Interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n.14 del 18/01/2011) la quale stabilisce che “… in materia di tasse auto, la cartella successiva alla notifica dell’accertamento va notificata ex art. 25 c. 1 lett. c, D.P.R. 602/73 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento si è reso definitivo”.
La Commissione evidenzia che l’art. 17, comma 10, della legge n.449/97, rinvia al DPR n.602/73 (norma relativa alla riscossione delle imposte sui redditi) per la riscossione del bollo auto.
In pratica, bisognerà distinguere fra il termine di accertamento del mancato versamento del tributo che si prescrive decorsi tre anni dall’anno in cui il tributo doveva essere versato e il diverso termine per la notifica della cartella esattoriale che andrà notificata in forza del principio secondo cui “… in materia di tasse auto, la cartella successiva alla notifica dell’accertamento va notificata ex art. 25 c. 1 lett. c, D.P.R. 602/73 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento si è reso definitivo”.
- Author: Avv. Giovanni Orlando
- Published: mar 28th, 2011
- Category: contributi, fisco e tributi
- Comments: 2
Bollo auto: il termine per la riscossione è di due anni
Avvocato libero professionista, classe 71, compie gli studi universitari a Bologna, si specializza a Roma, lavora in tutta Italia.





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on apr 22nd, 2011
@ 16:41:
Post appassionante, posso ripubblicare il contenuto, ovviamente citando la fonte?
Giovanni Orlando
on apr 23rd, 2011
@ 11:47:
Certo. Buona giornata. G.O.