 legge n. 289/2002 sono considerate liti pendenti anche le controversie per le quali, alla data del 1° maggio 2011, sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale, anche di inammissibilità, e alla data dal 6 luglio 2011 non fossero ancora decorsi i termini per impugnarla.</p>
<p>Sono ammesse, pertanto, alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi – in sé inammissibili – proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quali, ad esempio, la sottoscrizione), purché prima del 6 luglio 2011 non sia intervenuta pronuncia definitiva di inammissibilità.</p>
<p>3. Lite autonoma e valore della lite</p>
<p>Ai fini della definizione in esame, costituiscono “liti autonome” quelle relative a ciascuno degli atti sopra indicati13, vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ed ogni altro atto di imposizione. Ne discende che, quando con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati, ad esempio, più avvisi di accertamento, si hanno tante liti autonome quanti sono gli avvisi di accertamento impugnati, con riferimento a ciascuno dei quali deve essere calcolato il valore della lite. Ne consegue che la non definibilità di una o più liti autonome non esclude la possibilità di riferire la definizione anche alle altre “liti autonome” per le quali sussistano i requisiti di cui all’articolo 39 D.L. n. 98/2011.</p>
<p>La definizione di ciascuna lite autonoma si perfeziona con il versamento della somma dovuta, calcolata con riguardo al valore della stessa lite. Per la definizione, in sintesi, non rileva la circostanza che avverso una pluralità di atti impugnabili siano stati presentati uno o più ricorsi14.</p>
<p>Il valore della lite, da assumere come base di calcolo della definizione, è dato:</p>
<p>a) dall’ammontare dell’imposta o maggiore imposta accertata che forma oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed altri accessori collegati al tributo, anche se irrogati con separato provvedimento;</p>
<p>b) dall’importo della sanzione, per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione;</p>
<p>c) dall’importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.</p>
<p>Tale criterio di calcolo è espresso all’articolo 16, comma 3, lettera c), legge n. 289/2002, secondo il quale il valore da assumere come base di calcolo per la definizione è costituito dall’importo del tributo contestato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in riferimento a ciascun atto impugnato, a prescindere dagli ulteriori sviluppi della controversia. Ne discende che, anche qualora la controversia penda di fronte alla Commissione tributaria regionale, il valore della lite sarà, comunque, costituito dall’ammontare dell’imposta che aveva formato oggetto di contestazione da parte del contribuente nel primo grado del giudizio e indipendentemente dalla pronuncia del giudice di primo grado che, in accoglimento del ricorso del contribuente, abbia eventualmente rideterminato l’imposta in contestazione15.</p>
<p>L’articolo 39 D.L. n. 98/2011 presuppone, quindi, che la lite esprima un determinato valore sul quale calcolare le somme dovute. Ne discende che non sono ammesse alla definizione le liti il cui valore risulti indeterminato o indeterminabile, oppure quelle concernenti atti che non recano l’indicazione né dell’importo dell’imposta né delle sanzioni. In tal caso, infatti, non esiste un importo quantificabile sul quale applicare le percentuali previste dall’articolo 39, D.L. n. 98/2011 ai fini della definizione della lite.</p>
<p>Nel valore della lite non si computano né gli interessi, né le indennità di mora, né le sanzioni collegate alla maggiore imposta accertata, anche se queste siano state irrogate con atto separato dall’avviso di accertamento. Ove siano state irrogate sanzioni collegate ad un tributo, ma lo stesso non abbia formato oggetto di contestazione o non sia più in contestazione, il giudizio, introdotto allo scopo di contestare le sanzioni può essere definito avendo riguardo solo all’ammontare di queste ultime.</p>
<p>Qualora, nell’ipotesi sub c), la lite riguardi provvedimenti di irrogazione di sanzioni non collegate dal tributo, l’importo delle stesse è assunto ai fini della determinazione del valore della lite.</p>
<p>In applicazione dell’articolo 16, comma 3, legge n. 289/2002, cui l’articolo 39 D.L. n. 98/2011 rinvia, il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascuno degli atti oggetto di contestazione nell’atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dal numero di tributi in essi indicati. Ne consegue che, quando un atto definibile si riferisca a più tributi (per esempio, Irpef e Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore della lite deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione nel giudizio in primo grado. Il riferimento – contemplato all’articolo 39 D.L. n. 98/2011 – al valore massimo della lite definibile, pari a 20.000 euro, implica che tale ammontare vada riferito all’importo complessivo di tutte le imposte in contestazione considerate in ciascun atto impugnato. La definizione deve interessare la vertenza nella sua interezza, non essendo ammessa la chiusura parziale della lite, ossia limitatamente ad una sola parte della materia del contendere o solo a una parte dei tributi in contestazione.</p>
<p>Se, ad esempio, la lite è relativa a un avviso riguardante sia l’Irpef sia l’Irap, non è dato effettuare una definizione parziale relativamente solo all’Irpef o all’Irap, ma dovrà essere versato un importo commisurato alla somma delle predette imposte.</p>
<p>Fanno eccezione le ipotesi – a dire il vero infrequenti – in cui una lite autonoma abbia per oggetto sia rapporti tributari definibili che rapporti non definibili. Solo in queste situazioni è dato definire parzialmente la lite, determinando il valore della stessa senza considerare i tributi e le sanzioni non definibili. In tali ipotesi, il giudizio prosegue per la parte relativa a questi ultimi16.</p>
<p>I principi enunciati nel presente paragrafo si applicano anche nel caso in cui più giudizi separati abbiano formato oggetto di riunione ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 546 del 1992. E’, pertanto, irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, in quanto il valore da considerare è sempre quello relativo alla lite inizialmente instaurata.</p>
<p>3.1 Atti impugnati solo in parte</p>
<p>Come anticipato, nel caso in cui, con un unico provvedimento o con provvedimenti separati, l’Ufficio abbia richiesto in pagamento il tributo e le sanzioni amministrative ad esso collegate e il contribuente abbia limitato la contestazione in primo grado soltanto alle sanzioni (prestando acquiescenza al tributo), per il calcolo dell’importo dovuto ai fini della definizione occorre fare riferimento esclusivamente alle sanzioni contestate.</p>
<p>Anche in tal caso, sembra corretto, invero, ammettere il contribuente alla definizione della lite, estendendo alla fattispecie in esame il trattamento proprio delle controversie riguardanti i provvedimenti di irrogazione di sanzioni non collegate al tributo.</p>
<p>Nel caso in cui il ricorso contesti solamente una parte dei tributi chiesti in pagamento con l’atto impugnato, la definizione può ammettersi assumendo come valore della lite l’ammontare del tributo in contestazione in primo grado, senza tener conto né dell’importo dei tributi non contestati né delle sanzioni e dei relativi interessi.</p>
<p>3.2 Rettifica di perdite</p>
<p>Sono definibili le liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di una perdita. Per la verifica del limite di valore fissato dall’articolo 39 del D.L. n. 98/2011 e la determinazione dell’importo dovuto per la definizione occorre distinguere due ipotesi:</p>
<p>a) il contribuente intende definire la lite ma non affrancare la perdita;</p>
<p>b) il contribuente intende definire la lite ed affrancare la perdita.</p>
<p>Nella ipotesi sub a) (definizione senza affrancamento) il valore della lite è dato alla maggiore imposta accertata, o, in mancanza di imposta, dalle sanzioni irrogate.</p>
<p>Nell’ ipotesi sub b), relativa ad un avviso di accertamento che, a seguito della rettifica delle perdite, evidenzi un imponibile o, comunque, delle imposte dovute, il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l’imposta “virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione.</p>
<p>Ove, invece, la rettifica delle perdite non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base della sola imposta “virtuale” che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata (cfr. circolare 21 marzo 2003, n. 17/E, paragrafo 1.11, intitolato “Articolo 16 &#8211; Determinazione del valore della lite in caso di controversie concernenti rettifiche delle perdite”).</p>
<p>Ad esempio, in relazione ad un avviso di accertamento emesso per rettificare in diminuzione una perdita dichiarata ai fini Ires da una società per azioni, l’aliquota proporzionale prevista dall’articolo 77 (ex articolo 91) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), va applicata sulla differenza come sopra determinata. Invece, nel caso in cui sia stata rettificata una perdita dichiarata ai fini Irpef troveranno applicazione le aliquote progressive per scaglioni previste per l’anno accertato dall’articolo 11 del TUIR.</p>
<p>Per effetto dell’affrancamento delle perdite indotto dalla definizione, le stesse rilevano ai fini della determinazione dei redditi dei periodi d’imposta successivi e comportano il venir meno degli effetti della rettifica in contestazione nei periodi d’imposta successivi a quello per cui si effettua la chiusura della lite.</p>
<p>A maggior chiarimento di quanto esposto si propone il seguente esempio, già riportato nella circolare n. 17/E del 2003 con riguardo alla definizione ai sensi dell’articolo 16 legge n. 289/2002.</p>
<p>Una società per azioni, per l’anno d’imposta 2007, ha dichiarato ai fini Ires una perdita di 50.000 euro, computata interamente in diminuzione del reddito complessivo dell’anno successivo, anch’esso, per semplicità, pari a 50.000 euro. Per effetto di tale computo, il reddito dichiarato per l’anno 2008 diviene pari a 0. A seguito di avviso di accertamento notificato ai fini Ires per l’anno d’imposta 2007, la perdita di tale periodo viene completamente disconosciuta. Anche per l’anno d’imposta successivo (2008) viene notificato avviso di accertamento, col quale viene recuperata la perdita generata nel 2007 e computata in diminuzione nel periodo d’imposta 2008 e viene, inoltre, rideterminato il reddito complessivo per effetto del recupero a tassazione di maggiori ricavi (ad esempio pari a 20.000 euro). Il reddito accertato è, pertanto, pari a 70.000 euro (50.000 euro derivanti dalla rettifica della perdita dichiarata per il 2007 più 20.000 euro per effetto della rettifica dei ricavi). Tali atti vengono integralmente impugnati e la lite pende alla data del 1° maggio 2011 in<br />
