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Pignoramenti con acconto sul fisco

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In caso di pignoramento presso terzi, il terzo che eroga la somma è esonerato da ogni responsabilità se il creditore attesta sotto la sua responsabilità che si tratta di importi non aventi carattere reddituale. Il creditore che attesta il falso però non ha scampo: a seguito della segnalazione del suo nominativo sul 770 del terzo, l’agenzia delle Entrate ha modo infatti di scovare e punire gli evasori. Il creditore inoltre deve sempre indicare le somme ricevute nel proprio reddito imponibile, anche se si tratta di redditi a tassazione separata. La circolare n. 8 diffusa il 2 marzo dall’agenzia delle Entrate contiene una guida completa sui comportamenti da adottare in presenza di un pignoramento presso terzi. Le istruzioni riguardano l’istituto regolato dall’articolo 21 della legge 449/1997 (1). In forza di queste disposizioni, se interviene un pignoramento presso terzi, il terzo che riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve effettuare una ritenuta d’acconto del 20% sulle somme corrisposte. Così, per esempio, se il dipendente (creditore) che agisce per retribuzioni arretrate ottiene il pignoramento del conto corrente del suo datore di lavoro (debitore), la banca (terzo erogatore) che preleva le somme sul conto deve operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto. L’obbligo di effettuazione della ritenuta sussiste solo se il beneficiano è una persona fisica, e non una società o un ente, e se il credito azionato riguarda somme che hanno natura oggettivamente reddituale. Per quanto riguarda la tipologia delle somme, deve trattarsi di crediti appartenenti a categorie reddituali astrattamente soggette a ritenuta. La circolare cita l’esempio del pignoramento per affitti non pagati. In tale ipotesi, la ritenuta non dovrà essere operata. Pur essendo in presenza di un reddito imponibile, il reddito fondiario non è infatti soggetto a prelievo alla fonte. I crediti, per esempio, per dividendi e indennità di esproprio, dovranno subire la trattenuta del 20%. La ritenuta va operata anche se il debitore è un privato, cioè un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta. Il terzo potrebbe non conoscere l’origine del credito azionato. A tale scopo, secondo la circolare dell’Agenzia, il creditore avrà interesse a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà. In tale dichiarazione il creditore dovrà fornire il dettaglio del credito. Ad esempio, il professionista che agisce per un credito professionale cornprensivo delle spese anticipate per conto del cliente, dell’Iva e degli onorari dovrà specificare gli importi di ciascuna causale. Il terzo opererà la ritenuta solo sugli onorari, poiché sulle anticipazioni e sull’Iva non si pagano le imposte. In assenza di dichiarazione, resta inteso che il terzo opererà la ritenuta sull’intero ammontare. Il creditore deve fare attenzione quando rilascia la dichiarazione. Il terzo erogatore è infatti obbligato a indicare sul proprio modello 770 le generalità di tutti i beneficiari dei pignoramenti, anche se si tratta di somme non assoggettate a ritenuta. È chiaro quindi che, se il creditore ha dichiarato il falso, l’amministrazione finanziaria ne verrà a conoscenza attraverso l’acquisizione del suddetto modello 770. In caso di controllo, se le somme pignorate non sono state dichiarate, a parte le sanzioni penali, potrebbe venire comminata una sanzione amministrativa elevata. Se il pignoramento ha riguardato più soggetti creditori. il terzo dovrà operare distintamente la trattenuta con riferimento alle somme dovute a ciascuno di essi. È il caso, ad esempio, del professionista che agisce sia per i propri onorari, dei quali il giudice ha ordinato la distrazione in suo favore, sia per il credito del proprio cliente. La circolare si sofferma sull’ipotesi in cui nel pignoramento sia coinvolto un dipendente. Se il dipendente è il creditore occorre verificare se il pignoramento riguardi retribuzioni già al netto della ritenuta. A tale riguardo, il dipendente dovrà dimostrare al terzo erogatore che sul credito pignoratizio le ritenute sono state già operate. In tale eventualità, il terzo si asterrà dal prelievo. Se il debitore è il datore di lavoro del dipendente, le somme derivanti dal pignoramento non devono in linea di principio essere conguagliate ma dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi del dipendente. Tanto, a meno che il dipendente stesso non chieda espressamente al proprio datore di tenerne conto in sede di conguaglio. Da ultimo, va precisato che nessun adempimento è previsto perle ipotesi dipignoramento azionato dall’agente della riscossione. Sulle somme dovute a titolo di interessi dovrà applicarsi la ritenuta del 20% qualora gli stessi afferiscano a redditi assoggettabili a prelievo. Le somme dovute invece a titolo di risarcimento del danno non rientrano nella nozione di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.
Fonte: il Sole 24 Ore

Il nuovo procedimento di riscossione esattoriale

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Dal primo ottobre, ai sensi dell’art. 23, comma 30 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 convertito con modificazioni dalla legge 111 del 2011 (manovra finanziaria 2011), l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica senza che si sia provveduto al pagamento. L’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (manovra correttiva 2010) che inizialmente prevedeva come termine per l’entrata in vigore il primo luglio 2011, riserva altri mutamenti di rilievo relativi al procedimento di riscossione esattoriale, ai quali si aggiungono quelli introdotti dal decreto sviluppo, ossia il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Risposte ai quesiti

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Pubblico gli ultimi quesiti postati, ai quali per l’esemplare semplicità, è stata data risposta a titolo gratuito. Chi fosse interessato ad un consulto professionale può usare l’apposita rubrica avendo cura di indicare gli estremi anagrafici onde essere ricontattato. Per il pagamento clicca qui
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1) Ma le spese per opposizioni a sanzioni amministrative(contributo unificato)non sono da considerare incostituzionali,dato che per le multe e previsto in a maniera alternativa il ricorso al prefetto gratuito?non c e violazione dell art 3 e 24 costituzione?

Potrebbe esserci una violazione del canone della ragionevolezza considerata la gratuità del ricorso al prefetto, ancorchè quest’ultimo non costituisca un mezzo di impugnazione giurisdizionale

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