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	<title>Commenti per Studio Legale Orlando</title>
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	<description>Legal Network</description>
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		<title>Commenti su Ricettazione e violazione del diritto d&#8217;autore di Davide</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/ricettazione-e-violazione-del-diritto-dautore/#comment-33390</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:32:12 +0000</pubDate>
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		<description>Grazie di cuore
Cordialmente
davide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie di cuore<br />
Cordialmente<br />
davide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ricettazione e violazione del diritto d&#8217;autore di Avv. Giovanni Orlando</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/ricettazione-e-violazione-del-diritto-dautore/#comment-33359</link>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:31:11 +0000</pubDate>
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		<description>Si, la mera visione o la riproduzione finalizzata alla visione senza fini di lucro costituiscono illecito amministrativo. E&#039; indifferente se si usi il cd. &quot;streaming&quot; o se lo si memorizzi su disco fisso anche in via temporanea, è sempre una violazione del diritto d&#039;autore, in quanto lo &quot;streaming video&quot; integra utilizzazione abusiva che, senza fini di lucro, è punibile con una sanzione amministrativa di Euro 154,00. Se viene meno l&#039;assenza del fine di lucro e l&#039;uso personale, ai fini penali potrebbe rilevare la duplicazione, in coerenza con la ratio della norma, solo se finalizzata alla divulgazione abusiva. Se la riproduzione temporanea nella cache del browser costituisce un mero passaggio tecnico per consentire la visualizzazione sul computer, siamo sempre nell&#039;ambito dell&#039;utilizzazione dell&#039;opera per scopi personali, quindi resta un illecito amministrativo. La saluto cordialmente. G.O.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, la mera visione o la riproduzione finalizzata alla visione senza fini di lucro costituiscono illecito amministrativo. E&#8217; indifferente se si usi il cd. &#8220;streaming&#8221; o se lo si memorizzi su disco fisso anche in via temporanea, è sempre una violazione del diritto d&#8217;autore, in quanto lo &#8220;streaming video&#8221; integra utilizzazione abusiva che, senza fini di lucro, è punibile con una sanzione amministrativa di Euro 154,00. Se viene meno l&#8217;assenza del fine di lucro e l&#8217;uso personale, ai fini penali potrebbe rilevare la duplicazione, in coerenza con la ratio della norma, solo se finalizzata alla divulgazione abusiva. Se la riproduzione temporanea nella cache del browser costituisce un mero passaggio tecnico per consentire la visualizzazione sul computer, siamo sempre nell&#8217;ambito dell&#8217;utilizzazione dell&#8217;opera per scopi personali, quindi resta un illecito amministrativo. La saluto cordialmente. G.O.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ricettazione e violazione del diritto d&#8217;autore di Davide</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/ricettazione-e-violazione-del-diritto-dautore/#comment-33311</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:22:26 +0000</pubDate>
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		<description>Buonasera avvocato,come sta?Spero tutto ok
Volevo porle un quesito sul diritto d&#039;autore ed in particolare sulla liceità della riproduzione.
Qualora si visualizzasse sul web tramite un sito di condivisione video (vedi Youtube (R) o similari) un film o qualsiasi altra opera protetta dal diritto d&#039;autore,in quale illeciti si incorrerebbe?
Prendendo visione della L. 633 pare che ciò configuri un illecito amministrativo (perdoni la sicura inappropriatezza della definizione).Le chiedo se può farmi chiarezza su questo dubbio in quanto credo che in alcuni pc,a seconda delle impostazioni del browser è possibile che vengano memorizzati in file parti dell&#039;opera (cache) attuando una vera e propria riproduzione.
