Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 27 ottobre 2010 n. 22001
La competenza a decidere sulle controversie inerenti il mantenimento dei figli spetta sempre al tribunario ordinario. Anche qualora la misura riguardi il contributo necessario per i figli di conviventi.
Con la sentenza n. 22001/2010, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia declinatoria del tribunale ordinario di Roma: il procedimento, spiegano i giudici nella parte motiva della pronuncia, è introdotto da uno dei genitori in nome proprio e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercità la potestà. La lite, quindi, è tra due soggetti maggiorenni e «ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio». La riforma introdotta dalla legge n. 54/2006 non lascia spazio all’ipotesi di un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che «sia pure invocato dalla dottrina – scrivono i giudici i legittimità – non ha finora trovato il consenso del legislatore».