Commissione tributaria provinciale.</p>
<p>Riepilogando, avremo:</p>
<p> Dichiarato (importi in euro) Accertato (importi in euro)<br />
Anno d’imposta 2007<br />
Perdita &#8211; 50.000<br />
 0</p>
<p>Anno d’imposta 2008<br />
Reddito imponibile 0<br />
 70.000</p>
<p>In tal caso possono prospettarsi le seguenti soluzioni.</p>
<p>1. La società può definire la lite pendente relativa all’anno d’imposta 2007, ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011. Il costo della definizione viene determinato prendendo a base l’imposta virtuale calcolata sulla perdita rettificata:</p>
<p>- 50.000 euro x 33 per cento17 = 16.500 euro (valore della lite pari all’imposta virtuale calcolata sulla perdita azzerata per effetto della rettifica)</p>
<p>- 16.500 euro x 30 per cento = 4.950 euro (costo della definizione determinato applicando all’imposta virtuale l’aliquota del 30 per cento prevista per le liti pendenti in primo grado, per le quali non sia ancora intervenuta alcuna pronuncia).</p>
<p>In tal caso, il contribuente può affrancare l’intera perdita dichiarata e computarla in diminuzione dell’imponibile relativo all’anno d’imposta 2008.</p>
<p>Nella lite relativa a quest’ultimo anno d’imposta verrà a cessare parzialmente la materia del contendere, limitatamente al recupero operato dall’ufficio per effetto del disconoscimento delle predette perdite. La controversia proseguirà per il rilievo riguardante i maggiori ricavi recuperati a tassazione (nell’esempio pari a 20.000 euro) ovvero potrà essere definita ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011, commisurando il valore della lite all’imposta corrispondente ai soli maggiori ricavi.</p>
<p>2. In alternativa, la società può anche definire solo la lite relativa all’anno d’imposta 2008. In tal caso, non essendo definibile parzialmente la controversia, il valore della lite è pari all’imposta relativa all’intero maggior imponibile accertato (27,5 per cento18 di 70.000 euro = 19.250 euro), sul quale va applicata l’aliquota del 30 per cento prevista dall’articolo 39 D.L. n. 98/2011.</p>
<p>In tal caso il costo della definizione è pari a: 19.250 euro x 30 per cento = 5.775 euro.</p>
<p>4. Ambito di definibilità delle liti</p>
<p>Possono essere definite, ai sensi della normativa in commento, le controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.</p>
<p>Non sono definibili le controversie instaurate con ricorsi avverso atti diversi da quelli impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n 546 del 1992, non aventi natura di “atti impositivi”. Ad esempio sono escluse dalla definizione le controversie instaurate a seguito dell’impugnazione di comunicazioni di irregolarità, ovvero di risposte ricevute ad istanze di interpello, ovvero, ancora, di dinieghi di autotutela. In tali circostanze l’impugnazione non ha ad oggetto “atti impositivi”. Restano, invece, definibili le controversie instaurate avverso gli atti impositivi veri e propri conseguenti o precedenti a quelli in esame.</p>
<p>4.1 Contributo al servizio sanitario nazionale</p>
<p>Come evidenziato nella circolare n. 12/E del 2003, sono definibili le controversie riguardanti il contributo al servizio sanitario nazionale, che, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.</p>
<p>4.2 Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale</p>
<p>In linea generale, non sono definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati espressamente dalla lettera f) del comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e l’Irap, e dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l’Iva.</p>
<p>Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante atto “impositivo” che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione.</p>
<p>Considerazioni analoghe valgono anche per l’ipotesi disciplinata dal comma 2-bis19 dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 10, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti ancor prima della presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.</p>
<p>Nell’esclusione in esame rientra, inoltre, l’ipotesi di omesso versamento dell’Irap dovuta dai lavoratori autonomi che, dopo aver indicato detta imposta in dichiarazione, ne hanno poi omesso il versamento per ritenuta insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ai fini della definizione della lite occorre avere riguardo, infatti, alla tipologia di atto impugnato e non, invece, alle eccezioni sollevate dal ricorrente. E, nel caso di specie, oggetto di impugnazione è il ruolo, ossia un atto privo di contenuto “impositivo”, in quanto formato sulla base di quanto dichiarato dal contribuente.</p>
<p>Anche nel caso in cui, con la liquidazione della dichiarazione ai sensi dei citati articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, si provveda al recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d’imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa, si esercita una potestà riconducibile essenzialmente alla mera liquidazione delle imposte, con la conseguenza che la controversia sorta a seguito dell’impugnativa del relativo ruolo non è definibile.</p>
<p>E’ noto, peraltro, che le disposizioni di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplinanti la liquidazione delle dichiarazioni, consentono di provvedere, in aggiunta al controllo dei versamenti, anche alla rettifica di alcuni dati indicati nella dichiarazione e alla conseguente iscrizione a ruolo delle imposte dovute in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dai contribuenti. Analogo discorso vale per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.</p>
<p>Si pensi alla riduzione o all’esclusione di deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, mediante la procedura di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero alle correzioni effettuate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.</p>
<p>In tali circostanze il ruolo si differenzia dall’atto di mera riscossione dell’imposta, già dichiarata, liquidata e non versata dal contribuente e, dal momento che scaturisce dalla rettifica della dichiarazione, esso assolve anche una funzione di provvedimento impositivo.</p>
<p>Le relative controversie sono ammesse, pertanto, alla definizione, ancorché riguardanti il ruolo.</p>
<p>In tal caso, il contribuente che, alla data del versamento dell’importo dovuto per la definizione, non abbia ancora pagato la cartella, acquisisce, a seguito della verifica della regolarità della domanda presentata, il diritto allo sgravio del ruolo.</p>
<p>Qualora, invece, prima della presentazione della domanda il contribuente abbia già pagato per intero la cartella, non vi è sostanzialmente interesse alla definizione, in quanto, come meglio si vedrà in seguito, fatta salva l’ipotesi in cui sia già intervenuta la soccombenza dell’Agenzia delle entrate, non si ha diritto al rimborso dei versamenti effettuati.</p>
<p>4.3 Atti di recupero di crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale</p>
<p>La giurisprudenza ha riconosciuto natura impositiva anche agli atti con i quali gli Uffici recuperano crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale, indebitamente utilizzati. In particolare la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla giurisdizione, ha sottolineato che “In tema di contenzioso tributario gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. sez. V, Ordinanza 7 aprile 2011, n. 8033)20.</p>
<p>Tali atti, dunque, in quanto volti, previo diniego del diritto all’agevolazione, a recuperare il credito d’imposta utilizzato, rientrano nel novero degli “atti impositivi” e, pertanto, si ritiene che una controversia scaturita dall’impugnazione degli stessi possa formare oggetto di definizione, qualora ricorrano gli altri presupposti richiesti dall’articolo 39 del D.L. n. 98/2011.</p>
<p>4.4 Avvisi di liquidazione e ruoli</p>
<p>Come si è detto, in generale non sono definibili l’avviso di liquidazione e il ruolo, considerato che tali atti, finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori, non sono riconducibili alla categoria degli “atti impositivi”.</p>
<p>Gli avvisi di liquidazione, in particolare, attengono a procedimenti che non prevedono l’autoliquidazione dei tributi. Essi non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma si limitano a trarre le necessarie conseguenze dai dati in esse dichiarati.</p>
<p>Occorre, tuttavia, evidenziare che, ai fini della definizione rileva la natura sostanziale dell’atto impugnato, prescindendo dal “nomen iuris”. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con riferimento all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, volto a far valere “per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione” (Cass. 6 Ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l’avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione.</p>
<p>Con la circolare del 28 aprile 2003, n. 22/E, punto 12.3, è stata chiarita anche la questione della definibilità della lite relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta principale di successione.</p>
<p>Posto che in sede di liquidazione di tale imposta, l’Ufficio effettua un controllo ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, volto a correggere errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante e oggettivamente desumibili dal contesto della dichiarazione, ma anche ad escludere riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati, è necessario valutare caso per caso la natura dell’atto amministrativo secondo criteri analoghi a quelli indicati per la liquidazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, Irap e Iva.</p>
<p>In breve, nel caso in cui l’Ufficio si limiti a determinare l’entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente stesso, l’avviso di liquidazione non è definibile.</p>
<p>Qualora, invece, provveda anche alla rettifica della dichiarazione, previo disconoscimento, ad esempio, di passività, riduzioni e detrazioni indicate nella stessa, il relativo atto ha natura “impositiva” e può essere, pertanto, parzialmente definito. Con la definizione della parte “impositiva” dell’atto, il giudizio prosegue per la parte relativa all’imposta liquidata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente Più in generale si può affermare la parziale definibilità dell’atto qualora, oltre che di liquidazione o riscossione degli omessi versamenti, esso assolva anche funzione “impositiva”.</p>
