SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3905
Svolgimento del processo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3905
Svolgimento del processo
Suprema Corte di Cassazione
Sezione prima civile
Sentenza 10 maggio 2005, n. 9801
Svolgimento del processo
L’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica.
Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.
Cassazione, Sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21865
Svolgimento del processo
Con decreto del 24.12.2004 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ex art. 9 l. 898/70 proposto da L.C. nei confronti dell’ex coniuge A.S., per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
I figli maggiorenni devono essere mantenuti anche nella maggiore età fino a quando “non trovano un mestiere rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia”. Lo sottolinea la Cassazione (Prima sezione civile, sentenza 22909), ricordando che il dovere di mantenimento a carico di mamma e papà “perdura indipendentemente dalla maggiore età” dei figli che dovranno essere mantenuti non solo fino a quando non troveranno un mestiere “confacente alla loro preparazione e inclinazione” ma, nei limiti del possibile, anche consono alla “condizione sociale della famiglia”. Non sono esenti da questi doveri i genitori adottivi. In particolare, la Cassazione si è così espressa occupandosi di un ricorso del comune di Sal Salvatore Telesino, nella provincia di Napoli, che chiedeva, ottenendolo, il rimborso di 48 mila euro, somma anticipata per il collocamento in una casa famiglia di tre figli, adottati dalla coppia Teresa e Felice V. ventisei anni fa e dalla quale era stati allontanati perché trovati in stato di abbandono. Al di là della vicenda in sé, per la quale la Cassazione ha ricordato che la famiglia adottiva, anche se perde la patria potestà, è tenuta a provvedere al mantenimento dei figli adottati e collocati in una casa famiglia (a meno che siano davvero indigenti), i supremi giudici hanno colto l’occasione per ricordare quanto siano estesi i “doveri” dei genitori nei confronti dei figli.In particolare, gli ‘ermellini’ hanno insistito sul fatto che “l’assistenza economica non cessa per il raggiungimento della maggiore eta’ da parte della prole, ma perdura anche indipendentemente dalla loro eta’ fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia”. L’obbligo di mantenimento, praticamente ‘ad libitum’, annotano ancora i supremi giudici, “prescinde dalla potesta’ dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi come quella del figlio che abbia appena compiuto la maggiore eta’”.
(Adnkronos) http://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/news_adn_48551.asp
Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 27 ottobre 2010 n. 22001
Un’inedita sentenza del Tribunale di Brescia che, oltre a dichiarare la separazione dei coniugi con addebito, condanna la parte al riscarcimento del danno esistenziale.
Di seguito la sentenza per esteso:
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