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Cassazione: la notifica al portiere è nulla senza raccomandata informativa

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Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione aderisce a quell’indirizzo interpretativo che, in tema di notifiche ex art. 139 del codice di rito, laddove la notifica sia effettuata a mani del portiere, considera la successiva raccomandata informativa prevista dalla legge, quale elemento costitutivo e perfezionativo del procedimento notificatorio e non una semplice irregolarità della notifica ( per la nullità della notifica, cfr., Cass., Sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332; Cass. civ., 30 giugno 2008, n. 17915; v. anche Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24536 sulla necessità dell’attestazione del mancato rinvenimento delle persone secondo l’ordine preferenziale tassativamente prestabilito dall’art. 139 cpc; contra, Cass. civ., 5 luglio 2006, n. 15315;).
E’ pertanto da considerarsi nulla la notifica in assenza dell’attestazione dell’avvenuta ricerca della altre persone abilitate a riceverla secondo l’ordine preferenziale stabilito dalla norma e in assenza altresì della prescritta spedizione della raccomandata informativa.

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 12 aprile 2011, n. 8284

Fatto e diritto

1. – L’avvocato T.M. impugna la sentenza n. 1985 del 2005, depositata il 14 marzo 2005, del Giudice di Pace di Roma che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale ****, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta.

2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che dalla documentazione esibita dal Comune di Roma, costituitosi a giudizio con funzionario, risultava che “i verbali erano stati ritualmente notificati a mezzo servizio postale nei termini di legge, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., che prevede tale notifica quando, come nel caso di specie, la stessa non sia vietata”. Non era quindi applicabile l’art. 139 c.p.c. “in quanto lo stesso prescrive l’invio della raccomandata quando l’ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l’atto”.

3. – Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la nullità della notifica dei verbali contravvenzionali, avvenuta a mani del portiere del suo stabile, senza che l’ufficiale postale effettuasse alcuna ricerca del notificando o di un suo familiare o addetto alla casa. Aggiunge che non gli era stata inviata alcuna raccomandata circa l’avvenuta notifica al portiere ex art. 139 c.p.c., comma 4. Deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3. Col secondo deduce vizi di motivazione.

4. – Resiste con controricorso il Comune di Roma, il quale deduce la regolarità del procedimento di notifica, posto che l’ufficiale postale con “l’apposizione della crocettatura della casella stampata sulla busta concernente il verbale di accertamento, relativa alla consegna al portiere, presuppone ovviamente la infruttuosa ricerca del destinatario e il mancato preventivo rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.”.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso.

6. – Il ricorso è fondato. Infatti, deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, come deduce la difesa dell’avvocatura, non risultando alcunchè dalla notifica.

7. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’originaria opposizione.

8. – Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonché in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.
Avv. Giovanni Orlando
Avv. Giovanni Orlando
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