<p>Come è noto, la cartella di pagamento, quando è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all’avviso stesso e non un autonomo atto impositivo; non è definibile, pertanto, la lite fiscale promossa con impugnazione della cartella preceduti dall’avviso di accertamento21.</p>
<p>Possono essere definite, al contrario, le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria.</p>
<p>In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi dell’articolo 39, D.L. n. 98/2011, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell’avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l’asserita inesistenza o nullità della notifica dell’atto impositivo, che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell’atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l’annullamento dell’avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l’annullamento del ruolo.</p>
<p>Qualora, invece, l’avviso di accertamento sia stato impugnato, anche tardivamente, in quanto ritenuto irritualmente notificato e, per lo stesso motivo, sia stato proposto un distinto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, la lite da definire è quella concernente l’accertamento. In conseguenza della chiusura di tale lite, si potrà richiedere pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento.</p>
<p>4.5 Sanzioni amministrative collegate al tributo</p>
<p>Ove con provvedimento separato siano state irrogate sanzioni collegate a un tributo non più in contestazione, perché, ad esempio, la relativa controversia autonomamente instaurata non è più pendente alla data del 1° maggio 2011, è consentito chiudere la lite per la parte tuttora pendente avendo riguardo all’ammontare delle sanzioni.</p>
<p>Analogamente, è ammessa la definizione qualora la lite abbia ad oggetto sanzioni amministrative collegate al tributo separatamente irrogate a soggetto diverso dal contribuente (ad esempio, amministratore, rappresentante, dipendente).</p>
<p>4.6 Sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari</p>
<p>Come evidenziato nella circolare del 21 febbraio 2003, n. 12/E, emanata con riferimento all’articolo 16 legge n. 289/2002, è ammessa la possibilità di definire anche le liti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario concernenti sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari. Tale possibilità discende dalla modifica apportata dall’articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comprese le sanzioni amministrative non tributarie irrogate dagli Uffici finanziari.</p>
<p>Deve, in ogni caso, trattarsi di sanzioni che, anche se non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto tributario, siano connesse con violazioni di disposizioni riconducibili all’ordinamento giuridicotributario e attinenti alla gestione dei tributi22. Solo in tal caso, infatti, la relativa controversia può qualificarsi “fiscale” e, quindi, essere ammessa alla definizione.</p>
<p>4.7 Diniego o revoca di agevolazioni</p>
<p>L’articolo 39 D.L. n. 98/2011 presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare le somme dovute. Tale valore è dato dai tributi (o dalle sanzioni, quando queste non siano collegate ai tributi) accertati dall’Ufficio e contestati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.</p>
<p>Una vertenza che riguardi esclusivamente la spettanza di un’agevolazione non può essere, di conseguenza, definita poiché in essa non si fa questione di un tributo preteso dall’Agenzia delle entrate, in base al quale determinare la somma dovuta. La lite è, al contrario, definibile qualora, con il provvedimento impugnato, l’Agenzia delle entrate non si sia limitata a negare o revocare l’agevolazione tributaria, ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovute.</p>
<p>4.8 Tasse automobilistiche</p>
<p>Le controversie relative alle tasse automobilistiche dovute da soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, quale ente che ne cura la gestione23, riguardano principalmente atti con cui si contesta al contribuente l’omesso versamento della tassa dovuta in base alle risultanze dei registri pubblici. In quanto tali, esse non sono definibili.</p>
<p>Anche in questo caso, peraltro, deve ammettersi la definibilità qualora le controversie discendano da atti impositivi diversi dalla mera liquidazione dell’obbligazione tributaria o dal recupero di versamenti omessi.</p>
<p>4.9 Contributi e premi previdenziali ed assistenziali</p>
<p>Nonostante gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999 rechino, oltre alle imposte accertate, anche l’indicazione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato, le controversie relative a tali contributi e premi, instaurate nei confronti degli enti previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>I contributi in esame non hanno, infatti, la natura di “tributi di ogni genere e specie”, che l’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa ricadere nella giurisdizione degli organi di giustizia tributaria.</p>
<p>I contributi previdenziali, in sintesi, non costituiscono oggetto di liti fiscali e non rientrano, peraltro, nella giurisdizione delle Commissioni tributarie né tanto meno è configurabile, in relazione alle relative controversie, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate.</p>
<p>Ne consegue che le controversie riguardanti i contributi non sono definibili ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011.</p>
<p>Ai fini della determinazione del valore della lite fiscale definibile non vanno considerati i maggiori contributi contestati con l’avviso di accertamento.</p>
<p>4.10 Tributi locali</p>
<p>Parimenti, la definizione prevista dall’articolo 39 D.L. n. 98/2011 non è applicabile alle liti pendenti sui tributi amministrati dagli Enti locali, rispetto alle quali l’Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva.</p>
<p>4.11 Canone di abbonamento alla televisione</p>
<p>Le controversie riguardanti il canone di abbonamento alla televisione nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate riguardano principalmente l’impugnazione di atti con cui si contesta al contribuente l’omesso versamento dello stesso. In quanto tali, esse non sono definibili.</p>
<p>Anche in questo caso – come già chiarito per le tasse automobilistiche – deve ammettersi peraltro la definibilità qualora le controversie discendano da atti impositivi che non si risolvano in una mera liquidazione dell’obbligazione tributaria o nel recupero di versamenti omessi24.</p>
<p>4.12 Silenzio-rifiuto o diniego di rimborso</p>
<p>Non possono essere definite le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, così come è stato chiarito con riguardo all’articolo 16 legge n. 289/2002, per i seguenti motivi:</p>
<p>le somme ripetibili (ed eventualmente rimborsabili) per effetto della definizione, sono solamente quelle versate in base alle norme sulla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, conseguente alla notifica del provvedimento di imposizione o di irrogazione delle sanzioni25, dovute anche se lo stesso provvedimento non è divenuto definitivo. Al contrario, le somme richieste in restituzione, perché ritenute non dovute, sono state pagate mediante versamento diretto e non già in esecuzione di un provvedimento di imposizione impugnato;<br />
in materia di rimborsi, l’obbligo di restituzione a carico dell’Agenzia delle entrate sorge solo in caso di soccombenza disposta con provvedimento giudiziale definitivo. Conseguentemente, non vi è interesse del contribuente a definire una lite pendente concernente un’istanza di rimborso, considerato che solo la pronuncia favorevole definitiva costituisce titolo per la restituzione;<br />
le cause di rimborso non concernono una pretesa dell’Agenzia delle entrate di maggiori tributi o sanzioni amministrative, ma un’istanza di restituzione di somme assunte come indebitamente versate dal contribuente.26<br />
4.13 Precedenti definizioni agevolate</p>
<p>Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolare riferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata.</p>
<p>In questo senso si è pronunciata la Corte di cassazione, stabilendo, con la sentenza 3 ottobre 2006, n. 21328, una regola generale secondo la quale “il condono fiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non è ammissibile, in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa, relativamente a un altro condono…”27.</p>
<p>Resta inteso che, ove ricorrano gli altri presupposti per avvalersi della definizione in esame, sono definibili le liti originarie per le quali non si sia perfezionata una precedente definizione agevolata.</p>
<p>4.14 Sanzioni per l&#8217;impiego di lavoratori irregolari</p>
<p>Nella precedente definizione agevolata di cui all’articolo 16 legge n. 289/2002 veniva ammessa la possibilità di definire anche le liti concernenti atti di irrogazione delle sanzioni per lavoro irregolare previste dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 7328.</p>
<p>Con la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.</p>
<p>In precedenza, secondo l’orientamento costante della Cassazione, l’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 esprimeva la regola secondo cui l’oggetto della giurisdizione tributaria si identificava, in via principale, nei tributi di ogni genere e specie e nelle relative sanzioni, ma anche, in via residuale, con riferimento all’organo (Ufficio finanziario) deputato ad irrogare una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinente a tributi.</p>
<p>La Corte costituzionale ha, invece, precisato che la giurisdizione tributaria “deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che la medesima non può essere ancorata al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione …”. La valutazione circa la natura tributaria di una controversia, secondo la Corte costituzionale, indipendentemente dal nomen iuris, deve rispondere ai seguenti criteri: la doverosità della prestazione e il collegamento con la spesa pubblica con riferimento a un presupposto economicamente rilevante.</p>
<p>Deve escludersi pertanto la competenza delle Commissioni tributarie rispetto alle sanzioni non collegate ad alcun tributo, tra le quali quelle relative al lavoro irregolare.</p>
<p>Conseguentemente, le controversie sorte a seguito di impugnazione di avvisi di irrogazione di sanzioni per il lavoro “sommerso” o per altre sanzioni non tributarie non sono definibili29, anche qualora pendenti innanzi agli Organi della giustizia tributaria e non ancora rimesse agli Organi della giustizia ordinaria. Tali controversie, infatti, non possono essere considerate “liti fiscali” nel senso chiarito al precedente paragrafo 1.</p>
