SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 8 luglio – 28 settembre 2011, n. 19790
(Presidente Petti – Relatore De Stefano)
Svolgimento del processo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 8 luglio – 28 settembre 2011, n. 19790
(Presidente Petti – Relatore De Stefano)
Svolgimento del processo
Obblighi del lavoratore, avuto riguardo segnatamente ai doveri di fedeltà e riservatezza connessi al rapporto di lavoro; eventuale responsabilità civile del lavoratore e/o dei terzi datori di lavoro per concorrenza sleale.
La fattispecie in esame ha per oggetto il trasferimento di un dirigente sindacale ad una unità produttiva diversa da quella -della stessa azienda- nella quale il dirigente prestava la sua opera
1) Sulla violazione degli artt. 15 e 22, L. 300/70 e succ. mod.
INPS, CIRCOLARE 13 MAGGIO 2011, N. 75
Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e Contrasto all’Economia Sommersa
Direzione Centrale Entrate
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Il grande esproprio della liquidazione: quei 15 miliardi “rubati” dal vostro Tfr
ROMA – Cari lavoratori dipendenti, lo Stato vi sta rubando i soldi del Tfr: sono oltre 15 miliardi dal 2007 ad oggi. L’operazione è maturata negli anni, ha attraversato tre governi e si è prodotta essenzialmente in due fasi.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Ordinanza 28 gennaio 2011, n. 2112
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A due mesi dall’entrata in vigore del Collegato lavoro, sono già numerose le sentenze che hanno applicato in sede giudiziale alcune delle nuove disposizioni. Le norme che sono entrate immediatamente nelle aule di tribunale sono quelle che limitano il risarcimento del danno in caso di conversione del contratto a termine (articolo 32, commi 5 e seguenti).
SOMMARIO: 1. L’accertamento. – 2. La diffida e la soluzione conciliativa. – 3. L’efficacia di titolo esecutivo. – 4. L’impugnazione amministrativa. – 5. Il controllo giurisdizionale. – 6. Incostituzionalità del nuovo istituto. – 7. Una proposta.
1. L’accertamento.
(ASCA) – Roma, 17 gen – Manca una settimana al termine dei 60 giorni, stabiliti dal collegato lavoro, perche’ i lavoratori con un contratto a termine scaduto possano fare ricorso al proprio datore di lavoro prima di perdere definitivamente il diritto di farlo. Il 23 gennaio, infatti, e’ la ‘dead line’ individuata dal collegato lavoro, dopo l’entrata in vigore della legge avvenuta lo scorso 24 novembre, per quei lavoratori con un contratto a termine scaduto di impugnare il licenziamento contro l’azienda in caso di irregolarita’, pena la decadenza dal poterlo fare per tutti i periodi retroattivi.
MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE 25 NOVEMBRE 2010, N. 3428
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
e, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Alla Direzione generale delle risorse umane e affari generali
Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Alla Direzione generale per l’attività ispettiva
Il Collegato spiegato dagli esperti
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)
1) Queste brevi note non sono finalizzate all’esame ed all’approfondimento dei problemi concernenti il procedimento monitorio e la successiva eventuale fase dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ma tendono a puntualizzarne alcuni peculiari aspetti con riguardo al rito del lavoro, tenendo ovviamente conto dell’imprescindibile connessione con i problemi di diritto sostanziale.
“Dopo la riforma di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000 non può essere accolto l’orientamento secondo il quale la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute, in quanto l’intento del legislatore di introdurre un’unica disciplina e quantificazione del danno biologico sia a fini indennitari che a fini risarcitori dovrebbe risultare in modo assolutamente inequivoco e tale volontà non traspare dalla normativa.
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