Cordialmente
Davide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera avvocato,come sta?Spero tutto ok<br />
Volevo porle un quesito sul diritto d&#8217;autore ed in particolare sulla liceità della riproduzione.<br />
Qualora si visualizzasse sul web tramite un sito di condivisione video (vedi Youtube (R) o similari) un film o qualsiasi altra opera protetta dal diritto d&#8217;autore,in quale illeciti si incorrerebbe?<br />
Prendendo visione della L. 633 pare che ciò configuri un illecito amministrativo (perdoni la sicura inappropriatezza della definizione).Le chiedo se può farmi chiarezza su questo dubbio in quanto credo che in alcuni pc,a seconda delle impostazioni del browser è possibile che vengano memorizzati in file parti dell&#8217;opera (cache) attuando una vera e propria riproduzione.<br />
Cordialmente<br />
Davide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ministero della Giustizia e pignoramento presso terzi di Avv. Giovanni Orlando</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/ministero-della-giustizia-e-pignoramento-presso-terzi/#comment-33290</link>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=2648#comment-33290</guid>
		<description>la notifica andrà rinnovata. Il pignoramento è valido e acquista efficacia dalla notifica al terzo (la banca). Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la notifica andrà rinnovata. Il pignoramento è valido e acquista efficacia dalla notifica al terzo (la banca). Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ministero della Giustizia e pignoramento presso terzi di leonore</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/ministero-della-giustizia-e-pignoramento-presso-terzi/#comment-33287</link>
		<dc:creator>leonore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=2648#comment-33287</guid>
		<description>Gentile Avvocato,
Il mio c/c è stato pignorato (per una causa condominale ancora in corso) in data 29/09/2011. In tale data ricevo la comunicazione telefonica della mia Banca, ma non ricevo la corrispondente notifica. 
Gennaio 2012: Pare che la notifica al mio indirizzo di costante residenza non sia andata a buon fine e che che sia stata avviata una seconda notifica.
Alla data di oggi, 07 maggio 2012 non ho mai ricevuto alcuna notifica, quindi non si procede all&#039;incontro delle parti davanti al Giudice.
Nota Bene: Sul mio c/c ricevevo esclusivamente la mia pensione INPS. 
Domanda: una notifica mai ricevuta non rende la procedura inefficace secondo il c.p.c., visto che lede il mio diritto di comparire davanti al Giudice? Grazie e cordiali saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile Avvocato,<br />
Il mio c/c è stato pignorato (per una causa condominale ancora in corso) in data 29/09/2011. In tale data ricevo la comunicazione telefonica della mia Banca, ma non ricevo la corrispondente notifica.<br />
Gennaio 2012: Pare che la notifica al mio indirizzo di costante residenza non sia andata a buon fine e che che sia stata avviata una seconda notifica.<br />
Alla data di oggi, 07 maggio 2012 non ho mai ricevuto alcuna notifica, quindi non si procede all&#8217;incontro delle parti davanti al Giudice.<br />
Nota Bene: Sul mio c/c ricevevo esclusivamente la mia pensione INPS.<br />
Domanda: una notifica mai ricevuta non rende la procedura inefficace secondo il c.p.c., visto che lede il mio diritto di comparire davanti al Giudice? Grazie e cordiali saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le vincite da scommesse online vanno dichiarate di Avv. Giovanni Orlando</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/le-vincite-da-scommesse-online-vanno-dichiarate/#comment-28682</link>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=992#comment-28682</guid>
		<description>Alla prima domanda le devo rispondere affermativamente, con una precisazione. Sia che le vincite siano prodotte in Italia, sia che siano prodotte all&#039;estero, tutte le vincite costituiscono &quot;redditi diversi&quot; e vanno dichiarate nel quadro &quot;RL&quot; della dichiarazione senza tenere conto delle spese sostenute per produrle. L&#039;unica eccezione è quella in cui la casa da gioco sia un sostituto d&#039;imposta ed applichi quindi la ritenuta alla fonte, come nel caso delle vincite erogate da case da gioco munite di regolare concessione AAMS. In quest&#039;ultimo caso le vincite non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e non vanno dichiarate.