<p>4.15 Controversie instaurate da società di persone</p>
<p>Nell’ipotesi in cui l’accertamento impugnato da una società di persone30 si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, si ritiene che la controversia non sia definibile, nel suo complesso, ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/201131.</p>
<p>Come già evidenziato, l’articolo 39 D.L. n. 98/2011, per effetto del richiamo all’articolo 16, comma 3, lettere a) e c) legge n. 289/2002, presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione. Tale valore, come già chiarito, è dato dai tributi (o dalle sanzioni quando queste non siano collegate ai tributi) accertati dall’Ufficio e contestati con l’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>Sebbene l’atto di accertamento impugnato dalla società contenga l’indicazione dell’ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci (ed eventualmente dell’Irap accertata in capo alla società), lo stesso non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Di conseguenza, l’eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l’Irap), non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi.</p>
<p>Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome32.</p>
<p>Pur avendo una matrice comune, esse sono, sul piano processuale, distinte e autonome sia tra loro stesse sia rispetto alla lite instaurata dalla società, con riguardo ad altre imposte accertate in capo alla stessa33.</p>
<p>Qualora alcuni soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, mentre altri scelgano di restare inerti ovvero di proseguire nel proprio giudizio autonomamente incardinato, quest’ultimo non potrà ovviamente intendersi definito e proseguirà autonomamente.</p>
<p>5. Modalità procedurali della definizione</p>
<p>L’articolo 39 D.L. n. 98/2011 stabilisce che, ai fini della definizione della lite pendente, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo della controversia è tenuto al pagamento di una somma come di seguito determinata:</p>
<p>a) se il valore della lite è di importo non superiore a 2.000 euro, è dovuta la somma di 150 euro;</p>
<p>b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro, l’importo da versare è pari:</p>
<p>al 30 per cento del valore della lite, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna pronuncia non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;<br />
al 10 per cento del valore della lite, se sia risultata soccombente l’Agenzia delle entrate in base all’unica o all’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio resa;<br />
al 50 per cento del valore della lite, se sia risultato soccombente il contribuente.<br />
A tali fini rileva la situazione alla data di presentazione della domanda di definizione34, come meglio si illustrerà in seguito.</p>
<p>Si mira, in tal modo, a modulare l’entità del versamento in funzione del grado di avanzamento del giudizio e del suo esito provvisorio, prevedendo una misura più lieve, nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente (10 per cento), una misura intermedia, nel caso in cui l’organo giudiziario non si sia ancora espresso (30 per cento) ed una misura più elevata quando, invece, il contenzioso stia volgendo a favore dell’Amministrazione (50 per cento).</p>
<p>E’, pertanto, necessario appurare, caso per caso, lo stato del contenzioso, accertando se sia già stata emessa una «pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito, ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio»35.</p>
<p>A seguito della definizione della controversia, il contribuente acquisisce il diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio, per effetto di iscrizione a ruolo provvisoria, ma soltanto al ricorrere di una duplice condizione, come meglio verrà illustrato al successivo paragrafo 10.1 (intitolato “Somme versate in misura eccedente”).</p>
<p>6. Soccombenza</p>
<p>La soccombenza è determinata dal raffronto tra quanto richiesto e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito.</p>
<p>Pertanto, si ha “soccombenza integrale” di una parte processuale quando nessuna delle sue domande viene accolta dal giudice.</p>
<p>6.1 Inammissibilità del ricorso</p>
<p>La pronuncia di inammissibilità determina la soccombenza del soggetto che ha proposto l’atto di impugnazione dichiarato inammissibile. Pertanto, nel caso, ad esempio, di inammissibilità pronunciata nel giudizio di primo grado, la somma comunque dovuta sarà pari al 50 per cento del valore della lite.</p>
<p>Alle pronunce di inammissibilità vanno equiparati gli esiti del giudizio che hanno una diversa denominazione, ma che producono effetti analoghi (improponibilità, irricevibilità, ecc.).</p>
<p>6.2 Soccombenza parziale</p>
<p>Si ha soccombenza parziale quando, con l’ultima o unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione, la parte non ottiene l’integrale accoglimento delle proprie richieste.</p>
<p>Considerato che le somme dovute dipendono dall’esito del giudizio e, quindi, dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso troveranno applicazione sia la percentuale del 10 che quella del 50 per cento.</p>
<p>Più precisamente, le suddette percentuali andranno applicate partitamente sul valore della lite – determinato secondo le regole illustrate nel relativo paragrafo – in base alle seguenti modalità:</p>
<p>a) il 10 per cento sulla parte del valore della lite per la quale l’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o sull’ammissibilità, ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate;</p>
<p>b) il 50 per cento sulla parte del valore della lite per la quale l’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità, ha statuito la soccombenza del contribuente.</p>
<p>Un esempio può essere utile per chiarire il procedimento da seguire.</p>
<p>Un contribuente ha integralmente impugnato un avviso di accertamento recante maggiore imposta per 10.000 euro (con conseguenti sanzioni collegate all’imposta e relativi interessi, non rilevanti ai fini della determinazione del valore della lite).</p>
<p>La sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l’avviso di accertamento, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad un’imposta pari a 6.000 euro (più sanzioni e interessi relativi).</p>
<p>Il valore della lite è pari all&#8217;importo del tributo contestato con l’atto introduttivo in primo grado, vale a dire 10.000 euro.</p>
<p>Il contribuente, per definire la lite, dovrà versare il 10 per cento di 4.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) nonché il 50 per cento di 6.000 euro (imposta confermata dalla sentenza).</p>
<p>Pertanto, verserà complessivamente 3.400 euro (400 + 3.000).</p>
<p>7. Giudicato interno, somme dovute e rimborso delle eccedenze</p>
<p>Come più volte affermato, ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011 si intende per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, “l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado”. Si ritiene che il tributo rilevante ai fini della determinazione del valore della lite sia solo quello riferibile all’atto o a quella parte dell’atto che, alla data di presentazione della domanda di definizione, costituisca ancora oggetto di controversia, in quanto non coperto da giudicato.</p>
<p>In particolare, in caso di giudicato interno formatosi anteriormente alla data della presentazione della domanda, il valore della lite deve essere calcolato tenendo conto del tributo e/o delle sanzioni non collegate al tributo limitatamente alla parte ancora in contestazione e non coperta da giudicato.</p>
<p>Analogamente, qualora il giudicato interno si sia formato sull’intero tributo e la lite sia pendente in ordine alle sole sanzioni originariamente collegate al tributo, il valore della lite è dato dalle sanzioni in contestazione, così come avviene nei casi di impugnazione parziale dell’atto impugnato. In tal caso l’eventuale definizione e la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio interesserà la sola parte della controversia ancora in contestazione.</p>
<p>Il valore della lite, come prima determinato, rileva anche come parametro quantitativo che delimita il perimetro di applicazione della norma concernente la definizione delle liti “minori” (20.000 euro).</p>
<p>La chiusura della lite lascia impregiudicata la necessità di dare esecuzione al giudicato interno con conseguente recupero di tributi, sanzioni ed interessi dovuti per effetto dell’intervenuta sentenza definitiva.</p>
<p>Considerazioni analoghe valgono – come si è detto con circolare del 21 marzo 2003, n. 17/E del 2003, paragrafo 1.13, intitolato “Articolo 16 – Giudicato interno, somme dovute e rimborso delle eccedenze” – in caso di annullamento parziale dell’atto in contestazione in via di autotutela. In particolare, qualora in pendenza di lite l’Agenzia delle entrate abbia annullato parzialmente il provvedimento impugnato, il contribuente può avere interesse a definire la controversia ancora pendente limitatamente alla residua parte della pretesa erariale non interessata dal provvedimento di annullamento dell’Ufficio. Anche in tal caso la quota parte di atto impugnato interessata dall’annullamento non concorre alla determinazione del valore della lite, essendo stata rimossa al riguardo ogni ragione di contrasto.</p>
<p>In proposito si precisa che, a seguito della comunicazione di regolarità della definizione da parte dell’Ufficio, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite riguarderà l’intero oggetto della controversia, compresa la parte del provvedimento impugnato annullato in via di autotutela.</p>
<p>8. Pronuncia “resa”</p>
<p>Con riferimento alla data in cui la pronuncia giurisdizionale si intende “resa”, ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011, il legislatore attribuisce rilevanza alla data di:</p>
<p>deposito della pronuncia nel testo integrale;<br />
deposito del solo dispositivo, qualora sia prevista una pubblicazione dello stesso prima delle motivazioni, come è stabilito per le decisioni della Commissione tributaria centrale;<br />
comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito (come accade, ad esempio, per il provvedimento presidenziale di inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 dell’articolo 27 del d.lgs. n. 546 del 1992).<br />
