Clamorosa ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, decidendo su di una opposizione agli atti esecutivi proposta avverso un pignoramento presso il terzo di Equitalia Etr spa ai sensi dell’art. 72 bis, DPR 602/73, rigetta la richiesta di sospensione facendo leva sull’art. 54 del DPR 602/73, norma abrogata ben 12 anni or sono ad opera del D. Lgs. 46/99. Evidente la svista del Giudice, non al corrente che la norma di riferimento attualmente in vigore è quella di cui all’art. 57 del DPR 602/73 che ammette le opposizioni agli atti esecutivi salvo alcune eccezioni: ” 1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.”
Singolare inoltre il richiamo al pagamento del terzo che sarebbe già avvenuto, il che, nella fattispecie, si verifica nella totalità dei casi. Conseguentemente, secondo il Giudicante, sarebbe sempre inutile presentare opposizione.
Tribunale di Catanzaro: l’opposizione agli atti esecutivi di Equitalia non è ammissibile
.
Leggi tutto..
Commenti recenti