Per la seconda domanda, le riporto &lt;strong&gt;l&#039;art. 4, comma 3, della Legge 401/89 &lt;/strong&gt; aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 88/09:

&quot;Art. 4: Esercizio abusivo di attivita&#039; di giuoco o di scommessa 
 
  1. Chiunque esercita abusivamente l&#039;organizzazione del  giuoco  del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che  la  legge  riserva allo  Stato  o  ad  altro  ente  concessionario,  e&#039;  punito  con  la reclusione da sei mesi a tre anni.  Alla  stessa  pena  soggiace  chi comunque organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su  attivita&#039; sportive gestite dal Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o  dall&#039;Unione  italiana  per l&#039;incremento  delle  razze  equine  (UNIRE).  Chiunque   abusivamente esercita   l&#039;organizzazione   di   pubbliche   scommesse   su   altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita&#039; e&#039; punito con l&#039;arresto da tre mesi ad un anno e con l&#039;ammenda non inferiore a lire un milione. 
  2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita&#039; di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno  dei reati  previsti  dal  medesimo,  chiunque  in  qualsiasi   modo   da&#039; pubblicita&#039; al loro esercizio e&#039; punito con l&#039;arresto fino a tre mesi e con l&#039;ammenda da lire centomila a lire un milione. 
  &lt;strong&gt;3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita&#039; di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso  in  uno  dei reati previsti dal medesimo, e&#039; punito con l&#039;arresto fino a tre  mesi o con l&#039;ammenda da lire centomila a lire un milione. &lt;/strong&gt;  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai giuochi  d&#039;azzardo  esercitati  a  mezzo  degli  apparecchi   vietati dall&#039;articolo 110 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  come modificato dalla legge 20 maggio 1965,  n.  507,  e  come  da  ultimo modificato dall&#039;articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.&quot;

Le riporto, infine, l&#039;art. 24, comma 29 della Legge finanziaria 2011:

&lt;strong&gt;&quot;29. In coerenza con i principi recati dall&#039;articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l&#039;evasione, l&#039;elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l&#039;ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all&#039;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.&quot;&lt;/strong&gt;
Saluti
Avv. Giovanni Orlando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla prima domanda le devo rispondere affermativamente, con una precisazione. Sia che le vincite siano prodotte in Italia, sia che siano prodotte all&#8217;estero, tutte le vincite costituiscono &#8220;redditi diversi&#8221; e vanno dichiarate nel quadro &#8220;RL&#8221; della dichiarazione senza tenere conto delle spese sostenute per produrle. L&#8217;unica eccezione è quella in cui la casa da gioco sia un sostituto d&#8217;imposta ed applichi quindi la ritenuta alla fonte, come nel caso delle vincite erogate da case da gioco munite di regolare concessione AAMS. In quest&#8217;ultimo caso le vincite non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e non vanno dichiarate.</p>
<p>Per la seconda domanda, le riporto <strong>l&#8217;art. 4, comma 3, della Legge 401/89 </strong> aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 88/09:</p>
<p>&#8220;Art. 4: Esercizio abusivo di attivita&#8217; di giuoco o di scommessa </p>
<p>  1. Chiunque esercita abusivamente l&#8217;organizzazione del  giuoco  del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che  la  legge  riserva allo  Stato  o  ad  altro  ente  concessionario,  e&#8217;  punito  con  la reclusione da sei mesi a tre anni.  Alla  stessa  pena  soggiace  chi comunque organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su  attivita&#8217; sportive gestite dal Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o  dall&#8217;Unione  italiana  per l&#8217;incremento  delle  razze  equine  (UNIRE).  Chiunque   abusivamente esercita   l&#8217;organizzazione   di   pubbliche   scommesse   su   altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita&#8217; e&#8217; punito con l&#8217;arresto da tre mesi ad un anno e con l&#8217;ammenda non inferiore a lire un milione.<br />
  2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita&#8217; di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno  dei reati  previsti  dal  medesimo,  chiunque  in  qualsiasi   modo   da&#8217; pubblicita&#8217; al loro esercizio e&#8217; punito con l&#8217;arresto fino a tre mesi e con l&#8217;ammenda da lire centomila a lire un milione.<br />