A tal fine, rilevano le pronunce decisorie concernenti il merito della controversia36. Non riveste alcuna importanza, invece, l’ordinanza di accoglimento o di rigetto dell’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato, che la Commissione abbia emesso ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. n. 546 del 1992. In altri termini, qualora il ricorso sia stato proposto dal contribuente di fronte alla Commissione tributaria provinciale e questa si sia pronunciata esclusivamente in ordine alla richiesta di sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato, la definizione comporta il versamento del 30 per cento del valore della lite, qualunque sia l’esito della pronuncia sulla sospensione.</p>
<p>8.1 Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda</p>
<p>Ai fini della determinazione della somma dovuta occorre fare riferimento all’ultima o all’unica pronuncia non definitiva eventualmente resa alla data di presentazione della domanda di definizione.</p>
<p>Per tale motivo, qualora la causa sia stata già discussa e, quindi, presumibilmente sia stata anche decisa, è necessario che il soggetto interessato alla definizione verifichi, prima della presentazione della domanda di definizione, se sia intervenuto o meno il deposito della sentenza o del dispositivo presso la segreteria della Commissione tributaria. Ciò in quanto rileva la pubblicazione, mediante deposito, della pronuncia, anche se il contribuente non ne abbia ancora ricevuto comunicazione.</p>
<p>Qualora tra la data di versamento delle somme dovute per la definizione e quella di presentazione della domanda intervenga una pronuncia giurisdizionale non definitiva, resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, per effetto della quale le somme dovute risultino modificate, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:</p>
<p>a) le somme già versate risultano di ammontare superiore a quelle dovute per effetto dell’intervenuta pronuncia: in questo caso il soggetto interessato avrà diritto37, a seguito della verifica della regolarità della definizione della lite, alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute in base alla nuova pronuncia;</p>
<p>b) le somme già versate risultano di ammontare inferiore a quelle dovute per effetto dell’intervenuta pronuncia: in questo caso il soggetto interessato dovrà versare la differenza entro la data di presentazione della domanda, eccezionalmente anche oltre, pertanto, il 30 novembre 2011.</p>
<p>In considerazione di quanto sopra evidenziato, si rende opportuno presentare la domanda immediatamente dopo l’esecuzione del versamento. Fino a quando non saranno disponibili le funzionalità per la trasmissione telematica della domanda, è possibile consegnarla all’Ufficio38 che si impegna a trasmetterla in via telematica secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011. In tal caso, ai fini della determinazione della somma dovuta per la definizione, si fa riferimento all’ultima o all’unica pronuncia non definitiva resa alla data di consegna.</p>
<p>8.2 Definizione in pendenza di giudizio di rinvio o del termine di riassunzione</p>
<p>L’articolo 39 D.L. n. 98/2011, per effetto del richiamo all’articolo 16 legge n. 289/2002, prevede la possibilità di definire le liti per le quali pende giudizio di rinvio ovvero pende il termine per la relativa riassunzione.</p>
<p>In caso di rinvio al giudice di primo grado, le somme dovute per la definizione sono pari al 30 per cento del valore della lite, considerato che la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti.</p>
<p>Parimenti, è dovuto il 30 per cento del valore della lite nell’ipotesi di rinvio al giudice di secondo grado, in quanto “è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (&#8230;) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (&#8230;) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; Cass. 6 dicembre 2000, n. 15489; 23 settembre 2002, n. 13833; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 5 aprile 2011, n. 7781; Cass. 17 settembre 2010, n. 19701).</p>
<p>Inoltre, è orientamento consolidato del giudice di legittimità quello secondo cui, qualora la sentenza di appello sia stata cassata con rinvio, “non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado &#8230; riformata dalla sentenza d’appello cassata, potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (Cass. 13 maggio 2002, n. 6911; in senso conforme, Cass. 9 marzo 2001, n. 3475; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 19 febbraio 2007, n. 3758; Cass. 12 marzo 2009, n. 6042).</p>
<p>Si ricorda che il rinvio, oltre che dalla Corte di Cassazione, può essere disposto anche dalla Commissione tributaria centrale e dalle Commissioni tributarie regionali39; in entrambi i casi per determinare l’importo dovuto per la definizione va applicato il criterio innanzi enunciato40.</p>
<p>8.3 Conciliazione giudiziale</p>
<p>È ammessa la definizione delle liti pendenti interessate da conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ancora perfezionata alla data del 30 novembre 2011 (termine ultimo per effettuare il pagamento utile ai fini della definizione).</p>
<p>Il citato articolo 48 dispone che “la conciliazione si perfeziona con il versamento &#8230; dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata”41.</p>
<p>In caso di conciliazione parziale perfezionata, la lite è definibile per la parte non conciliata. In tal caso il valore della lite è dato dal tributo ancora in contestazione.</p>
<p>9. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione</p>
<p>La definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta entro il 30 novembre 2011 e con la successiva presentazione – entro il 2 aprile 201242– della relativa domanda di definizione.</p>
<p>La domanda di definizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica compilando il modello conforme a quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011.</p>
<p>La domanda e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate.</p>
<p>Per la compilazione della domanda si può utilizzare l’apposito software che sarà reso disponibile per gli utenti abilitati in ambiente “Entratel o Fisconline”. La data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.</p>
<p>I contribuenti possono inviare la domanda:</p>
<p>tramite il servizio Internet (Fisconline);<br />
tramite uno qualsiasi degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno la trasmissione;<br />
tramite gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).<br />
In ogni caso la domanda va consegnata in tempo utile all’esecuzione della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell’intermediario di non accettare l’incarico.</p>
<p>Sia gli intermediari incaricati della trasmissione telematica sia gli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate che effettuano l’invio telematico su richiesta del soggetto interessato, sono tenuti a rilasciare copia cartacea della domanda di definizione nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle Entrate43 attestante l’avvenuto ricevimento della domanda, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.</p>
<p>Analoga comunicazione viene rilasciata dal servizio internet (Fisconline) qualora il contribuente provveda autonomamente tramite detto canale.</p>
<p>Come preannunciato, per la definizione delle liti “minori” non è consentito il versamento in forma rateale degli importi dovuti, che devono essere, pertanto, integralmente eseguiti entro il 30 novembre 2011.</p>
<p>L’articolo 39, comma 12, lettera d) stabilisce poi che “gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l&#8217;eventuale diniego della definizione”.</p>
<p>Dopo aver riscontrato l’integrale pagamento di quanto dovuto, l’Ufficio, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, dispone subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite. A seguito della presentazione della domanda di definizione, dopo averne accertato la regolarità, procede allo sgravio dei predetti ruoli non pagati, sempre senza necessità di specifica istanza. Nel caso in cui le somme già versate in pendenza di giudizio siano superiori a quelle dovute per la definizione l’Ufficio può procedere alla sospensione dopo la presentazione della domanda di definizione ovvero allo sgravio dopo aver accertato la regolarità della definizione.</p>
<p>Salvo quanto si dirà nel successivo paragrafo 10, l’Ufficio non può procedere, invece, al rimborso delle somme versate in base ad iscrizione a ruolo provvisoria.</p>
<p>9.1 Pronuncia di condanna dell’Agenzia alle spese di giudizio.</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.</p>
<p>Più in generale, la chiusura della lite definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello relativo alle spese di giudizio.</p>
<p>Per effetto della definizione della lite, il contribuente si avvale dei benefici alla stessa connessi, rinunciando agli effetti di una eventuale pronuncia favorevole resa nei suoi confronti, anche qualora la stessa rechi la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio.</p>
<p>Pertanto, a seguito della definizione della lite, si ha rinuncia, da parte del contribuente, alla vittoria delle spese di giudizio. In modo speculare, l’intervenuta definizione impedisce di dare esecuzione a pronunce di condanna del contribuente alle spese, rese nelle controversie oggetto di definizione.</p>
<p>10. Scomputo delle somme già versate</p>
<p>Dalle somme dovute per effetto della definizione possono essere scomputate quelle già versate sulla base di iscrizioni a ruolo provvisorie effettuate in pendenza di giudizio o in pendenza del termine di impugnazione dell’atto o della pronuncia giurisdizionale (cfr. articolo 16, comma 5, legge n. 289/2002).</p>
<p>Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio, pagate a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere44.</p>
<p>In tal senso, qualora ad esempio con riferimento ad uno stesso avviso di accertamento, il contribuente abbia proposto ricorso per contestare esclusivamente i maggiori tributi accertati, avendo definito le relative sanzioni con il beneficio della riduzione ad un terzo45, in applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, egli non può scomputare dalle somme dovute per la chiusura della lite quanto versato per definire le sole sanzioni.</p>
<p>Qualora le somme versate in sede di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto all’importo dovuto per la chiusura della lite, non occorrerà effettuare alcun versamento. Né spetta il rimborso della differenza, salvo quanto di dirà nel paragrafo seguente.</p>
<p>10.1 Somme versate in misura eccedente</p>
