Eccellente sentenza della CTP di Catanzaro che in un caso di ipoteca esattoriale impugnata relativamente ai crediti di natura tributaria, accoglie parzialmente il ricorso, facendo proprio l’orientamento della Cassazione, da ultimo confermato con sentenza n.ro 20921 del 2011, in forza del quale se l’ipoteca esattoriale, avente natura di atto esecutivo, è notificata decorso oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale, deve essere preceduta dall’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50, secondo comma, DPR 602/73.
Di seguito la sentenza per esteso:
Fatto e diritto
L’Equitalia Etr Spa con atto notificato in data ********* ha comunicato a ************* di avere iscritto ipoteca n. ********* ai sensi dell’art. 77 DPR 602/73 per l’importo di Euro ************corrispondente al doppio di un credito nascente dal mancato pagamento di 35 cartelle esattoriali di cui 16 relative a crediti tributari.
Con il predetto atto ********* rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Orlando ha proposto ricorso deducendo:
1) Nullità o inesistenza della notifica delle cartelle perchè effettuate direttamente per posta dall’agente della riscossione, senza la mediazione di un pubblico ufficiale a ciò abilitato.
2) Violazioni relative ai contenuti delle presupposte cartelle esattoriali ed in particolare difetto di motivazione.
3) Errore nella determinazione degli importi per i quali poteva iscriversi ipoteca in relazione al fatto che si era simultaneamente proceduto con più mezzi esecutivi diretti a soddisfare la stessa pretesa.
4) Violazione dell’art. 50 comma 2 DPR 602/73 per aver omesso di far precedere l’atto impugnato da una rinnovazione dell’intimazione di pagamento necessaria per l’avvenuto decorso di oltre un anno dalla data di asserita notifica della cartella.
Concludeva chiedendo che fosse accertata l’illegitimità parziale dell’atto impugnato (nei limiti, cioè dei crediti di natura tributaria ai quali è limitata la giurisdizione di questa Commissione) con ogni consequenziale provvedimento.
L’atto è stato notificato all’Equitalia Etr Spa che si è costituita in giudizio, contestando tutti i motivi come sopra dedotti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Tanto premesso osserva la Commissione, facendo riferimento a ciascuno dei motivi come sopra formulati, quanto segue:
1) l’art. 26 del dpr 602/73 prevede, nel testo attualmente vigente in seguito delle modifiche apportate con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.46 che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla Legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Il concessionario per la riscossione può pertanto procedere alla notifica in due modi: o mediante la mediazione di un ufficiale a ciò abilitato, così come previsto dalla prima proposizione o direttamente procedendo senza il compimento di alcun’altra formalità alla spedizione dell’atto a mezzo lettera raccomandata, così come previsto dalla seconda proposizione.
Il ricorrente contesta tale interpretazione ritenendo che esista un collegamento tra le due proposizioni, ritenendo la seconda un’esplicazione della prima, il che lo porta a concludere nel senso che la ” notificazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” sia una diversa modalità di notifica consentita agli ufficiali a ciò abilitati che possono notificare anche per posta.
Tale tesi appare tuttavia insostenibile ove si consideri:
- che la disposizione in tal senso intesa, si risolverebbe in una inutile ripetizione della potestà riconosciuta agli ufficiali notificatori di effettuare le notifiche per posta;
- che l’alternativa possibilità di procedere a notifica per posta senza la mediazione degli ufficiali notificatori è stata introdotta in materia tributaria anche in un altro caso e specificamente nella disciplina del processo tributario dagli art. 16 e 20 del dpr 546/1992;
- che tale facoltà era già espressa in maniera chiara ed inequivocabile nel testo dell’art. 26 del dpr 602/73 precedente alle modifiche apportate con il D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 ove si legge: ” La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria odagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di Pretura dai messi comunali e dai messi di conciliazione.
Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.”
Devesi, pertanto, ritenere che la notifica delle cartelle sia stata ritualmente effettuata.
2) Ogni questione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle presupposte cartelle esattoriali è preclusa dall’intervenuta loro rituale notifica e dalla scadenza dei termini di impugnazione.
3) Il contestuale ricorso a diverse procedure di esecuzione per l’esazione dello stesso credito è pienamente legittimo fino a quando il crtedito non isa stato soddisfatto.
4) Parzialmente fondato, poichè le cartelle sopra indicate, dalla numero 1 alla numero 11 sono state notificate in epoca anteriore di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione ipotecaria avvenuta con nota del 29 settembre 2010, per cui avrebbe dovuto essere preceduta dalla reiterazione dell’intimazione di pagamento, richiesta dall’art. 50 secondo comma dpr 602/73 che deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del dpr 602/73, cui con la recente sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. 20921/11 del 12.10.2011) è stata riconosciuta natura propriamente esecutiva.
Il ricorso va, pertanto parzialmente accolto dichiarandosi l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria limitamente ai crediti portati dalle cartelle sopra progressivamente enumerate dal n. 1 al n. 11
Le oggettive difficoltà interpetative circa la natura del fermo amministrativo esattoriale, che hanno portato a contrasti giurisprudenziali finalmente sopiti dalla pronuncia a sezioni unite sopra citata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Dichiara l’illegittimità della impugnata iscrizione limitatamente ai crediti sopra enumerati dal numero uno al numero 11, dichiarando legittima l’iscrizione per le altre cinque cartelle. Spese compensate.
Catanzaro
Il Presidente