  <strong>3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita&#8217; di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso  in  uno  dei reati previsti dal medesimo, e&#8217; punito con l&#8217;arresto fino a tre  mesi o con l&#8217;ammenda da lire centomila a lire un milione. </strong>  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai giuochi  d&#8217;azzardo  esercitati  a  mezzo  degli  apparecchi   vietati dall&#8217;articolo 110 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  come modificato dalla legge 20 maggio 1965,  n.  507,  e  come  da  ultimo modificato dall&#8217;articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.&#8221;</p>
<p>Le riporto, infine, l&#8217;art. 24, comma 29 della Legge finanziaria 2011:</p>
<p><strong>&#8220;29. In coerenza con i principi recati dall&#8217;articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l&#8217;evasione, l&#8217;elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l&#8217;ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.&#8221;</strong><br />
Saluti<br />
Avv. Giovanni Orlando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le vincite da scommesse online vanno dichiarate di Camillo</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/le-vincite-da-scommesse-online-vanno-dichiarate/#comment-28672</link>
		<dc:creator>Camillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:45:52 +0000</pubDate>
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		<description>In caso di vincite, ma con agenzie autorizzate AAMS (SISAL, LOTTOMATICA, ecc.ecc..), dato che vincite d&#039;importo superiore a 500,00€,  sono al lordo della ritenuta di legge  del 6%, che viene detratta automaticamente all&#039;atto del pagamento dalle societa&#039; di cui sopra, LE VINCITE l&#039;anno successivo fanno reddito imponibile, nel senso andranno riportate in sede di dichiarazione dei redditi?
------
Infine, mi sembrava che non è &quot;&quot;REATO&quot;&quot; (quindi non punibile penalmente), ma solo di natura FISCALE -  lo scommettitore italiano che scommette su siti ESTERI NON AAMS, ma gli Istituti di credito (POSTE Italiane, BANCHE VARI) devono comunicare al fisco , gli eventuali movimenti di denaro da/per le agenzie estere non AAMS. Mi conferma questo?
Grazie
 

 ( D.D. 12 ottobre 2011 &quot;Attuazione delle disposizioni contenute nell&#039;art. 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di vincite, ma con agenzie autorizzate AAMS (SISAL, LOTTOMATICA, ecc.ecc..), dato che vincite d&#8217;importo superiore a 500,00€,  sono al lordo della ritenuta di legge  del 6%, che viene detratta automaticamente all&#8217;atto del pagamento dalle societa&#8217; di cui sopra, LE VINCITE l&#8217;anno successivo fanno reddito imponibile, nel senso andranno riportate in sede di dichiarazione dei redditi?<br />
&#8212;&#8212;<br />
Infine, mi sembrava che non è &#8220;&#8221;REATO&#8221;" (quindi non punibile penalmente), ma solo di natura FISCALE &#8211;  lo scommettitore italiano che scommette su siti ESTERI NON AAMS, ma gli Istituti di credito (POSTE Italiane, BANCHE VARI) devono comunicare al fisco , gli eventuali movimenti di denaro da/per le agenzie estere non AAMS. Mi conferma questo?<br />
Grazie</p>
<p> ( D.D. 12 ottobre 2011 &#8220;Attuazione delle disposizioni contenute nell&#8217;art. 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Informazioni generali di Avv. Giovanni Orlando</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/informazioni/#comment-22527</link>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/#comment-22527</guid>
		<description>Per le consulenze deve far riferimento a questa pagina: http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/
 Cordialità
 Avv. Giovanni Orlando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per le consulenze deve far riferimento a questa pagina: <a href="http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/" rel="nofollow">http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/</a><br />
 Cordialità<br />
 Avv. Giovanni Orlando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pignoramenti con acconto sul fisco di Avv. Giovanni Orlando</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/pignoramenti-con-acconto-sul-fisco/#comment-22348</link>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=1456#comment-22348</guid>