<p>Qualora risulti che le somme versate provvisoriamente in pendenza di giudizio siano superiori all’importo dovuto per la definizione, il contribuente potrà ottenere il rimborso della parte eccedente nel solo caso in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente sulla base dell’ultima o unica pronuncia non definitiva emessa.</p>
<p>In conformità al disposto dell’articolo 16, comma 5, legge n. 289/2002, che trova applicazione anche per la definizione delle liti “minori”, la possibilità di avere in restituzione le somme versate in pendenza di giudizio è, altresì, subordinata alla condizione che il valore della controversia oggetto di definizione sia superiore a 2.000 euro.</p>
<p>In ogni caso, il rimborso non potrà essere disposto qualora la Commissione tributaria non si sia ancora espressa, ovvero il contribuente, all’atto della presentazione dell’istanza di definizione, risulti soccombente sulla base dell’ultima pronuncia resa.</p>
<p>11. Modalità di pagamento</p>
<p>Ai sensi del comma 12, lettere a) e b) dell’articolo 39, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.</p>
<p>Il pagamento va effettuato con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione del codice tributo “8082”, denominato “Liti fiscali pendenti –</p>
<p>Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”, istituito con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E.</p>
<p>È preclusa la possibilità di compensare, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, la somma dovuta per la definizione della lite con qualsiasi credito di imposta (cfr. articolo 16, comma 2, legge n. 289/2002).</p>
<p>12. Sospensione dei giudizi.</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 39, comma 12, lettera c), le liti fiscali suscettibili di definizione a norma del medesimo articolo sono sospese ex lege dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012 Si ritiene che la sospensione non operi qualora il contribuente presenti istanza di trattazione (cfr. articolo 16, comma 6, legge n. 289/2002).</p>
<p>Se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel suddetto periodo di sospensione, il giudizio prosegue, salva la facoltà del contribuente di chiederne la sospensione, rappresentando la volontà di avvalersi della definizione. Va da sé che la richiesta di sospensione non potrà più formularsi qualora il contribuente non abbia effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2011 o, se non è dovuto alcun versamento, qualora non abbia presentato tempestiva domanda di definizione.</p>
<p>La richiesta, rispettivamente di trattazione o di sospensione, può essere formulata in forma scritta oppure oralmente in udienza.</p>
<p>Si ritiene che il giudice debba comunque sospendere il processo nell’eventualità che il contribuente produca in sede di discussione copia del versamento effettuato o, se non sono dovuti pagamenti, della domanda di definizione presentata.</p>
<p>Dopo che l’Ufficio, all’indomani del 2 aprile 2012, avrà preso atto della presentazione delle domande di definizione, includendole nell’elenco da trasmettere agli organi giurisdizionali, la sospensione del giudizio si protrarrà fino al 30 settembre 2012.</p>
<p>Entro la predetta data del 30 settembre 2012, l’Ufficio andrà a comunicare al competente organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite, dopo averne verificato il perfezionamento e, quindi, accolto la domanda di definizione.</p>
<p>Per esigenze di economia processuale, si invitano gli Uffici a trasmettere il più celermente possibile e comunque non oltre il 30 giugno 2012 gli elenchi delle controversie oggetto di istanza di definizione, posto che il termine ultimo fissato dalla norma per la trasmissione di detti elenchi (15 luglio 2012) è successivo alla data (30 giugno 2012) di cessazione della sospensione dei processi e dei termini processuali46.</p>
<p>La sospensione dei giudizi non equivale a sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, rimanendo salva la facoltà della Commissione tributaria provinciale di disporre la sospensione cautelare degli effetti dell’atto, ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando ne ricorrano i presupposti previsti da tale norma.</p>
<p>12.1 Sospensione dei termini.</p>
<p>Per le liti che possono formare oggetto di definizione, la lettera c) del comma 12 dell’articolo 39 prevede che sono sospesi, a favore di tutte le parti processuali, dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012, “…i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”.</p>
<p>La sospensione opera anche con riguardo ad atti di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali individuati con una denominazione diversa da quella espressamente indicata dal legislatore; in tal senso, la sospensione dei termini riguarda, ad esempio, anche i reclami contro i provvedimenti presidenziali di cui all’articolo 28 del d.lgs. n. 546 del 1992, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sono proposti e notificati alle altre parti costituite nelle forme di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, ossia secondo le formalità previste per i ricorsi. Ai predetti reclami si riferisce la norma nella parte in cui annovera tra gli atti per i quali opera la sospensione dei termini anche i “ricorsi”.</p>
<p>E’ esclusa, invece, la sospensione del termine per proporre il ricorso in primo grado.</p>
<p>La sospensione non opera neppure con riguardo ad una controversia instaurata dal contribuente per impugnare una pluralità di atti, qualora anche uno solo di questi non sia definibile.</p>
<p>Analogamente gli Uffici, in via prudenziale, riterranno non sospeso il giudizio &#8211; e i relativi termini &#8211; che risulti dalla riunione di più controversie quando anche una sola di queste non sia definibile. Peraltro, al di là dei casi di litisconsorzio necessario di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, è facoltà del giudice disporre la separazione delle liti, ai sensi dell’articolo 29 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992: in tal caso la sospensione, anche ai fini dei termini per gli adempimenti delle parti, opera limitatamente alle liti definibili risultanti dalla separazione.</p>
<p>Qualora il contribuente non si avvalga della definizione agevolata, la sospensione cessa il 30 giugno 2012, con la conseguenza che i termini processuali riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2012.</p>
<p>13. Omesso versamento dell’importo dovuto</p>
<p>Come già chiarito in precedenza, la definizione in esame non prevede il pagamento rateale delle somme dovute. In base alla precedente definizione agevolata di cui all’articolo 16 legge n. 289/2002, l’omesso versamento, entro i termini previsti, delle rate successive alla prima non impediva la validità della definizione. Nel caso di specie, al contrario, per la definizione delle liti minori, l’omesso versamento, entro il termine previsto, dell’importo dovuto comporta l’inefficacia della sanatoria.</p>
<p>14. Errore scusabile</p>
<p>La lettera d) del comma 12 dell’articolo 39, stabilisce che entro il 30 settembre 2012 gli Uffici dovranno comunicare al contribuente l’eventuale diniego della definizione.</p>
<p>Al riguardo, gli Uffici non mancheranno, tuttavia, di fare corretta applicazione del principio dell’errore scusabile, enunciato all’articolo 16, comma 9, legge n. 289/2002, secondo cui “in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio”</p>
<p>L’errore potrà ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti.</p>
<p>La scusabilità dell’errore presuppone, di norma, condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo che debbono potersi accompagnare alla normale diligenza usata dal contribuente.</p>
<p>Ove riconosca la scusabilità dell’errore, l’Ufficio liquiderà il maggior importo dovuto e, in conformità al punto 5.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011, inviterà il contribuente ad effettuare il versamento integrativo entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione47.</p>
<p>Qualora la parte non provveda entro tale termine all’integrazione del pagamento, la chiusura della lite non sarà valida e, quindi, si procederà al diniego, trattato di seguito.</p>
<p>15. Diniego della definizione</p>
<p>Qualora rilevi l’irregolarità della definizione oppure l’omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto, l’Ufficio notificherà al ricorrente e depositerà presso l’organo giurisdizionale il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente (cfr. articolo 16, comma 8, legge n. 289/2002).</p>
<p>L’eventuale diniego della definizione, pertanto, oltre ad essere comunicato all’organo giurisdizionale competente (presso la segreteria della Commissione tributaria o la cancelleria del Giudice ordinario presso cui pende la lite), dovrà essere notificato al contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o dall’articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.</p>
<p>Già in passato, con riferimento all’articolo 16 legge n. 289/2002, era sorta questione se, in considerazione del venir meno del presupposto del versamento e, quindi, del mancato perfezionamento della definizione, le somme pagate dovessero essere rimborsate al contribuente. Al riguardo, si ritiene che tali somme possano essere rimborsate, a condizione che il provvedimento di diniego non sia stato impugnato e che non pendano più i termini per impugnarlo. Invero, solo il decorso del termine per l’impugnazione del diniego ovvero il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce in merito alla sua legittimità rendono certo il mancato perfezionamento della definizione. Le somme devono essere trattenute in attesa della definitività del diniego.</p>
<p>16. Coobbligati</p>
<p>In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.</p>
<p>Relativamente alle controversie che riguardano una pluralità di soggetti (ad esempio, alienante e acquirente, coeredi, coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta) interessati dallo stesso atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile, possono configurarsi i seguenti casi:</p>
<p>a) pendenza di un’unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati;</p>
<p>b) pendenza di distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati;</p>
<p>c) presentazione di ricorso solo da parte di alcuni degli interessati.</p>
<p>Nell’ipotesi sub a) si configura un’unica lite e, pertanto, la regolare definizione da parte di uno degli interessati determina automaticamente l’estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.</p>
<p>Nell’ipotesi sub b), pur in presenza di più liti fiscali, la definizione fatta valere da uno degli interessati estende gli effetti anche sulle altre controversie.</p>
<p>Ciò può accadere, ad esempio, in materia di imposta di registro, nell’ipotesi in cui l’avviso di rettifica avente ad oggetto lo stesso contratto di cessione di azienda sia stato impugnato separatamente da acquirente e venditore, con l’instaurazione di separati giudizi pendenti.</p>
<p>In tal caso, l’Ufficio competente sulla domanda prodotta da uno dei soggetti interessati, nel trasmettere al giudice l’elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, avrà cura di comunicare la pendenza di altre liti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, cui si estendono gli effetti della definizione.</p>
<p>Una volta verificata la regolarità della chiusura della lite, andrà richiesta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre controversie, instaurate dai coobbligati, interessate dalla medesima definizione.</p>
<p>Trattandosi anche in questo caso di estinzione prevista dalla legge, non si fa luogo al pagamento di eventuali spese di lite che, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 546 del 1992, “… restano a carico della parte che le ha anticipate.”</p>
<p>Nell’ipotesi sub c) la pretesa impositiva si è resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni dei soggetti interessati dall’atto impugnato. In tal caso, l’effetto definitorio dell’iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all’Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri soggetti interessati, per i quali la lite non sia più pendente, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.</p>
<p>L’eventuale rimborso di eccedenze spettanti ai sensi del comma 5 dell’articolo 16 legge n. 289/2002, potrà avvenire, in forza della definizione ottenuta da uno dei coobbligati, anche a favore di altri coobbligati che in precedenza avessero effettuato i versamenti a titolo provvisorio, ma che poi non si siano avvalsi personalmente della definizione. In proposito, occorre precisare che ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione.</p>
<p>17. Estinzione del giudizio.</p>
<p>L’estinzione del giudizio è subordinata alla comunicazione di regolarità della definizione da parte dell’Ufficio.</p>
<p>A seguito del deposito di detta comunicazione, nei giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano verrà dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.</p>
<p>Per i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale l’estinzione è dichiarata con ordinanza ai sensi dell’articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Il Presidente può delegare un altro componente della commissione medesima ad adottare la predetta ordinanza. Per i giudizi presso la Commissione tributaria centrale, il termine per proporre ricorso al collegio avverso l’ordinanza di estinzione del giudizio è ridotto (da sessanta) a trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione della medesima (cfr. articolo 16, comma 9-bis, legge n. 289/2002); anche la comunicazione della data dell’udienza alle parti dovrà effettuarsi entro il termine di trenta giorni prima dell’udienza (cfr. articolo 16, comma 9-bis, legge n. 289/2002).</p>
<p>Anche per i giudizi pendenti presso la Corte di cassazione, alla comunicazione di regolarità della definizione consegue la dichiarazione di estinzione. Sebbene l’istituto della cessazione della materia del contendere non sia espressamente previsto dal codice di procedura civile, la Cassazione dichiara in tal caso l’estinzione del processo in conformità al proprio orientamento, che ammette tale possibilità qualora sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta da entrambe le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto della controversia.</p>
<p>Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici dipendenti.</p>
<p>IL DIRETTORE DELL’AGENZIA</p>
<p>_______________</p>
<p>1. Entrato in vigore lo stesso giorno.</p>
<p>2. Concernente il procedimento del reclamo-mediazione, introdotto dal medesimo articolo 39, commi da 9 a 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, che verrà applicato a partire dal 1° aprile 2012.</p>
<p>3. Mediante tale norma era stata attribuita ai contribuenti la facoltà di definire le liti fiscali pendenti innanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario attraverso il pagamento di una somma, il cui importo era modulato in base al valore della lite e all’esito dell’ultima pronuncia non cautelare resa nel giudizio.</p>
<p>4. La Commissione tributaria centrale, sebbene soppressa con l’entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario, ad opera del decreto legislativo. 31 dicembre 1992, n. 546, entrato in vigore il 1° aprile 1996, è rimasta operante per la decisione delle controversie ad essa rimesse prima di tale data.</p>
<p>5. Per completezza, anche le pochissime che residuano innanzi alle Corti d’Appello, antecedenti al 1° aprile 1996.</p>
<p>6. Ovviamente sono definibili anche le liti tributarie ancora pendenti innanzi al Giudice ordinario in quanto instaurate prima dell’applicazione del predetto articolo 2 o delle successive modifiche, a condizione, si intende, che sia parte in giudizio l’Agenzia delle entrate.</p>
<p>7. L’Agenzia può essere parte in causa anche a seguito di chiamata in giudizio per iniziativa del giudice o della parte ai sensi degli articoli 14 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992.</p>
<p>8. Rileva la data di notifica che vale per il notificante.</p>
<p>9. Per brevità, si intende per Ufficio la Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate parte nel giudizio e competente per l’istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione.</p>
<p>10. Vale a dire pronuncia giurisdizionale non cautelare passata in giudicato, resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>11. A tal fine non rileva la circostanza che il 1° maggio fosse festivo.</p>
<p>12. L’articolo 16 legge n. 289/2002, ammetteva le definizione per le liti pendenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge) ed estendeva, altresì, la definizione alle controversie pendenti al 29 settembre 2002, chiarendo che “si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”. In tal modo, si è inteso, in deroga al principio di intangibilità del giudicato e con disposizione espressa non riproposta nell’articolo 39 D.L. n. 98/2011, consentire la definizione della lite anche qualora fosse intervenuta una pronuncia passata in giudicato nel periodo compreso tra la predetta data e quella di entrata in vigore della legge.</p>
<p>13. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera b), legge n. 289/2002, per lite autonoma si intende quella “relativa a ciascuno degli atti indicati nella lettera a) e comunque quella relativa all’imposta sull’incremento di valore degli immobili”. Pertanto, in via del tutto eccezionale, la lite avente ad oggetto l’Invim costituiva una lite autonoma, anche se accertata con lo stesso avviso relativo ad altre imposte (ad esempio: imposta di registro, catastali, ipotecarie). Nell’ipotesi di impugnazione di un avviso di accertamento emanato ai fini dell’imposta di registro e dell’Invim era, pertanto, possibile definire la lite relativamente ad una sola delle due imposte e qualora si intendesse definire entrambe le imposte, si rendeva necessario presentare due distinte domande di definizione. Si ritiene che tali precisazioni valgano anche per la definizione prevista dall’articolo 39 D.L. n. 98/2011.</p>
<p>14. L’autonomia delle liti ovviamente permane anche nel caso di riunione di ricorsi successivamente disposta dal giudice.</p>
<p>15. Tale principio deve essere contemperato con quanto si dirà nel successivo paragrafo 7 in tema di autotutela e giudicato interno e paragrafo 8.3 sulla conciliazione.</p>
<p>16. Fa eccezione anche l’ipotesi dell’Invim.</p>
<p>17. Aliquota applicabile al reddito imponibile fino al periodo d’imposta 2007.</p>
<p>18. Aliquota proporzionale applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2008 per effetto delle modifiche apportate all’articolo 77 del TUIR ad opera della legge 27 dicembre 2007, n. 244.</p>
<p>19. Il testo della norma recita: “Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta”.</p>
<p>20. In senso conforme, Cass. sez. V, Ordinanza 2 marzo 2009, n. 4968.</p>
<p>21. Cfr. anche Cass. 3 febbraio 2010, n. 2439.</p>
<p>22. Cfr. al riguardo la circolare del 21 marzo 2002 n. 25/E.</p>
<p>23. “L&#8217;articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l&#8217;accertamento, il recupero, i rimborsi, l&#8217;applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario. […] .</p>
<p>A partire dall&#8217;anno d&#8217;imposta 1999, il Ministero delle finanze (ndr. oggi l’Agenzia delle entrate) provvede, pertanto, alla gestione delle sole tasse automobilistiche erariali dovute dai soggetti residenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta, e, fatta eccezione per le funzioni connesse con l&#8217;attività di riscossione, alla gestione delle tasse automobilistiche di spettanza della Regione Siciliana” (Circolare 22 maggio 2000, n. 106/E).</p>
<p>24. L’articolo 17, comma 1, delle legge n. 289 del 2002 che prevedeva una specifica sanatoria da applicarsi in via esclusiva ai canoni di abbonamento alla radio e alla televisione e alle relative tasse sulle concessioni governative.</p>
<p>La prassi interpretativa relativa alla chiusura delle liti ai sensi dell’articolo 16 legge n. 289/2002 (circolare n. 12/E del 2003, punto 11.1.6) ritenne che il canone in esame non fosse definibile, in quanto vi era parallelamente una specifica sanatoria. Attualmente, invece, non vi sono motivi per escluderlo dall’ambito di applicazione dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011.</p>
<p>25. L’argomento verrà trattato in maniera esaustiva al successivo paragrafo 10.1 intitolato “Somme versate in misura eccedente”.</p>
<p>26. Cfr. anche circolare del 1° ottobre 2010, n. 49, concernente l’esecuzione delle sentenze.</p>
<p>27. Cfr. in tal senso sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite del 25 luglio 2007, n. 16412, con limitate eccezioni al principio.</p>
<p>28. Si veda, sul punto, la circolare del 17 settembre 2004, n. 41.</p>
<p>29 Si pensi alle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate per le violazioni di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conferimento di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il contenzioso derivante dall’impugnazione di tali atti di irrogazione sanzioni, non generando una lite fiscale, non è definibile.</p>