		<description>Per le consulenze deve far riferimento a questa pagina: http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/
Cordialità
Avv. Giovanni Orlando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per le consulenze deve far riferimento a questa pagina: <a href="http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/" rel="nofollow">http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/</a><br />
Cordialità<br />
Avv. Giovanni Orlando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pignoramenti con acconto sul fisco di Mario</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/pignoramenti-con-acconto-sul-fisco/#comment-22345</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=1456#comment-22345</guid>
		<description>Come azienda ho affittato la mia attività e fatturo ogni mese i canoni. Equitalia ha notificato al conduttore il pignoramento dei canoni di affitto. Possono essere pignorati tutti anche se sono i ricavi d&#039;impresa? Devo fatturare lo stesso gli affitti mensili ? L&#039;iva e le imposte derivanti dalla fatturazione come posso pagarle se l&#039;importo mi viene pignorato ? Grazie per la gent. risposta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come azienda ho affittato la mia attività e fatturo ogni mese i canoni. Equitalia ha notificato al conduttore il pignoramento dei canoni di affitto. Possono essere pignorati tutti anche se sono i ricavi d&#8217;impresa? Devo fatturare lo stesso gli affitti mensili ? L&#8217;iva e le imposte derivanti dalla fatturazione come posso pagarle se l&#8217;importo mi viene pignorato ? Grazie per la gent. risposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Informazioni generali di enza</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/informazioni/#comment-22051</link>
		<dc:creator>enza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/#comment-22051</guid>
		<description>Salve avvocato,
sono una giovane commerciante catapultata in questa avventura per desiderio dei miei genitore,che speravano invano di crearci un futuro migliore.La contatto perche&#039; mi trovo in grosse difficolta&#039; in quanto per errori del mio ex commercialista e per colpa dei miei che sprovvisti di esperienza si sono trovati ad affrontare il commercio ci sono state mandate delle notifiche di cartelle dell&#039; ETR... su una di queste,in totale 9 ci e&#039; stata scritta un&#039;ipoteca di 10.000 euro riguardante contributi inps,abbiamo cercato di correre al riparo chiedendo la rateizzazione che e&#039; stata accettata.Ma non vi e&#039; stata la cancellazione dell&#039;ipoteca.loro dicono che non e&#039; possibile averla se non dopo aver pagato la somma dell&#039;intera cartella.Mi trovo in grosse difficolta&#039; e non ce la facciamo ad arrivare a fine mese.Spero che possa dirmi qualcosa per darmi una mano. La ringrazio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve avvocato,<br />
sono una giovane commerciante catapultata in questa avventura per desiderio dei miei genitore,che speravano invano di crearci un futuro migliore.La contatto perche&#8217; mi trovo in grosse difficolta&#8217; in quanto per errori del mio ex commercialista e per colpa dei miei che sprovvisti di esperienza si sono trovati ad affrontare il commercio ci sono state mandate delle notifiche di cartelle dell&#8217; ETR&#8230; su una di queste,in totale 9 ci e&#8217; stata scritta un&#8217;ipoteca di 10.000 euro riguardante contributi inps,abbiamo cercato di correre al riparo chiedendo la rateizzazione che e&#8217; stata accettata.Ma non vi e&#8217; stata la cancellazione dell&#8217;ipoteca.loro dicono che non e&#8217; possibile averla se non dopo aver pagato la somma dell&#8217;intera cartella.Mi trovo in grosse difficolta&#8217; e non ce la facciamo ad arrivare a fine mese.Spero che possa dirmi qualcosa per darmi una mano. La ringrazio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Decreto ingiuntivo di Avv. Giovanni Orlando</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/scrivi-allavvocato/decreto-ingiuntivo/#comment-21827</link>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?page_id=277#comment-21827</guid>
		<description>Per i quesiti deve far riferimento a questa pagina

http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/

Cordiali saluti

Avv. Giovanni Orlando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per i quesiti deve far riferimento a questa pagina</p>
<p><a href="http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/" rel="nofollow">http://studiolegaleorlando.net/acquista-consulenza-online/</a></p>
<p>Cordiali saluti</p>
<p>Avv. Giovanni Orlando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Decreto ingiuntivo di Felicità 2012</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/scrivi-allavvocato/decreto-ingiuntivo/#comment-21825</link>
		<dc:creator>Felicità 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?page_id=277#comment-21825</guid>
		<description>gentile avvocato,ho un fratello che alla morte di nostra madre, sono venuto a conoscenza che il libretto bancario intestato a mia madre di cui io ero il delegato( mia madre era invalida con accompagnamento) poi per motivi famigliari ho dovuto cedere a lui la delega,all&#039;insaputa di mia madre e mia il libretto è stato delapidato di circa 40000.00 euro.Mia madre successivamente mi aveva firmato una delega dove io  potevo controllare il libretto in banca, .dato che io ho sempre avuto fiducia in mio fratello, ho controllato prima che morisse mia madre il libretto e ho riscontrato l&#039;ammanco , non ho detto nulla a mia madre.Quando purtroppo è deceduta mi sono rivolto a mio fratello chiedendo dove ha messom i soldi e mi ha dato risposte campate in aria.Mio fratello che è ingeniere e mia cognata che lavora,portano incasa mensilmente netti circa 6000,00euro. vorrei sapere da Lei cosa posso fare per venire in possessodel 50%,e se mio fratello dovrà dimostrare dove ha messo i soldi prelevati in due anni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gentile avvocato,ho un fratello che alla morte di nostra madre, sono venuto a conoscenza che il libretto bancario intestato a mia madre di cui io ero il delegato( mia madre era invalida con accompagnamento) poi per motivi famigliari ho dovuto cedere a lui la delega,all&#8217;insaputa di mia madre e mia il libretto è stato delapidato di circa 40000.00 euro.Mia madre successivamente mi aveva firmato una delega dove io  potevo controllare il libretto in banca, .dato che io ho sempre avuto fiducia in mio fratello, ho controllato prima che morisse mia madre il libretto e ho riscontrato l&#8217;ammanco , non ho detto nulla a mia madre.Quando purtroppo è deceduta mi sono rivolto a mio fratello chiedendo dove ha messom i soldi e mi ha dato risposte campate in aria.Mio fratello che è ingeniere e mia cognata che lavora,portano incasa mensilmente netti circa 6000,00euro. vorrei sapere da Lei cosa posso fare per venire in possessodel 50%,e se mio fratello dovrà dimostrare dove ha messo i soldi prelevati in due anni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Decreto ingiuntivo di Felicità 2012</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/scrivi-allavvocato/decreto-ingiuntivo/#comment-21821</link>
		<dc:creator>Felicità 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?page_id=277#comment-21821</guid>
		<description>gentile avvocato,mi è stoto notificato il 13-12-2011 tramite avvocato,il pagamento di una cauzione ,di€520,00 entro 7 giorni, da me trattenuta poiche il conduttore ha lasciato il fondo mi ha  creato un danno d i€800+IVA(il conduttore era stato da me avvertito che avrei trattenuto la cauzione ) mi sono comunque rivolto a un avvocato,il quale ha inviato una raccomandata credo al&quot; conduttore &quot; ad oggi 23-01-2012 non ho ricevuto ancora nessuna ingiunzione, c&#039;è un termine? mi rivolgo a Lei perchè ho qualche contrasto col mio avvocato. Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gentile avvocato,mi è stoto notificato il 13-12-2011 tramite avvocato,il pagamento di una cauzione ,di€520,00 entro 7 giorni, da me trattenuta poiche il conduttore ha lasciato il fondo mi ha  creato un danno d i€800+IVA(il conduttore era stato da me avvertito che avrei trattenuto la cauzione ) mi sono comunque rivolto a un avvocato,il quale ha inviato una raccomandata credo al&#8221; conduttore &#8221; ad oggi 23-01-2012 non ho ricevuto ancora nessuna ingiunzione, c&#8217;è un termine? mi rivolgo a Lei perchè ho qualche contrasto col mio avvocato. Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le vincite da scommesse online vanno dichiarate di Avv. Giovanni Orlando</title>
		<link>http://studiolegaleorlando.net/le-vincite-da-scommesse-online-vanno-dichiarate/#comment-17528</link>
		<dc:creator>Avv. Giovanni Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiolegaleorlando.net/?p=992#comment-17528</guid>
		<description>Si rilegga i post precedenti e troverà la risposta. Buona domenica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si rilegga i post precedenti e troverà la risposta. Buona domenica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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