<p>30. In generale tale principio è valido e applicabile anche a tutti gli altri soggetti passivi &#8211; residenti nel territorio dello Stato &#8211; che producono redditi in forma associata e che sono elencati all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta, nello specifico, delle società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e dei soggetti ad esse equiparati, in particolare associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, queste ultime produttive di reddito di lavoro autonomo da imputare a ciascun associato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.</p>
<p>31. Sul punto si era già pronunciata l’Agenzia delle entrate con la circolare del 28 aprile 2003, n. 22/E.</p>
<p>32. In proposito la già citata circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, al punto 11.5, aveva precisato che “le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dalle società di persone per le imposte dovute dalla stessa”.</p>
<p>33. In tali termini si è espressa la Corte di Cassazione con Ordinanza del 4 agosto 2011, n. 16982 con la quale ha confermato il principio già precedentemente affermato33 secondo il quale, in tema di imposte sui redditi, una volta definito il reddito di società di persone, “nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perché l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società … sia perché, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale”.</p>
<p>34. Il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 legge n. 289/2002, ai fini della determinazione della somma dovuta per la definizione della lite pendente, attribuisce rilevanza all’ultima o unica pronuncia non cautelare resa “alla data di presentazione della domanda di definizione della lite”.</p>
<p>35. In proposito, si veda il successivo paragrafo 8.1 in tema di rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda.</p>
<p>36. Compresi i predetti decreti di inammissibilità dei ricorsi di cui all’articolo 27 del d.lgs. n. 546 del 1992.</p>
<p>37. Nei casi previsti dall’articolo 16, comma 5, legge n. 289/2002, di cui si tratterà al successivo paragrafo 10.</p>
<p>38. Nel caso in cui la domanda venga presentata in Ufficio prima dell’attivazione della procedura per la trasmissione telematica, l’Ufficio attesta l’avvenuta presentazione della domanda alla data di ricezione, tramite modello 8 o analoga attestazione.</p>
<p>39. Si evidenzia che l’articolo 59, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede la riassunzione ad istanza di parte.</p>
<p>40. Cfr. risoluzione 9 maggio 2003, n. 104/E.</p>
<p>41. In proposito si ricorda che il testo previgente dell’articolo 48, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevedeva, nel caso in cui l’importo delle rate successive alla prima fosse superiore a 50.000 euro, la prestazione di idonea garanzia. Tale garanzia doveva essere prestata sull’importo delle rate successive alla prima. L’articolo 23, comma 19, lett. a), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha soppresso tale obbligo.</p>
<p>42. La norma prevede che la domanda sia presentata entro il 31 marzo 2012, che cade di sabato;</p>
<p>l’adempimento è, dunque, prorogato al primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</p>
<p>43. Nel caso in cui la domanda venga presentata in Ufficio prima dell’attivazione della procedura per la trasmissione telematica, l’Ufficio attesta l’avvenuta presentazione della domanda alla data di ricezione, tramite modello 8 o analoga attestazione.</p>
<p>44. Come già chiarito con la circolare n. 12/E del 2003, punto 11.6.12.</p>
<p>45. Per effetto della modifica apportata dall’articolo 1, comma 20, lettera c), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 all’articolo 17, comma 2 del d.lgs. n. 472 del 1997, con decorrenza dal 1° febbraio 2011, la definizione agevolata delle sole sanzioni è ammessa con il pagamento di un importo pari ad un terzo delle stesse. Il previgente testo normativo prevedeva che la definizione agevolata avvenisse con il beneficio della riduzione ad un quarto della sanzione irrogata.</p>
<p>46. Si precisa che tali adempimenti andranno svolti esclusivamente mediante specifiche funzionalità informatiche di ausilio che verranno rese disponibili agli Uffici.</p>
<p>47. L’importo dovuto per la regolarizzazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al termine per il versamento fissato dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011, sono versate mediante il modello “F24 con elementi identificativi”. Anche in tal caso, è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.</p>
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		<title>Pignoramenti con acconto sul fisco</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di pignoramento presso terzi, il terzo che eroga la somma è esonerato da ogni responsabilità se il creditore attesta sotto la sua responsabilità che si tratta di importi non aventi carattere reddituale. Il creditore che attesta il falso però non ha scampo: a seguito della segnalazione del suo nominativo sul 770 del terzo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di pignoramento presso terzi, il terzo che eroga la somma è esonerato da ogni responsabilità se il creditore attesta sotto la sua responsabilità che si tratta di importi non aventi carattere reddituale. Il creditore che attesta il falso però non ha scampo: a seguito della segnalazione del suo nominativo sul 770 del terzo, l&#8217;agenzia delle Entrate ha modo infatti di scovare e punire gli evasori. Il creditore inoltre deve sempre indicare le somme ricevute nel proprio reddito imponibile, anche se si tratta di redditi a tassazione separata. La circolare n. 8 diffusa il 2 marzo dall&#8217;agenzia delle Entrate  contiene una guida completa sui comportamenti da adottare in presenza di un pignoramento presso terzi. Le istruzioni riguardano l&#8217;istituto regolato dall&#8217;articolo 21 della legge 449/1997 (1). In forza di queste disposizioni, se interviene un pignoramento presso terzi, il terzo che riveste la qualifica di sostituto d&#8217;imposta deve effettuare una ritenuta d&#8217;acconto del 20% sulle somme corrisposte. Così, per esempio, se il dipendente (creditore) che agisce per retribuzioni arretrate ottiene il pignoramento del conto corrente del suo datore di lavoro (debitore), la banca (terzo erogatore) che preleva le somme sul conto deve operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto. L&#8217;obbligo di effettuazione della ritenuta sussiste solo se il beneficiano è una persona fisica, e non una società o un ente, e se il credito azionato riguarda somme che hanno natura oggettivamente reddituale. Per quanto riguarda la tipologia delle somme, deve trattarsi di crediti appartenenti a categorie reddituali astrattamente soggette a ritenuta. La circolare cita l&#8217;esempio del pignoramento per affitti non pagati. In tale ipotesi, la ritenuta non dovrà essere operata. Pur essendo in presenza di un reddito imponibile, il reddito fondiario non è infatti soggetto a prelievo alla fonte. I crediti, per esempio, per dividendi e indennità di esproprio, dovranno subire la trattenuta del 20%. La ritenuta va operata anche se il debitore è un privato, cioè un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d&#8217;imposta. Il terzo potrebbe non conoscere l&#8217;origine del credito azionato. A tale scopo, secondo la circolare dell&#8217;Agenzia, il creditore avrà interesse a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà. In tale dichiarazione il creditore dovrà fornire il dettaglio del credito. Ad esempio, il professionista che agisce per un credito professionale cornprensivo delle spese anticipate per conto del cliente, dell&#8217;Iva e degli onorari dovrà specificare gli importi di ciascuna causale. Il terzo opererà la ritenuta solo sugli onorari, poiché sulle anticipazioni e sull&#8217;Iva non si pagano le imposte. In assenza di dichiarazione, resta inteso che il terzo opererà la ritenuta sull&#8217;intero ammontare. Il creditore deve fare attenzione quando rilascia la dichiarazione. Il terzo erogatore è infatti obbligato a indicare sul proprio modello 770 le generalità di tutti i beneficiari dei pignoramenti, anche se si tratta di somme non assoggettate a ritenuta. È chiaro quindi che, se il creditore ha dichiarato il falso, l&#8217;amministrazione finanziaria ne verrà a conoscenza attraverso l&#8217;acquisizione del suddetto modello 770. In caso di controllo, se le somme pignorate non sono state dichiarate, a parte le sanzioni penali, potrebbe venire comminata una sanzione amministrativa elevata. Se il pignoramento ha riguardato più soggetti creditori. il terzo dovrà operare distintamente la trattenuta con riferimento alle somme dovute a ciascuno di essi. È il caso, ad esempio, del professionista che agisce sia per i propri onorari, dei quali il giudice ha ordinato la distrazione in suo favore, sia per il credito del proprio cliente. La circolare si sofferma sull&#8217;ipotesi in cui nel pignoramento sia coinvolto un dipendente. Se il dipendente è il creditore occorre verificare se il pignoramento riguardi retribuzioni già al netto della ritenuta. A tale riguardo, il dipendente dovrà dimostrare al terzo erogatore che sul credito pignoratizio le ritenute sono state già operate. In tale eventualità, il terzo si asterrà dal prelievo. Se il debitore è il datore di lavoro del dipendente, le somme derivanti dal pignoramento non devono in linea di principio essere conguagliate ma dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi del dipendente. Tanto, a meno che il dipendente stesso non chieda espressamente al proprio datore di tenerne conto in sede di conguaglio. Da ultimo, va precisato che nessun adempimento è previsto perle ipotesi dipignoramento azionato dall&#8217;agente della riscossione. Sulle somme dovute a titolo di interessi dovrà applicarsi la ritenuta del 20% qualora gli stessi afferiscano a redditi assoggettabili a prelievo. Le somme dovute invece a titolo di risarcimento del danno non rientrano nella nozione di reddito imponibile, ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 2, del Tuir.<br />
Fonte: il Sole 24 Ore</p>
<p>(1) Art. 21. (Disposizioni per il recupero d&#8217;imponibile)<br />
..Omissis..<br />
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente<br />
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l&#8217;articolo 11,<br />
commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel<br />
caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad<br />
ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette<br />
disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.</p>
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